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Lo stato di necessità non fa venir meno l’ordine di demolizione

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Reati edilizi

Reati edilizi

Lo stato di necessità non fa venir meno l’ordine di demolizione

mercoledì 13 settembre 2023

di Verderosa Antonio Già Tirocinante presso il Tribunale di Salerno

Nella sentenza 19 giugno 2023, n. 3267 in esame, la Terza Sezione della Corte di Appello di Catania, con ampi richiami alla giurisprudenza sovranazionale, ribadisce la natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione e ne afferma la legittimità anche a fronte di una situazione di indigenza economica del soggetto interessato.

Corte d’Appello Catania, Sez. III, sentenza 19 giugno 2023, n. 3267

Nella sentenza n. 3267 del 19 giugno 2023, la Terza Sezione della Corte di Appello di Catania affronta il tema del rapporto tra ordine di demolizione e stato di necessità, optando per un’interpretazione convenzionalmente orientata della normativa in esame.

La decisione origina dall’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania con cui P.A. veniva condannato per aver realizzato un fabbricato in assenza di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. In particolare, l’abuso edilizio consisteva nella realizzazione di una costruzione ad uso abitativo da parte dell’imputato, il quale commetteva il fatto per assicurare riparo a sé e alla sua compagna in ragione delle disperate condizioni economiche di entrambi. Pertanto, lo stesso chiedeva di essere assolto dai reati contestati ai sensi dell’art. 54 c.p., dal momento che l’abuso veniva realizzato al solo scopo di salvarsi dal pericolo di vivere per strada a causa delle gravi difficoltà economiche occorse.

In via subordinata, con ulteriori motivi l’imputato chiedeva la dichiarazione di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, l’assoluzione per particolare tenuità del fatto, e, in caso di condanna, la concessione della sospensione condizionale della pena non subordinata alla demolizione dell’opera abusiva, la rideterminazione della pena ed il riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Nel rigettare tutti i motivi di appello, il giudice di secondo grado si sofferma in particolare sulla legittimità dell’ordine di demolizione conseguente alla commissione dei reati edilizi contestati, ritenendo preliminarmente integrati i reati edilizi alla stregua dell’accertamento di merito e rimandando alle motivazioni della sentenza impugnata in relazione all’insussistenza della scriminante invocata nonché della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

L’interesse della pronuncia è da ricercarsi nell’analisi compiuta dalla Corte di Appello di Catania, che pone a sostegno delle proprie argomentazioni il diritto consolidato della Corte di Strasburgo in tema di ordine di demolizione e violazione dell’art. 8CEDU, disposizione preposta a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, declinato nel caso in esame quale diritto all’abitazione. In particolare, secondo quanto previsto dalla norma e ribadito da copiosa giurisprudenza, tale diritto può essere compresso senza incorrere in violazione dello stesso, a patto che la misura limitativa superi il triplice test richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte EDU e consistente nella previsione per legge della misura, nella legittimità dello scopo della stessa, nonché nella sua necessarietà in una società democratica.

Nella propria motivazione, il giudice di appello si sofferma specificamente su quest’ultimo requisito, ben comprendendo che la formula adoperata dalla Corte di Strasburgo sta ad indicare la necessità da parte del giudicante di attuare un giudizio di proporzionalità. Così, il diritto all’abitazione potrà ritenersi rispettato pur a seguito di limitazioni solo se bilanciato con un diritto di pari rango costituzionale.

Nel caso in specie, richiamando espressamente i precedenti della Corte EDU, il giudice di secondo grado individua l’ordine di demolizione quale misura limitativa del diritto e ne statuisce la legittimità. Infatti, i giudici di appello, da un lato, riaffermano che l’ordine di demolizione ha natura ripristinatoria (non sanzionatoria), dall’altro, che lo stesso è necessario alla «difesa dell’ordine pubblico» e alla «promozione del benessere economico del paese». Né può essere invocata a sostegno delle tesi difensive la situazione economica dell’appellante, dal momento che nel giudizio di proporzionalità la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte dell’interessato è preponderante rispetto alle circostanze personali dello stesso, come chiarito in Corte EDU, Kaminskas c. Lituania.

Dunque, non sussistendo violazione dell’art. 8CEDU, la doglianza relativa all’ illegittimità dell’ordine di demolizione va rigettata, unitamente a tutti i motivi proposti nell’atto di appello. Ne consegue la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania e la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Riferimenti normativi:

Art. 54 c.p.

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