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Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna

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Penale

Reati contravvenzionali

Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna

lunedì 04 marzo 2024

a cura della Redazione Wolters Kluwer

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il proprietario di un appartamento per il reato di cui all’art. 659 c.p., oltre al risarcimento dei danni nei confronti di un condomino per aver disturbato quest’ultimo eseguendo lavori di ristrutturazione all’interno dell’appartamento in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 7717 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato in questione è configurabile all’interno di un edificio condominiale laddove i rumori arrechino disturbo non solo agli occupanti degli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione ma anche ad una consistente parte dei condomini – ha riaffermato che perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7717

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi Cass. pen., Sez. I, 14/10/2013, n 45616
Difformi Non si rinvengono precedenti

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 659, c.p., sotto la rubrica «Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone», punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 la condotta di chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La contravvenzione prevista dall’art. 659 è posta a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità, la quale consiste nella condizione psicologica collettiva che si instaura in assenza di cause d’allarme, di commozione o di disordine fra i consociati (Chiarotti, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, in ED, XIII, Varese, 1964, 344). Essa protegge in particolare la pubblica quiete, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano arrecare disturbo ad altri e sanzionando lo svolgimento irregolare di professioni o mestieri rumorosi (Manzini, X, 156).

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente l’interesse tutelato dall’art. 659 è la pubblica quiete (Cass. pen., Sez. III, 17/4/2018, n. 17124; Cass. pen., Sez. I, 28/5/2013, n. 28874; Cass. pen., Sez. I, 29/11/2011, n. 47298; Cass. pen., Sez. I, 24/11/1999; Cass. pen., Sez. I, 21/1/1997; Cass. pen., Sez. I, 23/5/1996), cioè quell’aspetto della pubblica tranquillità che implica l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati (Cass. pen., Sez. I, 12/12/1997) o comunque per un numero indeterminato di persone (Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329; Cass. pen., Sez. III, 1/12/2005).

Un orientamento minoritario, tuttavia, individua quale oggetto giuridico dell’art. 659 anche la quiete privata, la cui tutela rientrerebbe nella più ampia tutela dell’ordine pubblico (Cass. pen., Sez. V, 5/5/1987; Cass. pen., Sez. V, 24/5/1982). Recependo le istanze innovatrici anticipate dalla giurisprudenza appena citata e ponendosi in posizione critica rispetto alla collocazione della norma fra le contravvenzioni scritte a protezione dell’ordine pubblico, un recente orientamento dottrinale vede l’oggetto di tutela dell’art. 659 piuttosto nel diritto alla salute, proprio di ogni cittadino direttamente investito dal rumore (Castaldo, Attività lavorativa e inquinamento da rumore, in RPE, 1990, 291). L’emissione di rumori da parte di un impianto industriale comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute (Cass. pen., Sez. I, 28/5/2013, n. 31477).

Secondo la giurisprudenza è sufficiente che l’evento di disturbo, in relazione alla capacità diffusiva dei rumori, sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329; Cass. pen., Sez. I, 8/10/2004), pur se di fatto se ne lamentino solo alcune (Cass. pen., Sez. I, 29/11/2011, n. 47298; Cass. pen., Sez. I, 8/7/2004; Cass. pen., Sez. III, 23/5/2001; Cass. pen., Sez. I, 24/11/1999; Cass. pen., Sez. I, 6/3/1997; Cass. Pen., Sez. I, 28/11/1995; App. Genova, 30.6.2004) o addirittura nessuna (Cass. pen., Sez. I, 17/6/1993: i suoni erano stati nel caso di specie rilevati soltanto dagli organi di polizia).

La contravvenzione, dunque, costituisce secondo la giurisprudenza reato di pericolo e non di danno, per la cui sussistenza non è necessario che un disturbo generalizzato si sia in concreto verificato (così espressamente sulla natura della contravvenzione: Cass. pen., Sez. III, 6/2/2019, n. 5800; Cass. pen., Sez. III, 16/1/2017, n. 1746; Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329; Cass. pen., Sez. I, 11/11/2011, n. 44905; Cass. pen., Sez. I, 26/5/2010, n. 23862; Cass. pen., Sez. I, 21/10/1996; Cass. pen., Sez. I, 5/7/1995; Cass. pen., Sez. I, 27/9/1993; Cass. pen., Sez. I, 15/1/1992).

La potenzialità dannosa diffusa dei rumori, cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, costituisce, comunque, la soglia minima di offensività necessaria per la configurabilità della contravvenzione, da escludersi quando, per la intensità dell’immissione, per la conformazione dei luoghi o per l’inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto (Cass. pen., Sez. I, 5/11/2007; Cass. pen., Sez. I, 11/4/2003; v. tuttavia infra per l’orientamento minoritario secondo cui sarebbe protetto dall’art. 659 anche il bene della quiete privata, ricompreso nel più ampio bene della quiete pubblica).

La produzione di rumori in ambito condominiale integra il reato se è idonea ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cass. pen., Sez. III, 11/5/2017, n. 30156; Cass. pen., Sez. III, 29/12/2016, n. 55096). Per l’affermazione che occorre l’astratta possibilità che la condotta di disturbo interessi più di un individuo, sebbene in un contesto spaziale non particolarmente esteso: Cass. pen., Sez. III, 8/2/2022, n. 4342; Cass. pen., Sez. III, 2/5/2018, n. 18521. Nello stesso senso, si è ribadito che la contravvenzione è configurabile in caso di disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, pur se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Cass. pen., Sez. III, 10/10/2019, n. 41601, con riferimento al disturbo arrecato dal canto anche notturno di tre galli di proprietà dell’imputato).

Perché sussista la contravvenzione devono risultare disturbate le occupazioni o il riposo non di una sola persona, ma di un numero indeterminato di persone nel pubblico. In questo senso è la giurisprudenza prevalente, secondo la quale va escluso il reato nel caso in cui le immissioni sonore siano oggettivamente inidonee a disturbare un numero indeterminato di persone e arrechino disturbo soltanto ai soggetti che si trovino in un luogo contiguo rispetto alla fonte di provenienza dei rumori (fra le più recenti, Cass. pen., Sez. I, 13/12/2007; Cass. pen., Sez. I, 10/5/2002; Cass. pen., Sez. I, 9/12/1999; Cass. pen., Sez. I, 6/3/1997; Cass. pen., Sez. I, 24/4/1996; Cass. pen., Sez. I, 6/11/1995; Cass. pen., Sez. I, 16/1/1995; Cass. pen., Sez. I, 20/5/1994; Cass. pen., Sez. I, 3/3/1994).

Altro orientamento, minoritario, ritiene tuttavia configurabile la contravvenzione anche quando sia stato leso l’interesse di un numero circoscritto di persone (Cass. pen., Sez. I, 25/9/1989; Cass. pen., Sez. V, 5/5/1987; Cass. pen., Sez. I, 9/7/1986) o addirittura di una sola persona, poiché la tutela dell’art. 659 ben può estendersi anche alla tranquillità del privato, la violazione della quale non può che avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica (Cass. pen., Sez. I, 24/5/1993). L’esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell’edificio in cui è ubicato il locale, integra la contravvenzione se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all’intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete (Cass. pen., Sez. III, 13/5/2014, n. 23529).

Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva fondato l’affermazione di responsabilità del proprietario dell’appartamento non sull’intensità dei rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nel suo appartamento, ma sulla circostanza che gli stessi venissero eseguiti in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale. Inoltre, un testimone che occupava l’appartamento posto al piano di sotto, aveva dichiarato che il suo appartamento era sottostante a quello ove erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione e che i rumori prodotti non avevano recato disturbo nè a lui nè alla moglie.

La Cassazione, accogliendo la tesi difensiva, ha ribadito che perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cass. pen., Sez. I, n. 45616 del 14/10/2013, CED Cass.257345 – 01).

Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Riferimenti normativi:

Art. 659 c.p.

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