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	<title>Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</title>
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	<description>Studio Legale Amoroso</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 12:06:37 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</title>
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	<item>
		<title>Separazione delle carriere? No. Solo separazione delle funzioni</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/separazione-delle-carriere-no-solo-separazione-delle-funzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, nel dibattito sulla riforma della giustizia, si sente ripetere spesso un’affermazione apparentemente rassicurante: “La separazione delle carriere esiste già nei fatti, perché solo lo 0,3% dei magistrati passa dalla funzione requirente a quella giudicante.” È un argomento suggestivo, ma profondamente fuorviante. Separazione delle funzioni ≠ Separazione delle carriere Il dato statistico riguarda [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni, nel dibattito sulla riforma della giustizia, si sente ripetere spesso un’affermazione apparentemente rassicurante: <em>“La separazione delle carriere esiste già nei fatti, perché solo lo 0,3% dei magistrati passa dalla funzione requirente a quella giudicante.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">È un argomento suggestivo, ma profondamente fuorviante.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Separazione delle funzioni ≠ Separazione delle carriere</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il dato statistico riguarda i <strong>passaggi di funzione</strong>, non la <strong>struttura della carriera</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi, infatti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pubblici ministeri e giudici <strong>appartengono allo stesso ordine giudiziario</strong></li>



<li>Condividono <strong>lo stesso concorso di accesso</strong></li>



<li>Seguono <strong>lo stesso percorso di carriera</strong></li>



<li>Sono governati dal <strong>medesimo organo di autogoverno</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il fatto che pochissimi magistrati cambino funzione non significa che le carriere siano separate. Significa soltanto che <strong>la legge consente il passaggio</strong>, ma che nella pratica avviene raramente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una distinzione giuridica e istituzionale fondamentale.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il problema non è “quanti passano”, ma “se possono passare”</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La vera questione è di principio, non di percentuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il PM può diventare giudice</li>



<li>Il giudice può diventare PM</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">non esiste una vera separazione delle carriere, ma solo una <strong>separazione delle funzioni temporanea e reversibile</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo assetto produce effetti concreti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cultura professionale comune</li>



<li>Percorsi valutativi condivisi</li>



<li>Identità ordinamentale unitaria</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, <strong>giudici e PM restano colleghi</strong>, nonostante ruoli processuali opposti.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Un equilibrio delicato nel processo</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel processo penale moderno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il PM è <strong>parte</strong></li>



<li>Il giudice è <strong>terzo e imparziale</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ma se entrambi provengono dalla stessa carriera, con la possibilità di scambiarsi i ruoli, si crea un’ambiguità sistemica che molti giuristi ritengono problematica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta di mettere in discussione la professionalità dei magistrati, bensì di interrogarsi sulla <strong>percezione di imparzialità</strong> e sull’<strong>equilibrio tra accusa e giudizio</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Lo 0,3%: un numero usato come slogan</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Citare lo 0,3% serve spesso a chiudere il dibattito con una formula retorica:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>“Il problema non esiste, i passaggi sono irrilevanti.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma il numero non elimina la questione ordinamentale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La carriera è unica → <strong>nessuna separazione</strong></li>



<li>Le funzioni sono diverse → <strong>distinzione operativa</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Confondere i due piani significa alterare la comprensione del tema.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Una scelta politica e costituzionale</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La separazione delle carriere non è una questione tecnica marginale, ma una <strong>scelta di modello di giustizia</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sistema accusatorio più netto?</li>



<li>Rafforzamento della terzietà del giudice?</li>



<li>Ridefinizione del ruolo del PM?</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sono temi che meritano confronto serio, non scorciatoie statistiche.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dire che “la separazione già esiste” perché i passaggi sono pochi equivale a sostenere che una porta aperta sia “come chiusa” solo perché quasi nessuno la attraversa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La realtà è semplice:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f449; <strong>Oggi esiste la separazione delle funzioni</strong><br>&#x1f449; <strong>Non esiste la separazione delle carriere</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è su questa distinzione che il dibattito dovrebbe mantenersi onesto, chiaro e trasparente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Processo penale telematico: le ultime deroghe ed il percorso verso l&#8217;obbligatorietà totale</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/processo-penale-telematico-le-ultime-deroghe-ed-il-percorso-verso-lobbligatorieta-totale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il decreto ministeriale n. 206 del 30 dicembre 2025, il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente sulla disciplina del processo penale telematico (PPT), prorogando e rimodulando alcune deroghe all’utilizzo esclusivo del canale digitale.L’obiettivo dichiarato resta quello di giungere a un sistema interamente telematico, che diventerà obbligatorio per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con il <strong>decreto ministeriale n. 206 del 30 dicembre 2025</strong>, il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente sulla disciplina del <strong>processo penale telematico (PPT)</strong>, prorogando e rimodulando alcune deroghe all’utilizzo esclusivo del canale digitale.<br>L’obiettivo dichiarato resta quello di giungere a un sistema interamente telematico, che diventerà <strong>obbligatorio per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027</strong>, ma il legislatore prende atto delle persistenti criticità operative.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le nuove deroghe introdotte dal decreto di fine 2025</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto del 30 dicembre 2025 ha previsto due interventi principali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fino al 31 marzo 2026</strong>, è ammesso, <em>sia per magistrati e cancellerie sia per gli avvocati</em>, il deposito anche con modalità <strong>non telematiche</strong> degli atti, documenti, richieste e memorie <strong>nei procedimenti di impugnazione in materia di misure cautelari e sequestri</strong>.<br>Si tratta di procedimenti caratterizzati da urgenza e da termini di decadenza, nei quali le disfunzioni del sistema informatico possono incidere in modo particolarmente grave sul diritto di difesa.</li>



<li><strong>Fino al 30 giugno 2026</strong>, è consentito <strong>esclusivamente agli uffici giudiziari</strong> il deposito non telematico degli <strong>atti relativi alle intercettazioni</strong> (richieste, decreti, proroghe, verbali e supporti tecnici).<br>La deroga è motivata dalla natura sensibile di tali atti e dalla non ancora piena affidabilità dei sistemi informatici, ma evidenzia ancora una volta una <strong>asimmetria</strong> tra utenti interni e difensori.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Un sistema a doppio binario che penalizza la difesa</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il percorso di introduzione del processo penale telematico, avviato anche in attuazione degli obiettivi del <strong>PNRR</strong>, è stato fin dall’inizio caratterizzato da <strong>regimi differenziati</strong> tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>utenti interni</strong> (pubblici ministeri, giudici, cancellerie);</li>



<li><strong>utenti esterni</strong> (avvocati).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Già il <strong>DM n. 217 del 29 dicembre 2023</strong> aveva previsto, per gli uffici giudiziari, ampie possibilità di deposito non telematico, mentre per la difesa il deposito digitale era divenuto rapidamente obbligatorio, soprattutto nella fase delle indagini preliminari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’esperienza applicativa ha però mostrato che il sistema tecnologico non era ancora adeguato: malfunzionamenti, ritardi nell’accettazione degli atti, incertezze sul momento perfezionativo del deposito hanno inciso in modo significativo sull’attività difensiva.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il rischio tecnologico e la responsabilità dell’avvocato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista dell’avvocato, il deposito telematico non rappresenta un semplice cambio di strumento, ma un <strong>passaggio ad alta esposizione di responsabilità</strong>.<br>Un errore informatico, un invio a un canale non ritenuto corretto o una disfunzione del sistema possono tradursi in <strong>decadenze irreversibili</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Emblematica, in questo senso, è la giurisprudenza più rigorosa: la Corte di cassazione, con la <strong>sentenza n. 47557 del 2024</strong>, ha dichiarato inammissibile un ricorso trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello formalmente individuato, pur se riconducibile all’amministrazione giudiziaria e presente negli elenchi ministeriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto a tali orientamenti, si segnala tuttavia una più recente apertura: la <strong>sentenza n. 40474 del 2025</strong> valorizza il corretto comportamento della difesa e tende a ricondurre il <strong>rischio tecnologico nell’alveo della responsabilità dell’amministrazione</strong>, soprattutto in presenza di disfunzioni dei sistemi informatici.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Monitoraggio e prospettive future</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto del dicembre 2025 introduce anche un <strong>meccanismo di monitoraggio periodico</strong>: il Direttore generale per i servizi applicativi dovrà trasmettere mensilmente al Comitato tecnico-scientifico una relazione sull’andamento dei depositi non telematici, sull’operatività dei sistemi e sulle criticità riscontrate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un passaggio importante, che potrebbe consentire interventi correttivi più tempestivi, in vista dell’entrata a regime definitiva del processo penale telematico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Verso il 1° gennaio 2027</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il quadro normativo conferma che il <strong>processo penale telematico è destinato a diventare l’unico canale di deposito</strong>. Tuttavia, le proroghe e le deroghe dimostrano come la transizione non possa prescindere da:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un sistema tecnologico realmente affidabile;</li>



<li>una disciplina che assicuri <strong>parità di trattamento</strong> tra accusa e difesa;</li>



<li>una gestione equilibrata del rischio informatico, che non ricada in modo sproporzionato sulla parte privata.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In questa fase transitoria, è fondamentale che il diritto di difesa non venga sacrificato sull’altare della digitalizzazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come redigere un ricorso per Cassazione penale: tecnica, metodo e limiti del giudizio di legittimità</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/come-redigere-un-ricorso-per-cassazione-penale-tecnica-metodo-e-limiti-del-giudizio-di-legittimita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ricorso per Cassazione penale e rischio di inammissibilità La redazione di un ricorso per Cassazione in materia penale rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intero percorso processuale.Non di rado, infatti, l’atto di impugnazione viene arrestato già in fase preliminare, davanti alla cosiddetta Sezione stralcio, oppure dichiarato inammissibile per carenze strutturali e argomentative. Comprendere come scrivere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Ricorso per Cassazione penale e rischio di inammissibilità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La redazione di un ricorso per Cassazione in materia penale rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intero percorso processuale.<br>Non di rado, infatti, l’atto di impugnazione viene arrestato già in fase preliminare, davanti alla cosiddetta <em>Sezione stralcio</em>, oppure dichiarato inammissibile per carenze strutturali e argomentative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comprendere <strong>come scrivere un ricorso per Cassazione penale</strong> significa, prima ancora che conoscere le norme, <strong>interiorizzare la natura e i limiti del giudizio di legittimità</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La Cassazione penale non è un terzo grado di giudizio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Corte di Cassazione</strong> non è chiamata a verificare la correttezza della ricostruzione del fatto storico né a rivalutare il materiale probatorio.<br>Il giudizio di legittimità ha una funzione diversa e più ristretta: controllare la <strong>conformità della decisione impugnata alla legge</strong> e ai canoni minimi di razionalità della motivazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’errore più frequente nella prassi difensiva consiste nel <strong>trasporre in Cassazione argomentazioni proprie del giudizio di merito</strong>, nella convinzione — errata — che il Supremo Collegio possa offrire una “terza valutazione” del caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio questo equivoco a spiegare l’altissimo numero di ricorsi dichiarati inammissibili.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La funzione della Sezione stralcio: filtro di ammissibilità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Sezione stralcio non svolge un giudizio di merito, ma un <strong>controllo preliminare di ammissibilità</strong>.<br>Essa verifica se il ricorso presenti <strong>motivi di legittimità riconoscibili, autosufficienti e immediatamente intelligibili</strong>, senza alcuna attività integrativa o ricostruttiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice del filtro non cerca l’errore: deve trovarlo <strong>chiaramente indicato nel testo del ricorso</strong>.<br>Ne deriva che un atto confuso, cumulativo o meramente assertivo è destinato allo stralcio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle doglianze.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Ricorso per Cassazione penale: il metodo corretto di redazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un ricorso efficace si fonda su un metodo rigoroso, che può essere sintetizzato in una regola fondamentale:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ogni motivo di ricorso deve denunciare un solo errore di legittimità, riferito a una norma precisa, e dimostrarne la decisività.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In termini strutturali, ciascun motivo dovrebbe contenere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’indicazione della <strong>norma violata</strong>;</li>



<li>il <strong>passaggio della sentenza</strong> oggetto di censura;</li>



<li>la spiegazione dell’<strong>errore giuridico</strong>;</li>



<li>la dimostrazione della sua <strong>incidenza sull’esito del giudizio</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La mancanza di uno di questi elementi rende il motivo vulnerabile alla declaratoria di inammissibilità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Violazione di legge e vizio di motivazione: distinzione essenziale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli snodi più critici nella redazione del ricorso riguarda la corretta individuazione del tipo di vizio dedotto ai sensi dell’art. 606 c.p.p.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>violazione di legge</strong> concerne:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’erronea applicazione di una norma sostanziale o processuale;</li>



<li>il mancato rispetto di una regola legale di giudizio;</li>



<li>l’errata qualificazione giuridica del fatto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>vizio di motivazione</strong>, invece, è oggi ammissibile solo nelle forme “qualificate”:<br>motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica o internamente contraddittoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non sono più consentite censure sulla motivazione ritenuta “insufficiente” o “non convincente”, categorie ormai estranee al giudizio di legittimità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il travisamento della prova e i suoi limiti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il motivo di ricorso fondato sul travisamento della prova è tra i più frequentemente utilizzati e, al tempo stesso, tra i più frequentemente dichiarati inammissibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Affinché possa essere scrutinato, è necessario che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la prova travisata sia <strong>decisiva</strong>;</li>



<li>l’errore emerga <strong>dal testo della sentenza</strong>;</li>



<li>non vi sia una doppia conforme, oppure il travisamento sia stato introdotto in grado di appello.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In assenza di tali presupposti, il motivo finisce per trasformarsi in una surrettizia richiesta di rivalutazione del merito.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Autosufficienza del ricorso e chiarezza espositiva</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un ricorso per Cassazione penale deve essere <strong>autosufficiente</strong>.<br>La Corte non è tenuta — né legittimata — a ricostruire il contenuto degli atti processuali richiamati genericamente dal difensore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rinvii indistinti al fascicolo, alle dichiarazioni testimoniali o ai verbali di udienza sono, in sede di legittimità, privi di efficacia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il controllo della Corte si esercita <strong>sul testo della sentenza impugnata e sul testo del ricorso</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Le conclusioni: coerenza e precisione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Anche la formulazione delle conclusioni incide sulla tenuta complessiva dell’atto.<br>La richiesta di annullamento deve essere <strong>coerente con i motivi dedotti</strong> e specificare se si tratti di annullamento con rinvio o senza rinvio, indicando la ragione giuridica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le formule generiche o meramente declamatorie indeboliscono l’impianto difensivo e non aiutano il giudice di legittimità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni conclusive</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Scrivere un buon ricorso per Cassazione penale significa <strong>scegliere</strong>, non accumulare.<br>Un ricorso efficace è:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>più breve dell’atto di appello;</li>



<li>più tecnico del giudizio di merito;</li>



<li>più selettivo che esaustivo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel giudizio di legittimità, la qualità dell’argomentazione prevale sulla quantità delle censure.<br>La vera sfida non è dire tutto, ma individuare <strong>l’errore di diritto realmente decisivo</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Lo Studio Legale Amoroso e la redazione dei ricorsi per Cassazione penale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Lo <strong>Studio Legale dell’Avv. Maurizio Amoroso</strong>, con sede in <strong>Roma, Via Como n. 1A</strong>, opera da anni nel settore del <strong>diritto penale</strong>, con una <strong>specifica specializzazione nella redazione dei ricorsi per Cassazione</strong>, sia in materia sostanziale sia processuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attività difensiva in sede di legittimità richiede competenze tecniche particolari, una profonda conoscenza della giurisprudenza della <strong>Corte di Cassazione</strong> e un approccio selettivo nella individuazione dei vizi di legittimità realmente decisivi.<br>Lo Studio presta assistenza qualificata nella valutazione dell’ammissibilità del ricorso, nella costruzione dei motivi ex art. 606 c.p.p. e nella redazione di atti difensivi strutturati per superare il filtro preliminare ed evitare la declaratoria di inammissibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per informazioni o consulenze è possibile contattare lo Studio al numero <strong>06 5561801</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità medica e nesso causale: inammissibile il ricorso del sanitario per omessa diagnosi e mancato trasporto urgente</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/responsabilita-medica-e-nesso-causale-inammissibile-il-ricorso-del-sanitario-per-omessa-diagnosi-e-mancato-trasporto-urgente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3619</guid>

					<description><![CDATA[<p>È inammissibile il ricorso per cassazione del medico imputato per omessa diagnosi, mancata esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) e mancato trasporto urgente in ospedale, quando il nesso causale tra la condotta omissiva e il decesso del paziente risulti accertato con elevata probabilità logica e supportato da evidenze scientifiche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/responsabilita-medica-e-nesso-causale-inammissibile-il-ricorso-del-sanitario-per-omessa-diagnosi-e-mancato-trasporto-urgente/">Responsabilità medica e nesso causale: inammissibile il ricorso del sanitario per omessa diagnosi e mancato trasporto urgente</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">È <strong>inammissibile il ricorso per cassazione del medico imputato per omessa diagnosi, mancata esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) e mancato trasporto urgente in ospedale</strong>, quando il <strong>nesso causale tra la condotta omissiva e il decesso del paziente risulti accertato con elevata probabilità logica e supportato da evidenze scientifiche</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo ha stabilito la <strong>Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale</strong>, con la <strong>sentenza n. 1788 del 2026</strong>, che offre un importante chiarimento in materia di <strong>accertamento del nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio</strong>, con particolare riferimento alla <strong>responsabilità penale del medico</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio di diritto: il nesso causale nel reato colposo omissivo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte di Cassazione, nel reato colposo omissivo improprio il <strong>nesso di causalità</strong> deve essere verificato attraverso un <strong>giudizio di alta probabilità logica</strong>, fondato su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>generalizzazioni scientifiche affidabili</strong>;</li>



<li><strong>analisi delle circostanze specifiche del caso concreto</strong>;</li>



<li>esclusione di <strong>decorsi causali alternativi plausibili</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non è sufficiente fare riferimento a <strong>mere percentuali statistiche</strong>. Il giudice deve invece valutare se, <strong>ipotizzando la condotta doverosa omessa</strong>, l’evento lesivo <strong>si sarebbe potuto evitare con un elevato grado di credibilità razionale</strong>, prossimo alla certezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che <strong>il tempestivo trasporto del paziente in ospedale</strong>, con monitoraggio e intervento adeguato, <strong>avrebbe potuto scongiurare l’esito fatale</strong>, confermando così la responsabilità penale del sanitario.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La vicenda: omessa diagnosi e morte del paziente</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il procedimento trae origine da un intervento di soccorso effettuato da un <strong>medico in servizio su un’ambulanza</strong>, chiamato a prestare assistenza a un paziente che presentava <strong>sintomi tipici di sindrome coronarica acuta</strong>, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dolore toracico intenso;</li>



<li>difficoltà respiratorie;</li>



<li>brividi di freddo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante il quadro clinico allarmante, il medico:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ha <strong>escluso una patologia cardiaca acuta</strong>;</li>



<li>ha <strong>omesso l’esecuzione dell’elettrocardiogramma</strong>;</li>



<li>non ha disposto il <strong>trasporto urgente in ospedale</strong>;</li>



<li>ha diagnosticato una <strong>toracoalgia da esofagite</strong>, somministrando farmaci inadeguati.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Poco dopo, il paziente ha subito un <strong>arresto cardiocircolatorio</strong> e, nonostante il successivo ricovero in terapia intensiva, è deceduto per <strong>insufficienza cardiaca e grave danno cerebrale irreversibile</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Dall’assoluzione alla condanna: il giudizio di appello e la Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In <strong>primo grado</strong>, il medico era stato assolto per insufficienza di prova sul nesso causale.<br>La <strong>Corte di appello</strong>, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il sanitario avesse agito con <strong>negligenza professionale</strong>;</li>



<li>il rispetto delle <strong>linee guida</strong> e il tempestivo trasporto ospedaliero <strong>avrebbero evitato l’evento letale</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Corte di Cassazione</strong> ha confermato la condanna, dichiarando <strong>inammissibile il ricorso</strong>, con conseguente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>condanna al <strong>risarcimento dei danni alle parti civili</strong>;</li>



<li>pagamento delle <strong>spese processuali</strong>;</li>



<li>versamento di una somma alla <strong>Cassa delle ammende</strong>.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">I riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 1788/2026 si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, la Cassazione richiama:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sezioni Unite n. 30328/2002 (sentenza Franzese)</strong>:<br>il nesso causale va accertato con <strong>alta probabilità logica</strong>, non con certezza matematica;</li>



<li><strong>Sezioni Unite n. 38343/2014 (caso Espenhahn)</strong>:<br>il giudizio causale deve combinare <strong>deduzioni logiche e analisi induttive</strong>;</li>



<li><strong>Cass. n. 51898/2019</strong> e <strong>n. 16131/2022</strong>:<br>necessità di <strong>motivazione rafforzata</strong> quando la sentenza di appello riforma un’assoluzione;</li>



<li><strong>Cass. n. 30229/2021 (caso Casula)</strong> e <strong>n. 16843/2021 (caso Suarez)</strong>:<br>il giudizio controfattuale non può basarsi su <strong>mere statistiche</strong>, ma su <strong>evidenze concrete</strong>.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione ribadisce che, in materia di <strong>responsabilità medica</strong>, il giudizio sul nesso causale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non richiede la certezza assoluta;</li>



<li>ma esige una <strong>verifica rigorosa, razionale e scientificamente fondata</strong>;</li>



<li>valorizzando il ruolo decisivo delle <strong>condotte doverose omesse</strong>, specie nei casi di emergenza sanitaria.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un principio di grande rilievo pratico per i procedimenti penali relativi a <strong>colpa professionale medica</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Studio Legale Avv. Maurizio Amoroso</h3>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4cd; Via Como 1, Roma<br>&#x1f4de; Tel. 055561801</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio offre assistenza e consulenza in materia di <strong>diritto penale</strong>, con particolare competenza nei procedimenti per <strong>responsabilità medica e sanitaria</strong>.</p>
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		<item>
		<title>Giustizia riparativa ed impugnabilità del diniego: la Cassazione consolida il principio</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/giustizia-riparativa-ed-impugnabilita-del-diniego-la-cassazione-consolida-il-principio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3616</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 1034/2026, depositata il 12 gennaio 2026, ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di giustizia riparativa:&#x1f449; il provvedimento che respinge la richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione, unitamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/giustizia-riparativa-ed-impugnabilita-del-diniego-la-cassazione-consolida-il-principio/">Giustizia riparativa ed impugnabilità del diniego: la Cassazione consolida il principio</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Corte di Cassazione, Sezione VI</strong>, con la <strong>sentenza n. 1034/2026</strong>, depositata il <strong>12 gennaio 2026</strong>, ha affermato un principio di particolare rilievo sistematico in materia di <strong>giustizia riparativa</strong>:<br>&#x1f449; <strong>il provvedimento che respinge la richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del grado</strong>, <strong>indipendentemente dal regime di procedibilità del reato</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione si pone in linea di continuità con il principio già enunciato dalle <strong>Sezioni Unite della Cassazione il 31 ottobre 2025</strong>, contribuendo così al consolidamento di un orientamento ormai destinato a stabilizzarsi nel diritto vivente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il quadro normativo: l’art. 129-bis c.p.p. e la riforma Cartabia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema dell’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa trova fondamento nell’<strong>art. 129-bis, comma 1, c.p.p.</strong>, introdotto dalla <strong>riforma Cartabia</strong> (d.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge n. 134/2021).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma prevede che l’autorità giudiziaria possa disporre, <strong>su istanza dell’imputato, della persona offesa o anche d’ufficio</strong>, l’invio delle parti a un <strong>Centro per la giustizia riparativa</strong>, al fine di svolgere un programma volto alla gestione delle conseguenze del reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sin dalle prime applicazioni, si è posto il problema se l’accesso alla giustizia riparativa configuri un <strong>diritto processuale tutelabile</strong> e, di conseguenza, se il <strong>provvedimento di diniego</strong> sia suscettibile di impugnazione.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">I tre orientamenti giurisprudenziali a confronto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, la giurisprudenza aveva espresso <strong>tre diversi orientamenti</strong>:</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. Tesi della non impugnabilità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo una prima impostazione, il provvedimento di diniego:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non avrebbe natura giurisdizionale;</li>



<li>non inciderebbe sulla libertà personale;</li>



<li>non rientrerebbe pertanto nell’ambito applicativo dell’<strong>art. 111, comma 7, Cost.</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ne conseguiva l’esclusione di qualsiasi forma di impugnazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di gravame.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Tesi dell’impugnabilità limitata ai reati a querela</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un secondo orientamento ammetteva l’impugnazione <strong>unitamente alla sentenza</strong>, ai sensi dell’<strong>art. 586, comma 1, c.p.p.</strong>, ma <strong>solo nei procedimenti per reati procedibili a querela rimettibile</strong>, ritenendo che solo in tali ipotesi la giustizia riparativa incida direttamente sull’esito del giudizio, potendo determinare l’estinzione del reato.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Tesi dell’impugnabilità generalizzata (poi accolta)</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il terzo indirizzo – oggi definitivamente prevalente – riconosceva invece la <strong>ricorribilità del diniego per cassazione insieme alla sentenza conclusiva</strong>, <strong>senza distinzione alcuna in base al regime di procedibilità del reato</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La decisione delle Sezioni Unite e il consolidamento del principio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le <strong>Sezioni Unite della Cassazione (31 ottobre 2025)</strong> hanno aderito a questa terza impostazione, valorizzando una <strong>lettura costituzionalmente orientata</strong> dell’art. 129-bis c.p.p.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’ordinanza di diniego ha <strong>natura giurisdizionale</strong>;</li>



<li>è adottata all’esito di un <strong>procedimento partecipato endoprocessuale</strong>;</li>



<li>implica una valutazione discrezionale ma motivata circa:
<ul class="wp-block-list">
<li>l’utilità del percorso riparativo;</li>



<li>l’assenza di pericoli concreti per le parti;</li>



<li>la compatibilità con le esigenze di accertamento del fatto.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>sentenza n. 1034/2026 della Sesta Sezione</strong> recepisce integralmente tale principio, rafforzandone la portata applicativa.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Effetti della giustizia riparativa anche nei reati procedibili d’ufficio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un passaggio centrale della motivazione riguarda la <strong>rilevanza della giustizia riparativa anche al di fuori dei reati a querela</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione chiarisce che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se nei reati a querela rimettibile l’esito positivo del programma può condurre all’<strong>estinzione del reato</strong>;</li>



<li>nei reati procedibili d’ufficio la giustizia riparativa produce comunque <strong>effetti giuridicamente rilevanti</strong>, tra cui:
<ul class="wp-block-list">
<li>l’applicazione dell’<strong>attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.</strong>;</li>



<li>ricadute favorevoli sul <strong>trattamento sanzionatorio</strong>;</li>



<li>effetti positivi in sede <strong>esecutiva</strong>, ai fini dell’accesso a misure alternative.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Da ciò discende l’esigenza di garantire una <strong>tutela impugnatoria effettiva</strong> anche contro il diniego di accesso al programma riparativo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, può ormai affermarsi che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>il provvedimento che nega l’invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile, unitamente alla sentenza conclusiva del grado, con appello o ricorso per cassazione, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un approdo di grande rilievo pratico, che rafforza la centralità della <strong>restorative justice</strong> nel sistema penale riformato e ne conferma la piena rilevanza come strumento di tutela dei diritti delle parti.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deposito telematico nel processo penale: quando l’impossibilità non salva l’impugnazione</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/deposito-telematico-nel-processo-penale-quando-limpossibilita-non-salva-limpugnazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 18:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1138/2026) Deposito telematico e inammissibilità: il principio affermato dalla Cassazione L’impossibilità di procedere al deposito telematico per cause non imputabili al difensore non legittima automaticamente il ricorso a modalità alternative (come la PEC), allo stesso modo di quanto avviene in presenza di un malfunzionamento certificato del sistema.Tuttavia, tale impossibilità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>(Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1138/2026)</em></p>



<h3 class="wp-block-heading">Deposito telematico e inammissibilità: il principio affermato dalla Cassazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’impossibilità di procedere al <strong>deposito telematico</strong> per cause non imputabili al difensore <strong>non legittima automaticamente</strong> il ricorso a modalità alternative (come la PEC), allo stesso modo di quanto avviene in presenza di un <strong>malfunzionamento certificato</strong> del sistema.<br>Tuttavia, tale impossibilità può integrare una <strong>causa di forza maggiore</strong>, consentendo alla parte di chiedere la <strong>rimessione in termini</strong>, purché l’impedimento sia <strong>allegato e dimostrato in modo rigoroso</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È questo il principio ribadito dalla <strong>Corte di cassazione, sezione sesta penale, con sentenza n. 1138 del 2026</strong>, che interviene su un tema di grande attualità pratica per gli avvocati penalisti: l’obbligo di deposito telematico esclusivo degli atti processuali.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il quadro normativo: Riforma Cartabia e deposito telematico esclusivo</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia si inserisce nel solco delle disposizioni introdotte dalla <strong>Riforma Cartabia</strong>, attuata con il <strong>d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</strong>, emanato in attuazione della <strong>legge delega n. 134/2021</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma ha profondamente inciso sul processo penale, introducendo un sistema <strong>organico e obbligatorio di deposito telematico</strong> degli atti processuali tramite il <strong>Portale Deposito Atti Penali (PDP)</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dal <strong>1° gennaio 2025</strong>, per i <strong>soggetti abilitati esterni</strong> (avvocati), il <strong>deposito telematico è esclusivo</strong>;</li>



<li>il mancato rispetto di tale modalità comporta l’<strong>inammissibilità dell’atto di impugnazione</strong>, ai sensi degli <strong>artt. 111-bis e 582 c.p.p.</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">I decreti ministeriali di riferimento sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>d.m. n. 217 del 29 dicembre 2023</strong></li>



<li><strong>d.m. n. 206 del 27 dicembre 2024</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Essi hanno regolato la fase transitoria e superato il precedente regime a “<strong>doppio binario</strong>”, nel quale, solo in casi limitati, era ancora consentito il deposito analogico o via PEC.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Quando è ammesso il deposito non telematico</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte chiarisce che il deposito con modalità diverse da quelle telematiche può considerarsi valido <strong>solo in due ipotesi tassative</strong>:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Malfunzionamento del sistema informatico</strong>,<br>purché:
<ul class="wp-block-list">
<li>certificato o attestato dal <strong>Ministero della Giustizia</strong>, oppure</li>



<li>dal <strong>dirigente dell’ufficio giudiziario competente</strong>,<br>ai sensi dell’<strong>art. 175-bis c.p.p.</strong></li>
</ul>
</li>



<li><strong>Caso fortuito o forza maggiore</strong>,<br>che consente di richiedere la <strong>rimessione in termini</strong> ex <strong>art. 175 c.p.p.</strong>,<br>ma <strong>solo se l’impedimento è dimostrato in modo rigoroso</strong> dalla parte interessata.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">In mancanza di tali presupposti, il deposito non telematico <strong>viola la legge</strong> e determina l’<strong>inammissibilità dell’atto</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Il caso concreto deciso dalla Cassazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato, un <strong>ricorso per Cassazione</strong> era stato proposto contro un’ordinanza che aveva dichiarato <strong>inammissibile un appello</strong>, poiché depositato <strong>via PEC</strong> anziché tramite il Portale PDP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il difensore aveva dedotto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’<strong>impossibilità di procedere al deposito telematico</strong>,</li>



<li>dovuta alla mancata “<strong>autorizzazione</strong>” del procedimento sul Portale,</li>



<li>sostenendo che la normativa non imponesse uno specifico <strong>onere di allegazione probatoria</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’impedimento non era stato <strong>provato in modo adeguato</strong>;</li>



<li>la normativa vigente prevede <strong>rimedi specifici</strong>, come la <strong>rimessione in termini</strong>, che devono essere <strong>espressamente richiesti e motivati</strong>;</li>



<li>la mera deduzione dell’impossibilità non equivale né a un <strong>malfunzionamento certificato</strong>, né a una <strong>forza maggiore automaticamente rilevante</strong>.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Le indicazioni operative per gli avvocati</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 1138/2026 offre indicazioni chiare e operative:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>deposito telematico è la regola</strong>, non l’eccezione;</li>



<li>l’uso di modalità alternative <strong>non è mai automatico</strong>;</li>



<li>in caso di impedimenti tecnici:
<ul class="wp-block-list">
<li>occorre <strong>documentare puntualmente</strong> l’anomalia,</li>



<li>oppure <strong>attivare tempestivamente</strong> la richiesta di rimessione in termini;</li>
</ul>
</li>



<li>l’onere probatorio <strong>grava interamente sul difensore</strong>.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ribadisce un approccio <strong>rigoroso e formalmente esigente</strong> al processo penale telematico: la tutela del diritto di difesa è garantita, ma <strong>solo attraverso gli strumenti previsti dalla legge</strong> e a condizione che l’impedimento sia <strong>serio, oggettivo e provato</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per i professionisti, ciò impone una gestione <strong>attenta e documentata</strong> di ogni criticità tecnica, per evitare conseguenze irreversibili come l’<strong>inammissibilità dell’impugnazione</strong>.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Liberazione anticipata: la Corte Costituzionale boccia la riforma del 2024 e ripristina il diritto di istanza del condannato</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/liberazione-anticipata-la-corte-costituzionale-boccia-la-riforma-del-2024-e-ripristina-il-diritto-di-istanza-del-condannato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 201, depositata il 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte rilevante della riforma della liberazione anticipata introdotta dal Governo con il decreto-legge n. 92/2024, segnando un deciso ritorno al modello tradizionale dell’istituto. La Consulta, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate dai magistrati di sorveglianza di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. <strong>201</strong>, depositata il <strong>29 dicembre 2025</strong>, la <strong>Corte costituzionale</strong> ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte rilevante della riforma della liberazione anticipata introdotta dal Governo con il decreto-legge n. 92/2024, segnando un deciso ritorno al modello tradizionale dell’istituto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Consulta, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli, ha ripristinato la possibilità, per i condannati, di <strong>chiedere in qualsiasi momento la liberazione anticipata</strong> in relazione ai periodi di pena già scontati, senza dover indicare uno “specifico interesse” a pena di inammissibilità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La norma dichiarata incostituzionale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dettaglio, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. <strong>69-bis, comma 3</strong>, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), come modificato dal d.l. 92/2024, <strong>per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disposizione censurata subordinava la presentazione dell’istanza di liberazione anticipata all’indicazione, da parte del condannato, di un <strong>“specifico interesse”</strong>, la cui mancanza determinava l’inammissibilità della richiesta. Secondo la Consulta, tale previsione violava sia il principio di <strong>ragionevolezza</strong> sia la <strong>finalità rieducativa della pena</strong>, introducendo un ostacolo ingiustificato all’accesso al beneficio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Una bocciatura che va oltre il profilo formale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene la pronuncia accolga formalmente le censure dei giudici rimettenti limitatamente ai vincoli posti alle istanze autonome dei detenuti, la sentenza n. 201/2025 si configura come una <strong>secca bocciatura dell’intero impianto della riforma</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte contesta infatti l’idea di fondo introdotta nel 2024, secondo cui la liberazione anticipata dovrebbe essere valutata <strong>d’ufficio</strong> dal magistrato di sorveglianza solo in prossimità del fine pena “virtuale” o in occasione della richiesta di altri benefici penitenziari, e non più come beneficio <strong>valutabile periodicamente</strong>, semestre per semestre, anche su iniziativa dell’interessato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La centralità della valutazione periodica e della funzione rieducativa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Consulta, il meccanismo di valutazione esclusivamente officiosa <strong>incide negativamente sulla funzione rieducativa della pena</strong>, perché elimina quel controllo periodico sul percorso trattamentale del condannato che costituisce il cuore dell’istituto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione cadenzata, sollecitata dall’istanza del detenuto allo scadere di ogni semestre, consente infatti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un riscontro concreto e tempestivo sulla partecipazione al trattamento rieducativo;</li>



<li>una maggiore responsabilizzazione del condannato;</li>



<li>un incentivo reale all’adesione al percorso di risocializzazione, grazie alla prospettiva di una riduzione di pena non eccessivamente distante nel tempo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La disciplina del 2024, al contrario, lasciava il detenuto in una condizione di <strong>incertezza</strong>, privandolo di indicazioni utili per orientare il proprio progetto di reinserimento sociale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Le criticità operative rimaste irrisolte</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’intervento della Corte restituisce alla liberazione anticipata la sua <strong>valenza rieducativa</strong>, ma lascia in vita il meccanismo della valutazione d’ufficio da parte del magistrato di sorveglianza, già ampiamente criticato sul piano pratico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un sistema <strong>farraginoso e difficilmente attuabile</strong>, poiché impone agli uffici di sorveglianza un monitoraggio generalizzato di tutte le esecuzioni penali in corso. Un’attività che risulta, nei fatti, impraticabile: la competenza della magistratura di sorveglianza si radica infatti su singoli procedimenti, e i condannati che non presentano istanze restano spesso <strong>invisibili al sistema informatico SIUS</strong>, utilizzato dagli uffici di sorveglianza.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. 201/2025, la Corte costituzionale riafferma con forza che la liberazione anticipata non è un mero strumento deflattivo, ma un <strong>istituto centrale del sistema penitenziario</strong>, strettamente connesso alla funzione rieducativa della pena.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il diritto del condannato di attivare il controllo giurisdizionale sul proprio percorso detentivo non può essere compresso da formalismi irragionevoli né sostituito da un automatismo officioso che svuota di contenuto il principio sancito dall’art. 27, comma 3, Cost.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Perchè votare SI al referendum sulla separazione delle carriere</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/perche-votare-si-al-referendum-sulla-separazione-delle-carriere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione Il referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante rappresenta uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi decenni nel dibattito sulla giustizia italiana. Votare Sì significa sostenere una riforma strutturale volta a rafforzare l’imparzialità del giudice, l’equilibrio tra accusa e difesa e la credibilità dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso. Questa riforma [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Introduzione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante rappresenta uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi decenni nel dibattito sulla giustizia italiana. Votare <strong>Sì</strong> significa sostenere una riforma strutturale volta a rafforzare l’imparzialità del giudice, l’equilibrio tra accusa e difesa e la credibilità dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa riforma non riguarda soltanto la separazione delle carriere, ma incide profondamente anche sull’assetto del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e sul sistema di elezione dei suoi componenti, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il correntismo e garantire maggiore trasparenza e meritocrazia.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La separazione delle carriere: che cosa significa davvero</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Attualmente, in Italia, giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine giudiziario e condividono il medesimo percorso di carriera, potendo passare – seppur con limiti – dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma propone una <strong>separazione netta delle carriere</strong>, prevedendo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>due distinti percorsi professionali;</li>



<li>due distinti Consigli Superiori (o sezioni autonome);</li>



<li>l’impossibilità di passaggio da una funzione all’altra.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Perché la separazione rafforza l’imparzialità del giudice</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 della Costituzione, impone che il giudice sia <strong>terzo e imparziale</strong> rispetto alle parti. In un sistema accusatorio, come quello formalmente adottato dal codice di procedura penale, accusa e difesa devono essere poste su un piano di parità davanti a un giudice equidistante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La separazione delle carriere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>elimina ogni possibile <strong>contiguità culturale e professionale</strong> tra giudice e pubblico ministero;</li>



<li>rafforza la percezione di neutralità del giudicante;</li>



<li>rende il processo più coerente con i modelli delle principali democrazie occidentali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Votare Sì significa quindi rendere effettivo – e non solo teorico – il modello accusatorio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo del pubblico ministero in un sistema separato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La separazione delle carriere non indebolisce l’indipendenza del pubblico ministero. Al contrario, chiarisce il suo ruolo di <strong>parte processuale</strong>, titolare dell’azione penale, distinta e separata dal giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il PM continuerà a essere autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, ma opererà all’interno di un percorso ordinamentale coerente con la sua funzione, senza ambiguità di ruolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo assetto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>rafforza la dialettica processuale;</li>



<li>garantisce maggiore equilibrio tra accusa e difesa;</li>



<li>aumenta la fiducia dei cittadini nella giustizia penale.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La riforma del CSM: superare il correntismo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli obiettivi centrali del referendum è la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, più volte travolto negli ultimi anni da scandali legati al <strong>correntismo</strong> e alle logiche di appartenenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma interviene su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>composizione del CSM;</li>



<li>modalità di elezione dei suoi membri;</li>



<li>separazione delle rappresentanze tra giudici e PM.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Due CSM o due sezioni autonome</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Con la separazione delle carriere, anche l’organo di autogoverno viene ripensato. Giudici e pubblici ministeri avranno organismi distinti (o sezioni nettamente separate), evitando interferenze e commistioni nelle decisioni su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nomine;</li>



<li>trasferimenti;</li>



<li>progressioni di carriera;</li>



<li>procedimenti disciplinari.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo assetto garantisce decisioni più coerenti con le rispettive funzioni e riduce il peso delle alleanze trasversali.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il nuovo sistema di voto: più merito, meno appartenenze</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il referendum incide anche sul <strong>sistema elettorale del CSM</strong>, introducendo meccanismi volti a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>limitare il potere delle correnti;</li>



<li>valorizzare il merito e la professionalità;</li>



<li>garantire una rappresentanza più autentica della magistratura.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tra gli obiettivi principali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>riduzione delle candidature organizzate su base correntizia;</li>



<li>maggiore centralità delle competenze e dell’esperienza;</li>



<li>trasparenza nei criteri di selezione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Votare Sì significa quindi sostenere un modello di autogoverno più credibile e meno politicizzato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Perché votare Sì: i vantaggi per i cittadini</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma non è una battaglia ideologica né una riforma “contro” la magistratura. È una riforma <strong>per i cittadini</strong>, perché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>rafforza il diritto a un giudice realmente imparziale;</li>



<li>migliora la qualità delle decisioni giudiziarie;</li>



<li>aumenta la fiducia nella giustizia;</li>



<li>rende il processo più equo ed equilibrato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Un sistema giudiziario più chiaro nei ruoli e più trasparente nelle regole è un presidio essenziale dello Stato di diritto.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Votare <strong>Sì</strong> al referendum sulla separazione delle carriere significa scegliere una giustizia più moderna, più equa e più credibile. Significa rafforzare il giusto processo, ridurre le degenerazioni del correntismo e restituire centralità al merito e all’imparzialità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una riforma di sistema che guarda al futuro della giustizia italiana e alla tutela effettiva dei diritti di tutti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Il nuovo volto del processo in assenza dopo la riforma Cartabia</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-nuovo-volto-del-processo-in-assenza-dopo-la-riforma-cartabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Introduzione La riforma del processo penale introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nota come riforma Cartabia, ha segnato una svolta epocale nella disciplina del processo in assenza dell’imputato.Il nuovo impianto normativo mira a garantire che l’assenza non sia più presunta, ma il risultato di una scelta consapevole da parte dell’imputato, in linea [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>1. Introduzione</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma del processo penale introdotta dal <strong>D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</strong>, nota come <em>riforma Cartabia</em>, ha segnato una svolta epocale nella disciplina del <strong>processo in assenza dell’imputato</strong>.<br>Il nuovo impianto normativo mira a garantire che l’assenza non sia più presunta, ma il risultato di una <strong>scelta consapevole</strong> da parte dell’imputato, in linea con i principi del giusto processo e con la giurisprudenza europea.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>2. Dal sistema di presunzioni alla conoscenza effettiva</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Prima della riforma, la disciplina si basava su un <strong>sistema di presunzioni legali</strong>: la regolare notifica era di per sé sufficiente a ritenere che l’imputato fosse a conoscenza del processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo articolo 420-bis del codice di procedura penale ha <strong>smantellato il sistema di presunzioni</strong>, sostituendolo con il principio della <strong>conoscenza effettiva</strong>.<br>Il giudice può disporre che il processo prosegua in assenza solo quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’imputato ha avuto <strong>effettiva conoscenza</strong> della pendenza del processo o della data dell’udienza;</li>



<li>la sua mancata comparizione è <strong>volontaria</strong>;</li>



<li>oppure si è <strong>sottratto consapevolmente</strong> alla conoscenza del procedimento.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio valorizza il principio di responsabilità individuale, evitando che l’assenza sia considerata automatica solo per effetto di formalità procedurali.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>3. Il ruolo del giudice nel nuovo processo in assenza</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice assume oggi un ruolo centrale nell’accertare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.<br>Non è più sufficiente una notifica formalmente corretta: occorre un <strong>accertamento concreto</strong> che dimostri la reale consapevolezza dell’imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In mancanza di tale certezza, il giudice deve rinviare l’udienza e disporre nuove ricerche o notifiche integrative.<br>L’ordinanza di procedere in assenza può inoltre essere <strong>revocata</strong> se l’imputato dimostra di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo o di essere stato impedito da una causa legittima.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>4. Implicazioni per la difesa</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per la difesa, il nuovo modello processuale comporta un approccio più dinamico e proattivo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>è necessario verificare la <strong>regolarità e l’effettività</strong> delle notifiche;</li>



<li>occorre raccogliere elementi che dimostrino l’eventuale <strong>mancata conoscenza</strong> del processo;</li>



<li>in presenza di irregolarità, il difensore può chiedere la <strong>revoca dell’ordinanza di procedere in assenza</strong> o la rinnovazione della notificazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo assetto valorizza il ruolo del difensore come garante effettivo del diritto di partecipazione e del contraddittorio, cardini del processo penale equo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>5. Coerenza con i principi europei e la giurisprudenza</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma Cartabia ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea, secondo cui il processo in assenza è compatibile con il diritto di difesa solo se la mancata comparizione dell’imputato è <strong>volontaria e consapevole</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio di <strong>effettività della conoscenza</strong> si pone così come parametro imprescindibile per garantire la legittimità del giudizio e la tutela dei diritti fondamentali dell’imputato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>6. Conclusioni</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La recente puntualizzazione della Corte di Cassazione ha ribadito che il nuovo sistema del processo in assenza è <strong>coerente e consequenziale</strong> rispetto alla riforma Cartabia.<br>Il giudizio in assenza non può più fondarsi su presunzioni o automatismi, ma deve poggiare su un accertamento concreto della <strong>conoscenza e della volontà</strong> dell’imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un’evoluzione significativa, che rafforza il principio del <strong>giusto processo</strong> e consolida l’idea che la partecipazione consapevole dell’imputato rappresenti non solo un diritto, ma una condizione di legittimità dell’intero procedimento penale.</p>
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		<title>Pena detentiva sostituibile con pena pecuniaria anche in caso di difficoltà economiche: la Cassazione fa chiarezza (Cass. n. 36029/2025)</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/pena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 15:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 36029 del 2025, ha fornito un’importante precisazione in tema di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, affermando un principio fondamentale per la pratica difensiva:le difficoltà economiche dell’imputato non costituiscono di per sé un ostacolo alla sostituzione, poiché la prognosi di inadempimento riguarda soltanto le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di cassazione, con la recente sentenza <strong>n. 36029 del 2025</strong>, ha fornito un’importante precisazione in tema di <strong>sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria</strong>, affermando un principio fondamentale per la pratica difensiva:<br><strong>le difficoltà economiche dell’imputato non costituiscono di per sé un ostacolo alla sostituzione</strong>, poiché la prognosi di inadempimento riguarda soltanto le pene sostitutive che prevedono <em>prescrizioni specifiche</em> – e non la pena pecuniaria.</p>



<h2 class="wp-block-heading">&#x2705; Il principio di diritto affermato dalla Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Suprema Corte, la possibilità di sostituire una pena detentiva breve con una <strong>pena pecuniaria</strong> non può essere negata solo perché l’imputato attraversa una situazione di disagio economico.<br>La cosiddetta <strong>“prognosi negativa di inadempimento”</strong> – che il giudice deve formulare per valutare se l’imputato potrà rispettare le prescrizioni imposte – <strong>trova applicazione solamente quando la pena sostitutiva comporta obblighi concreti</strong>, come nel caso della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per la pena pecuniaria, invece, <strong>il legislatore non ha previsto alcuna prescrizione personale o comportamentale</strong>, sicché l’unico requisito da valutare è quello legale: la pena detentiva deve rientrare nel limite sostituibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">&#x2705; Perché questa decisione è importante</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questa pronuncia assume rilievo centrale per la difesa perché:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>evita disparità di trattamento</strong> tra imputati con diverse condizioni economiche;</li>



<li><strong>conferma la natura “neutralmente esecutiva” della pena pecuniaria</strong>, che non richiede alcuna verifica sulla capacità economica preventiva;</li>



<li>consente di utilizzare in modo più efficace gli strumenti deflattivi e alternativi alla detenzione, in linea con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, il giudice <strong>non potrà rifiutare la sostituzione</strong> sulla base della sola presunta futura incapacità dell’imputato di pagare l’ammenda, dovendo riservare tale valutazione ai casi in cui siano previste prescrizioni personali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">&#x2705; Implicazioni pratiche per imputati e difensori</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Gli avvocati penalisti potranno valorizzare questa sentenza per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>richiedere la sostituzione</strong> anche in presenza di situazioni economiche difficili;</li>



<li>contrastare eventuali rigetti non adeguatamente motivati;</li>



<li>ribadire che l’ordinamento consente modalità di pagamento che rendono comunque sostenibile l’adempimento (rateizzazione, conversione in libertà controllata, ecc.).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 36029/2025 si inserisce quindi in un orientamento volto a <strong>favorire pene proporzionate, non discriminatorie e più funzionali alla funzione rieducativa</strong> prevista dall’art. 27 Cost.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">&#x2709;&#xfe0f; <strong>Contatti dello Studio Legale Amoroso</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong><br>Via Como 1A – Roma<br>Tel. <strong>06 5561801</strong></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&amp;linkname=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025%2F&#038;title=Pena%20detentiva%20sostituibile%20con%20pena%20pecuniaria%20anche%20in%20caso%20di%20difficolt%C3%A0%20economiche%3A%20la%20Cassazione%20fa%20chiarezza%20%28Cass.%20n.%2036029%2F2025%29" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/pena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025/" data-a2a-title="Pena detentiva sostituibile con pena pecuniaria anche in caso di difficoltà economiche: la Cassazione fa chiarezza (Cass. n. 36029/2025)"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/pena-detentiva-sostituibile-con-pena-pecuniaria-anche-in-caso-di-difficolta-economiche-la-cassazione-fa-chiarezza-cass-n-36029-2025/">Pena detentiva sostituibile con pena pecuniaria anche in caso di difficoltà economiche: la Cassazione fa chiarezza (Cass. n. 36029/2025)</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<item>
		<title>Difensore assente e termini scaduti: nessuna proroga all&#8217;imputato per il ricorso in Cassazione</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/difensore-assente-e-termini-scaduti-nessuna-proroga-allimputato-per-il-ricorso-in-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 18:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3595</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale per l’esercizio del diritto di impugnazione nel processo penale: la nomina del difensore per proporre ricorso in Cassazione deve essere un atto formale, specifico e tempestivo, ai sensi dell’art. 613, comma 2, del Codice di procedura penale.In mancanza di tale adempimento e con i termini già [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale per l’esercizio del diritto di impugnazione nel processo penale: <strong>la nomina del difensore per proporre ricorso in Cassazione deve essere un atto formale, specifico e tempestivo</strong>, ai sensi dell’art. 613, comma 2, del Codice di procedura penale.<br>In mancanza di tale adempimento e con i <strong>termini già scaduti</strong>, non è concessa alcuna proroga all’imputato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">La nomina del difensore e l’articolo 613 c.p.p.</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l’art. 613 c.p.p., il ricorso per Cassazione deve essere presentato <strong>esclusivamente da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione</strong>, pena l’inammissibilità.<br>Il difensore deve essere <strong>espressamente nominato</strong> per tale fase e la nomina deve risultare da un atto formale. In assenza, si considera difensore quello che ha assistito l’imputato nell’ultimo grado di giudizio, purché abilitato alla Suprema Corte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa previsione tutela il diritto di difesa e garantisce che il ricorso sia redatto da un professionista in grado di rispettare i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti nel giudizio di legittimità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Termini decadenziali e assenza di proroga</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine per proporre ricorso in Cassazione ha natura <strong>perentoria</strong>: una volta decorso, <strong>non può essere prorogato</strong>.<br>L’eventuale assenza del difensore, o la nomina tardiva, <strong>non sospende né riapre i termini</strong>. L’imputato che non provvede tempestivamente alla nomina di un difensore abilitato perde il diritto di proporre ricorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte ribadisce che la tempestività dell’atto di nomina e la corretta assistenza tecnica rappresentano <strong>condizioni imprescindibili</strong> per l’esercizio effettivo del diritto di impugnazione.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Implicazioni pratiche per la difesa</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>È essenziale che la nomina del difensore cassazionista avvenga <strong>immediatamente dopo la notifica della sentenza d’appello</strong>.</li>



<li>Il difensore deve essere <strong>abilitato alla Corte di Cassazione</strong> e munito di <strong>mandato specifico</strong> per proporre ricorso.</li>



<li>In caso di ritardo o omissione, <strong>il ricorso sarà dichiarato inammissibile</strong>, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.</li>



<li>L’assistenza tecnica in questa fase è decisiva per la tutela dei diritti dell’imputato e per evitare decadenze irreversibili.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Assistenza legale per ricorsi in Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi <strong>ricorso in Cassazione</strong> o per consulenze in materia di <strong>impugnazioni penali</strong>, è possibile rivolgersi all’<br><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong>, titolare dello <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, con sede in <strong>Roma, Via Como 1A</strong>.<br>&#x1f4de; <strong>Telefono: 06 5561801</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Avv. Amoroso offre <strong>assistenza tecnica qualificata</strong> in procedimenti penali davanti alla Corte di Cassazione, occupandosi della redazione dei ricorsi e della difesa dell’imputato in sede di legittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovo reato contro l&#8217;uso illecito di contenuti generati con l&#8217;intelligenza artificiale. Legge n° 132/25</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/nuovo-reato-contro-luso-illecito-di-contenuti-generati-con-lintelligenza-artificiale-legge-n-132-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 17:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 10 ottobre 2025 entra in vigore la legge n. 132/2025, che introduce nel Codice Penale una nuova fattispecie di reato destinata a contrastare l’uso illecito di video, immagini e contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale. L’intervento legislativo mira a tutelare la dignità, la reputazione e l’identità digitale delle persone, sempre più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/nuovo-reato-contro-luso-illecito-di-contenuti-generati-con-lintelligenza-artificiale-legge-n-132-25/">Nuovo reato contro l&#8217;uso illecito di contenuti generati con l&#8217;intelligenza artificiale. Legge n° 132/25</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal <strong>10 ottobre 2025</strong> entra in vigore la <strong>legge n. 132/2025</strong>, che introduce nel Codice Penale una nuova fattispecie di reato destinata a contrastare l’uso illecito di video, immagini e contenuti generati o manipolati con sistemi di <strong>intelligenza artificiale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’intervento legislativo mira a tutelare la dignità, la reputazione e l’identità digitale delle persone, sempre più esposte al rischio di <strong>deepfake</strong> e falsificazioni tecnologiche capaci di riprodurre volti, voci e comportamenti con estrema verosimiglianza.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa prevede la nuova legge</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La nuova norma punisce chiunque, <strong>senza il consenso della persona rappresentata</strong>, diffonda, ceda o pubblichi contenuti digitali alterati tramite IA, idonei a trarre in inganno sulla loro autenticità e a causare un danno ingiusto.<br>La pena prevista è la <strong>reclusione da uno a cinque anni</strong>, con aggravanti qualora il fatto sia commesso a danno di minori, incapaci o attraverso piattaforme digitali con ampia diffusione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, la legge ha modificato l’articolo 61 del codice penale introducendo una <strong>circostanza aggravante comune</strong>: quando un qualsiasi reato venga commesso con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, la pena può essere aumentata.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Obiettivo: sicurezza digitale e tutela delle persone</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’intento del legislatore è duplice: da un lato, garantire maggiore <strong>sicurezza digitale</strong> e trasparenza nell’uso delle tecnologie emergenti; dall’altro, dissuadere pratiche fraudolente o diffamatorie che sfruttano l’IA per manipolare informazioni o identità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le aziende e i professionisti del settore tecnologico, la riforma impone anche nuovi obblighi di <strong>trasparenza</strong>: i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale dovranno essere chiaramente indicati come tali, per evitare confusione e inganni.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Un passo avanti per il diritto penale tecnologico</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con la legge 132/2025, l’Italia si allinea agli ordinamenti europei più avanzati nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, ponendo un argine alle manipolazioni digitali e rafforzando la protezione delle persone contro l’abuso dei mezzi informatici.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Assistenza legale sul tema</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi <strong>problema di ordine penale</strong> connesso all’uso illecito dell’intelligenza artificiale o alla diffusione di contenuti digitali alterati, è possibile rivolgersi all’<br><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong>, titolare dello <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, con sede in <strong>Roma, Via Como 1A</strong>, telefono <strong>06 5561801</strong>.<br>L’avvocato Amoroso offre consulenza e difesa in materia di <strong>reati informatici e diritto penale digitale</strong>, garantendo assistenza qualificata sia in fase investigativa che processuale.</p>
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		<title>Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione chiarisce il presupposto della convivenza anche dopo la separazione (Cass. n. 34368/25)</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/maltrattamenti-in-famiglia-la-cassazione-chiarisce-il-presupposto-della-convivenza-anche-dopo-la-separazione-cass-n-34368-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3589</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34368 del 2025, ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), chiarendo che il presupposto della convivenza può ritenersi sussistente anche quando, dopo una separazione legale o di fatto, l’autore della condotta sia rimasto “persona di famiglia” ai sensi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/maltrattamenti-in-famiglia-la-cassazione-chiarisce-il-presupposto-della-convivenza-anche-dopo-la-separazione-cass-n-34368-25/">Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione chiarisce il presupposto della convivenza anche dopo la separazione (Cass. n. 34368/25)</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34368 del 2025, ha affermato un principio di particolare rilievo in materia di <strong>maltrattamenti in famiglia</strong> (art. 572 c.p.), chiarendo che il <strong>presupposto della convivenza</strong> può ritenersi sussistente anche quando, dopo una <strong>separazione legale o di fatto</strong>, l’autore della condotta sia rimasto “persona di famiglia” ai sensi della norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso esaminato riguardava un <strong>ex marito</strong> che, pur non convivendo più con la moglie, pretendeva da quest’ultima la preparazione e la consegna quotidiana dei pasti, manifestando un atteggiamento di <strong>sopraffazione e prevaricazione</strong>.<br>La Suprema Corte ha ritenuto che tali comportamenti, reiterati nel tempo e inseriti in un contesto di perdurante soggezione psicologica, possano integrare il reato di maltrattamenti, anche se la convivenza materiale sia cessata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio affermato dalla Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte, la <strong>cessazione della convivenza</strong> non esclude automaticamente la possibilità di configurare il reato di maltrattamenti, qualora <strong>permangano i vincoli derivanti dal matrimonio</strong>, come gli obblighi di <strong>assistenza morale e materiale</strong> previsti dall’art. 143 c.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altri termini, l’ex coniuge può continuare ad essere considerato “persona della famiglia” se tra le parti esistono ancora rapporti che, pur non basati sulla coabitazione, mantengono una connessione familiare o affettiva idonea a generare situazioni di soggezione e di violenza psicologica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Convivenza e vincolo familiare</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza sottolinea come la convivenza, intesa in senso stretto, <strong>non rappresenti un elemento indefettibile</strong> della fattispecie di reato.<br>Ciò che rileva è la <strong>relazione familiare o para-familiare</strong> che lega autore e vittima, fondata su obblighi di solidarietà, assistenza e rispetto reciproco.<br>Se tali legami persistono, il soggetto può essere considerato “persona della famiglia”, anche dopo la separazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di maltrattamenti, dunque, può configurarsi in tutte le ipotesi in cui un coniuge — anche separato — <strong>mantenga comportamenti violenti, umilianti o oppressivi</strong> nei confronti dell’altro, sfruttando il vincolo familiare residuo per esercitare un controllo o imporre la propria volontà.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le conseguenze giuridiche</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione della Cassazione ribadisce l’importanza di tutelare la persona offesa anche <strong>oltre la fine della convivenza</strong>, nei casi in cui l’autore delle condotte violente continui a mantenere un potere di fatto o di influenza sulla vittima.<br>L’interesse protetto dall’art. 572 c.p. resta quello della <strong>dignità, integrità fisica e morale</strong> della persona, minacciata da relazioni familiari disfunzionali e oppressive.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 34368/25 rappresenta un significativo passo avanti nella tutela delle vittime di maltrattamenti, ampliando la nozione di “persona della famiglia” e adeguandola alle realtà sociali e relazionali contemporanee.<br>Anche dopo la separazione, il rispetto reciproco e la libertà personale devono rimanere valori inviolabili: la violazione di tali principi può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.</p>



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<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; <strong>Per qualsiasi problema o chiarimento in materia di diritto penale e tutela della persona è possibile rivolgersi allo Studio Legale dell’Avv. Maurizio Amoroso, in Roma, Via Como 1A – Tel. 06 5561801.</strong></p>
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		<title>Perché la riforma della “separazione delle carriere” è una svolta positiva per la giustizia italiana</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/perche-la-riforma-della-separazione-delle-carriere-e-una-svolta-positiva-per-la-giustizia-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 10:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recente approvazione, in seconda deliberazione, della legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente apre una nuova pagina per il sistema della giustizia italiana. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo in avanti verso una maggiore trasparenza, autonomia e efficienza del processo.In questo articolo – pensato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/perche-la-riforma-della-separazione-delle-carriere-e-una-svolta-positiva-per-la-giustizia-italiana/">Perché la riforma della “separazione delle carriere” è una svolta positiva per la giustizia italiana</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La recente approvazione, in seconda deliberazione, della legge costituzionale che introduce la <strong>separazione delle carriere</strong> tra magistratura giudicante e magistratura requirente apre una nuova pagina per il sistema della giustizia italiana. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo in avanti verso una maggiore trasparenza, autonomia e efficienza del processo.<br>In questo articolo – pensato per gli utenti del sito dello Studio Legale Amoroso (Avv. Maurizio Amoroso, Via Como 1A, Roma – tel. 06 5561801) – esploreremo i motivi per cui la riforma può essere considerata favorevole e come incide concretamente sul quadro della magistratura e sul diritto di difesa.</p>



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<h2 class="wp-block-heading">Che cos’è la riforma della separazione delle carriere</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma prevede che i magistrati che svolgono funzione requirente (i pubblici ministeri) e quelli che svolgono funzione giudicante (i giudici) appartengano a carriere separate fin dall’ingresso o comunque a percorsi distinti. <br>In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Viene distinta la <strong>magistratura requirente</strong> dalla <strong>magistratura giudicante</strong>. <a href="https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/separazione-carriere-giustizia-come-funziona?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sky TG24+1</a></li>



<li>Si prevede che ciascun magistrato, all’inizio della carriera o entro precisi termini, scelga l’ambito (giudicante o requirente) e vi resti per tutta la carriera, senza passaggi automatici tra le funzioni. <a href="https://www.unicost.eu/cosa-cambia-con-la-separazione-delle-carriere-dei-magistrati-e-quali-sono-i-rischi-lo-spiega-la-giudice-marro/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">unicost.eu+1</a></li>



<li>Viene modificato l’assetto degli organi di autogoverno (come il Consiglio Superiore della Magistratura) per renderli più adeguati alla distinzione delle carriere. <a href="https://www.avvenire.it/attualita/pagine/separazione-delle-carriere?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avvenire+1</a></li>
</ul>



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<h2 class="wp-block-heading">Perché può essere considerata una riforma favorevole</h2>



<h3 class="wp-block-heading">1. Maggiore imparzialità del giudice</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Una carriere separata contribuisce a rafforzare il principio che il giudice sia “terzo” rispetto all’accusa. Come osservato, l’obiettivo è «ottenere più imparzialità nel giudizio, che arriverebbe da un “giudice terzo”». <a href="https://lavialibera.it/it-schede-2067-separazione_delle_carriere_dei_magistrati_spiegazione?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lavialibera.it+1</a><br>Quando il magistrato giudicante non ha nello stesso percorso professionale svolto funzioni requirenti, si riduce – secondo la tesi della riforma – la percezione (e il rischio) di una “vicinanza” tra funzioni di accusa e di giudizio.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Chiarezza nei ruoli e nei percorsi professionali</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma introduce maggiore trasparenza: chi entra in magistratura sa fin dal principio quale funzione svolgerà, evitando spostamenti successivi che possono generare ambiguità. <a href="https://www.geopop.it/separazione-carriere-riforma-giustizia-cosa-cambia-come-funziona/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">geopop.it+1</a><br>Una maggiore specializzazione può anche favorire l’efficienza e la competenza specifica nei due ambiti, ponendo le basi per percorsi formativi mirati e una maggiore professionalità.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Rinforzo dell’autonomia e dell’indipendenza</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Separare le carriere significa anche rafforzare il principio costituzionale per cui la magistratura è autonoma e indipendente da ogni altro potere. <a href="https://tg24.sky.it/politica/approfondimenti/separazione-carriere-giustizia-come-funziona?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sky TG24+1</a><br>In questo senso, la distinzione dei percorsi professionali può contribuire a prevenire eventuali rischi di “ossatura unica” della carriera che, nella percezione pubblica, potrebbero minare l’imparzialità.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. Tutela del diritto di difesa</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un sistema in cui la distinzione tra chi indaga e chi giudica è netta contribuisce a rassicurare l’avvocato, il difensore, e quindi l’imputato che vi sia un equilibrio tra accusa e difesa. La maggiore chiarezza e imparzialità favoriscono la fiducia nel processo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono i principali punti della riforma (in sintesi)</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Introduzione di due carriere distinte nella magistratura: giudicante e requirente. <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_delle_carriere_%28riforma_costituzionale-2025%29?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wikipedia+1</a></li>



<li>Accessi o concorsi distinti o comunque percorsi professionali differenziati. <a href="https://www.famigliacristiana.it/articolo/separazione-delle-carriere-che-cos-e-a-chi-conviene-perche-se-ne-parla.aspx?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Famiglia Cristiana+1</a></li>



<li>Due organi di autogoverno (due CSM) o articolazioni distinte del CSM per ciascuna carriera. <a href="https://www.avvenire.it/attualita/pagine/separazione-delle-carriere?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avvenire+1</a></li>



<li>Possibilità di rendere più trasparente la selezione, carriera, trasferimento e valutazione dei magistrati in funzione del ruolo svolto. <a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/separazione-delle-carriere-la-riforma-in-pillole?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sistemapenale.it</a></li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Implicazioni pratiche per il diritto penale e la difesa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel contesto penale, la riforma porta con sé alcune conseguenze importanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’imputato ha maggiori garanzie che il giudice non abbia avuto precedenti funzioni investigativo-requirenti e dunque possa valutare con maggiore indipendenza.</li>



<li>L’avvocato difensore può far leva su un sistema in cui la distinzione fra accusa e giudizio è più marcata, rafforzando argomenti sulla imparzialità.</li>



<li>In sede di esame orale, o nella preparazione della prova scritta per l’abilitazione da avvocato, la distinzione delle carriere potrà costituire un tema rilevante da approfondire, sia con riferimento ai principi costituzionali che all’evoluzione istituzionale.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni finali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma della separazione delle carriere non è soltanto un intervento tecnico-istituzionale: rappresenta un’opportunità per rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, per rendere più trasparente e coerente l’ordinamento giudiziario e per garantire che la funzione giudicante mantenga la massima terzietà rispetto all’accusa.<br>Lo Studio Legale Amoroso, con l’Avv. Maurizio Amoroso (Via Como 1A, Roma – tel. 06 5561801) è pronto a seguire da vicino l’evoluzione di questa riforma, supportando clienti e professionisti nelle implicazioni processuali che ne derivano.</p>
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		<title>Non è amore è molestia: insistere su whatsapp dopo un &#8220;no&#8221; è reato</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/non-e-amore-e-molestia-insistere-su-whatsapp-dopo-un-no-e-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 15:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con la sentenza n. 32770 del 10 settembre 2025, ha fissato un principio di grande rilievo:&#x1f449; chi continua a inviare messaggi o a contattare qualcuno su WhatsApp dopo un rifiuto commette reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). La vicenda Il caso nasce da una [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Corte di Cassazione, Sezione I penale</strong>, con la <strong>sentenza n. 32770 del 10 settembre 2025</strong>, ha fissato un principio di grande rilievo:<br>&#x1f449; <strong>chi continua a inviare messaggi o a contattare qualcuno su WhatsApp dopo un rifiuto commette reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La vicenda</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso nasce da una relazione sentimentale finita, dopo la quale uno dei due ha continuato a contattare l’altro con messaggi e telefonate insistenti.<br>La difesa aveva sostenuto che la persona offesa avrebbe potuto “bloccare” il contatto, evitando così le comunicazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La decisione della Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte ha respinto questa tesi, chiarendo un punto fondamentale:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>non è la vittima che deve bloccare, ma chi molesta che deve fermarsi.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">La possibilità tecnica di bloccare un contatto <strong>non elimina il reato</strong>, perché la molestia si è già realizzata nel momento in cui la condotta invadente ha turbato la tranquillità della persona offesa.<br>In altre parole, <strong>la responsabilità è esclusivamente di chi insiste, non di chi subisce</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte sottolinea che anche le comunicazioni tramite <strong>WhatsApp, chat o social network</strong> possono integrare la fattispecie dell’art. 660 c.p., trattandosi di mezzi idonei a provocare fastidio, disturbo o ansia nella vittima.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando un messaggio diventa reato</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Non tutti i messaggi indesiderati sono reato. La Cassazione ricorda che la molestia si configura quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la persona destinataria <strong>ha chiaramente espresso il proprio rifiuto</strong>;</li>



<li>l’autore <strong>prosegue comunque nei contatti</strong>, con modalità insistenti o intrusive;</li>



<li>la condotta è <strong>idonea a turbare la tranquillità</strong> o a creare disagio.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Anche poche comunicazioni, se reiterate e percepite come invadenti, bastano per integrare il reato.<br>Non serve una minaccia: <strong>è sufficiente la petulanza</strong>, ossia il comportamento invadente e inopportuno.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un principio di civiltà digitale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. 32770/2025 la Cassazione afferma un principio di civiltà:<br><strong>la libertà di dire “no” deve essere rispettata anche online.</strong><br>Non è accettabile spostare il peso della difesa sulla vittima.<br>Il dovere di interrompere la comunicazione spetta sempre a chi ha ricevuto il rifiuto, non a chi lo ha espresso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come tutelarsi o difendersi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Chi subisce comportamenti insistenti o invadenti può rivolgersi alle forze dell’ordine o a un <strong>avvocato penalista</strong> per valutare la presentazione di una querela.<br>D’altra parte, chi è accusato di molestia ha diritto a una <strong>difesa tecnica qualificata</strong>, per distinguere tra comunicazioni lecite, fraintendimenti o reali condotte moleste.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f468;&#x200d;&#x2696;&#xfe0f; Assistenza legale in materia penale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per ogni esigenza di <strong>tutela o difesa in materia penale</strong>, compresi i reati di <strong>molestia, stalking, diffamazione e violenza privata online</strong>, puoi rivolgerti all’<br><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong><br><strong>Studio Legale Amoroso</strong><br>&#x1f4cd; Via Como 1A – Roma<br>&#x1f4de; Tel. 06 5561801</p>



<p class="wp-block-paragraph">Professionalità ed esperienza nella tutela dei diritti e della libertà personale.</p>
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		<title>Revoca della pena accessoria quando la pena principale scende sotto i tre anni &#124; Cassazione n. 34776/2025</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/revoca-della-pena-accessoria-quando-la-pena-principale-scende-sotto-i-tre-anni-cassazione-n-34776-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x1f4d8; Introduzione Con la sentenza n. 34776 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento di rilievo in materia di esecuzione penale e pene accessorie.Il principio espresso riguarda il potere del giudice dell’esecuzione di revocare pene accessorie, come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, nel caso in cui la pena principale — a seguito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/revoca-della-pena-accessoria-quando-la-pena-principale-scende-sotto-i-tre-anni-cassazione-n-34776-2025/">Revoca della pena accessoria quando la pena principale scende sotto i tre anni | Cassazione n. 34776/2025</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">&#x1f4d8; Introduzione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Con la <strong>sentenza n. 34776 del 2025</strong>, la <strong>Corte di Cassazione</strong> ha fornito un chiarimento di rilievo in materia di <strong>esecuzione penale</strong> e <strong>pene accessorie</strong>.<br>Il principio espresso riguarda il potere del <strong>giudice dell’esecuzione</strong> di revocare pene accessorie, come l’<strong>interdizione temporanea dai pubblici uffici</strong>, nel caso in cui la pena principale — a seguito di riduzione o ricalcolo — <strong>scenda sotto la soglia dei tre anni di reclusione</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f3db;&#xfe0f; Il principio affermato</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha stabilito che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">«Il giudice dell’esecuzione può revocare la pena accessoria, come l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, quando la pena principale — ridotta di un sesto — risulti inferiore ai tre anni di reclusione.»</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In sostanza, quando la pena principale subisce una riduzione (ad esempio per effetto del rito abbreviato o di un provvedimento successivo), il giudice dell’esecuzione <strong>può riconsiderare la proporzionalità</strong> delle pene accessorie e, se del caso, <strong>revocarle</strong> in quanto non più giustificate in rapporto alla nuova entità della sanzione principale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x2696;&#xfe0f; Quadro normativo di riferimento</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema si inserisce nel contesto degli articoli del <strong>Codice penale</strong> e del <strong>Codice di procedura penale</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 19 c.p.</strong> – definisce le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, sospensione da professioni, ecc.);</li>



<li><strong>Art. 37 c.p.</strong> – stabilisce la durata delle pene accessorie in proporzione alla pena principale;</li>



<li><strong>Art. 666 c.p.p.</strong> – regola i procedimenti di esecuzione, inclusi quelli relativi alla revoca o modifica delle pene accessorie.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio espresso dalla Cassazione ribadisce l’obbligo del giudice dell’esecuzione di <strong>adeguare la pena accessoria alla nuova misura della pena principale</strong>, assicurando coerenza e proporzionalità nel trattamento sanzionatorio.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f50d; Il ruolo del giudice dell’esecuzione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice dell’esecuzione non si limita ad applicare meccanicamente la sentenza di condanna, ma può <strong>intervenire per correggere o aggiornare gli effetti penali</strong> alla luce di sopravvenienze, rideterminazioni o errori materiali.<br>In questo caso, la riduzione della pena principale comporta la possibilità di riconsiderare anche la misura accessoria, qualora la stessa perda la sua funzione preventiva o risulti eccessiva rispetto alla nuova pena.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione, con questa pronuncia, sottolinea che la revoca non è automatica, ma <strong>dipende da una valutazione discrezionale</strong>, basata sul principio di proporzionalità e sulla ratio rieducativa della pena.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x2696;&#xfe0f; Implicazioni per la difesa</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per l’avvocato penalista, la sentenza apre importanti possibilità operative:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Verificare la durata residua della pena principale</strong> e valutare se, in seguito a riduzioni o sconti di pena, la soglia dei tre anni sia stata superata in senso favorevole.</li>



<li><strong>Presentare istanza motivata al giudice dell’esecuzione</strong> per la revoca della pena accessoria, ai sensi dell’art. 666 c.p.p.</li>



<li><strong>Evidenziare la sproporzione</strong> tra la nuova pena principale e l’effetto afflittivo della pena accessoria.</li>



<li><strong>Richiamare la funzione rieducativa</strong> sancita dall’art. 27, comma 3, Cost., come parametro di legittimità per la richiesta di revoca.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Questa linea difensiva è particolarmente utile per chi, dopo la riduzione della pena, continua a subire effetti interdittivi ormai sproporzionati rispetto al residuo trattamento penale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f9e9; Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>sentenza n. 34776/2025</strong> riafferma un principio di equilibrio e ragionevolezza nel sistema delle pene:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">la sanzione accessoria deve mantenere una relazione proporzionata e coerente con la pena principale effettivamente inflitta.</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Quando quest’ultima scende sotto i tre anni, il giudice dell’esecuzione può — e in taluni casi deve — intervenire per revocare la pena accessoria.<br>Si tratta di una decisione di grande rilievo pratico per la difesa e per la tutela dei diritti dell’imputato nella fase esecutiva.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f4de; Contatti</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per assistenza o consulenza in materia di <strong>esecuzione penale</strong> e <strong>revoca delle pene accessorie</strong>, puoi contattare:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong><br>&#x1f4cd; <em>Via Como 1A, Roma</em><br>&#x1f4de; <em>Tel. 06 5561801</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4bc; <em>Studio Legale Amoroso – Avvocato penalista a Roma, specializzato in diritto penale, misure cautelari ed esecuzione penale.</em></p>
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		<title>Arresti domiciliari: quando non possono sostituire la detenzione in carcere? La pronuncia della Corte di Cassazione n° 34822/25. La Cassazione chiarisce che gli arresti domiciliari sono alternativi alla custodia cautelare in carcere solo in presenza della ragionevole certezza che l’imputato rispetterà le regole di auto contenimento. In mancanza, si applica la detenzione. Analisi giuridica e spunti per la difesa a cura dell’Avv. Maurizio Amoroso.</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/arresti-domiciliari-quando-non-possono-sostituire-la-detenzione-in-carcere-la-pronuncia-della-corte-di-cassazione-n-34822-25-la-cassazione-chiarisce-che-gli-arresti-domiciliari-sono-alternati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3576</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34822 del 2025, ha riaffermato un principio di grande rilievo in tema di misure cautelari personali: gli arresti domiciliari possono essere concessi solo quando vi sia la ragionevole certezza che l’imputato rispetterà le regole di autocontenimento.In caso contrario, la misura da applicare resta la detenzione in carcere. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/arresti-domiciliari-quando-non-possono-sostituire-la-detenzione-in-carcere-la-pronuncia-della-corte-di-cassazione-n-34822-25-la-cassazione-chiarisce-che-gli-arresti-domiciliari-sono-alternati/">Arresti domiciliari: quando non possono sostituire la detenzione in carcere? La pronuncia della Corte di Cassazione n° 34822/25. La Cassazione chiarisce che gli arresti domiciliari sono alternativi alla custodia cautelare in carcere solo in presenza della ragionevole certezza che l’imputato rispetterà le regole di auto contenimento. In mancanza, si applica la detenzione. Analisi giuridica e spunti per la difesa a cura dell’Avv. Maurizio Amoroso.</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34822 del 2025, ha riaffermato un principio di grande rilievo in tema di misure cautelari personali:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">gli arresti domiciliari possono essere concessi <strong>solo</strong> quando vi sia la <strong>ragionevole certezza</strong> che l’imputato rispetterà le regole di autocontenimento.<br>In caso contrario, la misura da applicare resta la <strong>detenzione in carcere</strong>.</p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il quadro normativo di riferimento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La disciplina delle misure cautelari è contenuta negli articoli 273 e seguenti del Codice di procedura penale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 273 c.p.p.</strong> – Presenza di gravi indizi di colpevolezza;</li>



<li><strong>Art. 274 c.p.p.</strong> – Esigenze cautelari (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato);</li>



<li><strong>Art. 275 c.p.p.</strong> – Principio di adeguatezza: la custodia in carcere è extrema ratio, da adottarsi solo se le misure meno afflittive risultano inidonee.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, la Cassazione ha chiarito che il giudice, prima di concedere i domiciliari, deve svolgere una <strong>valutazione prognostica</strong> sulla condotta futura dell’imputato, basata su elementi concreti e non su mere supposizioni.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Il principio espresso nella sentenza n. 34822/25</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte, la concessione degli arresti domiciliari richiede una <strong>fiducia ragionevole</strong> nel rispetto delle prescrizioni imposte.<br>Se l’imputato ha dimostrato in passato <strong>scarsa propensione all’autocontrollo</strong>, o se vi sono elementi che lasciano prevedere <strong>possibili violazioni</strong>, la misura domiciliare non può essere considerata adeguata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tali casi, l’unica misura in grado di garantire le esigenze cautelari rimane la custodia in carcere.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Implicazioni pratiche per la difesa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per l’avvocato difensore, questa pronuncia impone una strategia difensiva particolarmente attenta:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Dimostrare la stabilità personale e familiare</strong> dell’imputato (residenza, lavoro, legami sociali).</li>



<li><strong>Evidenziare l’assenza di precedenti violazioni</strong> di misure cautelari.</li>



<li><strong>Offrire garanzie concrete</strong> di rispetto delle prescrizioni, ad esempio tramite il controllo elettronico o programmi di supporto sociale.</li>



<li><strong>Contestare motivazioni generiche</strong> da parte del giudice che neghino i domiciliari senza un’effettiva analisi della condotta futura.</li>



<li><strong>Proporre misure alternative</strong> meno afflittive ma efficaci, come obblighi di firma o restrizioni di comunicazione.</li>
</ol>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Considerazioni conclusive</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza n. 34822/25 rappresenta un importante richiamo al rigore nell’applicazione delle misure cautelari: gli arresti domiciliari non possono essere concessi per “clemenza”, ma solo quando siano davvero idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e prevenzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice deve motivare in modo concreto la propria scelta, basandosi su dati oggettivi che dimostrino l’affidabilità dell’imputato.<br>In caso contrario, la custodia cautelare in carcere resta la misura obbligata.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Contatti utili</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi problema o approfondimento in materia di <strong>misure cautelari, arresti domiciliari o custodia in carcere</strong>, potete contattare:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong><br>Studio Legale Amoroso<br>&#x1f4cd; <em>Via Como 1A, Roma</em><br>&#x1f4de; <em>Tel. 06 5561801</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Avv. Amoroso offre consulenza e assistenza legale in materia penale, con particolare esperienza nei procedimenti cautelari e nella difesa dell’imputato in fase di udienza preliminare e dibattimentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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La pronuncia della Corte di Cassazione n° 34822/25. La Cassazione chiarisce che gli arresti domiciliari sono alternativi alla custodia cautelare in carcere solo in presenza della ragionevole certezza che l’imputato rispetterà le regole di auto contenimento. In mancanza, si applica la detenzione. Analisi giuridica e spunti per la difesa a cura dell’Avv. Maurizio Amoroso."></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/arresti-domiciliari-quando-non-possono-sostituire-la-detenzione-in-carcere-la-pronuncia-della-corte-di-cassazione-n-34822-25-la-cassazione-chiarisce-che-gli-arresti-domiciliari-sono-alternati/">Arresti domiciliari: quando non possono sostituire la detenzione in carcere? La pronuncia della Corte di Cassazione n° 34822/25. La Cassazione chiarisce che gli arresti domiciliari sono alternativi alla custodia cautelare in carcere solo in presenza della ragionevole certezza che l’imputato rispetterà le regole di auto contenimento. In mancanza, si applica la detenzione. Analisi giuridica e spunti per la difesa a cura dell’Avv. Maurizio Amoroso.</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Il reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-reato-di-molestie-o-disturbo-alle-persone-ex-art-660-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra i reati più comuni nel panorama penale minore figura quello di molestie o disturbo alle persone, disciplinato dall’art. 660 del Codice Penale.Si tratta di una fattispecie spesso sottovalutata, ma che può avere importanti conseguenze penali, soprattutto quando le condotte vengono reiterate o assumono forme persecutorie. Cosa prevede l’art. 660 del Codice Penale La norma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/il-reato-di-molestie-o-disturbo-alle-persone-ex-art-660-c-p/">Il reato di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tra i reati più comuni nel panorama penale minore figura quello di <strong>molestie o disturbo alle persone</strong>, disciplinato dall’<strong>art. 660 del Codice Penale</strong>.<br>Si tratta di una fattispecie spesso sottovalutata, ma che può avere <strong>importanti conseguenze penali</strong>, soprattutto quando le condotte vengono reiterate o assumono forme persecutorie.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa prevede l’art. 660 del Codice Penale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La norma stabilisce che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.”</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato, dunque, tutela la <strong>tranquillità personale</strong> e la <strong>serenità privata</strong> del singolo contro intrusioni fastidiose, insistenti o inappropriate.<br>È una <strong>contravvenzione</strong> e non un delitto, ma la sua apparente “leggerezza” non deve trarre in inganno: può comportare un <strong>procedimento penale</strong>, con iscrizione nel registro degli indagati e conseguenze reputazionali significative.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Quando si configura il reato di molestie</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La condotta punita dall’art. 660 c.p. si concretizza in qualunque comportamento che, per <strong>petulanza o biasimevole motivo</strong>, arrechi <strong>disturbo o molestia</strong> ad altri.<br>La giurisprudenza include, ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>telefonate insistenti o mute;</li>



<li>pedinamenti o appostamenti ripetuti;</li>



<li>invio continuo di messaggi o email indesiderate;</li>



<li>atteggiamenti invadenti o provocatori in luoghi pubblici.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’elemento soggettivo richiesto è il <strong>dolo generico</strong>, cioè la volontà di compiere l’atto sapendo che può disturbare altri.<br>Il <strong>movente</strong> può essere la “petulanza” (insistenza ossessiva) o un “biasimevole motivo” (ad esempio gelosia, ripicca, scherno).</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Procedibilità e pene</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di molestie è <strong>procedibile a querela di parte</strong>, cioè la persona offesa deve sporgere querela entro <strong>tre mesi</strong> dal fatto.<br>Solo in casi particolari, come quando la vittima è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, si procede d’ufficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le sanzioni previste sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>arresto fino a 6 mesi</strong>, oppure</li>



<li><strong>ammenda fino a 516 euro</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, la condanna può avere <strong>effetti ulteriori</strong> sul piano civile e professionale, oltre alla <strong>menzione nel casellario giudiziale</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Differenza tra molestie e stalking</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso si confonde il reato di <strong>molestie ex art. 660 c.p.</strong> con quello di <strong>atti persecutori (stalking) ex art. 612-bis c.p.</strong>.<br>La differenza principale è <strong>l’intensità e la reiterazione della condotta</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nel caso di <strong>molestie</strong>, il disturbo è episodico e non genera uno stato di paura o ansia duratura;</li>



<li>nello <strong>stalking</strong>, invece, i comportamenti devono essere ripetuti e tali da provocare <strong>un grave e perdurante turbamento</strong> o modificare le abitudini di vita della vittima.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Come difendersi dall’accusa di molestie</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>difesa penale</strong> in caso di contestazione ex art. 660 c.p. si fonda su più strategie:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>assenza dell’elemento soggettivo</strong> (non vi era volontà di molestare, ma fraintendimento o intento scherzoso);</li>



<li><strong>mancanza di prova dell’effettivo disturbo</strong> alla persona offesa;</li>



<li><strong>insussistenza del luogo pubblico o del mezzo del telefono</strong> richiesto dalla norma;</li>



<li><strong>irrilevanza penale del fatto</strong>, se la condotta è minima o isolata.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Una difesa efficace può portare all’<strong>archiviazione del procedimento</strong> o all’<strong>assoluzione</strong> per insussistenza del reato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Assistenza legale in materia di molestie e reati contro la persona</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Lo <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, con sede in <strong>Via Como 1A, Roma</strong>, offre <strong>assistenza penale specializzata</strong> per persone indagate o imputate per reati contro la persona, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);</li>



<li>minacce e ingiurie;</li>



<li>atti persecutori (stalking).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Lo studio cura ogni aspetto della <strong>difesa penale</strong> con attenzione ai risvolti personali e professionali del cliente, offrendo consulenze riservate e strategie difensive personalizzate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; <strong>Contatti:</strong> 06 5561801<br>&#x1f468;&#x200d;&#x2696;&#xfe0f; <strong>Avv. Maurizio Amoroso – Studio Legale Amoroso, Roma</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 decreto legislativo n° 74 del 2000: quando si configura e come difendersi</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-reato-di-omessa-dichiarazione-ex-art-5-decreto-legislativo-n-74-del-2000-quando-si-configura-e-come-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra i reati tributari più frequenti nel nostro ordinamento figura l’omessa dichiarazione, disciplinata dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.Si tratta di un reato che punisce chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell’IVA, pur avendo l’obbligo di farlo, e supera determinate soglie di punibilità fissate dalla legge. &#x2696;&#xfe0f; Cosa prevede l’art. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tra i <strong>reati tributari</strong> più frequenti nel nostro ordinamento figura l’<strong>omessa dichiarazione</strong>, disciplinata dall’<strong>art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000</strong>.<br>Si tratta di un reato che punisce chi <strong>non presenta la dichiarazione dei redditi o dell’IVA</strong>, pur avendo l’obbligo di farlo, e supera determinate <strong>soglie di punibilità</strong> fissate dalla legge.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x2696;&#xfe0f; Cosa prevede l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 5 stabilisce che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">“È punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali, quando l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per ciascun tributo.”</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò significa che <strong>non ogni omissione</strong> costituisce reato:<br>se l’imposta evasa <strong>non supera la soglia di 50.000 euro</strong>, la condotta rimane <strong>illecito amministrativo</strong> e non penale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f4ca; Quando si parla di omessa dichiarazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato si perfeziona <strong>allo scadere del termine previsto per la presentazione</strong> della dichiarazione dei redditi o IVA (generalmente, il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta).<br>Non rileva che la dichiarazione venga presentata in ritardo: se il termine è decorso, il reato è già <strong>consumato</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono penalmente responsabili:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le <strong>persone fisiche</strong> obbligate alla dichiarazione (imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi);</li>



<li>gli <strong>amministratori o legali rappresentanti</strong> delle società, in caso di omessa dichiarazione della persona giuridica.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f9e9; L’elemento soggettivo: il dolo specifico</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché si configuri il reato, occorre che l’omissione sia <strong>volontaria</strong> e compiuta <strong>al fine di evadere le imposte</strong>.<br>Se invece la mancata dichiarazione deriva da <strong>errore, negligenza o difficoltà economiche</strong>, l’elemento soggettivo del reato può mancare, aprendo la strada a una <strong>difesa penale efficace</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f6e1;&#xfe0f; Strategie difensive e cause di non punibilità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">In sede penale, la difesa può fondarsi su diversi profili:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>assenza del dolo specifico</strong>, ad esempio per errori del consulente o del commercialista;</li>



<li><strong>insussistenza della soglia di punibilità</strong>, se l’imposta effettivamente evasa è inferiore a 50.000 euro;</li>



<li><strong>ravvedimento operoso</strong> o <strong>presentazione spontanea tardiva</strong> della dichiarazione, che possono avere effetti attenuanti;</li>



<li><strong>prescrizione del reato</strong>, che, ai sensi dell’art. 157 c.p., matura ordinariamente in 8 anni.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f3db;&#xfe0f; Un reato da affrontare con una difesa penale tributaria specializzata</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di <strong>omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000</strong> rappresenta una delle contestazioni più comuni nei procedimenti per <strong>evasione fiscale</strong>.<br>Affrontarlo richiede una <strong>valutazione tecnica accurata</strong> della posizione fiscale e una <strong>strategia difensiva mirata</strong>, capace di evidenziare eventuali irregolarità nella ricostruzione dell’imposta o nell’intento evasivo.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f4cd; Studio Legale Amoroso – Difesa in materia di reati tributari</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Lo <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, con sede in <strong>Via Como 1A, Roma</strong>, offre <strong>assistenza legale e difesa penale</strong> in procedimenti per reati tributari, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)</strong>,</li>



<li><strong>dichiarazione infedele (art. 4)</strong>,</li>



<li><strong>emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (artt. 8 e 2)</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; <strong>Contatti:</strong> 06 5561801<br>&#x1f310; www.giustiziaeliberta.net<br>&#x1f4e9; Richiedi una consulenza riservata con l’<strong>Avv. Maurizio Amoroso</strong>.</p>
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		<title>Separazione delle carriere: perchè votare SI al referendum 2026</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/separazione-delle-carriere-perche-votare-si-al-referendum-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel marzo 2026 gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su una riforma di straordinaria importanza: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.È un passaggio storico che mira a ridefinire in profondità l’assetto del nostro ordinamento giudiziario e il rapporto tra cittadini e giustizia.Votare SÌ significa scegliere una giustizia più trasparente, più indipendente e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel marzo 2026 gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su una riforma di straordinaria importanza: la <strong>separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti</strong>.<br>È un passaggio storico che mira a ridefinire in profondità l’assetto del nostro ordinamento giudiziario e il rapporto tra cittadini e giustizia.<br>Votare <strong>SÌ</strong> significa scegliere una giustizia più trasparente, più indipendente e finalmente priva di ambiguità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa cambia con la riforma</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma prevede la distinzione netta tra <strong>magistrati giudicanti</strong> (i giudici) e <strong>magistrati requirenti</strong> (i pubblici ministeri).<br>Le due carriere non saranno più intercambiabili, ma autonome e indipendenti, ciascuna con un proprio Consiglio Superiore della Magistratura.<br>L’obiettivo è evitare che chi ha condotto l’accusa in un processo possa, nel corso della carriera, trovarsi a giudicare in un altro — eliminando così possibili sovrapposizioni di ruoli e percezioni di parzialità.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">Le ragioni del SÌ</h3>



<h4 class="wp-block-heading">1. <strong>Indipendenza reale e percepita della magistratura</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi pubblico ministero e giudice appartengono allo stesso corpo e possono passare da un ruolo all’altro. Ciò alimenta il sospetto, spesso infondato ma diffuso, di una vicinanza “strutturale” tra accusa e giudice.<br>Con la separazione delle carriere, questa commistione verrebbe superata: chi indaga e accusa non potrà più essere parte del corpo giudicante. È una garanzia di equilibrio e di fiducia per tutti, cittadini e imputati.</p>



<h4 class="wp-block-heading">2. <strong>Maggiore specializzazione e efficienza</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Due percorsi separati significano due professionalità più forti.<br>Il pubblico ministero potrà concentrarsi sul ruolo investigativo, il giudice sull’attività di giudizio, senza ambiguità o sovrapposizioni.<br>Una giustizia più specializzata è anche una giustizia più rapida, coerente e prevedibile.</p>



<h4 class="wp-block-heading">3. <strong>Riforma del CSM e fine delle correnti</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con la riforma, nasceranno due Consigli Superiori della Magistratura: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.<br>Questa distinzione riduce il peso delle correnti e degli equilibri di potere interni che hanno spesso minato la credibilità del CSM.<br>Più trasparenza nella selezione e nella valutazione dei magistrati significa meno politicizzazione e più merito.</p>



<h4 class="wp-block-heading">4. <strong>Più fiducia dei cittadini nella giustizia</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">In un Paese dove la giustizia è spesso percepita come autoreferenziale, la separazione delle carriere restituisce ai cittadini la certezza che il giudice è davvero “terzo” rispetto alle parti.<br>Solo una giustizia percepita come imparziale può essere davvero credibile e autorevole.</p>



<h4 class="wp-block-heading">5. <strong>Un voto di responsabilità democratica</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il referendum di marzo 2026 non richiede quorum: la voce dei cittadini sarà decisiva.<br>Dire “SÌ” non significa attaccare la magistratura, ma rafforzarla, restituendole piena indipendenza da ogni sospetto e da ogni influenza, politica o interna.<br>È un atto di fiducia nella Costituzione, nella legalità e nella libertà.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">Conclusione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>separazione delle carriere</strong> non è una riforma contro qualcuno, ma <strong>a favore di tutti</strong>: dei cittadini, degli imputati, degli avvocati e degli stessi magistrati.<br>Serve a costruire un sistema più giusto, dove l’indipendenza non è solo un principio, ma una realtà visibile e tangibile.<br>Nel 2026, votare <strong>SÌ</strong> significherà scegliere una giustizia moderna, imparziale e finalmente libera da ogni ombra.<br>Una giustizia che non appartiene a nessuno, se non al popolo italiano.</p>
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		<title>Abuso dei mezzi di correzione &#8211; avvocato penalista Roma</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/abuso-dei-mezzi-di-correzione-avvocato-penalista-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 10:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto dall’art. 571 del Codice Penale, si verifica quando una persona, nel tentativo di educare o disciplinare, supera i limiti consentiti, causando sofferenze fisiche o psicologiche. Questo reato, spesso contestato a genitori, insegnanti o educatori, richiede una valutazione attenta del contesto, delle intenzioni e delle modalità del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto dall’art. 571 del Codice Penale, si verifica quando una persona, nel tentativo di educare o disciplinare, supera i limiti consentiti, causando sofferenze fisiche o psicologiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo reato, spesso contestato a genitori, insegnanti o educatori, richiede una valutazione attenta del contesto, delle intenzioni e delle modalità del comportamento. In molti casi, un intervento apparentemente educativo può assumere rilevanza penale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Quando la correzione diventa abuso</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La correzione diventa abuso quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>provoca danno fisico o morale;</li>



<li>è sproporzionata rispetto allo scopo educativo;</li>



<li>utilizza metodi umilianti o violenti;</li>



<li>causa paura, ansia o disagio nella persona sottoposta.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La legge tutela la dignità e l’integrità della persona, vietando ogni forma di correzione che sfoci in maltrattamenti o violenze psicologiche.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Le conseguenze penali dell’abuso dei mezzi di correzione</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 571 c.p. punisce l’abuso dei mezzi di correzione con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la condotta causa lesioni personali gravi o gravissime, la pena può arrivare fino a otto anni di reclusione.<br>Per questo motivo, chi è accusato di abuso dei mezzi di correzione deve affidarsi a un avvocato penalista esperto, capace di analizzare il contesto, le prove e la reale intenzione dell’agente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Difendersi da un’accusa di abuso dei mezzi di correzione</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un’accusa di questo tipo può avere ripercussioni serie sul piano personale e professionale.<br>L’assistenza di un avvocato penalista consente di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valutare la proporzionalità del comportamento;</li>



<li>contestare la sussistenza del dolo;</li>



<li>verificare la credibilità delle testimonianze e delle perizie psicologiche;</li>



<li>impostare una strategia difensiva mirata sin dalle prime fasi del procedimento.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per approfondire, puoi leggere anche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a>Difesa penale a Roma</a></li>



<li><a>Reati contro la persona</a></li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Assistenza legale in materia penale a Roma</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi problema di natura penale o processuale penale, o in caso di accusa di abuso dei mezzi di correzione, puoi rivolgerti all’Avvocato Maurizio Amoroso, avvocato penalista a Roma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4cd; <strong>Studio Legale Amoroso</strong> – Via Como 1A, Roma<br>&#x1f4de; <strong>Telefono:</strong> 06 5561801</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Avv. Amoroso offre consulenza e difesa penale in tutti i gradi di giudizio, garantendo professionalità, riservatezza e attenzione al caso concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>L&#8217;avvocato penalista nella difesa degli occupanti di immobili in stato di disagio sociale</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/lavvocato-penalista-nella-difesa-degli-occupanti-di-immobili-in-stato-di-disagio-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 10:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel dibattito sull’occupazione abusiva di immobili, la figura dell’avvocato penalista assume un ruolo delicato ma essenziale: garantire che anche chi vive una condizione di disagio sociale o economico possa essere difeso nel rispetto della legge e della dignità umana. &#x2696;&#xfe0f; Il diritto di difesa come presidio costituzionale Ogni persona, anche chi è accusata di occupazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/lavvocato-penalista-nella-difesa-degli-occupanti-di-immobili-in-stato-di-disagio-sociale/">L&#8217;avvocato penalista nella difesa degli occupanti di immobili in stato di disagio sociale</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel dibattito sull’<strong>occupazione abusiva di immobili</strong>, la figura dell’<strong>avvocato penalista</strong> assume un ruolo delicato ma essenziale: garantire che anche chi vive una condizione di disagio sociale o economico possa essere <strong>difeso nel rispetto della legge e della dignità umana</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">&#x2696;&#xfe0f; Il diritto di difesa come presidio costituzionale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni persona, anche chi è accusata di <strong>occupazione abusiva</strong>, ha diritto a essere ascoltata, compresa e difesa.<br>L’articolo 24 della Costituzione sancisce che <strong>la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento</strong>: questo significa che il compito dell’<strong>avvocato penalista</strong> non è giudicare, ma <strong>far valere le garanzie e i diritti della persona imputata</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dietro molte occupazioni “abusive” si celano situazioni di <strong>povertà, disoccupazione, sfratti esecutivi, nuclei familiari vulnerabili o casi di emergenza abitativa</strong>.<br>Il processo penale, in questi contesti, non può limitarsi a punire: deve anche tenere conto delle condizioni concrete dell’imputato e del contesto sociale in cui il fatto è maturato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f3db;&#xfe0f; La difesa dell’occupante</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Quando un soggetto è accusato del reato di <strong>invasione di terreni o edifici</strong> (art. 633 c.p.), l’<strong>avvocato penalista</strong> può agire su più fronti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare <strong>l’elemento soggettivo del reato</strong>, ossia se l’occupazione sia avvenuta con dolo o per necessità (ad esempio, per mancanza di alternative abitative reali);</li>



<li>Evidenziare le <strong>condizioni di vulnerabilità</strong>, di salute o di disagio sociale, che possono incidere sulla valutazione della colpevolezza e sulla determinazione della pena;</li>



<li>Promuovere <strong>percorsi alternativi al processo penale</strong>, come la <strong>giustizia riparativa</strong> o la <strong>messa alla prova</strong>, previsti anche dalla <strong>Riforma Cartabia</strong>, che favoriscono soluzioni più umane e rieducative rispetto alla condanna;</li>



<li>Richiedere, quando possibile, l’intervento dei <strong>servizi sociali</strong> e degli enti locali per individuare soluzioni abitative o assistenziali che prevengano la reiterazione del reato.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f91d; Giustizia e solidarietà: il compito dell’avvocato penalista</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Difendere un soggetto in stato di disagio non significa giustificare l’illegalità, ma <strong>riconoscere che dietro ogni reato vi è una persona, una storia e un contesto</strong>.<br>L’<strong>avvocato penalista</strong> ha il dovere di <strong>umanizzare il processo penale</strong>, riportando l’attenzione sui diritti, sulla dignità e sulla possibilità di recupero dell’individuo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>difesa penale</strong> non è solo tecnica: è anche un presidio di civiltà.<br>In un sistema giusto, la repressione deve lasciare spazio anche alla <strong>comprensione, alla mediazione e alla reintegrazione sociale</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f4de; Assistenza legale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Lo <strong>Studio Legale dell’Avv. Maurizio Amoroso</strong>, con sede in <strong>Roma, Via Como 1A</strong>, offre assistenza in materia di <strong>diritto penale</strong> e <strong>processuale penale</strong>, anche nei casi di <strong>occupazione abusiva legata a situazioni di disagio sociale</strong>.<br>L’obiettivo è garantire una <strong>difesa penale competente e umana</strong>, capace di tutelare i diritti della persona e valorizzare le circostanze reali di ogni caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; Per informazioni o consulenze: <strong>06 5561801</strong></p>
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		<item>
		<title>L&#8217;avvocato penalista oggi: tra difesa dei diritti e nuove sfide della giustizia</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/lavvocato-penalista-oggi-tra-difesa-dei-diritti-e-nuove-sfide-della-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel panorama del diritto penale italiano, la figura dell’avvocato penalista rappresenta una delle colonne portanti della tutela dei diritti fondamentali. Oggi, più che mai, il penalista si trova a dover coniugare competenza tecnica, sensibilità umana e capacità di adattamento alle continue riforme, come la recente Riforma Cartabia, che ha rivoluzionato il processo penale. &#x1f539; 1. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nel panorama del <strong>diritto penale italiano</strong>, la figura dell’<strong>avvocato penalista</strong> rappresenta una delle colonne portanti della tutela dei diritti fondamentali. Oggi, più che mai, il <strong>penalista</strong> si trova a dover coniugare competenza tecnica, sensibilità umana e capacità di adattamento alle continue riforme, come la recente <strong>Riforma Cartabia</strong>, che ha rivoluzionato il <strong>processo penale</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f539; 1. Il ruolo dell’avvocato penalista oggi</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Essere un <strong>avvocato penalista</strong> oggi significa affrontare un sistema giudiziario in evoluzione, dove la conoscenza del diritto deve affiancarsi alla padronanza delle tecnologie e alla capacità di gestire processi complessi.<br>Il <strong>penalista moderno</strong> si occupa non solo dei reati tradizionali, ma anche di nuove aree come i <strong>reati informatici</strong>, la <strong>responsabilità penale d’impresa</strong>, la <strong>violenza di genere</strong> e le <strong>indagini telematiche</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f539; 2. La difesa come garanzia di libertà</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>avvocato penalista</strong> è il primo baluardo contro gli abusi e le storture del sistema. La sua missione non è quella di eludere la giustizia, ma di <strong>difendere il diritto alla difesa</strong>, garantendo che il processo si svolga nel pieno rispetto della legge e della dignità della persona.<br>Nel <strong>processo penale</strong>, ogni parola, ogni atto e ogni decisione contano: la difesa tecnica è un diritto inviolabile che solo un <strong>avvocato penalista esperto</strong> può assicurare.</p>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f539; 3. Le nuove sfide del diritto penale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’entrata in vigore della <strong>Riforma Cartabia</strong>, l’<strong>avvocato penalista</strong> è chiamato a gestire un processo più rapido ma anche più tecnico, dove digitalizzazione, notifiche telematiche e giustizia riparativa cambiano il modo di lavorare in aula e nello studio.<br>La competenza dell’<strong>avvocato penalista a Roma</strong>, ad esempio, si misura oggi anche nella capacità di interpretare le novità legislative, di coordinarsi con consulenti e periti, e di mantenere un approccio umano di fronte a un sistema sempre più tecnologico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f539; 4. Una professione ancora profondamente umana</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Essere <strong>avvocato penalista</strong> non significa solo conoscere le norme: significa <strong>ascoltare, comprendere e difendere</strong>.<br>Ogni imputato, vittima o familiare ripone nell’avvocato la speranza di giustizia e di tutela della propria dignità.<br>La vera forza dell’<strong>avvocato penalista</strong> sta nella sua capacità di coniugare tecnica, etica e umanità — qualità che distinguono la buona difesa da una mera rappresentanza formale.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">Per qualsiasi <strong>problema di carattere penale o processuale penale</strong>, potete contattare lo <strong>Studio Legale dell’Avv. Maurizio Amoroso</strong>, in <strong>Roma, Via Como 1A</strong>, telefono <strong>06 5561801</strong>.<br>Lo studio si occupa di <strong>diritto penale</strong> e <strong>difesa processuale penale</strong> in tutte le fasi del procedimento, garantendo assistenza qualificata e personalizzata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>La riforma Cartabia nel processo penale: principi, novità e prime applicazioni pratiche</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/la-riforma-cartabia-nel-processo-penale-principi-novita-e-prime-applicazioni-pratiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), entrata in vigore a pieno regime nel 2023, ha introdotto una profonda revisione del processo penale italiano, con l’obiettivo di rendere la giustizia più efficiente, garantista e rispettosa dei tempi ragionevoli previsti dall’art. 111 della Costituzione e dagli obblighi europei in materia di durata dei procedimenti. 1. I principi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Riforma Cartabia</strong> (D.Lgs. n. 150/2022), entrata in vigore a pieno regime nel 2023, ha introdotto una profonda revisione del <strong>processo penale</strong> italiano, con l’obiettivo di rendere la giustizia più efficiente, garantista e rispettosa dei tempi ragionevoli previsti dall’art. 111 della Costituzione e dagli obblighi europei in materia di durata dei procedimenti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. I principi ispiratori</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma si muove lungo tre direttrici fondamentali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Efficienza e semplificazione</strong>, attraverso la digitalizzazione e la riduzione dei tempi morti processuali;</li>



<li><strong>Deflazione del carico giudiziario</strong>, mediante l’ampliamento dei riti alternativi e degli strumenti di giustizia riparativa;</li>



<li><strong>Rafforzamento delle garanzie difensive</strong>, con un nuovo equilibrio tra diritto alla prova e ragionevole durata del processo.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">2. Le principali novità</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le innovazioni di maggiore impatto si segnalano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>L’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio d’appello e di cassazione</strong>, che sostituisce la precedente disciplina della prescrizione processuale, introducendo una forma di “tagliola” temporale: 2 anni per l’appello e 1 anno per la cassazione (prorogabili in casi eccezionali).</li>



<li><strong>L’estensione delle possibilità di accesso ai riti alternativi</strong> (patteggiamento e giudizio abbreviato), anche con maggiore valorizzazione della collaborazione attiva dell’imputato.</li>



<li><strong>La giustizia riparativa</strong>, inserita come percorso autonomo e complementare rispetto al processo penale, basata sul dialogo tra autore del reato e vittima, con finalità rieducative e di ricomposizione del conflitto.</li>



<li><strong>La digitalizzazione degli atti</strong>, la notificazione telematica e l’uso obbligatorio del deposito telematico per garantire maggiore rapidità e tracciabilità.</li>



<li><strong>La nuova udienza predibattimentale</strong>, che consente un filtro più efficace delle accuse e favorisce la definizione anticipata dei procedimenti.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3. Le prime applicazioni pratiche</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nella prassi giudiziaria, la riforma ha comportato un necessario periodo di assestamento. Molti tribunali hanno dovuto aggiornare le proprie prassi organizzative, specie in tema di notifiche digitali e gestione delle scadenze d’improcedibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano sostanziale, l’istituto dell’improcedibilità ha già prodotto effetti significativi, imponendo alle Corti d’appello una più rigorosa calendarizzazione dei procedimenti. Tuttavia, non mancano criticità interpretative, ad esempio nei casi di processi complessi o con pluralità di imputati, dove il rispetto dei termini si scontra con l’esigenza di una piena istruttoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>giustizia riparativa</strong>, invece, sta trovando applicazione graduale, grazie ai protocolli stipulati con i Centri di mediazione e alle prime pronunce che ne valorizzano il ruolo nel percorso di rieducazione dell’imputato.</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. Conclusioni</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Riforma Cartabia rappresenta un passaggio cruciale nella modernizzazione del sistema penale italiano. Pur tra inevitabili difficoltà applicative, il suo impianto mira a un equilibrio più maturo tra <strong>efficienza, garanzie e funzione rieducativa della pena</strong>, in linea con i principi costituzionali ed europei.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



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		<title>Riciclaggio e autoriciclaggio: cosa rischia chi viene accusato</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-e-autoriciclaggio-cosa-rischia-chi-viene-accusato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 17:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il riciclaggio è uno dei reati economici più gravi e complessi del nostro ordinamento. Si tratta di un illecito che colpisce chi cerca di “ripulire” denaro o beni provenienti da attività illecite, reimmettendoli nell’economia legale. Accanto a questo reato, il legislatore ha introdotto anche la figura dell’autoriciclaggio, che punisce chi reinveste o utilizza a proprio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>riciclaggio</strong> è uno dei reati economici più gravi e complessi del nostro ordinamento. Si tratta di un illecito che colpisce chi cerca di “ripulire” denaro o beni provenienti da attività illecite, reimmettendoli nell’economia legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto a questo reato, il legislatore ha introdotto anche la figura dell’<strong>autoriciclaggio</strong>, che punisce chi reinveste o utilizza a proprio vantaggio i proventi del reato da lui stesso commesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos’è il riciclaggio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l’<strong>art. 648-bis del codice penale</strong>, commette riciclaggio chi sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un esempio tipico è l’investimento di denaro sporco in attività economiche apparentemente lecite (commercio, edilizia, società di comodo).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos’è l’autoriciclaggio</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>art. 648-ter.1 c.p.</strong> punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce per sé stesso proventi derivanti da un proprio reato, in modo da ostacolarne la provenienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La novità introdotta dal legislatore è rilevante: fino a pochi anni fa, chi commetteva un reato e reinvestiva i proventi non era punibile per riciclaggio; oggi invece rischia anche per <strong>autoriciclaggio</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le pene previste</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Riciclaggio</strong>: reclusione da <strong>4 a 12 anni</strong> e multa da 5.000 a 25.000 euro.</li>



<li><strong>Autoriciclaggio</strong>: reclusione da <strong>2 a 8 anni</strong> e multa da 5.000 a 25.000 euro.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Le pene aumentano se il reato è connesso a delitti gravi come mafia, terrorismo, traffico di droga.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La difesa in caso di accusa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Essere accusati di riciclaggio o autoriciclaggio non significa automaticamente essere colpevoli. È essenziale verificare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la reale provenienza dei beni;</li>



<li>se vi è stata la volontà di occultare l’origine del denaro;</li>



<li>eventuali scritture contabili o documentazione che possano giustificare la provenienza delle somme.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Una difesa tempestiva e mirata può fare la differenza già nelle prime fasi delle indagini.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f449; <strong>Se sei imputato o indagato per riciclaggio o autoriciclaggio, rivolgiti subito allo Studio Legale Amoroso – Via Como 1A, Roma. Telefono: 06 5561801.</strong></p>
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		<item>
		<title>Truffa: come viene punita e quali sono le aggravanti</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/truffa-come-viene-punita-e-quali-sono-le-aggravanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 16:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<p>La truffa è uno dei reati più frequenti in ambito economico e penale.È disciplinata dall’art. 640 del codice penale, che punisce chi, con artifici o raggiri, induce qualcuno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Quando si configura la truffa Perché ci sia il reato servono tre elementi: Le pene previste La truffa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>truffa</strong> è uno dei reati più frequenti in ambito economico e penale.<br>È disciplinata dall’<strong>art. 640 del codice penale</strong>, che punisce chi, con artifici o raggiri, induce qualcuno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando si configura la truffa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Perché ci sia il reato servono tre elementi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>un comportamento ingannevole</strong> (gli artifici o raggiri, ad esempio documenti falsi, false promesse, simulazioni);</li>



<li><strong>l’induzione in errore</strong> della vittima, che si convince a compiere un atto che altrimenti non avrebbe fatto;</li>



<li><strong>un profitto ingiusto</strong> per l’autore e <strong>un danno patrimoniale</strong> per la vittima.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Le pene previste</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La truffa semplice è punita con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>reclusione da 6 mesi a 3 anni</strong>;</li>



<li><strong>multa da 51 a 1.032 euro</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La pena aumenta se la truffa è commessa a danno dello Stato o di enti pubblici, se riguarda prestazioni assistenziali o assicurative, oppure se la persona offesa è minorenne o incapace. In questi casi si parla di <strong>truffa aggravata</strong>, punita con la <strong>reclusione da 1 a 5 anni</strong> e con una <strong>multa più elevata</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Truffa e rapporti civili</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso la linea di confine tra <strong>inadempimento contrattuale</strong> e <strong>truffa</strong> non è chiara. Se manca l’intenzione iniziale di ingannare, il fatto potrebbe avere solo rilevanza civile e non penale. È quindi fondamentale valutare attentamente il caso concreto.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f449; <strong>In caso tu sia imputato o indagato per truffa, rivolgiti subito allo Studio Legale Amoroso, con sede in Via Como 1A – Roma. Telefono: 06 5561801.</strong></p>
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		<title>Appropriazione indebita: cos&#8217;è e e cosa rischia chi commette questo reato</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/appropriazione-indebita-cose-e-e-cosa-rischia-chi-commette-questo-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 15:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’appropriazione indebita è un reato previsto dall’art. 646 del codice penale. In parole semplici, si verifica quando una persona riceve in modo legittimo un bene (ad esempio denaro, un’auto, un oggetto di valore) ma poi decide di tenerlo per sé, come se fosse proprio, senza restituirlo al legittimo proprietario. &#x1f449; Un esempio pratico: se presto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>appropriazione indebita</strong> è un reato previsto dall’art. 646 del codice penale. In parole semplici, si verifica quando una persona riceve in modo legittimo un bene (ad esempio denaro, un’auto, un oggetto di valore) ma poi decide di tenerlo per sé, come se fosse proprio, senza restituirlo al legittimo proprietario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f449; Un esempio pratico: se presto a un amico la mia bicicletta e lui non me la restituisce, decidendo di considerarla sua, si può configurare appropriazione indebita.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Differenza tra appropriazione indebita e furto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>furto</strong> si ha quando una persona prende un bene senza averne mai avuto possesso (es. rubare un portafoglio).<br>L’<strong>appropriazione indebita</strong>, invece, si verifica quando il bene è stato consegnato volontariamente o è stato affidato alla persona che poi se ne appropria (es. un amministratore di condominio che usa i soldi dei condomini per spese personali).</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Quando l’appropriazione indebita è più grave</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato diventa più grave se riguarda denaro, titoli o beni che erano stati affidati in <strong>deposito, consegna o amministrazione</strong>.<br>Esempio: un avvocato, un notaio o un commercialista che trattiene somme ricevute per conto del cliente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Le sentenze della Cassazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici della <strong>Corte di Cassazione</strong> hanno chiarito che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se una persona usa per sé i soldi ricevuti in deposito o mandato, commette appropriazione indebita;</li>



<li>non c’è reato se il bene viene solo usato temporaneamente e poi restituito, senza la volontà di tenerlo definitivamente.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le pene previste?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Chi commette appropriazione indebita rischia:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>reclusione fino a 3 anni</strong>;</li>



<li>una <strong>multa fino a 1.032 euro</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nella maggior parte dei casi si procede solo se la persona offesa presenta <strong>querela</strong>, cioè denuncia, entro 3 mesi dal fatto. Se però il reato è aggravato (es. riguarda denaro in deposito o consegna), si procede automaticamente.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare se sei accusato di appropriazione indebita</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Essere indagati o imputati per appropriazione indebita è una situazione delicata. È importante affidarsi subito a un avvocato penalista che sappia valutare il caso, analizzare le prove e difendere i tuoi diritti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; Se hai un problema legato all’<strong>appropriazione indebita a Roma</strong>, puoi contattare lo <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, con sede in Via Como 1A – Tel. 06 5561801.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Diffamazione e social network: quando la critica è legittima</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/diffamazione-e-social-network-quando-la-critica-e-legittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 17:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22341/2025) ha affrontato un tema sempre più attuale: il confine tra libertà di critica e diffamazione nei post pubblicati sui social. Nel caso esaminato, una donna era stata condannata per aver criticato aspramente, con toni considerati volgari, un’assessora comunale su Facebook. La Corte d’Appello aveva ritenuto che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22341/2025) ha affrontato un tema sempre più attuale: il confine tra libertà di critica e diffamazione nei post pubblicati sui social.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato, una donna era stata condannata per aver criticato aspramente, con toni considerati volgari, un’assessora comunale su Facebook. La Corte d’Appello aveva ritenuto che quelle frasi, pur riferite ad attività istituzionali, superassero i limiti della continenza e ledessero la reputazione della persona offesa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>Cassazione ha annullato la condanna</strong>, sottolineando un principio fondamentale:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Anche espressioni dure o sgradevoli possono essere lecite, se riconducibili a un legittimo esercizio del diritto di critica, purché non si traducano in offese gratuite o umiliazioni personali.</strong></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, ha chiarito che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il diritto di critica può tollerare anche toni aspri o “coloriti” se collegati al fatto oggetto della contestazione;</li>



<li>va sempre valutato <strong>il contesto</strong> in cui le frasi sono espresse, soprattutto nel linguaggio tipico dei social network;</li>



<li>il reato si configura solo se le espressioni <strong>trasmodano in un attacco personale</strong>, svincolato da ogni riferimento critico.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Hai ricevuto una querela per diffamazione online?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Hai bisogno di difenderti da accuse per ciò che hai scritto sui social?</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rivolgiti con fiducia allo Studio Legale Amoroso.</strong><br>&#x1f539; <em>Esperienza in diritto penale e tutela della reputazione</em><br>&#x1f539; <em>Consulenza attenta e personalizzata</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&#x1f4cd; Studio Legale Amoroso</strong><br>Via Como, 1A – Roma<br>&#x1f4de; Tel. 06 5561801</p>
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		<title>Reati tributari: come difendersi e quando rivolgersi ad un avvocato penalista</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/reati-tributari-come-difendersi-e-quando-rivolgersi-ad-un-avvocato-penalista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[<p>I reati tributari rappresentano una delle aree più complesse e tecniche del diritto penale. Si tratta di violazioni gravi delle norme fiscali che comportano conseguenze penali per il contribuente, come nel caso di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/reati-tributari-come-difendersi-e-quando-rivolgersi-ad-un-avvocato-penalista/">Reati tributari: come difendersi e quando rivolgersi ad un avvocato penalista</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>I reati tributari</strong> rappresentano una delle aree più complesse e tecniche del diritto penale. Si tratta di violazioni gravi delle norme fiscali che comportano conseguenze penali per il contribuente, come nel caso di <strong>dichiarazione infedele</strong>, <strong>omessa dichiarazione</strong>, <strong>emissione di fatture false</strong>, <strong>occultamento o distruzione di documenti contabili</strong>, e <strong>sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</strong> (D.Lgs. n. 74/2000).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molto spesso, queste accuse nascono da controlli dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e possono coinvolgere imprenditori, amministratori di società, professionisti e persino semplici contribuenti.<br>Affrontare un procedimento penale tributario richiede una difesa altamente specializzata, in grado di interagire con competenza anche in sede amministrativa e contabile.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x2696;&#xfe0f; <strong>Lo Studio Legale Amoroso offre assistenza legale nei reati fiscali in ogni fase del procedimento:</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Analisi preventiva della posizione fiscale;</li>



<li>Difesa tecnica nella fase delle indagini preliminari;</li>



<li>Assistenza in caso di sequestro preventivo o confisca per equivalente;</li>



<li>Rappresentanza in udienza preliminare e dibattimento;</li>



<li>Strategie difensive fondate su profili sostanziali e procedurali.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">&#x1f512; Massima riservatezza e competenza professionale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il nostro studio ha una consolidata esperienza in materia di diritto penale dell’economia. Operiamo con riservatezza e precisione, tutelando i diritti e gli interessi del cliente anche nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4cd; <strong>Studio Legale Amoroso</strong><br>Avv. Maurizio Amoroso – Titolare<br>Via Como 1A, Roma<br>&#x1f4de; <strong>06 5561801</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Atti persecutori (stalking) profili giuridici e tutela della vittima</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/atti-persecutori-stalking-profili-giuridici-e-tutela-della-vittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli atti persecutori, comunemente noti come stalking, costituiscono un reato previsto dall’art. 612-bis del codice penale italiano, introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Si tratta di una fattispecie nata per rispondere all’esigenza di tutela contro condotte reiterate di molestia, minaccia e invasione nella sfera [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gli atti persecutori, comunemente noti come <em>stalking</em>, costituiscono un reato previsto dall’art. 612-bis del codice penale italiano, introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Si tratta di una fattispecie nata per rispondere all’esigenza di tutela contro condotte reiterate di molestia, minaccia e invasione nella sfera privata e relazionale della vittima.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Che cosa sono gli atti persecutori</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato si configura quando taluno, con condotte reiterate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>minaccia o molesta</strong> un’altra persona,</li>



<li>cagionandole un <strong>perdurante e grave stato di ansia o di paura</strong>,</li>



<li>ovvero un <strong>fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto</strong>,</li>



<li>oppure la <strong>costringe a modificare le proprie abitudini di vita</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Le condotte possono includere pedinamenti, telefonate insistenti, messaggi continui, appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, diffusione di notizie o immagini compromettenti, e più in generale ogni comportamento invasivo e reiterato.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Elementi essenziali del reato</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Perché il reato si configuri è necessaria:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la <strong>reiterazione</strong> delle condotte,</li>



<li>la <strong>consapevolezza dell’autore</strong> circa gli effetti delle sue azioni,</li>



<li>la <strong>concreta lesione della libertà morale o personale</strong> della vittima.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non è richiesto un danno fisico, ma è sufficiente che la vittima subisca un’alterazione significativa della propria quotidianità.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>La tutela della vittima</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">La vittima può:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>sporgere querela</strong> entro sei mesi dai fatti (salvo i casi di procedibilità d’ufficio),</li>



<li><strong>richiedere misure cautelari</strong>, come il divieto di avvicinamento o l’allontanamento dalla casa familiare,</li>



<li>essere assistita gratuitamente nei casi previsti dalla legge (es. gratuito patrocinio per redditi bassi).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, la denuncia tempestiva consente l’attivazione immediata dei protocolli di protezione da parte delle Forze dell’Ordine.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato di atti persecutori rappresenta un importante strumento per tutelare l’integrità psicologica e la libertà personale della vittima. È fondamentale riconoscere e denunciare tempestivamente comportamenti che, anche se apparentemente “non violenti”, possono provocare gravi conseguenze psicologiche, sociali e lavorative.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f539; <strong>Assistenza legale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli interessati possono rivolgersi per assistenza legale allo <strong>Studio Legale Amoroso</strong>, che offre consulenza e difesa in materia di reati contro la persona, anche con riferimento ai procedimenti cautelari urgenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4cd; <strong>Studio Legale Amoroso</strong><br>Avv. Maurizio Amoroso<br>Via Como 1A, Roma<br>&#x1f4de; 06 5561801</p>
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		<title>Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: quando il silenzio diventa pericolo</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/violenza-sessuale-e-maltrattamenti-in-famiglia-quando-il-silenzio-diventa-pericolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=3506</guid>

					<description><![CDATA[<p>La violenza all’interno delle mura domestiche non è un dramma lontano, né un fatto isolato: è un fenomeno purtroppo ancora diffuso, trasversale e sommerso, che coinvolge ogni giorno donne, uomini e bambini. Due delle manifestazioni più gravi e devastanti sono la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia, reati che lasciano segni profondi tanto sul [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La violenza all’interno delle mura domestiche non è un dramma lontano, né un fatto isolato: è un fenomeno purtroppo ancora diffuso, trasversale e sommerso, che coinvolge ogni giorno donne, uomini e bambini. Due delle manifestazioni più gravi e devastanti sono la <strong>violenza sessuale</strong> e i <strong>maltrattamenti in famiglia</strong>, reati che lasciano segni profondi tanto sul corpo quanto nella psiche delle vittime.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Cosa si intende per maltrattamenti in famiglia</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 572 del Codice penale punisce <strong>chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente</strong>, infliggendole <strong>sofferenze fisiche o morali</strong>, in modo abituale. La legge non parla solo di violenza fisica: anche umiliazioni ripetute, minacce, privazioni economiche e psicologiche possono costituire maltrattamento. Il reato è procedibile d’ufficio, il che significa che lo Stato può agire anche senza denuncia della vittima.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Violenza sessuale: la tutela della libertà personale</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Diverso, ma spesso collegato, è il reato di <strong>violenza sessuale</strong> (art. 609-bis c.p.), che punisce chiunque costringa qualcuno, con violenza o minaccia, a compiere o subire atti sessuali. La legge protegge la <strong>libertà di autodeterminazione</strong> della persona, e colpisce non solo le aggressioni fisiche, ma anche quelle psicologiche, se sufficienti a vincere la volontà della vittima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l&#8217;autore è un partner, un familiare o un convivente, il trauma può essere amplificato dal contesto di fiducia tradita e di dipendenza emotiva o economica.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Il ruolo delle forze dell’ordine e della giustizia</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni, anche grazie al movimento #MeToo e all’opera di sensibilizzazione di molte associazioni, l’attenzione sul tema è cresciuta. La legge ha introdotto <strong>misure cautelari più rapide</strong>, <strong>codici rossi</strong>, e <strong>percorsi protetti</strong> per l’ascolto delle vittime.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La persona offesa può rivolgersi alle forze dell’ordine, ai centri antiviolenza, o presentare denuncia tramite un avvocato. Nei casi più gravi, il giudice può disporre l’allontanamento del soggetto violento anche in via d’urgenza.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Come possiamo aiutare le vittime</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">Rompere il silenzio è il primo passo, ma non è semplice. Le vittime hanno bisogno di supporto psicologico, legale, ma anche umano. In questo senso, è fondamentale <strong>non minimizzare</strong> i segnali di maltrattamento, offrire ascolto, e accompagnare le persone verso la consapevolezza che <strong>la violenza non è mai giustificabile</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come professionisti, abbiamo il dovere di garantire una <strong>tutela concreta</strong>, rispettosa della dignità e della riservatezza, costruendo strategie difensive efficaci, ma anche umane.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Se hai bisogno di aiuto</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se tu o qualcuno che conosci è vittima di violenza domestica o sessuale, <strong>non sei solo/a</strong>. Puoi contattarci in modo riservato. Lo studio è a disposizione per assistenza legale e per orientarti verso i servizi di protezione disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#x1f4de; <strong>Numero antiviolenza e stalking: 1522</strong> (gratuito e attivo 24h su 24)</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Reati Stradali nuovo codice della strada: come difendersi da nuove regole, reati e sanzioni</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/reati-stradali-nuovo-codice-della-strada-come-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo codice della strada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che comporta nuove regole e sanzioni del nuovo codice della strada per i reati stradali, specialmente per la guida in stato di ebrezza o sotto l&#8217;effetto da sostanze stupefacenti. Le nuove regole prevedono un&#8217;ulteriore stretta sulla normativa in essere, con multe molto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, che comporta <strong>nuove regole e sanzioni del nuovo codice della strada per i reati stradali,</strong> specialmente per la guida in stato di ebrezza o sotto l&#8217;effetto da sostanze stupefacenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le nuove regole prevedono un&#8217;ulteriore stretta sulla normativa in essere, con <strong>multe molto più salate e conseguenze molto più serie</strong> per i trasgressori, come ad esempio l&#8217;<strong>&#8220;ergastolo&#8221; della patente per coloro che guidano sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti</strong> e commettono gravi reati durante la guida, tra cui <strong>commettere incidenti gravi, lesioni<b>&nbsp;colpose</b><span style="font-weight: 400;">, gravi infrazioni,</span> omissione soccorso.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ne va da sé che è molto importante informarsi su quelle che sono le modifiche sostanziali, e soprattutto capire preventivamente come agire nel caso si dovesse incorrere in delle situazioni più gravi che possono avere risvolti in ambito penale, ma anche nelle problematiche più comuni riguardanti l&#8217;uso dei cellulari alla guida, l&#8217;uso delle biciclette e dei monopattini e le problematiche con autovelox, avendo un professionista di fiducia a cui rivolgersi per la propria difesa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span style="font-weight: 400;">In caso di coinvolgimento in un reato stradale, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un avvocato specializzato in diritto penale. Un professionista esperto può aiutarti ad evitare errori nella fase processuale, a costruire una valida difesa e ad ottenere il miglior risultato possibile.&nbsp;&nbsp;</span></p>



<p class="wp-block-paragraph"><span style="font-weight: 400;">La tempestività è cruciale!</span></p>



<h3 class="wp-block-heading"></h3>



<h3 class="wp-block-heading"><b>Ecco cosa non fare se sei incappato in reati stradali del nuovo codice della strada</b></h3>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La mancanza di un&#8217;adeguata difesa, quindi non farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto penale, rischiando di non ottenere la migliore difesa possibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sottovalutare la gravità del reato:&nbsp; Non comprendere appieno le conseguenze penali del reato commesso e le possibili pene.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La mancata presentazione di prove a discarico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dichiarazioni incoerenti o contraddittorie, compromettendo così la tua credibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mancata collaborazione con le autorità, che può aggravare ulteriormente la tua posizione.</p>



<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">GUIDA IN STATO DI EBREZZA E NUOVO CODICE DELLA STRADA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le disposizioni del codice della strada prevedono la regola generale che vieta di porsi alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell&#8217;uso di bevande alcoliche, ovvero dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, a seguito della novella del codice della strada di cui alla legge 25 novembre 2024 n° 177, mentre nulla è cambiato con riferimento all&#8217;articolo 186 del codice della strada anche per quanto riguarda la rubrica del reato che è rimasta &#8220;guida sotto l&#8217;influenza dell&#8217;alcool&#8221; ed a parte l&#8217;inserimento di alcuni commi (9 ter e 9 quater), con riferimento all&#8217;articolo 187,<strong> è mutata la definizione e la rubrica stessa del reato che prima era &#8220;guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti&#8221; ed ora è &#8220;guida dopo l&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti&#8221;.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La nuova norma ha quindi soppresso il riferimento allo stato di alterazione psico fisica e contestualmente limitato il momento consumativo del reato al mettersi alla guida DOPO avere assunto sostanze stupefacenti.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Cosa significa?</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel Codice della Strada sono presenti delle nuove regole per chi guida in stato alterato con tolleranza zero. In linea generale per la guida in stato di ebrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la sanzione sarà compresa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi, invece, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro) e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se poi il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. E in tutti i casi di guida in stato di ebbrezza, decurtazione di 10 punti dalla patente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, nel Codice della Strada è previsto il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante e per i cosiddetti &#8220;ubriachi recidivi&#8221;, e l&#8217;obbligo dell&#8217;alcolock sull&#8217;auto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="200" src="https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-300x200.jpg" alt="guida stato di ebrezza" class="wp-image-2991" srcset="https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-300x200.jpg 300w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-768x512.jpg 768w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/wander-fleur-Do7SBVTw5k4-unsplash-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<h2 class="wp-block-heading"></h2>



<h2 class="wp-block-heading">GUIDA SOTTO SOSTANZE STUPEFACENTI, REATI STRADALI E NUOVO CODICE DELLA STRADA</h2>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle modifiche del Codice della Strada sono previsti anche degli<strong> inasprimenti normativi per la guida sotto sostanze stupefacenti, e quindi nella lotta alle droghe.</strong> Non si dovrà più infatti essere necessariamente in uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, ma <strong>per incorrere in sanzioni basterà risultare positivo ai test salivari</strong>, per incorrere poi in <strong>revoca della patente, senza poterne conseguirne una nuova prima di 3 anni.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><b>Cosa possiamo fare per te?</b></h2>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><b>Consulenza legale personalizzata</b><span style="font-weight: 400;">: Valutiamo il tuo caso e ti spieghiamo le tue opzioni in modo chiaro e dettagliato, senza alcun impegno.</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><b>Difesa in tribunale in caso di accuse penali</b><span style="font-weight: 400;">: Rappresentanza in tribunale per reati stradali come guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, omicidio stradale e lesioni colpose.</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><b>Assistenza in caso di incidente stradale</b><span style="font-weight: 400;">:&nbsp; Gestione di tutte le fasi, dalla denuncia alla fase processuale, comprese eventuali lesioni colpose o altri reati </span><b>penali</b><span style="font-weight: 400;"> collegati.</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://www.giustiziaeliberta.net/contatti/"><span style="color: #0000ff;">CONTATTA SUBITO LO STUDIO AMOROSO SE ANCHE TU STAI AFFRONTANDO UN PENALE PER RATI STRADALI RELATIVI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA</span></a></h2>



<h3 class="wp-block-heading"></h3>



<h3 class="wp-block-heading">Da nesso eziologico a nesso cronologico: non serve più essere trovati in stato alterato ma si incorre in sanzioni anche a distanza di giorni dal fatto</h3>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In entrami i casi il nesso eziologico viene così sostituito il NESSO CRONOLOGICO</strong> notevolmente più semplice da dimostrare dal punto di vista probatorio. Inoltre con riferimento all&#8217;art. 187 cds importanti modifiche vengono introdotte con riferimento al sistema dei controlli di cui ai commi 2 e seguenti. La disposizione in particolare prevede TRE diversi livelli di controlli che possono essere effettuati sul conducente del veicolo. Sulla ivi descritta tipologia di controlli interviene una sostanziale modifica al comma 2 bis con la previsione che tale tipo di accertamento possa essere effettuato non soltanto tramite prelievo di campioni di mucosa del cavo orale ma anche con il più semplice prelievo di campioni di SALIVA, rendendo più agevole all&#8217;organo accertatore la possibilità di effettuare un prelievo di un campione biologico del conducente nell&#8217;immediatezza del fermo. Viene poi soppressa al comma 2 bis la previsione secondo cui le modalità di effettuazione degli accertamenti avrebbero dovuto essere specificate da un DM che tuttavia non è mai stato adottato. <strong>In sostanza la norma, prevede che sia sufficiente un test salivare positivo per determinare la revoca della patente, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a href="https://www.giustiziaeliberta.net/contatti/"><span style="color: #0000ff;">SEI RISULTATO POSITIVO A UN TEST SALIVARE E HAI BISOGNO DI UNA DIFESA MIRATA? CONTATTA SUBITO LO STUDIO AMOROSO.</span></a></h2>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come si diceva per l&#8217;art. 186 CDS invece l&#8217;intervento apportato è di tipo additivo con l&#8217;aggiunta dei commi 9 ter e 9 quater a chiusura della stessa disposizione. In particolare il comma 9 ter prevede adesso che, nel caso in cui su un conducente siano accertate violazioni che costituiscono illecito penale verranno apposti sulla patente i c.d. codici unionali 68 e 69 specificamente previsti nell&#8217;allegato 1 della dir n° 2006/126/CE ossia quei codici volti a indicare specifiche limitazioni che si applicano al conducente e che risultano automaticamente al controllo della patente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto concerne invece il comma 9 quater esso va a prevedere due distinti aggravamenti di pena da prevedersi nel caso in cui la violazione sia commessa da un soggetto che ha già i suindicati codici apposti sulla patente ovvero in caso di manomissione o rimozione dell&#8217;alcolock.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="300" height="225" src="https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-300x225.jpg" alt="reati della strada" class="wp-image-2992" srcset="https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-300x225.jpg 300w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-1024x768.jpg 1024w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-768x576.jpg 768w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-1536x1152.jpg 1536w, https://www.giustiziaeliberta.net/wp-content/uploads/2025/04/kathy-R7nSPG8edVI-unsplash-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non sono poche quindi le cose a cui stare attenti con il nuovo codice della strada, ed è facile incorrere in reati ora considerati gravi, che hanno conseguenze molto pesanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span style="color: #0000ff;">Lo Studio Amoroso si specializza nella difesa per reati del nuovo codice della strada, ed è pronto ad assistere chi ne ha bisogno con consulenze mirate e difese pronte a tirarvi fuori dai guai.</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.giustiziaeliberta.net/contatti/">CONTATTACI SUBITO PER UNA CONSULENZA E RISOLVERE I TUOI PROBLEMI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Criptofonini: analisi di una decisione destinata a far discutere</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/criptofonini-una-decisione-destinata-a-far-discutere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Chiappetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Criptofonini: analisi di una decisione destinata a far discutere Le Sezioni Unite, le questioni controverse, gli algoritmi di decrittazione e la memoria della Procura generale della Cassazione Di Claudia Morelli Pubblicato il 11 marzo 2024 In principio è stato il trojan (da ultimo in Stretta sui Trojan: decreti autorizzativi più specifici). Ora è la volta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/criptofonini-una-decisione-destinata-a-far-discutere/">Criptofonini: analisi di una decisione destinata a far discutere</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2840" class="elementor elementor-2840" data-elementor-post-type="post">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le Sezioni Unite, le questioni controverse, gli algoritmi di decrittazione e la memoria della Procura generale della Cassazione</h2>				</div>
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									<p>Di Claudia Morelli
Pubblicato il 11 marzo 2024

In principio è stato il trojan (da ultimo in Stretta sui Trojan: decreti autorizzativi più specifici). Ora è la volta dei criptofonini, gli smartphone anti-intercettazione.

La tecnologia sta plasmando il codice di procedura penale e il diritto di difesa deve trovare nuovi spazi di garanzia tra l’acquisizione, sempre più  potente grazie alle tecnologie, di elementi di prova e l’asseverazione in contraddittorio. Ne ha parlato il professor Giorgio Spangher nel podcast Criptofonini: non sono prove informatiche.

La Corte di Cassazione ha fatto nei giorni scorsi un ulteriore importante passo avanti, che i commentatori esperti certamente potranno analizzare con dovizia.

Qui raccontiamo cosa hanno deciso le Sezioni Unite, in attesa che vengano depositate le motivazioni. È molto interessante infatti verificare perché la difesa debba (sempre?) accettare “acriticamente” il risultato della decrittazione delle conversazioni effettuata dalla autorità giudiziaria. Ed è molto interessante interrogarsi su quello che specifica la Procura generale nella sua memoria: “La qualificazione giuridica dell’attività investigativa, in breve, non può prescindere da uno sforzo di comprensione del sistema tecnologico sul quale essa si  è innestata e, per un ovvio quanto doveroso rispetto del “principio di realtà”, non può che considerare tale sistema quale variabile indipendente, così evitando di ragionare per archetipi astratti”.
</p>

    <h3>IL FUNZIONAMENTO DEI CRIPTOFONINI</h3>
    <p>Dalla memoria della Procura generale presso la Corte di Cassazione traiamo queste informazioni sul meccanismo di funzionamento dei <strong>“criptofonini”</strong> operanti sulla piattaforma Sky ECC, gestita dalla società canadese Sky Global.</p>
    <p>“Essa utilizza sofisticati metodi crittografici a più livelli di sicurezza, attivi sia sui dispositivi mobili, sia sui server intermediari, per resistere ai tentativi di intercettazione. Come è stato specificato nelle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite e nelle ordinanze impugnate in entrambi i procedimenti, gli indagati facevano uso di <em>“criptofonini anti-intercettazione”</em> da intendersi come smartphone che impiegano un hardware standard (in genere Apple, Android o Black Berry), ma che, rispetto agli apparecchi mobili tradizionali, si connotano per l’installazione di un’apposita scheda SIM e di un sistema operativo dedicato, avente particolari requisiti di sicurezza, in quanto disabilita i servizi di localizzazione (GPS, Bluetooth, fotocamera, scheda SD e porta USB).</p>
    <p>Le chiamate rimangono attive solo in modalità Voice over IP (VoIP), non avvalendosi della rete GSM, ed impiegano applicazioni di cui sono proprietarie le piattaforme stesse (Encrochat, Sky ECC, Anom, No1bc, etc.), che permettono lo scambio di dati crittografati con una cifratura a più livelli.</p>
    <p>I <strong>“criptofonini”</strong>, per assicurare la riservatezza delle comunicazioni, necessitano di una dotazione di <strong>“server”</strong>, messi a disposizione dalla compagnia che gestisce il servizio in abbonamento e che abilita gli utenti a scambiare messaggistica o chat, secondo una architettura informatica del tipo <em>“peer-to-peer”</em>, che archivia i dati – oltre che sul dispositivo criptato – anche sui server, dedicati e protetti da algoritmi ad elevata sicurezza.</p>
    <p>Sky ECC è costruito mediante architettura <em>“client-server”</em>, con la conseguenza che qualunque messaggio telematico basato su tale applicativo, per poter approdare dal terminale del mittente sul <strong>“criptofonino”</strong> del destinatario, deve necessariamente transitare attraverso il server centrale. I dati in cui si risolvono le chat scambiate su Sky ECC viaggiano cifrati sulla rete internet”.</p>
    <h3>Criptofonini: le decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione</h3>
    <p>Leggendo Sistema penale si apprende che “Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti sottoposti dalla terza sezione sono state date le seguenti soluzioni:</p>
    <ul>
        <li>Il trasferimento di cui sopra rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod, proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;</li>
        <li>Rientra nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;</li>
        <li>L’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.</li>
    </ul>
    <p>Ai quesiti sottoposti dalla sesta sezione penale sono state fornite queste risposte:</p>
    <ul>
        <li>L’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 cod. proc. pen.;</li>
        <li>Ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, non occorre la preventiva autorizzazione del giudice;</li>
        <li>L’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.</li>
    </ul>
    <p>Si tratta ora di attendere il deposito delle motivazioni.</p>
    <h3>Le questioni controverse</h3>
    <p>Semplificando, centro dell’analisi dei giudici di legittimità era la contemperazione di diritti quali quello di difesa e di contraddittorio con riguardo anche al metodo di decrittazione delle chat seguito dal giudice straniero.</p>
    <p>La difesa aveva infatti eccepito la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in merito alla esclusione dell’accesso ai file originari e alla chiave di cifratura (utilizzata dalla autorità giudiziaria straniera), lamentando la violazione del diritto di difesa per aver impedito la verifica delle modalità con le quali era stato acquisito il dato, poi oggetto di prova in Italia.</p>
    <p>Non solo. L’altra questione sottoposta alle Sezioni Unite ha riguardato la natura documentale o captativa (cioè di intercettazione) dell’acquisizione dei dati effettuate con ordine di indagine europeo, individuando nel giudice straniero il garante della legittimità anche procedurale della acquisizione.</p>
    <p>Algoritmi di decrittazione, la memoria della Procura generale della Cassazione</p>
    <p>In attesa di leggere le motivazioni, possiamo anticipare che le Sezioni Unite hanno deciso sulla base delle conclusioni conformi della Procura generale, che aveva evidenziato che:</p>
    <ul>
        <li>a) le modalità con le quali l’autorità giudiziaria straniera (francese) ha acquisito i messaggi presenti sulla piattaforma Sky ECC, nel caso di specie, non hanno comportato alcuna violazione dei principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano;</li>
        <li>b) Il diritto di difesa, inoltre, non può essere ritenuto leso per effetto della mancata conoscenza (e, dunque, dell’indisponibilità per la difesa) dell’algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita. “Costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di intercettazioni di flussi comunicativi, l’indisponibilità dell’algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, perché l’interessato può avvalersi della procedura prevista dall’ 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l’utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione (Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2018 dep. 2019);</li>
        <li>c) In ogni caso, la violazione dell’art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen. non rientra tra le cause di inutilizzabilità dell’intercettazione contemplate dall’art. 271 cod. proc. pen. Resta ferma la possibilità per la difesa di dedurre, sulla base di ragioni specifiche, anomalie tecniche in grado di fare dubitare della correttezza delle acquisizioni e dell’inquinamento del risultato probatorio e, in tal caso, il correlativo obbligo, per l’autorità giudiziaria, di promuovere accertamenti sul punto;</li>
        <li>d) la correttezza dell’algoritmo utilizzato nel caso di specie nell’operazione di decodificazione, del resto, è attestata dalla stessa intellegibilità delle chat acquisite.  Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, l’intelligibilità del messaggio è subordinata all’attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell’algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo.  Ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura. Pertanto, solo la chiave esatta produrrà una decifratura, necessariamente l’unica possibile e, per ciò stesso, necessariamente quella corretta e necessariamente quella ‘integrale’;</li>
        <li>e) Nel caso in cui si individuasse nell’art. 270 cod. proc. pen. la disposizione che, in un caso interno analogo, avrebbe giustificato l’importazione degli esiti di intercettazioni svolte in un diverso procedimento, il riferimento alla direttiva 2002/58/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non sarebbe pertinente. Essa riguarda solo il caso in cui le autorità pubbliche chiedono l’accesso ai dati trattati dai fornitori di servizi di telecomunicazione, dovendo ricomprendersi nel concetto di “trattamento dei dati personali”, di cui all’ 4, § 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, in special modo la conservazione di detti dati.  Qualora, invece, l’intercettazione sia effettuata direttamente dagli Stati membri, con accesso diretto alle utenze con provvedimento mirato, senza che sia imposto alcun obbligo di trattamento dei dati ai fornitori di servizi di telecomunicazione, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non trova applicazione;</li>
        <li>f) lo stesso meccanismo di funzionamento  del sistema di comunicazione criptato è tale che, senza intercettare prima il server e,  poi, inoculare in esso un trojan, non si può realizzare l’attività investigativa in modo  utile sui singoli apparecchi, apprendendo le chiavi di cifratura necessarie a decodificare quanto acquisito.</li>
    </ul>
    <p>L’intercettazione dei telefoni criptati nel nostro ordinamento, in altri termini, può avvenire anche quando, come nel caso di specie, il meccanismo tecnologico adoperato implica necessariamente l’inoculazione di un captatore informatico nel server utilizzato per le comunicazioni al fine di cogliere le chiavi di cifratura che sono tanto negli apparecchi, quanto nel server.</p>
    <p>La qualificazione giuridica dell’attività investigativa, in breve, non può prescindere da uno sforzo di comprensione del sistema tecnologico sul quale essa si  è innestata e, per un ovvio quanto doveroso rispetto del “principio di realtà”, non può che considerare tale sistema quale variabile indipendente, così evitando di ragionare per archetipi astratti.</p>

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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tampinato dalla ex per il pagamento dell’assegno di mantenimento: è stalking</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/tampinato-dalla-ex-per-il-pagamento-dellassegno-di-mantenimento-e-stalking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 09:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reati contro la persona Tampinato dalla ex per il pagamento dell’assegno di mantenimento: è stalking lunedì 18 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad una donna, tra gli altri, anche per il reato di atti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/tampinato-dalla-ex-per-il-pagamento-dellassegno-di-mantenimento-e-stalking/">Tampinato dalla ex per il pagamento dell’assegno di mantenimento: è stalking</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro la persona</p>
<p><strong><u>Tampinato dalla ex per il pagamento dell’assegno di mantenimento: è stalking</u></strong></p>
<p>lunedì 18 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad una donna, tra gli altri, anche per il reato di atti persecutori, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002835432">sentenza 7 marzo 2024, n. 9878</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la condotta andava riqualificata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003980">artt. 392</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003979">393</a>, c.p.) &#8211; ha affermato che la condotta consistente nel fare ossessive e ripetute chiamate telefoniche, condite da frasi offensive e ingiuriose, aventi ad oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale nei confronti dell&#8217;ex coniuge, in quanto idonea ad ingenerare in quest’ultimo un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita (in particolare, nel caso in esame, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola), integra il reato di atti persecutori ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a>, c.p.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 7 marzo 2024, n. 9878</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001767332">Cass. pen., Sez. V, 8/6/2016, n. 54923</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001804379">Cass. pen., Sez. V, 2/3/2017, n. 17795</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001435932">Cass. pen., Sez. V, 29/4/2014, n. 24021</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a>, c.p., sotto la rubrica “<em>Atti persecutori</em>” punisce “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348ART3">articolo 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348SOMM">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all&#8217;articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348ART3">articolo 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348SOMM">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.</p>
<p>Il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p. ha <strong>natura di reato abituale</strong>; in quanto tale, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza e, in tal senso, l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro <strong>reiterazione</strong>, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l&#8217;appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell&#8217;evento richiesto per la sussistenza del reato (cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001767332">Cass. pen., Sez. V, n. 54923 del 8/6/2016</a>, V., CED Cass. 268408- 01, in motivazione).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad una donna, tra gli altri, anche il per il reato di <em>stalking</em>, in quanto con <strong>reiterate condotte di molestia e di minaccia</strong> (ossessive e ripetute chiamate telefoniche, nel corso delle quali pronunciava frasi offensive e ingiuriose, frasi che venivano ripetute anche negli incontri con la persona offesa e che avevano a oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale) nei confronti dell&#8217;ex coniuge e della sorella di quest&#8217;ultimo (chiamate reiterate al citofono di quest&#8217;ultima, presso la cui abitazione stazionava con la propria autovettura; imbrattamento con vernice spray della saracinesca della parafarmacia di proprietà della sorella, sulla quale scriveva frasi offensive della reputazione del fratello), ingenerava nell’ex un <strong>perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità</strong>, costringendo lo stesso a <strong>cambiare le proprie abitudini di vita</strong> (in particolare, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola).</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, per avere la Corte d’appello ravvisato nella condotta dell&#8217;imputata gli elementi costituitivi del reato di atti persecutori, disattendendo la richiesta di riqualificazione del delitto in quello di <strong>esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003980">artt. 392</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003979">393</a>, c.p.). Secondo la difesa, sarebbe stata illogicamente trascurata l&#8217;assenza del dolo generico &#8211; che necessariamente integra la sussistenza del reato di atti persecutori &#8211; ossia la volontà di porre in essere, in un congruo intervallo temporale, condotte di minaccia e molestia tese a cagionare nelle vittime un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità, così da indurle a modificare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>L&#8217;unica causale delle condotte dell&#8217;imputata -osservava la difesa- è da individuare nel conflitto con l&#8217;ex coniuge derivante dalla mancata corresponsione, da parte di quest&#8217;ultimo, delle somme dovute per il sostentamento familiare pattuite in sede giudiziale. Tale inadempimento avrebbe creato un effetto destabilizzante nell&#8217;imputata, gravemente preoccupata per le condizioni della figlia, ammalata di diabete e bisognosa di dispendiose cure, sicché le condotte della stessa sarebbero state causate dalla condotta antigiuridica (confermata da due sentenze di condanna) di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte della persona offesa.</p>
<p>La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., quanto alle censure relative all&#8217;evento dell&#8217;ascritto reato (che -si ricorda- deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso), ha rilevato come le condotte dell&#8217;imputata, proseguite per anni, hanno non soltanto indotto uno stato di <strong>perenne ansia</strong> nella persona offesa, altresì condizionando quest&#8217;ultimo al punto da costringerlo a cambiare le proprie abitudini di vita (per tema di incontri con la ex compagna, di altri insulti e minacce).</p>
<p>Risultavano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti persecutori: a tal proposito, si è affermato che la prova dell&#8217;evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall&#8217;agente ed anche da quest&#8217;ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l&#8217;evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo  e di tempo in cui è stata consumata (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001804379">Cass. pen., Sez. V, n. 17795 del 2/3/2017</a>, S., CED Cass. 269621- 01).</p>
<p>La Cassazione ha ricordato anche che ai fini della individuazione dell&#8217;evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001435932">Cass. pen., Sez. V, n. 24021 del 29/4/2014</a>, G, CED Cass. 260580).</p>
<p>Per quel che concerne, infine, l&#8217;invocata riqualificazione del reato, ha osservato la S.C. come esse fossero state disattese dalla Corte d&#8217;appello con pochi, ma ben centrati argomenti. Correttamente, infatti, la Corte aveva valorizzato la <strong>diversità di oggetto e bene giuridico tutelato</strong> dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">artt. 612-bis</a> c.p., da un lato, e dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003980">artt. 392</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003979">393</a> c.p., dall&#8217;altro, osservando come le pretese economiche rivendicate dall’imputata fossero un mero pretesto per umiliare e perseguitare l&#8217;ex marito, persona offesa. Di talché le condotte persecutorie hanno di gran lunga travalicato le mere rivendicazioni economiche, acquisendo preminente rilievo rispetto a queste ultime (v. la già citata <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001767332">Cass. pen., Sez. V, n. 54923 del 8/6/2016</a>).</p>
<p>Da qui, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">Art. 612-bis</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003980">Art. 392</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003979">Art. 393</a> c.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>La confisca &#8220;societaria&#8221; per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale?</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/la-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 17:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Confisca La confisca &#8220;societaria&#8221; per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale? lunedì 11 marzo 2024 di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione È stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 2641, primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui assoggetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/la-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale/">La confisca &#8220;societaria&#8221; per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale?</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Confisca</p>
<p>La confisca &#8220;societaria&#8221; per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale?</p>
<p>lunedì 11 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Scarcella Alessio</strong> Consigliere della Corte Suprema di Cassazione</p>
<p>È stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">articolo 2641</a>, primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, in relazione agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">articoli 3</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">27</a>, primo e terzo comma, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009897">42</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009971">117</a> Cost., quest&#8217;ultimo con riferimento all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART4">articolo 1</a> del primo Protocollo addizionale alla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">Cedu</a>, la cui ratifica è stata autorizzata con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000925356SOMM">L. 4 agosto 1955, n. 848</a> che ad esso ha dato esecuzione, nonché agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009834">articoli 11</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009971">117</a> Cost., con riferimento agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART18">articoli 17</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART50">49</a>, PAR. 3, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207SOMM">Cdfue</a>, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002830787">Cassazione penale, Sez. V, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 8612</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, ordinanza 27 febbraio 2024, n. 8612</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La Corte di Cassazione, con la pregevole ordinanza in commento, ha sollevato la questione di costituzionalità dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">articolo 2641</a>, primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, ravvisando plurimi profili di incompatibilità con i principi di uguaglianza, colpevolezza, di tutela della proprietà nonché con le norme convenzionali (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART4">art. 1</a>, prot. 1 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a> che tutela la proprietà) nonché euro unitari (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART18">art. 17</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART50">49</a> § 3 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207SOMM">CDFUE</a>).</p>
<p>Il fatto</p>
<p>La vicenda processuale scaturisce dall&#8217;attività ispettiva avviata sia dalla Banca d&#8217;Italia che dalla Banca centrale Europea (BCE) presso un noto istituto di credito italiano, a seguito della quale erano emerse irregolarità gestionali, consistite nel sistematico ricorso al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l&#8217;acquisto di azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario, accompagnato dal rilascio, in favore degli stessi soci, di lettere con le quali l&#8217;istituto assumeva l&#8217;impegno a riacquistare le azioni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli; erano emersi, altresì, storni di interessi autorizzati dagli organi di vertice dell&#8217;istituto, funzionali a neutralizzare i costi dei finanziamenti erogati dalla banca e, infine, consistenti investimenti in fondi esteri utilizzati, in parte, per la detenzione indiretta di azioni proprie.</p>
<p>Tali anomalie operative non comunicate all&#8217;Istituto di vigilanza avevano generato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale e si erano tradotte nella necessità di circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio soggetto al controllo, con conseguente iscrizione di rettifiche relative a crediti deteriorati per circa 1,3 miliardi di euro; il piano di rafforzamento deliberato dalla banca, inoltre, non era andato a buon fine, con conseguente dichiarazione dello stato di dissesto da parte della BCE e la successiva procedura di liquidazione coatta amministrativa avviata con decreto del Ministero dell&#8217;Economia; con una successiva sentenza, infine, il Tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza dell&#8217;istituto di credito.</p>
<p>In tale cornice erano quindi da inquadrare le condotte contestate agli imputati, accertate dalle sentenze di merito, di aggiotaggio manipolativo ed informativo, di ostacolo alla vigilanza della Banca d&#8217;Italia, della BCE e della CONSOB, nonché di falso in prospetto e, quindi, gli illeciti amministrativi contestati all’istituto di credito ai sensi del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000146502SOMM">D.Lgs. n. 231/2001</a>.</p>
<p>Per quanto qui di interesse, il Tribunale aveva disposto, nei confronti degli imputati, la confisca per equivalente, sino a concorrenza dell&#8217;importo di euro 963.000.000,00, in base alla disposizione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, comma 2, c.c., che <strong>assoggetta a confisca per equivalente i mezzi impiegati per commettere il reato</strong>, ossia, nel caso in esame, le somme di denaro impiegate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, in quanto i finanziamenti erogati dalla banca erano stati funzionali all&#8217;illecita alterazione del prezzo delle azioni ed alla creazione dell&#8217;artificiosa rappresentazione dell&#8217;entità del patrimonio di vigilanza, individuato nella misura di euro 963.000.000,00 corrispondente all&#8217;entità del capitale finanziato accertato in sede giudiziale.</p>
<p>Nel caso di specie, in particolare, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, non era possibile procedere alla confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati nei confronti della banca, in quanto l&#8217;istituto di credito era stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente spossessamento dei beni. Quanto alla confisca per equivalente, tuttavia, la Corte di Appello ne disponeva la revoca, evidenziando la marcata frizione della disposizione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, comma 2, c.c., con i principi espressi sia dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002078231">Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2019</a>, che dalla giurisprudenza di legittimità: nel caso di confisca di natura sanzionatoria, quale deve essere intesa quella per equivalente &#8211; in cui i beni utilizzati per commettere il reato siano costituiti da somme di denaro non nella originaria disponibilità degli imputati, bensì di un soggetto terzo, ossia la banca -, adottare un provvedimento ablatorio come quello disposto dal Tribunale significava applicare una <strong>sanzione manifestamente sproporzionata</strong>, oltre che disancorata dal disvalore dell&#8217;illecito e dai singoli contributi concorsuali, a causa dell&#8217;automaticità del criterio di commisurazione, in aperto contrasto con i principi sanciti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">artt. 3</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">27</a>, comma 1, Costituzione.</p>
<p>Il ricorso</p>
<p>Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione, per quanto qui rileva, il Procuratore generale contestando le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello per giustificare la revoca della confisca per equivalente, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, comma 2, c.c., sino all&#8217;importo di 963.000.000,00 euro. Con specifico riguardo all&#8217;ammissibilità di una disapplicazione parziale della previsione normativa, con la conseguente possibilità di disporre, in coerenza con il principio di proporzionalità, una <strong>confisca non estesa all&#8217;intero ammontare delle somme di denaro utilizzate per commettere i reati</strong>, il PG, richiamando le garanzie e i principi costituzionali di cui sopra e le conclusioni di <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001773032">Corte cost., ord. n. 24/2017</a>, <strong>sollecitava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia</strong>, al fine di chiarire, tramite una interpretazione della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002501724">sentenza Grande Sezione, 8/3/2022, in C-205/20</a>, se la normativa nazionale debba essere disapplicata anche quando tale risultato, in assenza di una base legale sufficientemente determinata, finisca, in violazione del principio di legalità e di separazione dei poteri, per <strong>attribuire al giudice valutazioni discrezionali in tema di politica criminale, rimesse dalla nostra Costituzione al legislatore</strong>.</p>
<p>La decisione della Cassazione</p>
<p>La Cassazione, come anticipato, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, c.c.</p>
<p>Ad avviso della Cassazione, le critiche indirizzate dal Procuratore generale sono state ritenute <strong>fondate</strong>, dal momento che la motivazione della Corte d’appello giungeva alla conclusione della necessità di disapplicare la norma indicata, ossia l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, comma 2, c.c., in relazione al primo comma dello stesso articolo sempre e comunque, conclusione fondata sulla mera valorizzazione dell&#8217;entità della pena detentiva prevista dal legislatore, ma senza alcuna indicazione delle ragioni e dei criteri valutativi che la sorreggerebbero.</p>
<p>Ritenuta rilevante (in quanto i reati non sono ancora prescritti) e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, la S.C. ha considerato i principi ribaditi da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002078231">Corte cost., sent. n. 112/2019</a>, con cui è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465ART239">art. 187-sexies</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465SOMM">TUF</a>, nel testo originariamente introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166935ART9">art. 9</a>, comma 2, lett. a), della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000166935SOMM">L. 18 aprile 2005, n. 62</a> (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell&#8217;illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto, riferita all&#8217;aggiotaggio manipolativo quando integra illecito amministrativo.</p>
<p>Ha poi richiamato l&#8217;intervento del Legislatore, che, con l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000921123ART50">art. 26</a>, comma 1, lett. e) della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000921123SOMM">L. 23 dicembre 2021, n. 238</a> recante &#8220;Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione Europea&#8221;, ha apportato modifiche al TUF: una di queste riguarda l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000104465ART234">art. 187</a>, con <strong>l’espunzione della previsione della confisca di beni strumentali</strong>. Dunque, per la Cassazione, entrambi gli interventi, quello della Corte costituzionale e quello del legislatore, risultano chiaramente ispirati al principio secondo cui, nei casi di reati concernenti gli abusi di mercato, <strong>la confisca deve essere limitata al solo profitto</strong>, in quanto tale ablazione garantisce appieno la funzione ripristinatoria.</p>
<p>In altri termini, si intende restringere l&#8217;intervento ablatorio connotato da componenti punitivo-sanzionatorie, poiché esso, se fosse esteso al prodotto ed ai mezzi utilizzati per commettere il reato, potrebbe assumere <strong>carattere sproporzionato</strong>. Al contrario, limitando la confisca al profitto del reato, si realizza una proporzione sostanzialmente automatica tra il vantaggio scaturente dalla commissione dell&#8217;illecito e l&#8217;ammontare della confisca, anche per equivalente, senza alcun riverbero sull&#8217;entità del trattamento sanzionatorio. Tali principi per la S.C. sembrano dover essere applicati anche all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a> c.c., norma che concerne la confisca nel caso di reato di aggiotaggio, come pure nel caso del delitto di ostacolo alla vigilanza, data <strong><em>l&#8217;identità della ratio applicativa</em></strong> e della portata di tale disposizione rispetto a quelle sin qui citate.</p>
<p>L&#8217;unica strada praticabile è stata quindi ritenuta quella della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">art. 2641</a>, comma 2, c.c. Quanto alla preferenza accordata al percorso individuato rispetto al rinvio pregiudiziale, si tratta di decisione motivata dal concorso di rimedi giurisdizionali indicato da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001885880">Corte cost., sent. n. 269/2017</a> e da allora progressivamente raffinato negli esiti, ma senza scalfire la regola, condivisa dalla Corte di giustizia, per la quale il carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali non collide con il sistema normativo euro unitario, purché i giudici ordinari restino liberi:</p>
<ol>
<li>a) di sottoporre alla Corte di giustizia, &#8220;in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria&#8221;;</li>
<li>b) di &#8220;adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione&#8221;;</li>
<li>c) di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell&#8217;Unione (tra le altre, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001468279">CGUE, Sez. V, sentenza 11/9/2014</a>, nella causa C-112/13 A. c. B e altri; CGUE, Grande Sezione, sentenza 22/6/2010, nelle cause C-188/10, M. e C-189/10, A.).</li>
</ol>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">Art. 2641</a>, comma 1, c.c.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001428">Art. 2641</a>, comma 2, c.c.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&amp;linkname=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fla-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale%2F&#038;title=La%20confisca%20%E2%80%9Csocietaria%E2%80%9D%20per%20equivalente%20relativa%20ai%20beni%20utilizzati%20per%20commettere%20il%20reato%20%C3%A8%20incostituzionale%3F" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/la-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale/" data-a2a-title="La confisca “societaria” per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale?"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/la-confisca-societaria-per-equivalente-relativa-ai-beni-utilizzati-per-commettere-il-reato-e-incostituzionale/">La confisca &#8220;societaria&#8221; per equivalente relativa ai beni utilizzati per commettere il reato è incostituzionale?</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>D.L. 19/2024: le novità in materia penale</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/d-l-19-2024-le-novita-in-materia-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 17:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale PNRR D.L. 19/2024: le novità in materia penale lunedì 11 marzo 2024 di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, introduce norme di rilievo penale, tra le quali l’estensione dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/d-l-19-2024-le-novita-in-materia-penale/">D.L. 19/2024: le novità in materia penale</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>PNRR</p>
<p>D.L. 19/2024: le novità in materia penale</p>
<p>lunedì 11 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Crimi Salvatore</strong> Avvocato Cassazionista in Torino</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021SOMM">D.L. 2 marzo 2024, n. 19</a>, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, introduce norme di rilievo penale, tra le quali l’estensione dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell&#8217;Unione Europea e una fattispecie a dolo specifico di intestazione fittizia di imprese e società, nonché Commissari straordinari per la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e per combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
<p>D.L. 2 marzo 2024, n. 19 &#8211; G.U. 2 marzo 2024, n. 52</p>
<p>La normativa d’urgenza</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021SOMM">D.L. 2 marzo 2024, n. 19</a>, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2024, n. 52, ha introdotto <em>“Ulteriori disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</em>.</p>
<p>Talune norme hanno rilievo penalistico.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021ART21">art. 3</a>, rubricato <em>“Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell&#8217;utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione”</em>, ha previsto l’estensione in capo al <strong>Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell&#8217;Unione europea</strong> delle funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali, nonché della funzione di gestione del flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, ed ancora della funzione di elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione Europea, al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati.</p>
<p>Il Comitato provvede, in particolare, a:</p>
<ol>
<li>a) <strong>richiedere informazioni</strong> circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui sopra;</li>
<li>b) <strong>promuovere la stipulazione e monitorare</strong> l&#8217;attuazione di protocolli d&#8217;intesa;</li>
<li>c) <strong>valutare l&#8217;opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative</strong>, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla <strong>Cabina di regia</strong> di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292ART20">articolo 2</a> del citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292SOMM">L. n. 77/2021</a>;</li>
<li>d) <strong>sviluppare attività di analisi</strong> anche con riguardo all&#8217;andamento dei risultati dell&#8217;azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui sopra.</li>
</ol>
<p>I risultati dell&#8217;attività svolta sono inclusi in <strong>apposita relazione al Parlamento</strong>.</p>
<p>Per le finalità di cui sopra, la composizione del Comitato è integrata dal Coordinatore della Struttura di missione PNRR, dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Coordinatore della Struttura di missione ZES, dal Presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dal Presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell&#8217;Interno, da un rappresentante del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, da un rappresentante del Comando Generale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, da un rappresentante della Corte dei Conti, da un rappresentante dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione; da  un rappresentante dell&#8217;Unità di informazione finanziaria della Banca d&#8217;Italia, da un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, da un rappresentante del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Direzione Centrale della Polizia Criminale, da un rappresentante del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Direzione Investigativa Antimafia.</p>
<p>È previsto che in taluni casi la Guardia di Finanza possa condividere, <strong>anche in deroga all&#8217;obbligo del segreto d&#8217;ufficio</strong>, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell&#8217;ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo.</p>
<p>Ma, soprattutto, all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015329">art. 512-bis</a> c.p., dopo il primo comma, che punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità <strong>al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003632">articoli 648</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">648-bis</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011283">648-ter</a>, è stato interpolato il seguente: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, <strong>al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia</strong>, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l&#8217;imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”.</p>
<p>Si tratta di <strong>delitto a dolo specifico</strong>. L’oggetto del dolo specifico o intenzione ulteriore oltrepassante non deve necessariamente verificarsi per il perfezionamento della fattispecie, mentre è richiesto che l’imprenditore o la società ‘fittizi’ partecipino – a quel precipuo fine – a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>
<p>Quindi alla condotta di attribuzione fittizia ad altri della titolarità d’impresa o di quote o azioni di società o di cariche sociali si aggiunge la necessaria partecipazione a gare di appalto, procedure aggiudicative o esecutive o concessioni.</p>
<p>Trattasi di reato di mera condotta e di pericolo, con <strong>avanzamento della soglia di punibilità a momento antecedente l’elusione delle disposizioni antimafia</strong>.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021ART24">art. 6</a> del decreto-legge in disamina, rubricato<em> “Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”</em> dispone che, <strong>al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata</strong>, con l&#8217;obiettivo di aumentare l&#8217;inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l&#8217;ospitalità, la mediazione e l&#8217;integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell&#8217;Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un <strong>Commissario straordinario</strong>.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021ART25">art. 7</a>, rubricato <em>“Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”</em>, dispone che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al <strong>superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura</strong>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è nominato un <strong>Commissario straordinario</strong>.</p>
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		<title>Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/disturbato-dai-lavori-di-ristrutturazione-nel-condominio-ma-manca-la-diffusivita-annullata-la-condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 18:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Reati contravvenzionali Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna lunedì 04 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il proprietario di un appartamento per il reato di cui all’art. 659 c.p., oltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/disturbato-dai-lavori-di-ristrutturazione-nel-condominio-ma-manca-la-diffusivita-annullata-la-condanna/">Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati contravvenzionali</p>
<p>Disturbato dai lavori di ristrutturazione nel condominio ma manca la diffusività: annullata la condanna</p>
<p>lunedì 04 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il proprietario di un appartamento per il reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> c.p., oltre al risarcimento dei danni nei confronti di un condomino per aver disturbato quest’ultimo eseguendo lavori di ristrutturazione all’interno dell’appartamento in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale, la Corte di <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829510">Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 7717</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato in questione è configurabile all&#8217;interno di un edificio condominiale laddove i rumori arrechino disturbo non solo agli occupanti degli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione ma anche ad una consistente parte dei condomini &#8211; ha riaffermato che perché sussista la contravvenzione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell&#8217;appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7717</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001359731">Cass. pen., Sez. I, 14/10/2013, n 45616</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone</em>», punisce con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 309 la condotta di chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. Si applica l&#8217;ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell&#8217;autorità. Nell&#8217;ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.</p>
<p>La contravvenzione prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> è posta a <strong>tutela dell&#8217;ordine pubblico e della pubblica tranquillità</strong>, la quale consiste nella condizione psicologica collettiva che si instaura in assenza di cause d&#8217;allarme, di commozione o di disordine fra i consociati (Chiarotti, <em>Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone</em>, in <em>ED</em>, XIII, Varese, 1964, 344). Essa protegge in particolare la pubblica quiete, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano arrecare disturbo ad altri e sanzionando lo svolgimento irregolare di professioni o mestieri rumorosi (Manzini, X, 156).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente l&#8217;interesse tutelato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> è la pubblica quiete (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001932957">Cass. pen., Sez. III, 17/4/2018, n. 17124</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001314548">Cass. pen., Sez. I, 28/5/2013, n. 28874</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001098764">Cass. pen., Sez. I, 29/11/2011, n. 47298</a>; Cass. pen., Sez. I, 24/11/1999; Cass. pen., Sez. I, 21/1/1997; Cass. pen., Sez. I, 23/5/1996), cioè quell&#8217;aspetto della pubblica tranquillità che implica l&#8217;assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati (Cass. pen., Sez. I, 12/12/1997) o comunque per un numero indeterminato di persone (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001475955">Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329</a>; Cass. pen., Sez. III, 1/12/2005).</p>
<p>Un <strong>orientamento minoritario</strong>, tuttavia, individua quale oggetto giuridico dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> anche la <strong>quiete privata</strong>, la cui tutela rientrerebbe nella più ampia tutela dell&#8217;ordine pubblico (Cass. pen., Sez. V, 5/5/1987; Cass. pen., Sez. V, 24/5/1982). Recependo le istanze innovatrici anticipate dalla giurisprudenza appena citata e ponendosi in posizione critica rispetto alla collocazione della norma fra le contravvenzioni scritte a protezione dell&#8217;ordine pubblico, un recente orientamento dottrinale vede l&#8217;oggetto di tutela dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> piuttosto nel <strong>diritto alla salute, proprio di ogni cittadino direttamente investito dal rumore</strong> (Castaldo, <em>Attività lavorativa e inquinamento da rumore</em>, in RPE, 1990, 291). L&#8217;emissione di rumori da parte di un impianto industriale comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001325700">Cass. pen., Sez. I, 28/5/2013, n. 31477</a>).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza è sufficiente che l&#8217;evento di disturbo, in relazione alla capacità diffusiva dei rumori, sia <strong>potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001475955">Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329</a>; Cass. pen., Sez. I, 8/10/2004), pur se di fatto se ne lamentino solo alcune (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001098764">Cass. pen., Sez. I, 29/11/2011, n. 47298</a>; Cass. pen., Sez. I, 8/7/2004; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000440453">Cass. pen., Sez. III, 23/5/2001</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000421403">Cass. pen., Sez. I, 24/11/1999</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000328377">Cass. pen., Sez. I, 6/3/1997</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000326023">Cass. Pen., Sez. I, 28/11/1995</a>; App. Genova, 30.6.2004) o addirittura nessuna (Cass. pen., Sez. I, 17/6/1993: i suoni erano stati nel caso di specie rilevati soltanto dagli organi di polizia).</p>
<p>La contravvenzione, dunque, costituisce secondo la giurisprudenza <strong>reato di pericolo e non di danno</strong>, per la cui sussistenza non è necessario che un disturbo generalizzato si sia in concreto verificato (così espressamente sulla natura della contravvenzione: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002046282">Cass. pen., Sez. III, 6/2/2019, n. 5800</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001768430">Cass. pen., Sez. III, 16/1/2017, n. 1746</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001475955">Cass. pen., Sez. III, 22/5/2014, n. 40329</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001092677">Cass. pen., Sez. I, 11/11/2011, n. 44905</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000897431">Cass. pen., Sez. I, 26/5/2010, n. 23862</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000327155">Cass. pen., Sez. I, 21/10/1996</a>; Cass. pen., Sez. I, 5/7/1995; Cass. pen., Sez. I, 27/9/1993; Cass. pen., Sez. I, 15/1/1992).</p>
<p>La potenzialità dannosa diffusa dei rumori, cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, costituisce, comunque, la soglia minima di offensività necessaria per la configurabilità della contravvenzione, da escludersi quando, per la intensità dell&#8217;immissione, per la conformazione dei luoghi o per l&#8217;inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto (Cass. pen., Sez. I, 5/11/2007; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000478102">Cass. pen., Sez. I, 11/4/2003</a>; v. tuttavia infra per l&#8217;orientamento minoritario secondo cui sarebbe protetto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> anche il bene della quiete privata, ricompreso nel più ampio bene della quiete pubblica).</p>
<p>La produzione di rumori <strong>in ambito condominiale</strong> integra il reato se è idonea ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell&#8217;appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, <strong>ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001825723">Cass. pen., Sez. III, 11/5/2017, n. 30156</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001765425">Cass. pen., Sez. III, 29/12/2016, n. 55096</a>). Per l&#8217;affermazione che occorre l&#8217;astratta possibilità che la condotta di disturbo interessi più di un individuo, sebbene in un contesto spaziale non particolarmente esteso: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002485936">Cass. pen., Sez. III, 8/2/2022, n. 4342</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001936742">Cass. pen., Sez. III, 2/5/2018, n. 18521</a>. Nello stesso senso, si è ribadito che la contravvenzione è configurabile in caso di disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, pur se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002136925">Cass. pen., Sez. III, 10/10/2019, n. 41601</a>, con riferimento al disturbo arrecato dal canto anche notturno di tre galli di proprietà dell&#8217;imputato).</p>
<p>Perché sussista la contravvenzione devono risultare disturbate le occupazioni o il riposo non di una sola persona, ma di un <strong>numero indeterminato di persone nel pubblico</strong>. In questo senso è la giurisprudenza prevalente, secondo la quale va escluso il reato nel caso in cui le immissioni sonore siano oggettivamente inidonee a disturbare un numero indeterminato di persone e arrechino disturbo soltanto ai soggetti che si trovino in un luogo contiguo rispetto alla fonte di provenienza dei rumori (fra le più recenti, Cass. pen., Sez. I, 13/12/2007; Cass. pen., Sez. I, 10/5/2002; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000404671">Cass. pen., Sez. I, 9/12/1999</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000327432">Cass. pen., Sez. I, 6/3/1997</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000312442">Cass. pen., Sez. I, 24/4/1996</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000310922">Cass. pen., Sez. I, 6/11/1995</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000297706">Cass. pen., Sez. I, 16/1/1995</a>; Cass. pen., Sez. I, 20/5/1994; Cass. pen., Sez. I, 3/3/1994).</p>
<p>Altro <strong>orientamento, minoritario</strong>, ritiene tuttavia configurabile la contravvenzione anche quando sia stato <strong>leso l&#8217;interesse di un numero circoscritto di persone</strong> (Cass. pen., Sez. I, 25/9/1989; Cass. pen., Sez. V, 5/5/1987; Cass. pen., Sez. I, 9/7/1986) o addirittura di una sola persona, poiché la tutela dell&#8217;art. 659 ben può estendersi anche alla tranquillità del privato, la violazione della quale non può che avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica (Cass. pen., Sez. I, 24/5/1993). L&#8217;esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell&#8217;edificio in cui è ubicato il locale, integra la contravvenzione se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all&#8217;intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001435399">Cass. pen., Sez. III, 13/5/2014, n. 23529</a>).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva fondato l&#8217;affermazione di responsabilità del proprietario dell’appartamento non sull&#8217;intensità dei rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nel suo appartamento, ma sulla circostanza che gli stessi venissero <strong>eseguiti in fasce orarie non consentite dal regolamento</strong> condominiale. Inoltre, un testimone che occupava l’appartamento posto al piano di sotto, aveva dichiarato che il suo appartamento era sottostante a quello ove erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione e che i rumori prodotti non avevano recato disturbo nè a lui nè alla moglie.</p>
<p>La Cassazione, accogliendo la tesi difensiva, ha ribadito che perché sussista la contravvenzione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">art. 659</a> c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell&#8217;appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, <strong>ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio</strong> (C<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001359731">ass. pen., Sez. I, n. 45616 del 14/10/2013, CED Cass.257345 &#8211; 01). </a></p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003617">Art. 659</a> c.p.</p>
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		<title>Il delitto di estorsione da parte del datore presuppone l’esistenza di un rapporto lavorativo</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-delitto-di-estorsione-da-parte-del-datore-presuppone-lesistenza-di-un-rapporto-lavorativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio Reati contro il patrimonio Il delitto di estorsione da parte del datore presuppone l’esistenza di un rapporto lavorativo lunedì 04 marzo 2024 di Crimi Francesco Avvocato Specialista in diritto penale in Torino La sentenza della Cassazione penale, Sez. II, 16 febbraio 2024, n. 7128 in commento esamina le possibili modalità di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/il-delitto-di-estorsione-da-parte-del-datore-presuppone-lesistenza-di-un-rapporto-lavorativo/">Il delitto di estorsione da parte del datore presuppone l’esistenza di un rapporto lavorativo</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Il delitto di estorsione da parte del datore presuppone l’esistenza di un rapporto lavorativo</p>
<p>lunedì 04 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Crimi Francesco</strong> Avvocato Specialista in diritto penale in Torino</p>
<p>La sentenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002826190">Cassazione penale, Sez. II, 16 febbraio 2024, n. 7128</a> in commento esamina le possibili modalità di atteggiarsi del delitto di estorsione di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">art. 629</a> c.p. nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il Giudice di legittimità premette che il datore di lavoro bene può approfittarsi del contesto socio-economico e delle riflesse aspettative di lavoro del contraente debole per comprimere la capacità dello stesso di scegliere liberamente se concludere o meno il contratto di lavoro ovvero di protrarne l’esecuzione. Tuttavia, una ricostruzione ossequiosa del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie penale porta a individuare il <em>limen discriminationis</em> tra condotte coartanti rilevanti ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">art. 629</a> c.p. e condotte pur discutibili ma penalmente neutre nello stato della fenomenologia negoziale: occorrerà, dunque, verificare se la condotta della parte contrattuale forte (<em>id est</em> il datore di lavoro) si realizzi nel corso delle trattative precontrattuali ovvero in fase di esecuzione del rapporto di lavoro già instaurato (in maniera conforme ai tipi legali ammessi dall’ordinamento o anche meramente in via di fatto). Fatta tale necessaria e ineludibile precisazione la sentenza in commento aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale la condotta del datore di lavoro che, nell’ambito di un rapporto di lavoro <em>in itinere</em> e dunque già instaurato, costringe il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative sotto la minaccia del licenziamento o imponendo le dimissioni forzate integra il protocollo di tipicità di tale <em>figura delicti</em>; e ciò, come detto, in ragione dell’esistenza del rapporto di lavoro in corso.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 16 febbraio 2024, n. 7128</p>
<p>A parere di chi scrive risulta pienamente condivisibile e apprezzabile la ricognizione strutturale svolta dal Giudice della Nomofilachia con riferimento al delitto di estorsione e la conseguente soluzione ermeneutica sposata, in quanto rispettosa dei principi di <strong>tassatività-determinatezza</strong> della fattispecie incriminatrice.</p>
<p>Sul punto il Giudice di legittimità premette che il datore di lavoro bene può approfittarsi del contesto socio-economico e delle riflesse aspettative di lavoro del contraente debole per comprimere la capacità dello stesso di scegliere liberamente se concludere o meno il contratto di lavoro ovvero di protrarne l’esecuzione.</p>
<p>Tuttavia, non sempre e in ogni caso tale condotta di approfittamento, ancorché veicolata da minacce e posta in essere abusando della situazione di contraente forte, assume la patente di tipicità penale ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">art. 629</a> c.p.</p>
<p>Ed in effetti nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, al fine di costringere <strong>chi è già un dipendente</strong> ad accettare <strong>modifiche peggiorative</strong> del rapporto di lavoro (dunque, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro risulti <em>in itinere</em>), prospetti alla vittima la conseguenza &#8211; in caso di rifiuto delle condizioni contrattuali imposte &#8211; dell’interruzione del rapporto di lavoro mediante <strong>licenziamento o dimissioni forzate la condotta integrerà i requisiti di materialità del delitto di estor</strong>sione (a seconda dei casi, tentata o consumata): l’utilizzo del contratto in essere quale strumento di coercizione della volontà del lavoratore al fine di conseguire risultati illeciti integra, infatti, la modalità di lesione della minaccia; non solo, ma al profitto del datore di lavoro (consistente nell’ottenimento delle prestazioni lavorative a fronte di un evidente risparmio di spesa) fa da <em>pendant</em> il correlativo danno per la vittima, privata di diritti già acquisiti per effetto della conclusione del contratto di lavoro.</p>
<p>Per contro, nell’ipotesi in cui, <strong>in fase precontrattuale</strong>, il (potenziale) datore di lavoro prospetti ad un aspirante dipendente l’alternativa tra rinuncia, anche parziale, alla retribuzione o ad altre prestazioni pur riconosciute e garantite dall’ordinamento giuridico (nello specifico, dalla contrattazione collettiva di settore) e la perdita dell’opportunità lavorativa, <strong>difetteranno diversi requisiti strutturali</strong> che vanno a comporre il protocollo di tipicità oggettiva del delitto di estorsione.</p>
<p>Anzitutto nella fase precontrattuale finalizzata alla assunzione del lavoratore l’alternativa prospettata dal datore di lavoro non integra la modalità della lesione della <em>vis psichica</em> necessaria per detonare il modulo di incriminazione di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">art. 629</a> c.p.</p>
<p>D’altro canto, la perdita dell’opportunità lavorativa non riveste rilievo ai fini della integrazione della figura delittuosa in esame, dal momento che <strong>prima della conclusione del contratto</strong> di lavoro non è configurabile, come sostenuto dai Giudici di legittimità, un diritto dell’aspirante lavoratore a essere assunto a determinate condizioni; e ciò, considera pur sempre la Suprema Corte di cassazione, anche in ragione della mancata previsione normativa di livelli minimi salariali e data la non configurabilità di una situazione di diritto soggettivo in favore del lavoratore subordinato alla parità di trattamento.</p>
<p>Dunque, pur sempre sul piano della materialità del reato <strong>difetta il requisito dell’altrui danno</strong>, in considerazione della circostanza che la condizione di disoccupazione del lavoratore preesiste rispetto alla condotta del potenziale datore di lavoro.</p>
<p>In conclusione, il discrimine tra il reato di estorsione e quella che la Corte definisce una condizione «opportunistica di ricerca di forza lavoro tra soggetti in attesa di occupazione» è l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro già in atto.</p>
<p>Ovviamente non sarà necessario che il rapporto di lavoro esistente risulti corrispondente ai tipi legali previsti dall’ordinamento, potendosi trattare di un <strong>mero rapporto lavorativo di fatto</strong> non sorretto da una forma contrattuale valida.</p>
<p>La Corte di cassazione, dunque, fatte le essenziali precisazioni di cui sopra, circa l&#8217;esistenza o meno di un rapporto di lavoro al momento della realizzazione della condotta del datore di lavoro, ribadisce il principio di diritto a mente del quale il delitto di estorsione è integrato dalla condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di <strong>trattamenti retributivi deteriori o comunque non adeguati</strong> alle prestazioni effettuate.</p>
<p>Occorrerà, in conclusione, accertare se la dinamica lesiva della cui imputazione si discute si sia verificata nel corso di un rapporto di lavoro ovvero si colloca cronologicamente nella sua fase genetica.</p>
<p>Nella fase genetica non potrà trovare quartiere il delitto di estorsione in quanto la minaccia di carattere omissivo (quale è, ad esempio, la prospettazione di non stipulare un contratto di lavoro) presuppone un obbligo giuridico in capo all’agente di impedire l’evento dannoso minacciato e che non risulta configurabile in capo al potenziale datore di lavoro, sul quale <strong>non grava nessun obbligo di assumere il potenziale lavoratore.</strong></p>
<p>Non solo, ma anche sul piano dell’evento dannoso non si ravviserà la sussistenza di tale requisito in quanto nella fase precontrattuale la situazione patrimoniale del potenziale lavoratore risulta esattamente corrispondente a quella che si registrerebbe nell’ipotesi in cui la gestazione contrattuale non ha portato all’instaurazione del rapporto di lavoro ambito dal contraente debole. Si vuole dire che la preesistente condizione di disoccupazione dell’aspirante lavoratore fa sì che il mancato conseguimento dell’impiego (integrante ineccepibilmente un dato patrimonialmente positivo) non inciderà negativamente sulla condizione reddituale del medesimo.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">Art. 629</a> c.p.</p>
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		<title>Il giudice non può indicare la durata del percorso di recupero cui è subordinata la pena sospesa</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-giudice-non-puo-indicare-la-durata-del-percorso-di-recupero-cui-e-subordinata-la-pena-sospesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Estinzione del reato e della pena Il giudice non può indicare la durata del percorso di recupero cui è subordinata la pena sospesa martedì 05 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/il-giudice-non-puo-indicare-la-durata-del-percorso-di-recupero-cui-e-subordinata-la-pena-sospesa/">Il giudice non può indicare la durata del percorso di recupero cui è subordinata la pena sospesa</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Estinzione del reato e della pena</p>
<p>Il giudice non può indicare la durata del percorso di recupero cui è subordinata la pena sospesa</p>
<p>martedì 05 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione, aveva fissato un termine di durata del programma di recupero del condannato ai fini dell&#8217;applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002830144">sentenza 23 febbraio 2024, n. 8104</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">art. 165</a> comma 6 c.p., il Giudice deve limitarsi ad indicare il termine entro il quale l&#8217;obbligo imposto deve essere adempiuto, e non invece la durata – ha affermato il principio secondo cui la norma citata, nello stabilire che il giudice indica il termine entro il quale l&#8217;obbligo imposto (nel caso di specie ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">art. 165</a> comma 5 c.p.), deve essere adempiuto, esclude che l’autorità giudiziaria possa introdurre un termine che disponga in merito alla durata del percorso di recupero, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 23 febbraio 2024, n. 8104</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">art. 165</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Obblighi del condannato</em>», dopo aver stabilito al comma 1 che “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull&#8217;ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”, per quanto qui di interesse, prevede al comma 5 gli obblighi cui è sempre subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a determinati, gravi, reati (ossia alla “partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di <strong>specifici percorsi di recupero</strong> presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell&#8217;articolo 164”), stabilendo, poi, al successivo comma 6 che “<strong>Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti</strong>”.</p>
<p>Il giudice, dunque, deve fissare in sentenza, ai sensi del comma 5 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">art. 165</a>, il termine entro il quale il condannato deve adempiere agli obblighi imposti. Ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004254">art. 168</a>, comma 1, n. 1, il mancato adempimento dell&#8217;obbligo entro tale termine, comporta la <strong>revoca della sospensione</strong>.</p>
<p>È discusso in giurisprudenza se sia ammissibile l&#8217;apposizione di un termine per l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo cui sia subordinata la sospensione condizionale della pena in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Con riferimento all&#8217;obbligo di adempiere al <strong>pagamento della somma liquidata</strong> dal giudice a titolo di provvisionale in favore della parte civile, le più recenti decisioni escludono che il termine per l&#8217;adempimento possa essere fissato anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, determinandosi, altrimenti, una esecuzione <em>ante iudicatum</em> delle statuizioni penali della pronuncia (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002103313">Cass. pen., Sez. IV, 9/7/2019, n. 29924</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001970336">Cass. pen., Sez. V, 27/7/2018, n. 36154</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001922203">Cass. pen., Sez. VI, 15/3/2018, n. 11998</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001705042">Cass. pen., Sez. V, 28/6/2016, n. 26811</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001221857">Cass. pen., Sez. VI, 30/10/2012, n. 42179</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001119111">Cass. pen., Sez. VI, 15/2/2012, n. 5914</a>). Tale orientamento è stato anche confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002598995">Cass. pen., Sez. Un., 5/10/2022, n. 37503</a>).</p>
<p><strong>In senso contrario</strong>, altra parte della giurisprudenza afferma che la ammissibilità di un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna deriva, per quanto concerne l&#8217;adempimento della provvisionale, dalla previsione per legge della sua immediata esecutività (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001693120">Cass. pen., Sez. III, 27/5/2016, n. 22259</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001649406">Cass. pen., Sez. V, 29/1/2016, n. 4014</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001556009">Cass. pen., Sez. III, 23/4/2015, n. 16893</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000661417">Cass. pen., Sez. III, 8/1/2009, n. 126</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000134367">Cass. pen., Sez. IV, 17/9/2004, n. 36769</a>).</p>
<p>Analogamente, con riferimento all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di risarcimento del danno o di eliminazione delle conseguenze del reato e, in particolare, di <strong>demolizione delle opere edilizie</strong> abusive, si è affermato che il termine per l&#8217;esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, sempre sul rilievo che non è possibile una esecuzione <em>ante iudicatum</em> dei capi penali della pronuncia (Cass. pen., Sez. III, 11/5/2016, n. 19316; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000420284">Cass. pen., Sez. III, 2/4/2007, n. 13456</a>).</p>
<p>Anche per la subordinazione della sospensione condizionale della pena all&#8217;espletamento di un&#8217;attività non retribuita in favore della collettività, è illegittima la fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma da un momento antecedente (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001345012">Cass. pen., Sez. III, 14/10/2013, n. 42154</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000476033">Cass. pen., Sez. IV, 16/7/2007, n. 28065</a>). L&#8217;orientamento contrario alla legittimità dell&#8217;apposizione di un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, afferma altresì che la previsione della subordinazione della sospensione condizionale della pena all&#8217;esecuzione di un adempimento <em>ante iudicatum</em> non perde efficacia, ma, più limitatamente, il relativo <em>dies a quo</em> deve essere <strong>differito, anche d&#8217;ufficio, al passaggio in giudicato della sentenza</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001561381">Cass. pen., Sez. III, 11/5/2015, n. 19316</a>).</p>
<p>Discussa è anche l&#8217;individuazione del termine entro il quale l&#8217;imputato deve provvedere <strong>all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo quando esso non sia stato fissato espressamente in sentenza</strong>. All&#8217;orientamento che lo fissa nel momento del passaggio in giudicato della sentenza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002479273">Cass. pen., Sez. I, 26/1/2022, n. 2886</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002348553">Cass. pen., Sez. I, 13/4/2021, n. 13776</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002250368">Cass. pen., Sez. I, 10/8/2020, n. 23742</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002201648">Cass. pen., Sez. I, 30/3/2020, n. 10867</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002185758">Cass. pen., Sez. I, 18/2/2020, n. 6368</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002131331">Cass. pen., Sez. V, 3/10/2019, n. 40480</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002151670">Cass. pen., Sez. I, 22/11/2019, n. 47649</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001865763">Cass. pen., Sez. I, 17/10/2017, n. 47862</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000327306">Cass. pen., Sez. VI, 14/5/1996, n. 8392</a>) si contrappone quello che lo fissa allo scadere del termine legale quinquennale o biennale di sospensione dell&#8217;esecuzione della pena, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza stessa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002057092">Cass. pen., Sez. V, 6/3/2019, n. 9855</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001835449">Cass. pen., Sez. I, 5/7/2017, n. 32418</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001691394">Cass. pen., Sez. IV, 24/5/2016, n. 21583</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001575356">Cass. pen., Sez. I, 10/6/2015, n. 24642</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001349049">Cass. pen., Sez. I, 11/10/2013, n. 42109</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000141091">Cass. pen., Sez. I, 25/10/2004, n. 41428</a>; Cass. pen., Sez. III, 5/7/2001, n. 33933).</p>
<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione con riferimento ai termini dell’<strong>obbligo risarcitorio</strong>, hanno ritenuto di dover <strong>superare entrambi gli orientamenti sopracitati</strong>: il primo, perché fa coincidere impropriamente il <em>dies a quo</em> con il <em>dies ad quem</em>, svalutando la lettera della legge che, invece, richiede esplicitamente che sia stabilito un termine (diverso da quello iniziale) entro il quale il condannato debba adempiere la prestazione; il secondo, in quanto svaluta il ruolo stesso del termine nella definizione della finalità special-preventiva della sospensione condizionale e perché, facendolo coincidere con quello previsto all’ <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004259">art. 163</a>, ricorre ad una <em>fictio </em>fondata sul presupposto che il termine sia contenuto per implicito nella sentenza, compiendo un&#8217;operazione interpretativa non consentita.</p>
<p>Hanno quindi concluso nel senso che <strong>il giudice deve necessariamente individuare il termine in un momento precedente alla scadenza dei termini</strong> di cui all’ <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004259">art. 163</a>, trattandosi di elemento essenziale dell’istituto. In caso di omissione, le parti interessate, e principalmente il pubblico ministero, possono impugnare la sentenza che tale omissione contenga, azionando il mezzo di impugnazione appositamente previsto; qualora la sentenza che contenga tale omissione non venga impugnata sul punto, il giudice d&#8217;appello può, d&#8217;ufficio o su sollecitazione delle parti, colmare la lacuna, fissando il termine per l&#8217;adempimento dell&#8217;onere risarcitorio. <strong>Passata in giudicato la sentenza</strong>, perdurando l&#8217;omissione, il giudice dell&#8217;esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine. <strong>Se il termine, infine, manca e non è stato fissato</strong> dal giudice della cognizione o da quello della esecuzione, esso coincide con quello di cinque o due anni previsto dall&#8217;art. 163, per cui l&#8217;adempimento degli obblighi deve avvenire prima della scadenza del termine di sospensione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002598995">Cass. pen., Sez. Un., 5/10/2022, n. 37503</a>; in senso conforme: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002695298">Cass. pen., Sez. I, 27/4/2023, n. 17515</a>).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione, aveva stabilito la durata del programma di recupero del condannato ai fini dell&#8217;applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’ordinanza era stata impugnata davanti alla Corte di cassazione dalla difesa, la quale sosteneva che il giudice aveva errato nel determinare la durata del programma di recupero del condannato, dal momento che, ai sensi della norma applicata, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">art. 165</a> comma 6 c.p., il <strong>Giudice deve limitarsi ad indicare il termine entro il quale l&#8217;obbligo imposto deve essere adempiuto, e non invece la durata</strong>.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, occupandosi per la priva volta della questione, la Cassazione ha ritenuto che è estranea al dettato della norma l&#8217;introduzione di un termine che disponga in merito alla durata del percorso di recupero, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Se da un lato, osserva la Corte, è innegabile che il termine entro il quale l&#8217;obbligo deve essere adempiuto è strettamente collegato alla durata del programma di recupero, cionondimeno &#8211; ai sensi della citata norma -, <strong>non è consentito al giudice di determinare la durata del programma stesso</strong>; ben potrà quindi il giudice dell&#8217;esecuzione acquisire informazioni sulla durata del percorso intrapreso dal condannato, così da stabilire un termine per l&#8217;esecuzione che ne tenga, motivatamente conto, e tale da potergli consentire un controllo, alla scadenza del termine, circa l&#8217;effettivo adempimento dell&#8217;obbligo stesso.</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004257">Art. 165</a>, comma 5 c.p.</p>
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		<title>Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza?</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/vietata-la-pubblicazione-dellordinanza-cautelare-bavaglio-alla-stampa-o-fonte-di-pericoli-per-la-presunzione-di-innocenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Legge di delegazione europea Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza? martedì 05 marzo 2024 di Demartis Fabrizio Avvocato e Dottorando in Diritto processuale penale nell’Università di Cagliari A seguito della promulgazione della legge delega 21 febbraio 2024, n. 15 che vieta la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/vietata-la-pubblicazione-dellordinanza-cautelare-bavaglio-alla-stampa-o-fonte-di-pericoli-per-la-presunzione-di-innocenza/">Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza?</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Legge di delegazione europea</p>
<p>Vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare: bavaglio alla stampa o fonte di pericoli per la presunzione di innocenza?</p>
<p>martedì 05 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Demartis Fabrizio</strong> Avvocato e Dottorando in Diritto processuale penale nell’Università di Cagliari</p>
<p>A seguito della promulgazione della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000958649SOMM">legge delega 21 febbraio 2024, n. 15</a> che vieta la pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze di custodia cautelare, l’articolo ripercorre brevemente le novità che si profilano all’orizzonte.</p>
<p>Legge 21 febbraio 2024, n. 15 – G.U. n. 46 del 24 febbraio 2024</p>
<p>Premessa</p>
<p>Il 24 febbraio scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000958649SOMM">L. 21 febbraio 2024, n. 15</a>, intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” e ribattezzata da alcuni esponenti del giornalismo e del mondo politico con l’epiteto di “legge bavaglio”.</p>
<p>A far discutere è, soprattutto, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000958649ART22">art. 4</a> della legge delega che, nell’ottica di completare il percorso di adeguamento alla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">Direttiva n. 2016/343/UE</a> – che si occupa del rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – pone tra i principi e i criteri direttivi il <strong>divieto di pubblicazione</strong>, integrale o per estratto, «<strong>del testo delle ordinanze di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare</strong>». Da qui, per alcuni, l’assimilazione della legge ad un bavaglio alla stampa…</p>
<p>L’obiettivo: il rafforzamento della presunzione di innocenza</p>
<p>Sebbene il contenuto della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">Direttiva n. 2016/343/UE</a> sia stato in larga parte recepito, a livello interno, nel <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918544SOMM">D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188</a> (cfr. L. Filippi, <em>Quale presunzione di innocenza?</em>, in <em>PenaleDP</em>, 11 novembre 2021; G. M. Baccari, <em>Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato</em>, in <em>Dir. pen. e processo</em>, 2022, p. 159), con la legge di delegazione europea relativa agli anni 2022-2023 si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore tassello al percorso sinora intrapreso, col chiaro intento di porre fine alla pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze cautelari.</p>
<p>In particolare, nella relazione illustrativa viene chiarito che la finalità dell’intervento normativo va individuata nella necessità di «integrare quanto disposto dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918544SOMM">decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188</a> nonché di assicurare l&#8217;effettivo rispetto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">articolo 27</a> comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli» (<em>dossier </em>di accompagnamento alla legge di delegazione europea 2022-2023, dell’8 gennaio 2024, p. 36, in <em>www.senato.it</em>).</p>
<p>Occorre, infatti, ricordare che la presunzione “di non colpevolezza” di impianto nazionale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">art. 27</a> Cost.) e la presunzione “di innocenza” di derivazione europea (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART9">artt. 6</a> § 2 CEDU, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART49">48</a> CDFUE, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105449ART19">14</a> § 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000130189ART12">11</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000130189SOMM">Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">Direttiva n. 2016/343/UE</a>), oltre a distinguersi per il nome, <strong>si differenziano anche nel loro contenuto</strong>.</p>
<p>Mentre la Carta costituzionale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">art. 27</a>) si concentra sul <strong>divieto di “considerare” colpevole l’imputato fintantoché non vi sia una condanna definitiva</strong>, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">Direttiva 2016/343/UE</a> – oltre a rimarcare lo stesso concetto (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">art. 3</a>) – sottolinea anche la necessità di <strong>evitare la “presentazione” in pubblico dell’imputato come colpevole </strong>(<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009889">artt. 4</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009878">5</a>) per poi declinare ulteriori forme di garanzia: far gravare sulla pubblica accusa l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e degli imputati (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009867">art. 6</a>) e riconoscere a questi ultimi il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009856">art. 7</a>).</p>
<p>Gli Stati membri dell&#8217;Unione europea sono, quindi, tenuti ad adottare misure idonee a garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca alla persona indagata o imputata come colpevole.</p>
<p>Tra queste “dichiarazioni” rientrano anche le <strong>notizie diffuse col mezzo della stampa</strong>. Come osservato in dottrina, non è possibile «sottovalutare il ruolo svolto dalla notizia intesa come “sanzione atipica”», posto che «informare l’opinione pubblica in ordine ad un determinato processo significa […] produrre nel contesto sociale possibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’imputato» (P. P. Paulesu, <em>La presunzione di non colpevolezza dell’imputato</em>, Torino, 2009, p. 159).</p>
<p>Per quanto rileva in questa sede va detto che le ordinanze applicative delle misure cautelari (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006244">art. 292</a> c.p.p.) spesso recepiscono il contenuto di atti di indagine (ad es. intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni). Considerando che il contraddittorio è posticipato rispetto all’adozione della misura – anche se il d.d.l. Nordio prevede, in alcuni casi, un contraddittorio anticipato (:v. <em>infra</em>) – è possibile che l’esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o nell’eventuale riesame conduca all’attenuazione o alla revoca della misura.</p>
<p>Si comprende, quindi, come la <strong>divulgazione dell’intera ordinanza o di frammenti</strong> della stessa possa arrecare un pregiudizio alla presunzione di innocenza dell’indagato/imputato, facendolo <strong>percepire all’opinione pubblica come un soggetto colpevole</strong>.</p>
<p>Il contenuto della delega</p>
<p>Il Governo è delegato ad adottare, <strong>entro sei mesi</strong> dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000778895ART63">art. 31</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000778895SOMM">L. 24 dicembre 2012, n. 234</a>, ossia quella prevista per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea.</p>
<p>In particolare, in base al principio e al criterio direttivo contenuto nella delega, il Consiglio dei ministri è chiamato a «modificare l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006451">art. 114</a> c.p.p. prevedendo, nel rispetto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009920">articolo 21</a> della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">articoli 24</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">27</a> della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell&#8217;ordinanza di custodia cautelare finchè non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell&#8217;udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011ART29">articoli 3</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011ART30">4</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">direttiva (UE) 2016/343</a>».</p>
<p>La delega si pone in controtendenza rispetto alla riforma Orlando. Mentre in origine, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006451">art. 114</a>, comma 2, c.p.p. vietava, in linea generale, la pubblicazione, anche parziale, degli atti (di indagine) non più coperti dal segreto fino al momento della conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000859280ART14">art. 2</a>, comma 1, lett. b), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000859280SOMM">D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216</a>, aveva introdotto una postilla – a suggello della disposizione in esame – per effetto della quale fanno eccezione alla regola appena illustrata le ordinanze applicative delle misure cautelari di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006271">art. 272</a> c.p.p. (sull’argomento si veda F. Porcu, <em>Pubblicità e segretezza nel processo penale</em>, Milano, 2019, p. 235 s.).</p>
<p>Al tempo era stata segnalata l’eccentricità della modifica, posto che, in origine, la regola di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006451">art. 114</a> c.p.p. era stata introdotta, fuori dei casi di segreto investigativo, a tutela della neutralità psicologica del giudice dibattimentale ed era volta ad evitare che lo stesso potesse avere contezza degli atti processuali da fonti diverse dal fascicolo. La modifica introdotta dalla riforma Orlando non rispondeva, invece, a tale esigenza, ma era indirizzata a tutelare la riservatezza di terzi (cfr. G. P. Voena, <em>Sub </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006451">art. 114</a>, in <em>Codice di procedura penale commentato</em>, a cura di A. Giarda – G- Spangher, Milano, 2023, p. 1519 s).</p>
<p>A scanso di equivoci va chiarito che <strong>la notizia dell’avvenuta applicazione della misura cautelare potrà essere portata a conoscenza dell’opinione pubblica a mezzo stampa</strong>. Ciò che, invece, <strong>non sarà più ammessa è la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo del provvedimento</strong>.</p>
<p>Conclusioni</p>
<p>Il bilanciamento tra presunzione di innocenza dell’imputato e diritto all’informazione costituisce, da sempre, un tema caldo della giustizia penale.</p>
<p>È innegabile che il divieto di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari (per intero o per estratto) rappresenti una misura idonea – almeno in teoria – a evitare che l’indagato/imputato venga presentato come colpevole davanti all’opinione pubblica. Questo perché il provvedimento cautelare viene adottato <em>inaudita altera parte</em>, ma il successivo esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o a seguito dell’esperimento di gravame potrebbe attenuare o far venir meno gli indizi di reità, con conseguente sostituzione <em>in melius </em>o revoca della misura. Ne consegue che potrebbe risultare gravemente dannosa la pubblicazione del provvedimento cautelare, considerando, inoltre, che tra le righe dello stesso compaiono integrali riferimenti ad atti di indagine, quali ad esempio frammenti delle trascrizioni delle intercettazioni.</p>
<p>Si potrebbe obiettare che, <strong>in caso di approvazione del d.d.l. Nordio</strong>, il quadro potrebbe in parte mutare dato che – oltre alla collegialità del giudice che dispone la custodia cautelare in carcere – è prevista, in taluni casi, l’instaurazione di un <strong>contraddittorio anticipato all’adozione delle misure cautelari</strong>. La proposta, tuttavia, riguarda i soli casi descritti nel secondo periodo dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006268">art. 274</a>, lett. c), c.p.p., pertanto, in linea generale, il procedimento applicativo delle cautele di tipo personale non cambia del tutto.</p>
<p>Nonostante i buoni auspici, siamo dell’avviso che la modifica che si profila all’orizzonte possa comportare un effetto collaterale, che anzi potrebbe arrecare un maggiore <em>vulnus </em>alla presunzione di innocenza rispetto a quello derivante dalla diffusione del testo del provvedimento. Il giornalista, avendo il diritto-dovere di rendere nota la notizia, potrebbe venire indotto a <strong>parafrasare il contenuto del provvedimento cautelare</strong> facendo leva su alcuni aspetti che possono suscitare una maggiore eco mediatico (cfr. G. Spangher, <em>La “legge bavaglio”: tra luci, ombre e dibattiti, </em>in <em>Altalex</em>, 10 gennaio 2024).</p>
<p>In conclusione, di vero e proprio bavaglio non si può parlare. Bisogna attendere l’esercizio della delega – sperando che vengano chiariti alcuni aspetti oscuri – ma, soprattutto, è auspicabile che i giornalisti, in luogo del divieto di pubblicazione del testo, non si avventurino in versioni in prosa dell’ordinanza cautelare irrispettose dei canoni della presunzione di innocenza. Altrimenti questa legge sarebbe del tutto inutile…</p>
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		<title>Non punibile chi rende falsa testimonianza per salvare la libertà o l’onore del convivente more uxorio</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/non-punibile-chi-rende-falsa-testimonianza-per-salvare-la-liberta-o-lonore-del-convivente-more-uxorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Reati contro l’attività giudiziaria Non punibile chi rende falsa testimonianza per salvare la libertà o l’onore del convivente more uxorio mercoledì 06 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/non-punibile-chi-rende-falsa-testimonianza-per-salvare-la-liberta-o-lonore-del-convivente-more-uxorio/">Non punibile chi rende falsa testimonianza per salvare la libertà o l’onore del convivente more uxorio</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati contro l’attività giudiziaria</p>
<p>Non punibile chi rende falsa testimonianza per salvare la libertà o l’onore del convivente more uxorio</p>
<p>mercoledì 06 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale, con cui una donna era stata condannata per il reato di falsa testimonianza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004007">art. 372</a> c.p.) nel procedimento per maltrattamenti in famiglia a carico del convivente <em>more uxorio</em>, in cui ella era persona offesa, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829889">sentenza 23 febbraio 2024, n. 8114</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era errata per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a> c.p., stante il rapporto di convivenza <em>more uxorio</em> instaurato tra la donna e il compagno, imputato di maltrattamenti ai suoi danni-  ha ribadito il principio secondo cui l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a>, comma 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente <em>more uxorio</em> da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell&#8217;onore.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 23 febbraio 2024, n. 8114</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002337101">Cass. pen., Sez. Un., 26/11/2020, n. 10381</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a> c.p., sotto la rubrica «<em>Casi di non punibilità</em>», prevede che “Nei casi previsti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004023">articoli 361</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004022">362</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004021">363</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004019">364</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004018">365</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004017">366</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004014">369</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011228">371-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011229">371-ter</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004007">372</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004006">373</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004005">374</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003999">378</a>, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell&#8217;onore. Nei casi previsti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011228">articoli 371-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011229">371-ter</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004007">372</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004006">373</a>, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.</p>
<p>Nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a>, comma 1, si collega la non punibilità alla commissione del fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell&#8217;onore. La nozione penalistica di <strong>prossimo congiunto</strong> è fissata nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004093">art. 307</a>, comma 4.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità (in relazione al favoreggiamento personale) ha ritenuto che per &#8220;prossimi congiunti&#8221; devono intendersi solo quelli tassativamente indicati nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004093">art. 307</a>, ult. co. e dunque <strong><em>non anche il convivente more uxorio</em></strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000943901">Cass. pen., Sez. V, 22/10/2010</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000721094">Cass. pen., Sez. II, 17/2/2009</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000373411">Cass. pen., Sez. VI, 28/9/2005</a>. In senso opposto <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000109805">Cass. pen., Sez. VI, 22/1/2004</a>).</p>
<p>Sul punto è intervenuta più volte la <strong>Corte costituzionale</strong>. In particolare, è stata dichiarata infondata, con riferimento all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009912">art. 29</a> Cost., la questione di legittimità costituzionale degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004093">artt. 307</a>, comma 4 e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">384</a>, nella parte in cui non estendono al convivente <em>more uxorio</em> la scriminante prevista in caso di favoreggiamento personale per il coniuge, sulla base della considerazione che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009912">art. 29</a> Cost. tutela solo la famiglia fondata sul matrimonio, e inammissibile, con riferimento all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">art. 3</a> Cost., analoga questione, poiché la prospettata parificazione del convivente al coniuge comporterebbe la revisione di numerose altre norme, con scelte di natura discrezionale che appartengono necessariamente al legislatore (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000249946">Corte cost. 18/11/1986, n. 237</a>). Ed in termini analoghi più recenti pronunce (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000703849">Corte cost. 8/5/2009, n. 140</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000272333">Corte cost. 20/4/2004, n. 121</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000245764">Corte cost. 18/1/1996, n. 8</a>).</p>
<p>L&#8217;applicabilità dell&#8217;esimente di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a>, comma 1, a favore del convivente <em>more uxorio</em> è stata in seguito <strong>ammessa</strong> da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001641122">Cass. pen., Sez. II, 30/4/2015, n. 34147</a> e ribadita da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001907012">Cass. pen., Sez. III, 9/2/2018, n. 6218</a> e da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002054963">Cass. pen., Sez. VI, 14/3/2019, n. 11476</a>. Sulla sentenza <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000272333">Corte cost. n. 121/2004</a> v. Liguoro, <em>Codice penale e convivenza more uxorio</em>, in DeG, 2004, 20; sulla sentenza Corte cost. n. 8/2008 cfr. Manna, <em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em> c.p. e la &#8220;famiglia di fatto&#8221;: ancora un ingiustificato &#8220;diniego di giustizia&#8221; da parte della Corte Costituzionale?</em>, in GiC, 1996, 90 e Zanotti, <em>Una questione di costituzionalità mal posta: la facoltà di astensione dal dovere testimoniale del convivente di fatto e l&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009912">art. 29</a><em> Cost.</em>, in GiC, 1996, 98. V., inoltre, sulla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000249946">sentenza Corte cost. n. 237/1986</a> la nota critica di Luccioli, <em>La famiglia di fatto dinanzi alla Corte Costituzionale: ancora un rifiuto di tutela</em>, in CP, 1987, 681. Più in generale, Bartoli, <em>Unioni di fatto e diritto penale</em>, in RIDPP, 2010, 1599, nonché Pestelli, <em>L&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em> c.p. ed il convivente more uxorio: i termini di un rapporto negato</em>, in DPP, 2010, 486. Sulla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000703849">sentenza Corte cost. n. 140/2009</a>, Pastorelli, <em>La convivenza more uxorio non esclude la punibilità del favoreggiamento personale</em>, in GiC, 2009, 1525.</p>
<p>A fronte del contrasto giurisprudenziale sopra prospettato, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002173224">Cass. pen., Sez. VI, 17/1/2020, n. 1825</a>, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: «se l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 384, comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio». Sull&#8217;ordinanza di rimessione cfr.: Di Biase, <em>Analogia in bonam partem e cause di esclusione della colpevolezza: sull&#8217;applicabilità dell&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em>, comma 1, c.p. ai conviventi more uxorio. Riflessioni a margine di una recente ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione</em>, in CP, 2020, 2830; Mezza, <em>&#8216;Soccorso di necessità giudiziaria&#8217; e convivente more uxorio. Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em>, comma 1, c.p.,</em> in Sistema penale, 22.4.2020.</p>
<p>Dopo avere rinviato inizialmente la decisione della questione in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria tenuto conto della possibile rilevanza nel caso in esame (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002300845">Corte cost. 23/12/2020, n. 278</a>), le Sezioni Unite hanno dato soluzione affermativa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002337101">Cass. pen., Sez. Un., 17/3/2021, n. 10381</a>). Al riguardo, Schirò , <em>Brevi note a partire dall&#8217;informazione provvisoria delle Sezioni unite sull&#8217;applicabilità dell&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em>, comma primo, c.p. al convivente more uxorio</em>, in FI, 14.12.2020; Id., <em>Per le Sezioni Unite, l’</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em>, 1° comma, c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile anche al convivente more uxorio</em>, in FI, 23.3.2021; Id., <em>Le Sezioni Unite sul 1° comma dell’</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em> c.p.: il «sentimento affettivo» può escludere esigibilità e colpevolezza</em>, in FI, 2021, II, 389; Aceto, <em>Le SS. UU. estendono l&#8217;esimente di cui all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em> c.p. ai conviventi &#8216;more uxorio&#8217;</em>, in Quot. giur., 19.3.2021; Gallucci, <em>Le Sezioni unite risolvono la questione dell’applicabilità dell’</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">articolo 384</a><em>, comma 1, c.p. ai conviventi more uxorio</em>, in CP, 2021, 1929; Palazzo, <em>Conviventi more uxorio e analogia in bonam partem: prima lettura di una sentenza “giusta” più che ardita</em>, in Sistema penale, 22.3.2021; Macchia, <em>Il fine giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi della causa di non punibilità dell’</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a><em>, comma 1, cod. pen.</em>, in Sistema penale, 22.6.2021.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale, con cui una donna era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004007">art. 372</a> c.p. Secondo entrambe le sentenze di merito, l&#8217;imputata aveva reso falsa testimonianza nel procedimento per maltrattamenti in famiglia a carico del compagno, in cui ella era persona offesa.</p>
<p>Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il difensore dell&#8217;imputata, dolendosi per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a> c.p., stante il rapporto di convivenza <em>more uxorio</em> instaurato tra la ricorrente e il compagno.</p>
<p>La Cassazione, nell’<strong>accogliere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite penali (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002337101">Cass. pen., Sez. Un., n. 10381 del 26/11/2020</a>, F., CED Cass. 280574 &#8211; 01), ha quindi censurato la motivazione della sentenza d’appello che aveva escluso l’applicabilità al convivente <em>more uxorio</em> della predetta esimente, osservando come la Corte d’appello aveva apoditticamente affermato che la donna non aveva offerto elementi atti a far ritenere integrata l&#8217;esimente in parola, avendo trascurato di considerare che tali elementi emergevano già dagli atti. Difatti, come si trae dalla sentenza di primo grado, l&#8217;imputata nel giudizio per i maltrattamenti subiti aveva dichiarato che ella, unitamente a suo figlio minorenne, <strong>conviveva con il compagno da subito dopo la loro conoscenza</strong>. Gli altri testi di quel procedimento avevano fatto riferimento alla casa ove conviveva la donna ed il compagno. D&#8217;altra parte, la stessa imputazione formulata nel procedimento per maltrattamenti a carico del compagno nonché la relazione redatta dagli assistenti sociali che avevano in cura l&#8217;imputata, avevano <strong>dato atto del rapporto di convivenza</strong>.</p>
<p>Quanto all&#8217;altro requisito richiesto per l&#8217;integrazione dell&#8217;esimente di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a> c.p., la Cassazione evidenzia che la <strong>denuncia per maltrattamenti nei confronti del compagno era stata presentata dalla madre della donna</strong> e non da quest&#8217;ultima, la quale, in occasione della notifica del provvedimento di allontanamento del compagno, aveva reagito censurando tale provvedimento. La donna, inoltre, sentita come teste nel procedimento per maltrattamenti, aveva dichiarato di essere ancora innamorata del compagno. Tali circostanze, adeguatamente e logicamente considerate, avrebbero dovuto condurre la Corte di appello ad affermare che l’imputata, allorquando rese la testimonianza nel procedimento a carico del compagno, <strong>temeva per la libertà di quest’ultimo</strong>, che avrebbe subito un inevitabile pregiudizio, se ella avesse raccontato i maltrattamenti subiti.</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p>Art. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003991">art. 384</a> c.p.</p>
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		<title>Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/2786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Impugnazioni Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi mercoledì 06 marzo 2024 di Cecchi Marco Docente a contratto in Scienze giuridiche della sicurezza e Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto È ondivaga la giurisprudenza di legittimità sulla portata applicativa dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/2786/">Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Impugnazioni</p>
<p>Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi</p>
<p>mercoledì 06 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Cecchi Marco</strong> Docente a contratto in Scienze giuridiche della sicurezza e Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto</p>
<p>È ondivaga la giurisprudenza di legittimità sulla portata applicativa dei commi 1-ter e 1-quater dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a> c.p.p. Da ultimo, e qui attenzionate, si intervallano due pronunce di legittimità di segno opposto sulla medesima questione: è necessario, oppure no, (ri)dichiarare o (ri)eleggere domicilio, ai fini dell’impugnazione, se in atti è già presente una valida e sempre attuale dichiarazione o elezione domiciliare? <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002816011">Cassazione penale, Sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3118</a> risponde affermativamente; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829539">Cassazione penale, Sez. II, 22 febbraio 2024, n. 8014</a>, viceversa, risponde negativamente.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 24 gennaio 2024, n. 3118<br />
Cassazione penale, Sez. II, sentenza 22 febbraio 2024, n. 8014</p>
<p>La sentenza della Cassazione penale n. 3118/2024</p>
<p>In sede d’appello, viene dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p. perché non è stato dichiarato/eletto domicilio dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma è stata semplicemente <strong>allegata l’elezione domiciliare effettuata al momento della convalida dell’arresto</strong>.</p>
<p>La Suprema Corte ritiene manifestamente infondato – e quindi non ammissibile – il ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.</p>
<p>I giudici di legittimità richiamano la <em>Relazione illustrativa</em> al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> e il testo dei novellati <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">artt. 157-ter</a>, comma 3 e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006395">164</a> c.p.p., al fine di affermare che <strong>la dichiarazione/elezione già presente in atti non ha più – come ieri – “validità illimitata”</strong>, salvo la comunicazione di eventuali variazioni o modifiche. <strong>Oggi, “è necessario che l’interessato</strong> [cioè, il soggetto che intende impugnare la pronuncia di primo grado] <strong>fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto</strong>”.</p>
<p>Tale interpretazione s’impone, secondo gli Ermellini, per soddisfare “l’esigenza – sottesa alla <em>ratio</em> della norma[tiva riformata] – della <strong>necessaria e certa conoscenza del processo di impugnazione</strong> [v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006395">art. 164</a> c.p.p. e disciplina del processo <em>in absentia</em>] e della <strong>tempestiva notifica dell’atto introduttivo del nuovo giudizio</strong> [v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">artt. 157-ter</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005874">601</a> c.p.p.]”. In questa prospettiva, “il ‘sacrificio’ richiesto all’appellante del deposito di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio non appare irragionevole e/o ingiustificato”, alla luce dei parametri indicati dalla Consulta di non “manifesta irragionevolezza e arbitrarietà delle scelte compiute” (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000246841">Corte cost., ord. 141/2001</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000245159">Corte cost. sentt. nn. 1130/1988</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000594015">221/2008</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000839995">50/2010</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000890619">229/2010</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000959141">17/2011</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001555068">71/2015</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002269516">212/2020</a>). Questo “<strong>onere collaborativo</strong>”, previsto come adempimento ineludibile in capo a chi appella, è da ritenersi <strong>costituzionalmente legittimo</strong> poiché finalizzato a garantire</p>
<p>1) la certa conoscenza della celebrazione del giudizio di seconde cure,</p>
<p>2) la partecipazione consapevole dell’imputato al processo,</p>
<p>3) la tempestiva notifica del d.c.g., assicurata dalla “<strong>attualizzazione</strong>” – a fronte “del tempo trascorso” – “<strong>dell’efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio</strong>” (v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002792093">Cass. pen., Sez. V, 21/11/2023, n. 46831</a>).</p>
<p>La sentenza della Cassazione penale n. 8014/2024</p>
<p>In sede d’appello, viene dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p., perché non è stato dichiarato/eletto domicilio dopo la pronuncia della sentenza impugnata ma è stata semplicemente <strong><em>allegata l’elezione domiciliare già presente in atti, contenuta nella procura speciale antecedente all’emissione del decisum di primo grado</em></strong>.</p>
<p>La Suprema Corte ritiene stavolta fondato il ricorso, stimando “erronea [l’]interpretazione del nuovo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p.” fornita dai giudici di seconde cure; conseguentemente, annulla senza rinvio l’ordinanza contestata e trasmette gli atti all’autorità competente per l’ulteriore corso.</p>
<p>In particolare, gli Ermellini premettono di aver “già avuto modo di pronunziarsi diverse volte in ordine all’interpretazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-terc.p.p.” e di essere ben “consapevol[i] che altro recente arresto ([quello citato sopra:] <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002816011">Cass., Sez. V, 10.01.2024, n. 3118</a>) ha ritenuto necessario […] che con l’appello venga depositata anche la dichiarazione o l’elezione effettuata dopo la sentenza impugnata; ma non condivid[ono] tale <strong>interpretazione ché non poggia su argomenti convincenti</strong>”.</p>
<p>Invero, dall’ordito normativo “non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura a impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio”. Non vi è, così si scrive a chiare lettere in motivazione, “<strong>alcun esplicito riferimento alla necessità che la dichiarazione o l’elezione allegata all’impugnazione sia stata rilasciata dopo la pronunzia della sentenza di primo grado</strong>. Anche il novellato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006395">art. 164</a> c.p.p., la cui attuale rubrica è ‘Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio’, non sembra giustificare l’interpretazione estensiva dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p. [Anzi,] sembra preferibile ritenere che la <strong>nuova formulazione </strong>dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006395">art. 164</a> c.p.p. voglia limitare l’efficacia dell’elezione o della dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche in appello e all’imputato libero, con esclusione dei giudizi cautelari e dell’imputato detenuto”.</p>
<p>Inoltre, tenuto conto del <strong>principio di tassatività delle invalidità processuali</strong> e leggendo la normativa tanto tramite l’<strong>interpretazione letterale</strong> quanto attraverso l’<strong>interpretazioneteleologica</strong> (secondo cui “l’onere imposto dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-terc.p.p. è previsto per agevolare la <em>vocatio in iudicium</em> e non per garantire la consapevolezza da parte dell’imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato”), si perviene alla conclusione che <strong>è “sufficiente depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari”</strong>.</p>
<p>E allora, in conformità a quanto peraltro sostenuto da una parte della dottrina proprio su questo punto (v., ad es., Ceresa-Gastaldo, <em>L’impugnazione inammissibile tra selezioni arbitrarie e vuoti formalismi</em>, in Aa.Vv., <em>Commenti alla </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">legge n. 134 del 2021</a><em> e ai decreti legislativi delegati </em>– vol. III, <em>L’ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi</em>, (a cura di) M. Bargis – H. Belluta, Torino, 2023, 25), <strong>l’operatività </strong>dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p.<strong> è da considerarsi limitata alle ipotesi in cui l’informazione domiciliare non sia stata già validamente fornita dalla parte</strong>: cioè, quando “l’imputato presente non ha prima dell’impugnazione dichiarato o eletto domicilio” oppure quando ha “effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l’onere di effettuare la verifica e depositare – con l’impugnazione – la dichiarazione o l’elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione”.</p>
<p>In definitiva, dunque, “<strong>la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello va rilasciata</strong>, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-quater c.p.p. <strong><em>dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia</em></strong>”. Solamente in quest’evenienza è indispensabile “verificare la reale conoscenza da parte dell’imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell’esito del processo e la [sua] effettiva volontà di impugnare la sentenza”. Una <strong>diversa interpretazione</strong>, per la sezione V della Cassazione, “<strong>ostacolerebbe indebitamente l’accesso a un giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti</strong>”.</p>
<p>La necessità di una presa di posizione (legislativa o pretoria) stabile</p>
<p>Si rivela auspicabile – di più: necessario – che l’applicazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a> c.p.p. si stabilizzi.</p>
<p>In tal senso, la <strong>questione applicativa</strong> può essere <strong>chiarita</strong> o direttamente dal <strong>legislatore, con un’interpretazione autentica</strong>, o dalle <strong>Sezioni unite della Cassazione, con una pronuncia</strong> dotata della forza ‘vincolante’ di cui al comma 1-bis dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005855">art. 618</a> c.p.p. La prima opzione, quella politico-legislativa, appare preferibile secondo chi scrive: non soltanto per ragioni legate al corretto equilibrio tra i poteri dello Stato (cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009916">artt. 25</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009988">101</a> Cost.), ma altresì considerato che l’<strong>occasione per intervenire immediatamente in materia </strong>– e senza che debbano verificarsi ulteriori, rapsodici e ingiustificati episodi di disuguaglianza trattamentale a livello pretorio – è già data dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673ART13">art. 1</a>, comma 4 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">L. n. 134/2021</a>. E, in effetti, pare ci si stia muovendo esattamente in tal senso: v., per quanto qui d’interesse, il D.D.L. S.808 – ora al vaglio della Camera (C. 1718) – che prevede addirittura (e più drasticamente ancora rispetto a una sua stabilizzazione interpretativo-applicativa) l’<strong>abrogazione </strong>del comma 1-ter dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a> c.p.p.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">Art. 157-ter</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006398">Art. 161</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006395">Art. 164</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">Art. 581</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005874">Art. 601</a> c.p.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&amp;linkname=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2786%2F&#038;title=Dichiarazione%2Felezione%20di%20domicilio%20per%20impugnare%3A%20sezione%20di%20Cassazione%20che%20vai%2C%20risposta%20che%20trovi" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/2786/" data-a2a-title="Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/2786/">Dichiarazione/elezione di domicilio per impugnare: sezione di Cassazione che vai, risposta che trovi</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Riciclaggio per chi mette a disposizione il conto corrente per depositare il profitto di una truffa informatica</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-per-chi-mette-a-disposizione-il-conto-corrente-per-depositare-il-profitto-di-una-truffa-informatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio Reati contro il patrimonio Riciclaggio per chi mette a disposizione il conto corrente per depositare il profitto di una truffa informatica giovedì 07 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato l’assoluzione del Tribunale, dichiarando un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-per-chi-mette-a-disposizione-il-conto-corrente-per-depositare-il-profitto-di-una-truffa-informatica/">Riciclaggio per chi mette a disposizione il conto corrente per depositare il profitto di una truffa informatica</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Riciclaggio per chi mette a disposizione il conto corrente per depositare il profitto di una truffa informatica</p>
<p>giovedì 07 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato l’assoluzione del Tribunale, dichiarando un imputato colpevole del reato di riciclaggio allo stesso ascritto per aver messo a disposizione di terzi il proprio c/c al fine di depositarvi un’ingente somma di denaro proveniente da una frode informatica, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002832045">sentenza 28 febbraio 2024, n. 8793</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non di riciclaggio l’imputato avrebbe dovuto rispondere, ma di concorso nel reato di frode informatica (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a>, c.p.), avendo egli al più fornito un contributo per la realizzazione dell&#8217;ingiusto profitto &#8211; ha invece affermato il principio secondo cui ove, nel caso di frode informatica (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a>, c.p.), segua il versamento del profitto illecito su un conto corrente bancario messo a disposizione da un terzo soggetto, estraneo al perfezionamento del reato presupposto, anche in tal caso, mancando ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica, non avendo l’estraneo precisa cognizione della specifica operazione delittuosa, il successivo versamento sul c/c finalizzato a permetterne il godimento agli autori del delitto presupposto configura una ipotesi di riciclaggio punibile, anche a titolo di dolo eventuale, ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648 bis</a>, c.p.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 28 febbraio 2024, n. 8793</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002703077">Cass. pen., Sez. II, 26/4/2023, n. 19125</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Frode informatica</em>» punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003646">articolo 640</a>, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell&#8217;identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003687">articolo 61</a>, primo comma, numero 5, limitatamente all&#8217;aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all&#8217;età.</p>
<p>A sua volta, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Riciclaggio</em>», punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 “Fuori dei casi di concorso nel reato”, la condotta di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l&#8217;arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003632">articolo 648</a>.</p>
<p><strong>La punibilità del reato di riciclaggio è quindi esclusa ove il soggetto sia concorrente nel reato presupposto.</strong> Intervenendo sul tema della c.d. clausola di riserva contenuta <em>nell&#8217;incipit</em> dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p., le Sezioni Unite “Iavarazzo” hanno affermato che la previsione che esclude l&#8217;applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una <strong>deroga al concorso di reati</strong> che trova la sua ragione dì essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l&#8217;intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001434686">Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 27/2/2014</a>, CED Cass. 259587 &#8211; 01).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d’Appello, riformando l’assoluzione intervenuta in primo grado, aveva condannato un uomo per il reato di riciclaggio, per aver messo a disposizione di terzi il proprio c/c su cui era stata depositata un’ingente somma di denaro proveniente da una frode informatica. Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in particolare, per quanto qui di interesse, dolendosi dell’omessa riqualificazione del fatto in frode informatica <em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a> c.p. sotto il profilo del concorso di persone nel reato presupposto, avendo l&#8217;imputato al più fornito un contributo per la realizzazione dell&#8217;ingiusto profitto; si sottolineava al proposito che senza il conto di appoggio del reo, il reato non avrebbe potuto perfezionarsi e che ove il reo fosse stato cosciente della operatività sul suo conto da parte degli autori materiali della truffa doveva rispondere del concorso nello stesso reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a> c.p. e non anche del più grave delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p.</p>
<p>La Cassazione, nel <strong>disattendere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, ha ricordato la S.C., con distinte pronunce si è già affermata la responsabilità a titolo di riciclaggio di chi permetta il versamento di somme frutto di precedenti delitti sul proprio conto corrente bancario nella consapevolezza dell&#8217;origine illecita delle somme. Con una recente pronuncia si è difatti affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l&#8217;accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002703077">Cass. pen., Sez. II, n. 19125 del 26/4/2023</a>, CED Cass. 284653 &#8211; 01): l&#8217;applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare che integra proprio la condotta di riciclaggio la ricezione su un proprio conto corrente bancario di somme di denaro provento di precedente truffa informatica nella consapevolezza, che <strong>può anche consistere nella sola accettazione del rischio quale dolo eventuale, della provenienza illecita</strong>.</p>
<p>Né può ritenersi fondata, secondo la Cassazione, la richiesta di applicazione del regime sul concorso di persone nel reato presupposto, richiamando a tal fine <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001434686">Cass. pen., Sez. Un., n. 25191 del 27/2/2014</a>, Iavarazzo, CED Cass. 259587 &#8211; 01). Orbene, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio in caso di messa a disposizione di un conto corrente ove fare transitare somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio ed in particolare di truffa informatica, occorre affermare che risponde del reato <em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004321">artt. 110</a>&#8211;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">640-ter</a> c.p. colui che abbia, d&#8217;accordo con gli autori materiali della condotta criminosa di sottrazione illecita di somme ed a conoscenza specifica della stessa, ricevuto le somme al fine della successiva redistribuzione; viceversa il soggetto che abbia aperto ed operato sul c/c quale titolare soltanto al fine di permettere agli autori del reato presupposto di venire successivamente in possesso del profitto illecito, risponde proprio del più grave delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p., non sussistendo alcun profilo neppure di mero concorso morale nel reato di truffa informatica. In tali casi infatti, il titolare del conto può avere raggiunto un accordo con gli autori del delitto presupposto sulla base del quale prevedere il versamento del profitto illecito sul quel c/c ma, essendo del tutto inconsapevole ed ignaro delle modalità̀ di consumazione del successivo delitto produttivo di profitto illecito, non può risponderne a titolo di concorso, avendo posto in essere un&#8217;azione tipica che è diretta ad ostacolare l&#8217;individuazione del profitto illecito ed a permettere agli autori dell&#8217;azione di truffa di godere del suddetto profitto.</p>
<p>Ai fini, quindi, della distinzione tra concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispecie di riciclaggio non basta che a seguito della ricostruzione delle condotte poste in essere risulti che il c/c sia stato attivato anteriormente la consumazione del delitto presupposto per affermare la responsabilità del titolare a titolo di concorso nella truffa, ma, <strong>occorre anche, che lo stesso titolare abbia avuto conoscenza e consapevolezza dell&#8217;utilizzabilità di quel c/c per l&#8217;esecuzione di specifici episodi di truffa di cui aveva precisa conoscenza</strong>. Fermo restando che, così come anticipato, <strong>il dolo può essere configurato anche nella forma eventuale</strong> e cioè sotto il profilo dell&#8217;avere accettato il rischio del versamento sul proprio conto corrente messo a disposizione di altri di somme di provenienza illecita. Sul punto va richiamato quel precedente secondo cui in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l&#8217;agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001971347">Cass. pen., Sez. II, n. 36893 del 28/5/2018</a>, CED Cass. 274457 &#8211; 01).</p>
<p>Un approfondimento del tema della distinzione tra concorso nel reato presupposto ovvero riciclaggio, ai sensi della clausola di riserva contenuta nel primo comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p., si rinviene in quella pronuncia che ha già analizzato i rapporti tra le due fattispecie assumendo che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall&#8217;illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest&#8217;ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un&#8217;operazione di &#8220;ricarica&#8221; presso lo sportello automatico (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001684781">Cass. pen., Sez. II, n. 18965 del 21/4/2016</a>, CED Cass. 266947 &#8211; 01).</p>
<p>Il principio affermato dalla suddetta pronuncia in tema di versamento di somme a seguito di truffa informatica su carte prepagate va ribadito anche nel caso in cui al delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">art. 640-ter</a> c.p. segua il versamento del profitto illecito su un conto corrente bancario messo a disposizione da un terzo soggetto, estraneo al perfezionamento del reato presupposto; ed invero, anche in tal caso, mancando ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica, perché il reo non aveva precisa cognizione della specifica operazione delittuosa, il successivo versamento sul c/c finalizzato a permetterne il godimento agli autori del delitto presupposto configura una ipotesi di riciclaggio punibile ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p.</p>
<p>Del resto, la stessa Cassazione ha già affermato che <strong>ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell&#8217;estraneità dell&#8217;imputato al reato presupposto</strong>, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002150491">Cass. pen., Sez. II, n. 46637 del 12/9/2019</a>, CED Cass. 277594 &#8211; 01); ma nel caso in esame non esisteva alcun elemento per affermare il concorso del reo nel reato presupposto non avendo lo stesso mai riferito o comunque fornito un qualsiasi elemento per ritenerlo concorrente nella truffa informatica né ammesso di avere agito d&#8217;accordo con gli autori materiali delle operazioni effettuate via <em>web</em>.</p>
<p>Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004321">Art. 110</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011278">Art. 640-ter</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">Art. 648-bis</a> c.p.</p>
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		<item>
		<title>Appello: Niente remissione in termini per ottenere il nuovo sconto di pena</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/appello-niente-remissione-in-termini-per-ottenere-il-nuovo-sconto-di-pena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Giudizio abbreviato Niente remissione in termini per ottenere il nuovo sconto di pena giovedì 07 marzo 2024 di Minnella Carmelo Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania La Sesta Sezione della Corte di cassazione penale, con la sentenza 23 febbraio 2024, n. 8115 dichiara inammissibile il ricorso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/appello-niente-remissione-in-termini-per-ottenere-il-nuovo-sconto-di-pena/">Appello: Niente remissione in termini per ottenere il nuovo sconto di pena</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Giudizio abbreviato</p>
<p>Niente remissione in termini per ottenere il nuovo sconto di pena</p>
<p>giovedì 07 marzo 2024</p>
<p>di <strong>Minnella Carmelo</strong> Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania</p>
<p>La Sesta Sezione della Corte di cassazione penale, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829919">sentenza 23 febbraio 2024, n. 8115</a> dichiara inammissibile il ricorso col quale il difensore dell’imputato aveva richiesto la remissione in termini per proporre giudizio abbreviato, formulata con motivo aggiunto, alla luce dello <em>ius superveniens</em> dell’introdotto sconto di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna in abbreviato, previsto dalla riforma Cartabia.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 23 febbraio 2024, n. 8115</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002805857">Cass. pen., Sez. I, n. 51180/2023</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002689839">Cass. pen., Sez. I, n. 16054/2023</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820866">Cass. pen., Sez. II, n. 4237/2024</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il ricorrente aveva rappresentato al giudice di appello che, qualora fosse stata ammesso al rito alternativo, avrebbe rinunciato a tutti gli altri motivi di appello, con evidente deflazione del processo in corso, a cui si ispira la riduzione di pena di cui all’aggiunto comma 2-bis dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a> c.p.p.</p>
<p>Diversa la prospettiva ermeneutica nella quale si muove, invece, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829919">sentenza n. 8115/2024</a> di Cassazione la quale – ponendosi nel solco tracciato da precedenti arresti – ritiene che <strong>la novella non si applica retroattivamente</strong> ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione né a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, essendo soggetto al principio del <em>tempus regit actum</em>.</p>
<p>Per i giudici di legittimità, tale lettura non viola il principio di retroattività della <em>lex mitior</em>, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano (mentre l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2-bis, c.p.p. ha natura mista, cioè processuale e sostanziale), né quelli di uguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme tra chi nel corso del primo grado ha optato per il rito dibattimentale e colui che, invece, ha chiesto il giudizio abbreviato e poi non ha presentato impugnazione avverso la relativa condanna non può essere percepito come ingiusto, in quanto <strong>conseguenza di diverse scelte processuali</strong>.</p>
<p>Quanto alla prospettata rinuncia ai motivi di appello – chiosano i giudici della sentenza in commento – «è sufficiente rilevare che l’atto abdicativo, mai presentato, non potrebbe comunque porre nel nulla il giudizio di appello che si è già svolto».</p>
<p>Alla luce del rilevato percorso argomentativo, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829919">sentenza n. 8115/2024</a> ritiene corretta la decisione della Corte di appello di rigettare la richiesta del ricorrente, tesa a ottenere la restituzione nel termine per proporre giudizio abbreviato, al fine di usufruire della riduzione di pena, prevista dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2-bis, c.p.p.</p>
<p>In sostanza, la riduzione spetta solo nel caso di «radicale mancanza dell’impugnazione» e non anche nel caso di rinuncia all’impugnazione già proposta (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002805857">Cass. pen., Sez. I, n. 51180/2023</a>) o, <em>a fortiori</em> – come nel caso odierno portato dinanzi all’attenzione della Suprema Corte – di restituzione nel termine per cambiare la strada processuale con la richiesta di giudizio abbreviato.</p>
<p>Invero si tratta di situazioni diverse: quest’ultima esula chiaramente dall’ambito di applicazione del nuovo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2-bis, c.p.p.</p>
<p>Diversa la fattispecie in cui l’imputato abbia scelto il rito abbreviato, abbia impugnato la sentenza di condanna e, sopraggiunto lo <em>ius novum</em>, voglia rinunciare al gravame per poter usufruire dello sconto di pena.</p>
<p>La sentenza apripista dell’orientamento sposato dalla pronuncia in commento si riferisce proprio a quest’ultima ipotesi: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002689839">Cass. pen., Sez. I, n. 16054/2023</a>, per la quale la diminuente in oggetto non si applica retroattivamente e non può essere chiesta nessuna restituzione nel termine per rinunciare al gravame posto che l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha incardinato la fase dell’impugnazione, segmento che la norma premiale vuole evitare.</p>
<p>Si tratterebbe di una contraddizione logica interna alla prospettazione difensiva che <strong>vorrebbe riavvolgere il nastro del processo, eliminando una intera fase processuale</strong> solo perché la parte pretende di revocare, ora per allora, l’atto di impugnazione che ha validamente proposto (sempre <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002689839">Cass. pen., Sez. I, n. 16054/2023</a>).</p>
<p>La riduzione di un sesto, ricordano i giudici di legittimità, si ricollega al principio del <em>tempus regit actum</em>, secondo le preziose indicazioni fornite da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000462688">Cass. pen., Sez. Un., n. 27614/2007</a>, Lista. L’<em>actus</em> che costituisce lo spartiacque della irretroattività della legge successiva è, in questo caso, l’atto di impugnazione (con effetti istantanei) che ha una propria autonomia e dà avvio alla successiva fase di impugnazione. Pertanto, la condizione processuale attinente al <em>novum</em> legislativo attiene all’irrevocabilità della sentenza di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione, condizione può ravvisarsi unicamente per le sentenze di primo grado che siano divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, anche se pronunciate in data anteriore.</p>
<p>I giudici di legittimità escludono l’applicazione retroattiva, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009916">art. 25</a>, comma 2, Cost., della diminuente di un sesto ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2-bis, c.p.p., richiamando, all’uopo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo per la quale le norme in materia di retroattività contenute nell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART10">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a> (quelle aventi vesti e sostanza penale) hanno una portata più circoscritta di quella interna e concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono.</p>
<p>In conclusione, secondo tale ricostruzione ermeneutica, i due elementi concorrenti che caratterizzano la condizione processuale per accedere alla condizione processuale sono: uno di tipo negativo (mancata presentazione dell’impugnazione) e l’altro di tipo positivo (l’irrevocabilità della sentenza). Quest’ultimo è il <em>discrimen</em> per l’applicazione della novella poiché è richiesto, per beneficare dell’ulteriore diminuente di un sesto, che l’impugnazione non sia stata proposta.</p>
<p>In verità, si registra qualche pronuncia di legittimità che, all’opposto, <strong>ammette l’applicazione retroattiva dello sconto di pena in caso di rinuncia all’impugnazione della sentenza in abbreviato</strong>, quantomeno nei procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820866">Cass. pen., Sez. II, n. 4237/2024</a>, anche se nella specie, il ricorso per cassazione viene ritenuto manifestamente infondato sul motivo dello <em>ius novum</em> in quanto «nel caso di specie il ricorso continua a coltivare in via principale motivi relativi al merito, che contestano l&#8217;affermazione di responsabilità del ricorrente, con la conseguenza che l&#8217;appello all&#8217;evidenza non risulta rinunciato. Tale circostanza impedisce l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">articolo 442</a>, comma 2-bis, c.p.p., che presuppone una siffatta rinuncia»)</p>
<p>Tali conclusioni si fondano sulla diversa interpretazione dell’<em>excursus</em> relativo al progressivo ampliamento del perimetro del principio di retroattività della <em>lex mitior</em>, con riferimento alle norme penali sostanziali (anche grazie all’apporto della Corte EDU, a partire dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002411975">sentenza Scoppola</a> contro Italia del 17 settembre 2009). Si afferma, in particolare, che la riduzione di pena nella misura di un sesto, conseguente alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all&#8217;esito del giudizio abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha <strong>ricadute necessariamente sostanziali</strong>, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all&#8217;illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nel mancato esercizio di una facoltà processuale.</p>
<p>Pertanto, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">articolo 442</a>, comma 2-bis, c.p.p., pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica (a mente dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, comma 4, c.p.) anche ai procedimenti penali per i quali <strong>era stata già proposta impugnazione al momento dell&#8217;entrata in vigore del </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, come nel caso oggetto della relativa pronuncia, atteso che, incidendo sul trattamento sanzionatorio, in quanto ridetermina una ridefinizione della pena stessa, ha natura sostanziale (anche nella giurisprudenza di merito si è giunti, talvolta, a tali conclusioni: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002740775">Trib. Bologna, 21/6/2023</a>; Trib. Vasto, 23/1/2023).</p>
<p>Tale orientamento, per quanto allo stato minoritario, merita condivisione in quanto, com’è noto, tutte le norme che non solo qualificano il comportamento come reato, ma che ne stabiliscono la punizione in concreto e, quindi, l’an, il quantum e il quomodo delle conseguenze punitive devono soggiacere alla regola della irretroattività della legge sopravvenuta sfavorevole e della retroattività della legge sopravvenuta favorevole. In tali casi deve allora trovare applicazione il principio della retroattività della <em>lex mitior</em>, tenendo conto che la sentenza non è passata in giudicato.</p>
<p>Del resto, analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, c.p.p., a seguito della novella apportata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. n. 103/2017</a>, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina. In particolare, è stato sostenuto che la disposizione di favore si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002044308">Cass. pen., Sez. IV, n. 5034/2019</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001894797">Cass. pen., Sez. IV, n. 832/2017</a>).</p>
<p>Le conclusioni cui giunge questo orientamento, contrapposto a quello della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829919">sentenza n. 8115/2024</a>, consentono così di far valere la nuova più favorevole disciplina dall’imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all’impugnazione avanzata <strong>prima</strong> della entrata in vigore della riforma Cartabia (il 30 dicembre 2022). <strong><em>Si realizzerà, in ogni caso, l’effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all’imputato</em></strong>, <em>ratio </em>che verrebbe altrimenti frustrata dall’interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">Art. 442</a>, comma 2-bis, c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inesistente la querela inoltrata dal difensore a mezzo PEC senza sottoscrizione autenticata</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/inesistente-la-querela-inoltrata-dal-difensore-a-mezzo-pec-senza-sottoscrizione-autenticata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Condizioni di procedibilità Inesistente la querela inoltrata dal difensore a mezzo PEC senza sottoscrizione autenticata venerdì 08 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per difetto di querela, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/inesistente-la-querela-inoltrata-dal-difensore-a-mezzo-pec-senza-sottoscrizione-autenticata/">Inesistente la querela inoltrata dal difensore a mezzo PEC senza sottoscrizione autenticata</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Condizioni di procedibilità</p>
<p><strong>Inesistente la querela inoltrata dal difensore a mezzo PEC senza sottoscrizione autenticata</strong></p>
<p>venerdì 08 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per difetto di querela, avendola depositata la persona offesa del proprio difensore a mezzo PEC, ma senza autenticazione della sottoscrizione, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002832113">sentenza 29 febbraio 2024, n. 8920</a> – nel disattendere la tesi del PM secondo cui non è necessario, ai fini della validità della querela, che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore, rilevando solo che la sottoscrizione sia autentica, requisito certificato delle modalità di presentazione mediante PEC &#8211; ha invece affermato il principio secondo cui la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l&#8217;inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006191">art. 337</a>, c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l&#8217;istanza punitiva deve ritenersi inesistente.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 29 febbraio 2024, n. 8920</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001506540">Cass. pen., Sez. II, 5/12/2014, n. 52601</a> dep. 2015</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006191">art. 337</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Formalità della querela</em>», prevede che “1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall&#8217;articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all&#8217;estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.</p>
<ol start="2">
<li>Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.</li>
<li>La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.</li>
<li>L&#8217;autorità che riceve la querela provvede all&#8217;attestazione della data e del luogo della presentazione, all&#8217;identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all&#8217;ufficio del pubblico ministero”.</li>
</ol>
<p>Controversa è l&#8217;interpretazione dell&#8217;aggettivo &#8220;<strong>autentica</strong>&#8220;, usato nel secondo periodo dell&#8217;art. 337, comma 1.</p>
<p>Per un <strong>orientamento minoritario</strong>, tale espressione starebbe a garantire la genuinità della firma, ma non richiederebbe che quest&#8217;ultima sia autenticata, perché il legislatore, laddove ha desiderato siffatta certificazione, ha usato il participio passato corrispondente (v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006466">artt. 100</a>, commi 1 e 2, 438, comma 3, 583 c.p.p. e 39 disp. att.). Secondo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000476215">Cass. pen., Sez. II, 4/11/2002</a>, F., in Mass. Uff., 223306, ai fini della validità della querela non occorre che l&#8217;identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale ricevente. Per la <strong>dottrina</strong> v. conf. Dinacci, <em>Modalità di presentazione dell&#8217;atto di querela e poteri di accertamento del giudice dell&#8217;udienza preliminare sulla procedibilità</em>, in CP, 1992, 769, 442.</p>
<p><strong>Prevale, però, la tesi</strong> secondo cui <strong>la querela scritta</strong>, se è trasmessa per posta o a mezzo d&#8217;incaricato, <strong>dev&#8217;essere munita di firma autenticata</strong>, in quanto:</p>
<ol>
<li>a) la genuinità della sottoscrizione è requisito comune di tutti i negozi processuali, onde il termine &#8220;autentica&#8221;, se inteso come &#8220;genuina&#8221;, risulterebbe privo di contenuto normativo;</li>
<li>b) l&#8217;art. 337, comma 1, primo periodo, rinviando alle forme previste dall&#8217;art. 333, comma 2, già impone la sottoscrizione dell&#8217;atto, onde l&#8217;art. 337, comma 1, secondo periodo, sarebbe superfluo, ove si limitasse a prevedere la semplice firma;</li>
<li>c) l&#8217;autenticazione <em>de qua</em> corrisponde alla stessa esigenza d&#8217;identificare il proponente che ispira il comma 4 dell&#8217;articolo in commento con riferimento al caso in cui l&#8217;atto sia presentato personalmente;</li>
<li>d) le gravi conseguenze determinate dalla querela a carico di chi in essa è indicato come autore d&#8217;un reato debbono comportare che alla medesima non si possa dar corso se non con particolare cautela, più specificamente, previa identificazione di chi la presenta (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000382698"> pen., Sez. V, 25/5/1998</a>, D. G., in ANPP, 1999, 80; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000312365">Cass. pen., Sez. IV, 28/3/1996</a>, A., in CP, 1997, 3425, 1868; Cass. Pen., Sez. II, 6/10/1994, Rasà, in CP, 1997, 166, 121; v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000634374">Cass. Pen., Sez. II, 16/9/2008, n. 38905</a>, in CED Cassazione, 2008, per cui la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, anche dal difensore, pur se tacitamente nominato sempreché, in tale caso, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nella querela, quale l&#8217;elezione di domicilio presso il difensore medesimo).</li>
</ol>
<p>Più di recente, ma uniformandosi ad una precedente pronuncia, la <strong>Corte Costituzionale</strong> è intervenuta a dichiarare manifestamente infondata, con riferimento agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009911">artt. 2</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">3</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">24</a> Cost., la questione di legittimità dell&#8217;art. 337, commi 2 e 3, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla <strong>sottoscrizione &#8220;autentica&#8221; del querelante</strong>, ritenendo che in tal modo il legislatore abbia voluto evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l&#8217; autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell&#8217;atto» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000273664">Corte cost. 8/4/2004, n. 115</a>, in GiC, 2004, 2; v. già, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000246171">Corte cost. 29/6/1995, n. 287</a>, in RPo, 1996, 17).</p>
<p>Peraltro, l&#8217;esegesi che richiede l&#8217;anzidetta autenticazione ha formato oggetto d&#8217;una questione di legittimità con riferimento agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">artt. 24</a>, comma 1, 112 Cost., in quanto, cioè, ne risulterebbero violati i princìpi per cui tutti possono agire in giudizio e di obbligatorietà dell&#8217;azione penale (P. Torino 7.10.1994, Lavarini, in ANPP, 1995, 217). La questione è stata rigettata dal Giudice delle leggi, secondo il quale la previsione dell&#8217;autenticazione non costituisce un&#8217;arbitraria limitazione del diritto di difesa, ma è una ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra querelante e uffici deputati alla ricezione dell&#8217;atto (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000246171">Corte cost. 29/6/1995, n. 287</a>, L., in GP, 1996, I, 178).</p>
<p>Quanto alle <strong>conseguenze della mancata autenticazione</strong>, si è parlato, talora, <strong>d&#8217;inesistenza</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001506540">Cass. pen., Sez. II, n. 52601 del 5/12/2014</a>, dep. 2015, CED Cass. 261631), talaltra, genericamente, <strong>d&#8217;invalidità </strong>(Cass. pen., Sez. V, 7/6/2001, S., in Mass. Uff., 219642); peraltro il difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela non ne comporta l&#8217;invalidità se la stessa viene depositata contestualmente all&#8217;atto di nomina del difensore di fiducia della medesima persona offesa con firma autenticata dal legale (Cass. pen., Sez. V, 28/1/2009, M., in CED Cassazione, 2009), talaltra ancora di <strong>nullità d&#8217;ordine generale</strong> ex art. 178, lett. b, insanabile e rilevabile d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 179, comma 1, perché determinata da inosservanza d&#8217;una disposizione concernente l&#8217;iniziativa del pubblico ministero nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale (App. Roma 31/10/1995, AA, in Mass. Uff., 970011; App. L&#8217;Aquila 21/10/1992, F., in GM, 1993, II, 426; Trib. Pescara 4/12/1992, D.G., in GM, 1993, II, 425). Peraltro, sembra che la querela, una volta sottoscritta, non possa dirsi inesistente e neppure nulla, stante la mancanza d&#8217;una specifica comminatoria disposta in ossequio al principio di cui all&#8217;art. 177.</p>
<p>È controverso se la sottoscrizione della querela possa o no essere autenticata dal difensore del querelante ai sensi dell&#8217;art. 39 disp. att. <strong>La giurisprudenza è costante nel ritenere la legittimazione del legale</strong>, talora esigendo una nomina espressa del medesimo (effettuabile anche mediante dichiarazione apposta nello stesso atto di querela) (Cass. pen., Sez. VI, 3/10/2003, P.M. in proc. M., in Mass. Uff., 227444; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000381992">Cass. pen., Sez. V, 28/9/1998</a>, C., in ANPP, 1989, 80; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000382521">Cass. pen., Sez. IV, 8/7/1998</a>, S., in ANPP, 1998, 859; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000362670">Cass. Pen., Sez. V, 21/5/1997</a>, D.P., in CP, 1998, 2678, 1575, con nt. adesiva del Nannini, <em>Formalità della querela e nomina del difensore</em>; Cass. pen., Sez. VI, 20/10/1993, F., in GP, 1994, III, 629), talaltra reputando possibile anche una nomina tacita, risultante dalla presentazione della dichiarazione <em>de qua</em> ad opera del patrono (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000885445">Cass. pen., Sez. V, 16/10/2009, n. 46957</a>, M., in CED Cassazione, 2009; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000328025">Cass. pen., Sez. V, 16/4/1996</a>, S., in CP, 1997, 3424, 1867; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000693935">Cass. pen., Sez. V, 23/2/1993</a>, M., in ANPP, 1993, 434).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la querela, corredata dal documento d&#8217;identità della persona offesa e da questa sottoscritta analogicamente, era stata scannerizzata e trasmessa a mezzo pec dal difensore, che alla data di trasmissione dell&#8217;atto non era stato ancora nominato: la nomina in suo favore era stata infatti conferita successivamente, e dopo depositata presso la Procura della Repubblica. Con dichiarazione apposta in calce alla querela, il difensore era stato semplicemente incaricato al deposito.</p>
<p>La Cassazione, nel disattendere la tesi del PM, nel richiamare le norme stabilite dagli artt. 23-25 del c.d. codice dell&#8217;amministrazione digitale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288SOMM">D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82</a> e successive modifiche) ha tuttavia evidenziato che <strong>chi aveva apposto la firma digitale non era, in quel momento, difensore</strong>, e dunque <strong>non poteva autenticare la querela</strong>. Le conclusioni, per i Supremi Giudici, non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni Unite che il PM aveva citato, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l&#8217;invalidità dell&#8217;atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001306380">Cass. pen., Sez. Un., n. 26268 del 28/3/2013</a>, C., CED Cass. 255584). Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un&#8217;altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell&#8217;occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell&#8217;incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Cass. pen., Sez. Un., cit., Rv. 255583; cfr. anche C<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002808388">ass. pen., Sez. IV, n. 51592 del 29/11/2023, N., CED Cass. 285536; Cass. pen., Sez. II, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, R., CED Cass. 262569).</a></p>
<p>Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006191">Art. 337</a> c.p.p.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Positivo alla cannabis dopo l’incidente, ma non c’è prova che abbia guidato &#8220;drogato&#8221;: annullata la condanna</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/positivo-alla-cannabis-dopo-lincidente-ma-non-ce-prova-che-abbia-guidato-drogato-annullata-la-condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Reati stradali Positivo alla cannabis dopo l’incidente, ma non c’è prova che abbia guidato &#8220;drogato&#8221;: annullata la condanna martedì 27 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, per aver [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/positivo-alla-cannabis-dopo-lincidente-ma-non-ce-prova-che-abbia-guidato-drogato-annullata-la-condanna/">Positivo alla cannabis dopo l’incidente, ma non c’è prova che abbia guidato &#8220;drogato&#8221;: annullata la condanna</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati stradali</p>
<p>Positivo alla cannabis dopo l’incidente, ma non c’è prova che abbia guidato &#8220;drogato&#8221;: annullata la condanna</p>
<p>martedì 27 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione da sostanze stupefacenti in tempo di notte e provocando un incidente stradale, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002826751">sentenza 19 febbraio 2024, n. 7199</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui non è sufficiente la mera assunzione di dette sostanze, ponendosi il ritenuto stato di alterazione in contrasto con quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso &#8211; ha riaffermato che perché possa affermarsi la responsabilità dell&#8217;agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2024, n. 7199</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001990417">Cass. pen., Sez. IV, 18/7/2018, n. 41376</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002216433">Cass. pen., Sez. IV, 17/1/2020, n. 15078</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002057660">Cass. pen., Sez. IV, 6/3/2019, n. 12409</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART191">art. 187</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a> (Nuovo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">codice della strada</a>), sotto la rubrica «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» punisce con l&#8217;ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e con l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno, la condotta di chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. All&#8217;accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART252">articolo 186-bis</a>, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell&#8217;articolo 186-bis codice della strada. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART252">articolo 186-bis</a>, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART256">articolo 224-ter</a>.</p>
<p>Il comma 1-bis aggiunge che se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall&#8217;ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART228">articolo 222</a>.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d&#8217;appello aveva confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale, all&#8217;esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato un uomo responsabile del reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART191">art. 187</a>, commi 1, 1-bis e quater, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285</a>, per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione da sostanze stupefacenti in tempo di notte e provocando un incidente stradale.</p>
<p>Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito emerge che in orario notturno, personale della Polizia municipale si era portata sul posto dove l&#8217;autovettura condotta dall’imputato era uscita di strada finendo contro l&#8217;ala di un ponte ivi collocato. L’uomo veniva quindi portato presso il Pronto Soccorso dove acconsentiva al prelievo dei campioni ematici da cui risultava positivo alla cannabis e rendeva spontanee dichiarazioni affermando di essersi addormentato alla guida. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite il giudice di primo grado riteneva integrata la fattispecie di reato contestata. Tale giudizio veniva confermato dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Ricorrendo in cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in particolare osservando che la sentenza d’appello, come quella di primo grado, non si erano confrontate con lo specifico tema dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti in capo all’imputato, <strong>non essendo sufficiente la mera assunzione di dette sostanze</strong> e ponendosi il ritenuto stato di alterazione in contrasto con quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso. Entrambe le sentenze di merito facevano riferimento solo ad un &#8220;accertato stato di positività alla cannabis&#8221;.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, ha ricordato la S.C., è pacifico il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART191">art. 187</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">C.d.S.</a>, <strong>non è sufficiente che l&#8217;agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001990417">Cass. pen., Sez. IV, n. 41376 del 18/7/2018</a>, B., CED Cass. 274712-01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002216433">Cass. pen., n. 15078 del 17/1/2020</a>, G., CED Cass. 279140, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall&#8217; ipotesi di guida sotto l&#8217;effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall&#8217;uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione).</p>
<p>In altri termini, ha chiarito la Cassazione, la condotta tipica della contravvenzione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART191">art. 187</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a> non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che <strong>guida &#8220;in stato di alterazione psicofisica&#8221; determinato da tale assunzione</strong> e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell&#8217;agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ciò richiede, quindi, non soltanto l&#8217;accertamento del dato storico dell&#8217;avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello <strong>dell&#8217;influenza sulle condizioni psicofisiche dell&#8217;assuntore durante il tempo della guida del veicolo</strong>.</p>
<p>Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, sul rilievo che il giudice di merito non aveva spiegato specifica motivazione a supporto della necessaria alterazione attraverso puntuale valorizzazione del contesto: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002057660">Cass. pen., Sez. IV, n. 12409 dei 6/3/2019</a>, inedita).</p>
<p>Nel caso in esame, il giudice di merito aveva totalmente omesso di argomentare a riguardo di questo essenziale elemento della fattispecie illecita, avendo in realtà omesso in radice di rendere motivazione circa la relazione ravvisata tra i dati di fatto così come esposti e la previsione legale. Del tutto assente, quindi, l&#8217;esplicitazione del percorso logico-giuridico che è a monte della pronuncia di condanna. E se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l&#8217;esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART191">Art. 187</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
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		<title>Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/confisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contrasti giurisprudenziali Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017 mercoledì 28 febbraio 2024 di Aceto Aldo Consigliere della Corte di Cassazione Le Sezioni Unite della Corte di cassazione penale con la sentenza 23 febbraio 2024, n. 8052 hanno dato risposta al seguente quesito: «se [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/confisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017/">Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contrasti giurisprudenziali</p>
<p>Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017</p>
<p>mercoledì 28 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Aceto Aldo</strong> Consigliere della Corte di Cassazione</p>
<p>Le Sezioni Unite della Corte di cassazione penale con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002829729">sentenza 23 febbraio 2024, n. 8052</a> hanno dato risposta al seguente quesito: «se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto &#8211; già stabilito dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123ART23">art. 12-sexies</a>, comma 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123SOMM">decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000137439SOMM">legge 7 agosto 1992, n. 356</a>, come sostituito dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">legge 17 ottobre 2017, n. 161</a> e oggi previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a>, comma 1, c.p. &#8211; di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19 novembre 2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a>».</p>
<p>Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 23 febbraio 2024, n. 8052</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>La soluzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Il divieto previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001454292">pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014</a> ric. R., e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>I precedenti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002173241">Cass. pen., Sez. I, 17/1/2020, n. 1778</a></td>
<td>In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123ART23">art. 12-sexies</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123SOMM">D.L. 8 giugno 1992, n. 306</a> (ora <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p.), la previsione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, secondo la quale il condannato per un reato-spia &#8220;non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale&#8221;, ha natura di norma processuale, giacché non eleva l&#8217;evasione fiscale a presupposto dell&#8217;ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d&#8217;una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d&#8217;anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione – in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell&#8217;affidamento – non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002493186">Cass. pen., Sez. II, 23/2/2022, n. 6587</a></td>
<td>In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123ART23">art. 12-sexies</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123SOMM">D.L. 8 giugno 1992, n. 306</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000137439SOMM">L. 7 agosto 1992, n. 356</a> (ora <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p.), l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, secondo cui il condannato per un reato-spia &#8220;non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale&#8221;, si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell&#8217;entrata in vigore della stessa. A siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001045">art. 11</a> disp. prel. c.c., dispone solo per l&#8217;avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004217">art. 200</a>, comma 1 c.p., richiamata dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004177">art. 236</a>, comma 2, c.p., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002525007">Cass. pen., Sez. II, 21/4/2022, n. 15551</a></td>
<td>In tema di confisca allargata ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123ART23">art. 12-sexies</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120123SOMM">D.L. 8 giugno 1992, n. 306</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000137439SOMM">L. 7 agosto 1992, n. 356</a> (ora <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p.), la disposizione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, secondo cui il condannato per un reato-spia &#8220;non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale&#8221;, si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell&#8217;entrata in vigore della stessa, avendo siffatta confisca natura di misura di sicurezza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il caso e la questione di diritto</p>
<p>Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, pronunciando quale giudice dell’appello cautelare, aveva confermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p. (cd. “confisca allargata” o “per sproporzione”) adottato nell’ambito del procedimento penale a carico dell’imputato per i delitti di concussione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004080">art. 317</a> c.p.), truffa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003646">art. 640</a> c.p.) e truffa aggravata ai danni di ente pubblico (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003646">art. 640</a>, comma 2, n. 1, c.p.).</p>
<p>Nel proporre ricorso per cassazione, il difensore aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il duplice profilo della non applicabilità, al caso di specie, del limite probatorio previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a>, comma 1, c.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, secondo cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale (primo motivo) e del criterio della c.d. &#8220;ragionevolezza temporale&#8221; della ablazione (secondo motivo).</p>
<p>Investita del ricorso, la Sesta Sezione penale aveva rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dedotta con il primo motivo e con ordinanza del 30 marzo 2023 aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.</p>
<p>La giurisprudenza precedente</p>
<p>Secondo un <strong>primo orientamento, </strong>l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">art. 31</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a>, ha natura processuale perché introdurrebbe per il condannato un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto dell’operazione di ricostruzione delle sue capacità economiche; detta norma, in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell&#8217;affidamento, non potrebbe trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.</p>
<p>Secondo questo indirizzo, solo in relazione alla confisca di prevenzione &#8211; rispetto alla quale il presupposto di pericolosità soggettiva può essere fondato anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale (se penalmente rilevanti) &#8211; le Sezioni Unite avevano già escluso che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001454292">Cass. pen., Sez. Un., 29/7/2014, n. 33451</a>, R.). Dunque, proprio i principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite consentirebbero di ritenere, <em>ex adverso</em>, che, almeno fino all&#8217;entrata in vigore della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a>, per la confisca allargata fosse consentito giustificare la sproporzione di valori tra redditi e investimenti facendo riferimento ai redditi leciti non dichiarati al fisco.</p>
<p>Un <strong>secondo orientamento </strong>ritiene, invece, che il divieto probatorio in questione troverebbe applicazione anche con riguardo ai beni acquisiti prima dell&#8217;entrata della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a> in ragione della natura di misura di sicurezza, benché atipica, della confisca allargata e, di conseguenza, del combinato disposto degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004218">artt. 199</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004217">200</a> c.p., richiamati, quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004177">art. 236</a>, comma 2, c.p. Le misure di sicurezza, secondo questo orientamento, non sarebbero soggette al principio di irretroattività di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009916">art. 25</a> Cost. e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">2</a> c.p. e sarebbero invece regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione</p>
<p>Con decreto del 15 giugno 2023, la Prima Presidente aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l’udienza camerale del 26 ottobre 2023.</p>
<p>La decisione delle Sezioni Unite</p>
<p><strong>Le Sezioni Unite non aderiscono a nessuno dei due orientamenti.</strong></p>
<p>Rievocate, sul piano storico, le ragioni dell’introduzione nell’ordinamento penale dell’art. 12-sexies <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000137439SOMM">L. n. 356/1992</a>, veicolato nel codice penale con l’aggiunta dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p. (“confisca in casi particolari”) in attuazione del principio della riserva di codice di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015341">art. 3-bis</a>, inserito dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862089ART13">art. 1</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862089SOMM">D.Lgs. n. 21/2018</a>, le Sezioni Unite ricordano che fu data in tal modo attuazione all&#8217;obiettivo di confiscare le ricchezze non giustificate che fossero nella disponibilità di un soggetto che avesse riportato condanna per uno dei reati in detta norma elencati.</p>
<p>Si tratta, in particolare, di una confisca giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed in cui la diminuzione patrimoniale è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull&#8217;accusa in quanto fondata, nella sostanza, su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati; la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. <strong>In presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone.</strong></p>
<p>Si è dubitato &#8211; affermano le Sezioni Unite &#8211; della compatibilità costituzionale di uno strumento tanto efficace quanto fortemente invasivo e si è chiarito come <strong>la presunzione relativa non realizzi una reale inversione dell&#8217;onere della prova</strong> ma si limiti a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (o di sequestro ad essa finalizzato) un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza.</p>
<p><strong>La confisca di prevenzione, </strong>di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639ART51">art. 24</a> <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">D.Lgs. n. 159/2011</a> (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), <strong>e la confisca allargata(o di sproporzione)</strong> &#8211; e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti &#8211; <strong><em>sono ‘species’ di un unico ‘genus’, costituito dalla confisca dei beni di sospetta origine illecita</em></strong>; si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato sia da un allentamento del rapporto tra l&#8217;oggetto dell&#8217;ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa (in questo senso, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002049066">Corte cost., sent. n. 24/2019</a>).</p>
<p>I rilevanti alleggerimenti probatori per l&#8217;accusa trovano un bilanciamento nell’<strong>onere di allegazione </strong>da parte del condannato, <strong>finalizzato a superare la presunzione di illecita accumulazione</strong>; un onere che, come affermato dal Giudice delle leggi, <strong>deve limitarsi a rendere credibile la provenienza lecita dei beni</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001910483">Corte cost., sent. n. 33/2018</a>) e che &#8211; annotano le Sezioni Unite &#8211; si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura della fattispecie ablatoria e, soprattutto, accertamento processuale, tra tipicità e diritto di difesa; una fattispecie ablatoria in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi e che, senza cedere a semplificazioni probatorie incontrollate, siano capaci di studiare le condotte e, attraverso il processo, il loro significato obiettivo.</p>
<p>Nell&#8217;ambito della complessità della fattispecie ablatoria in esame, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno perimetrato l&#8217;ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo il criterio di <strong>&#8220;ragionevolezza temporale&#8221;</strong>, ponendo l&#8217;accento, sulla base di un percorso ermeneutico affine a quello cui sono precedentemente pervenute le stesse Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione, sulla <strong>necessità di un collegamento cronologico tra l&#8217;attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all&#8217;attività economica.</strong> Si tratta di un accertamento processuale complesso e scomposto, perché relativo ai singoli beni che nel tempo sono stati acquisiti, e volto a riempire di contenuto di garanzia, attraverso il versante processuale, la struttura di una fattispecie efficace e, al tempo stesso, invasiva.</p>
<p>Si tratta, dunque, di una <strong>misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva</strong>, parallela all&#8217;affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119980SOMM">L. 31 maggio 1965, n. 575</a>, e che si colloca su una linea di confine con la funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale, come emerge dalla sua collocazione sistematica, <strong>coniugandosi la finalità dissuasivacon la funzione preventiva</strong> della misura, in quanto <strong>volta ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata ed il suo impiego per ulteriori attività delittuose</strong>. L&#8217;ablazione dei beni non costituisce una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione.</p>
<p>In questo contesto, prosegue la sentenza, si colloca il principio affermato in materia di confisca di prevenzione da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001454292">Cass. pen., Sez. Un., 29/7/2014, n. 33451</a>, R., secondo cui la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che <strong>le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità dell&#8217;interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso</strong>.</p>
<p>In quell’occasione le Sezioni Unite individuarono la linea di confine tra la confisca per sproporzione e la confisca di prevenzione osservando che mentre, ai fini della prima (confisca allargata), la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato è ancorata letteralmente ed espressamente alla sola sproporzione rispetto all&#8217;attività economica svolta e all&#8217;assenza di giustificazione, ai fini della seconda (confisca di prevenzione) sono altresì richiesti gli indizi sufficienti della provenienza dei beni da qualsiasi attività illecita.</p>
<p>In breve, mentre la confisca allargata consegue alla mancata giustificazione della provenienza delle utilità ed alla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica, quella di prevenzione, invece, aggiunge (profilo estraneo alla confisca ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p.) in alternativa la riconducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di attività illecite ed al reimpiego delle stesse. Di qui la possibilità di indicare, per sterilizzare la confisca allargata (o per sproporzione), anche i redditi eventualmente sottratti all’imposizione fiscali, possibilità preclusa in caso di confisca di prevenzione perché tali redditi hanno comunque origine illecita.</p>
<p><strong>La sentenza “Repaci” ha dunque determinato un legittimo affidamento sulle condizioni che dal 2014 potevano legittimare la confisca allargata</strong>. Il sistema del precedente vincolante per le sezioni semplici della Corte di cassazione (sistema codificato dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005855">art. 618</a>, comma 1-bis, c.p.p.), attribuendo alla regola enunciata dalle Sezioni Unite una valenza di tendenziale stabilizzazione dei rapporti, è funzionale ad assicurare la <strong>prevedibilità delle decisioni giudiziarie</strong> e, quindi, ad offrire al cittadino la possibilità di conoscere le conseguenze delle libere scelte di azione e di fare affidamento su un assetto normativo stabile. Il tema della prevedibilità e dell&#8217;«ampliamento garantistico» ad esso sotteso è stato allargato oltre la stessa nozione estesa di &#8216;materia penale&#8217;, trovando applicazione anche alla confisca allargata e alle misure di prevenzione (CEDU, Grande Camera, 23/2/2017, D.T. c. Italia, ma anche <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002049066">Corte cost., sent. n. 24/2019</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002049065">25/2019</a>) e alla gran parte dei diritti di libertà e, in particolare, al diritto di proprietà tutelato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART4">art. 1</a> del Protocollo addizionale <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>.</p>
<p>Ora, ricordano le odierne Sezioni Unite, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a>, oltre ad aver ampliato l’elenco dei reati-presupposto (o delitti-spia), <strong>ha volutamente esteso alla disciplina della confisca allargata il divieto per il condannato di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell&#8217;evasione fiscale, </strong>un divieto che si traduce in un limite probatorio di uguale tenore a quello già previsto per la confisca di prevenzione e che recede solo se l’obbligazione tributaria è stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.</p>
<p>In questo modo è stata dichiaratamente superata la regola con cui le Sezioni Unite “Repaci” (espressamente richiamate in sede di lavori preparatori) avevano stabilizzato nel 2014 il senso e la portata della base legale della confisca allargata, incidendo soprattutto sulla posizione del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio, al quale peraltro anche sul piano testuale la disposizione di legge è riferita. <strong>Si tratta</strong>, sottolineano le Sezioni Unite, <strong>di una disposizione fortemente incidente sul diritto di difesa, sul contenuto e sull&#8217;ambito dell&#8217;allegazione difensiva a discarico, sulla possibilità di &#8220;rompere&#8221; e superare la presunzione di illecita accumulazione, sulla prevedibilità dell&#8217;ablazione rispetto alla base legale stabilizzata e non controversa, per anni, dal 2014.</strong></p>
<p>Il legislatore è intervenuto modificando le regole probatorie di un accertamento processuale che si sviluppa nel tempo, che si proietta &#8220;indietro&#8221;, che ha carattere complesso e scomposto &#8211; perché riferibile ai singoli beni &#8211; e che può involgere beni acquisiti già prima che le Sezioni Unite nel 2014 chiarissero la base legale della fattispecie, ovvero beni acquisiti nel segmento di tempo successivo, intercorrente tra la pronuncia delle Sezioni Unite e l&#8217;introduzione nel 2017 della &#8220;nuova&#8221; regola probatoria, ovvero, ancora, nel segmento temporale successivo. Una modifica normativa, dunque, che pesa sulla posizione processuale del soggetto destinatario dell&#8217;ablazione, atteso che, dal 2014 al 2017, non solo non era vietato, ma era stato espressamente consentito giustificare la provenienza dei beni facendo riferimento ai redditi derivanti da attività lecite non dichiarate.</p>
<p>La valenza prettamente processuale della norma introdotta con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a> impone di fare riferimento non tanto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004177">art. 236</a> c.p. e al principio della incondizionata retroattività della legge sopravvenuta, quanto, piuttosto, allo statuto intertemporale espresso dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001045">art. 11</a> delle disposizioni preliminari al codice civile, considerato un parametro valido ogni qual volta non debba farsi applicazione dei principi previsti dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009916">art. 25</a> Cost. e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">2</a> c.p., ovvero <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004217">200</a> &#8211; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004177">236</a> c.p.</p>
<p>Orbene, affermano le Sezioni Unite, al fine di individuare la norma processuale penale applicabile tra quelle interessate da un fenomeno successorio ovvero l&#8217;ambito applicativo di una norma processuale penale sopravvenuta, <strong><em>l&#8217;operatività del principio ‘tempus regit actum’ può essere mitigata, temperata, in ragione della necessità di dare attuazione alla tutela dell&#8217;affidamento dei consociati sull&#8217;assetto di una determinata base legale, stabilizzata dal diritto vivente, </em></strong>in ossequio ai plurimi principi di rilievo costituzionale desumibili dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009911">artt. 2</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009957">13</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">24</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">111</a> Cost. nonché dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART4">artt. 1</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART76">6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>, ed applicabili anche in relazione ad una fattispecie complessa come quella della confisca allargata.</p>
<p>Viene quindi in rilievo una operazione valoriale dell&#8217;interprete di conformazione prudente, volta, da una parte, ad assicurare tutela ai diritti dell&#8217;individuo, effettività al diritto di difesa, prevedibilità di una ragionevole decisione, e, per converso, ad evitare che, attraverso l&#8217;introduzione di norme processuali incidenti in senso peggiorativo sull&#8217;accertamento della &#8220;responsabilità&#8221; in senso lato, si realizzino fenomeni di retroattività incontrollata e diminuzioni di garanzie per chi ha ragionevolmente confidato nell&#8217;assetto normativo precedente al ‘<em>novum’</em> processuale.</p>
<p><strong><em>Si tratta di un&#8217;applicazione del principio ‘tempus regit actum’ temperata anche per le forme di punizione non penale</em></strong>. La confisca allargata, infatti, pur non avendo natura strettamente &#8220;penale&#8221;, è caratterizzata per il riferirsi ad una concatenazione di atti e fatti collocati in tempi diversi, rispetto ai quali occorre avere riguardo all&#8217;affidamento della parte di potersi difendere &#8220;provando&#8221; al fine di superare la presunzione di illecita accumulazione. <strong>Limitatamente ai beni acquisiti nel periodo intercorrente tra il 29 maggio 2014 &#8211; data della sentenza delle Sezioni Unite &#8220;Repaci&#8221; &#8211; e il 19 novembre 2017 &#8211; data di entrata in vigore </strong>della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. n. 161/2017</a><strong> &#8211; la posizione processuale del condannato era misurata su un assetto normativo consolidatoe chiarificatore della base legale della confisca, del suo significato, del suo ambito operativo, del contraddittorio e del diritto di difesa</strong>.</p>
<p>Con riferimento al periodo temporale indicato provare la legittima provenienza dei singoli beni facendo riferimento ai redditi leciti non dichiarati, non solo non era vietato ma era espressamente consentito da anni. <strong>Il limite probatorio sopravvenuto</strong>, dunque, non costituisce per il condannato una modifica accessoria peggiorativa della base legale consolidata, ma <strong>incide profondamente sul pregresso assetto normativo, mutandolo nella regolamentazione e nel rapporto tra diritto e processo.</strong></p>
<p>Le Sezioni Unite, dunque, non condividono il primo indirizzo perché fondato sulla incondizionata applicazione retroattiva del divieto probatorio sopravvenuto limitandosi a fare riferimento alle norme generali dettate in tema di misura di sicurezza, di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004217">artt. 200</a>&#8211;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004177">236</a> c.p., senza tuttavia cogliere le implicazioni della norma sopravvenuta per i diritti dell&#8217;individuo e per l&#8217;affidamento incolpevole dei consociati in relazione alla complessità dell&#8217;accertamento processuale sottostante la fattispecie prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">art. 240-bis</a> c.p.</p>
<p>Non condividono, però, nemmeno il secondo indirizzo perché, pur cogliendo le connessioni tra il ‘<em>novum’</em> e i diritti dell&#8217;individuo, finisce per escludere l&#8217;operatività del principio ‘<em>tempus regit actum’</em> anche in relazione ad un lasso di tempo &#8211; quello precedente alla pronuncia della sentenza &#8220;Repaci&#8221; &#8211; in cui la base legale della misura ablatoria non consentiva di attribuire rilievo, in termini di ragionevole certezza, alla possibilità di superare la presunzione di illecita accumulazione facendo riferimento ai redditi leciti non dichiarati al fisco.</p>
<p>Di qui l’affermazione del principio di diritto sopra indicato in attuazione del quale le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso e annullato il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale dell’appello cautelare che aveva invece aderito al secondo dei due orientamenti.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015342">Art. 240-bis</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745ART61">Art. 31</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000856745SOMM">L. 17 ottobre 2017, n. 161</a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&amp;linkname=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fconfisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017%2F&#038;title=Confisca%20allargata%3A%20i%20redditi%20evasi%20giustificano%20gli%20acquisti%20tra%20il%2029%20maggio%202014%20e%20il%2019%20novembre%202017" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/confisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017/" data-a2a-title="Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/confisca-allargata-i-redditi-evasi-giustificano-gli-acquisti-tra-il-29-maggio-2014-e-il-19-novembre-2017/">Confisca allargata: i redditi evasi giustificano gli acquisti tra il 29 maggio 2014 e il 19 novembre 2017</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Sfregio permanente al viso: integrato anche se vittima ed aggressore sono due donne</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/sfregio-permanente-al-viso-integrato-anche-se-vittima-ed-aggressore-sono-due-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reati contro la persona Reati contro la persona Sfregio permanente al viso: integrato anche se vittima ed aggressore sono due donne giovedì 29 febbraio 2024 di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione In tema di reati contro la vita e l’incolumità individuale, l&#8217;art. 583-quinquies c.p. &#8211; introdotto dall&#8217;art. 12, comma 1, della L. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/sfregio-permanente-al-viso-integrato-anche-se-vittima-ed-aggressore-sono-due-donne/">Sfregio permanente al viso: integrato anche se vittima ed aggressore sono due donne</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro la persona</p>
<p>Reati contro la persona</p>
<p>Sfregio permanente al viso: integrato anche se vittima ed aggressore sono due donne</p>
<p>giovedì 29 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Scarcella Alessio</strong> Consigliere della Corte Suprema di Cassazione</p>
<p>In tema di reati contro la vita e l’incolumità individuale, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015381">art. 583-quinquies</a> c.p. &#8211; introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618ART24">art. 12</a>, comma 1, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618SOMM">L. n. 69/2019</a> relativa alle «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» &#8211; costituisce reato comune sia quanto all&#8217;autore del reato che alla persona offesa, secondo l&#8217;interpretazione letterale e sistematica della disposizione di nuovo conio, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003743">art. 583</a>, comma 2, n. 4, c.p. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003740">art. 585</a> c.p. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell&#8217;11 maggio 2011, ratificata con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000786719SOMM">L. 26 giugno 2013, n. 77</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002828892">Cassazione penale, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7728</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2024, n. 7728</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002770197">Cass. pen., Sez. V, 6/7/2023, n. 38741</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione nuova nella giurisprudenza di legittimità, in particolare afferente alla delimitazione del campo di applicazione del “nuovo” reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015381">art. 583-quinquies</a>, c.p., ai soli fatti originati da violenza di genere.</p>
<p>Nella vicenda processuale esaminata, in particolare, la Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale di una donna per aver cagionato ad un’altra donna lesioni personali, con un morso all&#8217;orecchio sinistro che determinava il distacco di quasi metà del padiglione auricolare, dal quale derivava lo sfregio permanente del viso.</p>
<p>La Cassazione &#8211; nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello ne aveva fatto un’applicazione contro la <em>ratio legis</em>, essendo la norma introdotta dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618ART24">art. 12</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618SOMM">L. n. 69/2019</a>, in funzione non di qualunque lesione bensì solo di quelle conseguenti a <strong>reati di violenza sessuale e domestica</strong>, essendo la disciplina introdotta in conseguenza della Convenzione di Istanbul – ha invece precisato che il legislatore ha voluto punire con maggior rigore anche le condotte di deformazione dell&#8217;aspetto mediante lesioni permanenti al viso <strong>da «chiunque» commesse in danno di «alcuno»</strong>, quindi si verte in tema di reato comune sia quanto all&#8217;autore che quanto alla persona offesa.</p>
<p>Il fatto</p>
<p>La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità penale di una donna per aver cagionato ad un’altra donna lesioni personali, con un morso all&#8217;orecchio sinistro che determinava il distacco di quasi metà del padiglione auricolare, dal quale derivava lo sfregio permanente del viso.</p>
<p>Il ricorso</p>
<p>Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata, in particolare sostenendone l’erroneità poiché la Corte di appello ne aveva fatto un’applicazione contro la <em>ratio legis</em>, essendo la norma introdotta dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618ART24">art. 12</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879618SOMM">L. n. 69/2019</a>, in funzione non di qualunque lesione bensì solo di quelle conseguenti a reati di violenza sessuale e domestica, essendo la disciplina introdotta in conseguenza della Convenzione di Istanbul. La nuova fattispecie non poteva quindi trovare applicazione al caso in esame, connotato dalla lite fra due donne, per ragioni di gelosia, sulla pubblica via e non in relazione a una ipotesi di violenza domestica.</p>
<p>La decisione della Cassazione</p>
<p>La Cassazione, come anticipato, ha <strong>disatteso la tesi difensiva</strong>.</p>
<p>Secondo la Cassazione, la norma di nuovo conio <strong>non è disposizione esclusivamente destinata a sanzionare condotte commesse nell&#8217;ambito della cd. violenza domestica e di genere</strong>. A ben vedere, in primo luogo la lettera della legge non consente alcuna limitazione a tali specifici contesti, non indicando né il genere della persona offesa né tantomeno l&#8217;ambito nel quale la condotta sia maturata. Deve ribadirsi la natura &#8216;generale&#8217; della norma, e ciò seguendo proprio il criterio dell&#8217;interpretazione letterale imposto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001044">art. 12</a> delle Disposizioni sulla legge in generale. Se fosse vero quanto sostenuto dalla difesa, si creerebbe un «vuoto» sanzionatorio fra la disciplina precedente &#8211; che in modo generale prevedeva le lesioni personali qualificate come gravissime in caso di deformazione e sfregio permanente del viso, senza alcuna limitazione di violenza di genere e domestica &#8211; e quella attuale che verrebbe a punire solo le condotte correlate, nell&#8217;impostazione difensiva, alla violenza di genere o domestica, in ossequio alla Convenzione di Istanbul dell&#8217;11 maggio 2011, ratificata con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000786719SOMM">L. 26 giugno 2013, n. 77</a>.</p>
<p>A riprova della natura «comune» del delitto, si è osservato come il Legislatore ha specificamente previsto il caso in cui il delitto di sfregio o deformazione permanente del viso intervenga in ambito di violenza domestica o di genere, rendendo tali elementi di relazione e di contesto <strong>circostanze aggravanti.</strong> Infatti, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003740">art. 585</a> c.p. aggrava la pena dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015381">art. 583-quinquies</a> per il caso di condotta lesiva contro l&#8217;ascendente o il discendente e altri congiunti (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art. 576</a> n. 2 c.p.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003749">art. 577</a>, comma 1, n. 1 e comma 2 c.p.), in occasione della commissione dei delitti di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">artt. 572</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011246">600-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011247">600-ter</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">609-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011255">609-quater</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011259">609-octies</a> c.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art. 576</a> n. 5), ovvero da parte dell&#8217;autore del delitto previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p. nei confronti della stessa persona offesa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art. 576</a>, n. 5.1). È di tutta evidenza che la previsione di tali aggravanti, proprio per la commissione del delitto in contesto domestico o di violenza sessuale e di genere, esclude che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015381">art. 583-quinquies</a> nella sua previsione di base debba applicarsi solo a tali ultime ipotesi, come invece sosteneva la difesa.</p>
<p>Non può che convenirsi con la soluzione offerta dalla Cassazione.</p>
<p>In effetti, il legislatore ha voluto punire con maggior rigore anche le condotte di deformazione dell&#8217;aspetto mediante lesioni permanenti al viso da «chiunque» commesse in danno di «alcuno», quindi si verte in tema di <strong>reato comune sia quanto all&#8217;autore che quanto alla persona offesa</strong> (nello stesso senso, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002770197">Cass. pen., Sez. V, n. 38741 del 6/7/2023</a>, <em>inedita</em>). Ciò è confermato anche dal fatto che l&#8217;innovazione normativa ha poi ulteriormente previsto che le relazioni affettive o domestiche fra autore del reato e persona offesa, costituiscano una ragione di ulteriore aggravamento della pena, per la maggiore vulnerabilità delle vittime, a tutela dei beni della libertà e dell&#8217;incolumità personale che devono essere garantiti nei contesti in cui matura la cd. violenza domestica o di genere.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015381">Art. 583-quinquies</a> c.p.</p>
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		<title>Niente aggravante dell&#8217;omicidio stradale se la velocità era poco superiore al limite consentito</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/niente-aggravante-dellomicidio-stradale-se-la-velocita-era-poco-superiore-al-limite-consentito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Reati stradali Niente aggravante dell&#8217;omicidio stradale se la velocità era poco superiore al limite consentito venerdì 01 marzo 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di omicidio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/niente-aggravante-dellomicidio-stradale-se-la-velocita-era-poco-superiore-al-limite-consentito/">Niente aggravante dell&#8217;omicidio stradale se la velocità era poco superiore al limite consentito</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati stradali</p>
<p>Niente aggravante dell&#8217;omicidio stradale se la velocità era poco superiore al limite consentito</p>
<p>venerdì 01 marzo 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di omicidio stradale, aggravato a norma dell&#8217;art. 589-bis, comma 5, n. 1, c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002828060">sentenza 20 febbraio 2024, n. 7410</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante in ragione del semplice superamento dei 70 km/h da parte della vettura investitrice condotta dall&#8217;imputato in centro abitato, ancorché la velocità accertata (77 km/h) non fosse anche pari o superiore al doppio di quella consentita (50 km/h) &#8211; ha affermato che il riferimento ai 70 km/h opera alla stregua di una clausola non di “apertura” bensì di “chiusura” del precetto introducente la circostanza aggravante. Ne consegue che i due elementi condizionanti l&#8217;operatività dell&#8217;aggravante, entrambi legati alla velocità, devono essere intesi in termini cumulativi e non alternativi: la velocità, per poter ritenersi integrata l&#8217;aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2024, n. 7410</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015260">art. 589-bis</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Omicidio stradale o nautico</em>», per quanto qui rileva, prevede al comma 4 che “Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000168925ART4">articolo 3</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000168925SOMM">D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171</a>, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">articoli 186</a>, comma 2, lettera b), del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a>, e 53-bis, comma 2, lettera b), del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000168925SOMM">D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171</a>, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.</p>
<p>Il successivo comma 5 specifica poi che “La pena di cui al quarto comma si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; (<em>omissis</em>)”.</p>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000827052SOMM">L. 23/3/2016, n. 41</a>, in vigore dal 25 marzo 2016, sono state introdotte nel codice penale le <strong>autonome fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali</strong>. La riforma si colloca tra gli interventi normativi, avviati con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000400534SOMM">L. 21/2/2006, n. 102</a> e il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000605923SOMM">D.L. 23/5/2008, n. 92</a>, convertito, con modificazioni, in <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000608610SOMM">L. 24/7/2008, n. 125</a>, volti a irrigidire il trattamento sanzionatorio dell&#8217;omicidio colposo e delle lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché da parte di persona che si sia posta alla guida in stato di alterazione dovuta all&#8217;abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.</p>
<p>La scelta legislativa realizzata con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000827052SOMM">L. 23/3/2016, n. 41</a> è stata nel senso di <strong>rendere autonome</strong> le fattispecie di reato di omicidio e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, prima rispettivamente previste ai commi 2 e 3 dell&#8217;art. 589 e al comma 3 dell&#8217;art. 590 quali <strong>circostanze aggravanti ad effetto speciale</strong>. Le fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali sono state estese dall’ <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000950822ART13">art. 1</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000950822SOMM">L. 26/9/2023, n. 138</a>, in vigore dal 25 ottobre 2023, ai fatti commessi in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna (per un commento alla riforma nel corso dei lavori preparatori all’approvazione della legge cfr. Demuro, <em>Proporzionalità e ragionevolezza nel difficile percorso verso il c.d. omicidio nautico</em>, in <em>Rivista del Diritto della Navigazione</em>, 2022, 29).</p>
<p>Ciò che rileva in questa sede è la previsione secondo cui l’omicidio stradale è aggravato, con applicazione della pena da cinque a dieci anni di reclusione, nei seguenti casi, connotati da particolare <strong>imprudenza </strong>del conducente di un veicolo a motore:</p>
<p>1) guida in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;</p>
<p>2) attraversamento di un&#8217;intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolazione contromano;</p>
<p>3) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.</p>
<p>Trattasi di situazioni che erano riconducibili, nella disciplina previgente all’introduzione dell’art. 589-bis, al comma 2 dell&#8217;art. 589, con trattamento sanzionatorio più mite di quello attualmente stabilito.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d&#8217;appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità di un uomo in ordine al reato di omicidio stradale aggravato.  Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del conducente, in particolare sostenendone l’erroneità per aver la Corte d’appello ritenuto configurabile la relativa circostanza aggravante in ragione del <strong>semplice superamento dei 70 km/h</strong> da parte della vettura investitrice condotta dall&#8217; imputato in centro abitato, ancorché la velocità accertata (77 km/h) non fosse anche pari o superiore al doppio di quella consentita (50 Km/h).</p>
<p>La Cassazione, <strong>nell’accogliere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la questione verte sull&#8217;interpretazione della prima parte del disposto, introducente circostanza aggravante speciale del delitto di omicidio stradale, di cui all&#8217;art. 589-bis, comma 5, n. 1, c.p., secondo la quale: “&#8230; La pena di cui al comma precedente si applica altresì: &#8230; al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, &#8230; cagioni per colpa la morte di una persona &#8230;”.</p>
<p>Orbene, i giudici di merito, di primo e di secondo grado, in termini radicalmente opposti rispetto alla linea interpretativa sostenuta dalla difesa, hanno ritenuto la circostanza aggravante integrata in ragione dell&#8217;accertamento di una velocità pari o superiore a 70 km/h (precisamente 77 km/h) ancorché inferiore al doppio di quella consentita (pari a 50 km/h).</p>
<p>Il riferimento ai 70 km/h sostanzialmente opererebbe alla stregua di una “clausola di apertura” tale da consentire di ritenere i due elementi condizionanti l&#8217;operatività dell&#8217;aggravante, entrambi legati alla velocità, <strong>non cumulativi bensì alternativi tra loro</strong>. Diversamente opinando, si sostiene, l&#8217;aggravamento non opererebbe con riferimento a fattispecie oggettivamente gravi in quanto caratterizzate dal procedere in centro urbano a una velocita pari o superiore a 70 km/h, solo perché inferiore, la velocità in concreto riscontrata, al doppio di quella consentita (in sostanza, nei casi in cui la velocità consentita fosse determinata in entità inferiore a 35 km/h).</p>
<p>La Cassazione ha ritenuto tale esegesi errata, in ragione dell&#8217;univoca interpretazione letterale della norma in oggetto, non potendole attribuire un senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Significativa, ai presenti fini, è per la S.C. la funzione assunta dal termine “<strong>comunque</strong>” con il quale il Legislatore pone in relazione tra loro le due componenti dell&#8217;unico elemento circostanziale in esame, entrambe afferenti alla velocità (“&#8230;, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, &#8230;”). L&#8217;uso testuale del detto termine {“comunque”) per inserire l&#8217;elemento della velocità “non inferiore a 70 km/h” assume difatti, nella struttura della frase della quale si compone la norma in esame, un <strong>palese e univoco significato</strong> limitativo rispetto all&#8217;elemento precedente, anch&#8217;esso afferente alla velocità {“&#8230; pari o superiore al doppio di quella consentita &#8230;”).</p>
<p>Il Legislatore ha così inserito una condizione di operatività dell&#8217;aggravante che pur non entrando in contraddizione con la precedente ne limita la validità. L&#8217;utilizzo della particella congiuntiva “e” attribuisce difatti al termine che essa precede (“comunque”) un <strong>valore di aggiunta</strong> e non di correzione con la funzione di far progredire il testo indicando che ciò che segue (velocità “non inferiore a 70 km/h”) si aggiunge enunciativamente a ciò che precede (velocità “&#8230; pari o superiore al doppio di quella consentita &#8230;”).</p>
<p>In termini opposti rispetto a quanto sostanzialmente ritenuto dai giudici di merito, il riferimento ai 70 km/h opera quindi per la Cassazione alla stregua di una <strong>clausola non di “apertura” bensì di “chiusura” del precetto</strong> introducente la circostanza aggravante. Sicché, i due elementi condizionanti l&#8217;operatività dell&#8217;aggravante, entrambi legati alla velocità, devono essere intesi <strong>in termini cumulativi e non alternativi</strong>: la velocità, per poter ritenersi integrata l&#8217;aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h.</p>
<p>Alle conclusioni ermeneutiche di cui innanzi, cui si è giunti in forza della univocità del dato letterale, deve altresì aggiungersi – conclude la Cassazione &#8211; che è proprio siffatto profilo di qualificata offensività, apprezzabile per la maggiore gravità della condotta in quanto integrante entrambi i suddetti elementi condizionanti l&#8217;operatività dell&#8217;aggravante, <strong>a giustificare l&#8217;inasprimento sanzionatorio</strong>, in linea con il principio di offensività quale criterio guida, prima, del legislatore in merito alla individuazione dei singoli tipi di reato e degli elementi circostanziali e, poi, dell&#8217;interprete (si vedano, per i riferimenti al principio di offensività quale criterio d&#8217;interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, come ricordato da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002485013">Cass. pen., Sez. V, n. 4273 del 10/12/2021</a>, dep. 2022, L., CED Cass. 282741, ex plurimis: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001540975">Corte cost., n. 48/2015</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001319862">n. 213/2013</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001278259">n. 57/2013</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001150355">n. 110/2012</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001093225">n. 331/2011</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001010297">n. 164/2011</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000903854">n. 265/2010</a>, Corte cost. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000272484">n. 354/2002</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000248879">Corte cost. n. 370/1996</a>; si vedano altresì, per il riferimento a una necessaria “apprezzabile offensività” del tipo di reato, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001344848">Cass. pen., Sez. Un., n. 40354 del 18/7/2013</a>, S., in motivazione, oltre che la citata sentenza “L.”, in motivazione, che ne estende il rilievo anche agli elementi circostanziali).</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p>Art. 589-bis, comma 5, n. 1 c.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Trattazione delle notizie di reato ed esercizio di azione penale: i criteri di priorità</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/trattazione-delle-notizie-di-reato-ed-esercizio-di-azione-penale-i-criteri-di-priorita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale Trattazione delle notizie di reato ed esercizio di azione penale: i criteri di priorità mercoledì 21 febbraio 2024 di Spangher Giorgio Professore emerito di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università La Sapienza di Roma Il DDL S-933 intitolato “Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/trattazione-delle-notizie-di-reato-ed-esercizio-di-azione-penale-i-criteri-di-priorita/">Trattazione delle notizie di reato ed esercizio di azione penale: i criteri di priorità</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<p>Trattazione delle notizie di reato ed esercizio di azione penale: i criteri di priorità</p>
<p>mercoledì 21 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Spangher Giorgio</strong> Professore emerito di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università La Sapienza di Roma</p>
<p>Il DDL S-933 intitolato “Disposizioni di attuazione della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">legge 27 settembre 2021 n. 134</a> in materia di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale” intende ovviare al colpevole ritardo nella predisposizione dei criteri di priorità previsti dalla riforma Cartabia per l’avvio delle indagini e per l’esercizio dell’azione penale da inserire nei modelli organizzativi dell’ufficio di procura.</p>
<p>DDL S.933</p>
<p>Al Senato in Commissione Giustizia è in corso la discussione sul DDL d’iniziativa dei senatori Zanettin e Stefani intitolato “Disposizioni di attuazione della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">legge 27 settembre 2021 n. 134</a> in materia di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale”.</p>
<p>Negli intenti dei proponenti si vuole dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673ART13">art. 1</a> comma 9 lett. i della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">L. n. 134/2021</a> ove si dispone che al fine di garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, si individuino <strong>criteri di priorità trasparenti e predeterminati</strong>, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di <strong>selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza</strong> rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; e che la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica sia allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.</p>
<p>Invero, la Commissione Lattanzi, incaricata dal Governo, di formulare la proposta di legge delega si è espressa diversamente prevedendo che <strong>il Parlamento determini periodicamente</strong>, anche sulla base di una relazione presentata dal Consiglio Superiore della Magistratura, <strong>i criteri generali </strong>necessari a garantire efficacia e uniformità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi; prevedendo che, nell’ambito dei criteri generali adottati dal Parlamento, gli uffici giudiziari, previa interlocuzione tra uffici requirenti e giudicanti, predispongano i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi, tenuto conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché del numero degli affari e delle risorse disponibili.</p>
<p>Spettava, in altre parole, al Parlamento determinare – attraverso atti di indirizzo politico parlamentare – i “criteri generali” necessari a garantire efficacia e uniformità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi. <strong>Nella cornice tracciata dal Parlamento gli uffici giudiziari avrebbero dovuto successivamente determinare i “criteri di priorità”</strong> nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi.</p>
<p>Sono facilmente individuabili le differenze delle due formulazioni soprattutto con riferimento al ruolo dei criteri di cui alla “legge del Parlamento”.</p>
<p>La ferma opposizione della magistratura evidenziata dal parere del CSM ad una formulazione che prevedesse un ruolo propositivo del Parlamento, ha condotto alla “riferita riformulazione” della legge delega.</p>
<p>Sino ad ora a queste indicazioni il legislatore ha dato parziale attuazione con l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019311">art. 3-bis</a> disp. att. c.p.p., ove si prevede che nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio e con la previsione delle leggi di ordinamento giudiziario (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000400565ART2">art. 1</a>, comma 5, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000400565SOMM">D.Lgs. n. 106/2006</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928497SOMM">L. n. 71/2022</a>) ove si dispone <strong>che il procuratore della repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell’ufficio</strong>, con il quale determina:</p>
<ol>
<li>a) le misure organizzative finalizzate a garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lett. b);</li>
<li>b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”.</li>
</ol>
<p>In altri termini, i “criteri generali di priorità” costituiscono un elemento che il procuratore deve considerare nel definire il modello organizzativo dell’ufficio di procura.</p>
<p>La riforma coglie anche l’occasione per inserire nei ruoli di udienza e di trattazione con urgenza i reati di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015382">artt. 558-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015067">583-quater</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015383">612-ter</a> c.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011127">art. 132-bis</a> disp. att. c.p.p.) e prevedere altresì che i risultati di queste previsioni siano inseriti nella Relazione al Parlamento di cui all’art. 86 del decreto 5 gennaio 1941 n. 12 e in quella di cui al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000400565SOMM">D.Lgs. n. 106/2006</a>.</p>
<p>Se va riconosciuto all’iniziativa parlamentare di aver colmato un vuoto del tutto ingiustificato, deve riconoscersi, pure, che le questioni di cui alla citata previsione della delega, pur nel suo inserimento nel contesto del modello organizzativo della procura appare piuttosto carente sotto vari profili richiedendo non poche integrazioni.</p>
<p>Con il nuovo art. 3-ter disp. att. c.p.p. si pensa di prevedere, interpolando il testo dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019311">art. 3-bis</a> disp. att. c.p.p., che “nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale <strong>il pubblico ministero deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità</strong>:</p>
<ol>
<li>a) gravità dei fatti, anche in relazione alla specifica realtà criminale del territorio e alle esigenze di protezione della popolazione;</li>
<li>b) tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa;</li>
<li>c) offensività in concreto del reato, da valutare anche in relazione alla condotta della persona offesa e al danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché alla mancata partecipazione da parte dell’autorità a percorsi di giustizia riparatoria nelle indagini preliminari”.</li>
</ol>
<p>Il primo <strong>elemento di criticità è costituito dal riferimento alla “legge del Parlamento”.</strong></p>
<p>Se il dato chiarisce che deve ritenersi estranea una iniziativa del Governo, cioè, del potere esecutivo, non può negarsi che tuttavia il Ministro dovrebbe essere almeno sentito, trattandosi di questioni che riguardano il funzionamento e l’efficienza della giurisdizione, ancorché legato al ruolo ed all’espletamento delle attività delle procure della repubblica.</p>
<p>Nulla si dice in ordine alla <strong>periodicità della legge</strong>, a differenza di quanto previsto per i programmi organizzativi, di durata quadriennale (rinnovabile), non potendosi ammettere che essa, pur nei limiti della loro incidenza, possa essere oggetto di ripetute modifiche al variare delle maggioranze parlamentari.</p>
<p>La questione sottende quindi anche l’eventuale maggioranza con cui la legge che definisce i criteri di priorità deve essere approvata.</p>
<p>Quanto all’<strong>indicazione dei criteri di priorità</strong>, esclusa una indicazione di un catalogo di reati sul modello di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011127">art. 132-bis</a> disp. att. c.p.p., quella contenuta nella proposta, appare eccessivamente <strong>indeterminata</strong>.</p>
<p>In primo luogo, è possibile affermare che alcuni criteri di priorità sono già presenti nel processo penale. Il riferimento va sia all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006267">art. 275</a> c.p.p., in relazione all’obbligatoria presunzione di pericolosità delle esigenze cautelari; sia in relazione alla durata delle indagini preliminari di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006101">art. 407</a> c.p.p.; sia, da ultimo, in relazione a quanto disposto di recente in relazione al fenomeno del femminicidio (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000953273SOMM">L. n. 168/2023</a>).</p>
<p>Non dovrebbero tuttavia escludersi in ogni caso scelte valoriali da parte del Parlamento come quelle in tema di tutela della salute (inquinamento) e di sicurezza (intesa in senso ampio e sicuramente riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato l’elevato numero di morti e infortuni).</p>
<p>Si potrebbero prospettare altresì altre situazioni destinate ad affrontare <strong>gravi emergenze improvvise</strong> e non del tutto preventivabili, ancorché ben circostanziate (Ponte Morandi; Rigopiano; incidente ferroviario di Viareggio; ferrovia del Mottarone) nonché le gravi implicazioni dei fenomeni climatici.</p>
<p>Inoltre, essendo i fenomeni criminali non equamente distribuiti sul territorio andrebbero considerate anche le situazioni diverse da quelle indicate e residuali rispetto a quelle “assolutamente prioritarie”.</p>
<p>Non sarebbe da escludere l’opportunità di inserire una <strong>norma di chiusura, aperta</strong>, che faccia riferimento alle prospettazioni sovrannazionali ovvero a riforme di sistema.</p>
<p>Non essendo comunque la finalità dei criteri quella di escludere indagini per alcuni reati, la loro previsione è quella di rendere funzionale il sistema anche perché si opera all’interno del modello organizzativo che comunque deve tenere conto della struttura dell’ufficio di Procura, dei carichi sostenibili e delle risorse disponibili.</p>
<p>Sotto questo profilo il vero problema è costituito dalla possibilità di indicare anche profili processuali, quali la durata più o meno complessa o lunga delle indagini ovvero di accertamenti di estensione minima, di offese alla collettività o a singole vittime.</p>
<p>Nodo centrale è la prognosi di prescrizione, così da legare la ragionevole previsione di condanna di cui alla Riforma Cartabia al concreto esercizio dell’azione penale e rafforzare il tema delle scelte di fondo della Riforma.</p>
<p>Se può escludersi che la riforma confligga con l’obbligatorietà dell’azione penale in considerazione della natura orientata in massima parte a profili organizzativi dell’ufficio di Procura, suscitano invece perplessità quelle ipotesi riformatrici dove, con riferimento all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009976">art. 112</a> Cost., si prevede che il Pubblico Ministero eserciti l’azione penale “nei casi e nei modi previsti dalla legge”.</p>
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		<title>Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l&#8217;accesso</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/2758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Giustizia riparativa Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l&#8217;accesso mercoledì 21 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale, dopo avere emesso sentenza di condanna nei confronti di un imputato per i delitti di truffa aggravata e ricettazione, aveva rigettato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/2758/">Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l&#8217;accesso</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Giustizia riparativa</p>
<p>Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l&#8217;accesso</p>
<p>mercoledì 21 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale, dopo avere emesso sentenza di condanna nei confronti di un imputato per i delitti di truffa aggravata e ricettazione, aveva rigettato la richiesta, da questi successivamente avanzata, di accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019297">art. 129-bis</a> c.p.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002824860">sentenza 14 febbraio 2024, n. 6595</a> – nel disattendere la tesi difensiva per non aveva il giudice adeguatamente motivato in merito al mancato invio dell&#8217;imputato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, in violazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART110">art. 44</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, che prevede la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa &#8220;senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità&#8221; – ha affermato il principio secondo cui la mancata previsione dell&#8217;impugnabilità, nell&#8217;ambito del procedimento penale, dell&#8217;ordinanza che nega all&#8217;indagato/imputato l&#8217;accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019297">art. 129-bis</a> c.p.p. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 14 febbraio 2024, n. 6595</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019297">art. 129-bis</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Accesso ai programmi di giustizia riparativa</em>», così recita: “1. In ogni stato e grado del procedimento l&#8217;autorità giudiziaria può disporre, anche d&#8217;ufficio, l&#8217;invio dell&#8217;imputato e della vittima del reato di cui all&#8217;articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">L. 27 settembre 2021, n. 134</a>, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l&#8217;avvio di un programma di giustizia riparativa.</p>
<ol start="2">
<li>La richiesta dell&#8217;imputato o della vittima del reato di cui all&#8217;articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">L. 27 settembre 2021, n. 134</a>, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.</li>
<li>L&#8217;invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all&#8217;articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">legge 27 settembre 2021, n. 134</a>, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l&#8217;accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.</li>
<li>Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all&#8217;emissione dell&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell&#8217;imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004265">articolo 159</a>, primo comma, n. 3), primo periodo, del codice penale, e dell&#8217;articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell&#8217;articolo 304.</li>
<li>Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l&#8217;autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore”.</li>
</ol>
<p>Il tema, posto dalla vicenda in esame, è quello della impugnabilità dei provvedimenti del giudice che rigettino la richiesta di accesso a tali programmi.</p>
<p>Orbene, secondo la Cassazione, nella decisione qui commentata, nessuna disposizione prevede specificamente l&#8217;impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l&#8217;accesso ai programmi di giustizia riparativa. Il rispetto del principio di <strong>tassatività dei mezzi di impugnazione</strong>, espresso dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005910">art. 568</a>, comma 1, c.p.p. (secondo il quale è la legge che &#8220;stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati&#8221;), <strong>non consente di ritenere impugnabile l&#8217;ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa</strong> mutuando il regime d&#8217;impugnabilità di provvedimenti diversi.</p>
<p>D&#8217;altro canto, i provvedimenti del tipo di quello <em>de quo</em> non sono all&#8217;evidenza riconducibili al novero di quelli in materia di libertà personale, in relazione ai quali l&#8217;art. 111, comma 7, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge (&#8220;contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge&#8221;): la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano <strong>carattere decisorio</strong> e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Cass. pen., Sez. Un., n. 25080 del 28/5/2003, CED Cass. 224610). Il provvedimento con il quale si rigetta la richiesta di accesso alla giustizia ripartiva manca di tali requisiti, e dunque ad esso non è estensibile il regime di ricorribilità per cassazione per violazione di legge previsto dall&#8217;art.<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977"> 111, co</a>mma 7, Cost. L&#8217;ordinamento vigente non prevede, pertanto, secondo la Cassazione, la possibilità di impugnare, nell&#8217;ambito del procedimento/processo penale, i provvedimenti che rigettino le richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa.</p>
<p>Tale conclusione ha imposto, peraltro, alla Cassazione di verificare la legittimità costituzionale della mancata previsione dell&#8217;impugnabilità dell&#8217;ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa. La Cassazione, richiamati sul punto i principi generali che hanno indotto il Legislatore ad inserire il tema della “giustizia riparativa” nel vigente codice di procedura penale, ha ricordato come il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> (attuativo della c.d. riforma Cartabia) ha concepito il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa in chiave di <strong>complementarietà &#8220;integrativa&#8221;</strong>, nel senso che, soltanto tendenzialmente, la giustizia riparativa si innesta nel procedimento penale in qualsiasi stato e grado e senza preclusioni in relazione alla tipologia di illecito.</p>
<p>Questo assunto non è però valido in assoluto, poiché per la Cassazione esistono <strong>due ipotesi</strong> (che non è sistematicamente consentito non considerare, ai fini della definizione della natura del procedimento finalizzato all&#8217;accesso ai programmi di giustizia riparativa) <strong>nelle quali l&#8217;accesso ai programmi di giustizia riparativa prescinde dal procedimento/processo penale</strong>:</p>
<ol>
<li>a) la prima è quella prevista dall&#8217;art. 44, comma 2, D. Lgs. n. 150/2022, che prevede l&#8217;accesso ai programmi di giustizia riparativa anche dopo l&#8217;esecuzione della pena e dunque quando la giustizia punitiva ha fatto il suo corso;</li>
<li>b) la seconda è quella prevista dall&#8217;art. 44, comma 3, stesso D.Lgs., che, per i reati perseguibili a querela di parte, consente il ricorso alla giustizia riparativa anche prima della proposizione della querela e dunque dell&#8217;inizio del procedimento penale.</li>
</ol>
<p>In tali casi, quindi, l&#8217;accesso ad un programma di giustizia riparativa è, alternativamente, possibile quando l&#8217;iter della giustizia punitiva si è concluso, e dunque la responsabilità penale è stata accertata e la pena è stata eseguita, oppure quando esso non è ancora iniziato, e potrebbe non iniziare mai.</p>
<p>Tanto premesso, la Cassazione ha aggiunto come <strong>il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale</strong>: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all&#8217;ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all&#8217;interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza.</p>
<p>Ed invero, proprio perché l&#8217;oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi. Queste considerazioni confermano secondo la Cassazione che la mancata previsione per i provvedimenti di cui trattasi, all&#8217;interno del procedimento/processo penale, di un regime impugnatorio <em>ad hoc </em>analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale, non costituisce mera ed ingiustificata lacuna (che, si badi, nessuno tra i pur numerosi autori che hanno commentato la novella sembrerebbe avere enucleato, a riprova della implicita, ma generalizzata, valutazione della sua irrilevanza), bensì scelta consapevole, perché ricollegata alla &#8220;speciale&#8221; natura, non giurisdizionale, del nuovo istituto, del legislatore.</p>
<p>D&#8217;altro canto, sia pur in una prospettiva diversa, la stessa Cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002718213">Cass. pen., Sez. VI, n. 25367 del 9/5/2023</a>, I., CED Cass. 285639 &#8211; 01) ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre &#8220;<em>ex officio</em>&#8221; l&#8217;invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua <strong>valutazione discrezionale</strong>, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all&#8217;art. 129-bis c.p.p. o sia stato omesso l&#8217;avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall&#8217;art. 419, comma 3-bis, c.p.p., non è configurabile alcuna nullità.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019297">Art. 129-bis</a> c.p.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&amp;linkname=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2F2758%2F&#038;title=Giustizia%20riparativa%3A%20non%20%C3%A8%20impugnabile%20il%20provvedimento%20che%20nega%20l%E2%80%99accesso" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/2758/" data-a2a-title="Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l’accesso"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/2758/">Giustizia riparativa: non è impugnabile il provvedimento che nega l&#8217;accesso</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non comunica condanne ostative al reddito di cittadinanza: giusto l’annullamento della sentenza</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/non-comunica-condanne-ostative-al-reddito-di-cittadinanza-giusto-lannullamento-della-sentenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 10:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Reddito di cittadinanza Non comunica condanne ostative al reddito di cittadinanza: giusto l’annullamento della sentenza martedì 20 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per aver indebitamente ottenuto l’erogazione del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/non-comunica-condanne-ostative-al-reddito-di-cittadinanza-giusto-lannullamento-della-sentenza/">Non comunica condanne ostative al reddito di cittadinanza: giusto l’annullamento della sentenza</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reddito di cittadinanza</p>
<p><strong>Non comunica condanne ostative al reddito di cittadinanza: giusto l’annullamento della sentenza</strong></p>
<p>martedì 20 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per aver indebitamente ottenuto l’erogazione del reddito di cittadinanza non avendo comunicato di essere stato destinatario di alcune condanne irrevocabile per reati ostativi all’ottenimento del beneficio statale, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002824747">sentenza 14 febbraio 2024, n. 6560</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, egli non aveva riportato condanne ostative, essendo queste divenute tali solo a seguito delle modifiche introdotte dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. n. 234/2021</a>, che aveva ricompreso tra i reati ostativi anche quelli di ricettazione e di traffico di stupefacenti – ha annullato la sentenza rilevando come il reato ascritto non poteva essere considerato configurabile, posto che, all&#8217;epoca della domanda e fino al 1° gennaio 2022, i reati per cui egli era stato condannato non erano inseriti nel novero dei reati ostativi, per cui l&#8217;omessa comunicazione delle condanne a suo carico non poteva essere ritenuta idonea a integrare il contestato reato, in quanto all&#8217;epoca non incidente sulla concessione del beneficio.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 14 febbraio 2024, n. 6560</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801665">Cass. pen., Sez. Un., 13/7/2023, n. 49686</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a>, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, conv. con modd. in <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. 28 marzo 2019, n. 26</a>, oggi abrogato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936825ART21">art. 1</a>, comma 318, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936825SOMM">L. 29 dicembre 2022, n. 197</a>, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sotto la rubrica «<em>Sanzioni</em>», così prevedeva nei primi tre commi “1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all&#8217;articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<ol start="2">
<li>L&#8217;omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all&#8217;articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.</li>
<li>Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011210">articoli 270-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004127">280</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011211">289-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011236">416-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011237">416-ter</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003945">422</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003723">600</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011246">600-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003715">601</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003714">602</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011272">624-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003661">628</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003660">629</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003659">630</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011277">640-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003638">644</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003632">648</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">648-bis</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011283">648-ter</a> del codice penale, dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000115283ART3">articolo 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000115283SOMM">legge 20 febbraio 1958, n. 75</a>, per i delitti aggravati ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015347">articolo 416-bis.1</a> del codice penale, per i reati di cui all&#8217;articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</a>, nonché all&#8217;articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART82">articolo 80</a> del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</a>, e per i reati di cui all&#8217;articolo 12, comma 1, quando ricorra l&#8217;aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123293SOMM">D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286</a>, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l&#8217;immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall&#8217;INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.</li>
</ol>
<p>Il comma 3, in particolare, era stato così modificato dall’ art. 1, comma 74, lett. f), n. 1), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. 30 dicembre 2021, n. 234</a>, a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva confermato la decisione con la quale il GUP del Tribunale aveva condannato un imputato in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, convertito dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. n. 26/2019</a>, reato a lui contestato perché egli, ottenuto il reddito di cittadinanza a seguito di apposita domanda, ometteva informazioni dovute, non comunicando di essere sottoposto all&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di condanne, di essere proprietario di beni immobili e di essere destinatario di successione telematica a seguito della madre, percependo così <strong>indebitamente</strong> la somma di euro 5.385,67.</p>
<p>Assolto parzialmente in primo grado, in appello residuava a suo carico tale violazione, limitatamente all&#8217;omessa comunicazione di essere sottoposto alla misura alternativa dell&#8217;affidamento in prova presso i servizi sociali, stante l&#8217;omessa indicazione della propria posizione giuridica di soggetto condannato nei 10 anni precedenti per <strong>reati ostativi alla percezione del beneficio</strong>, quali il delitto di ricettazione e di traffico di sostanze stupefacenti.</p>
<p>Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa, in particolare sostenendone l’erroneità in quanto, allorquando l&#8217;imputato ebbe a presentare la domanda volta a conseguire il reddito di cittadinanza, egli non aveva riportato condanne ostative, essendo queste divenute tali solo dal 10 gennaio 2022 a seguito delle modifiche introdotte dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. n. 234/2021</a>, che ha <strong>ricompreso tra i reati ostativi anche quelli di ricettazione e di traffico di stupefacenti</strong>.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima. In particolare, la S.C. ha anzitutto evidenziato in proposito che i reati per cui l’imputato era stato condannato in via definitiva prima della presentazione della domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, ovvero quelli di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003632">art. 648</a> c.p. e 73 del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/1990</a>, non erano considerati ostativi alla concessione del beneficio richiesto, essendo divenuti tali solo a seguito delle modifiche apportate dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. n. 234 del 30 dicembre 2021</a> (&#8220;legge di bilancio 2022&#8221;), entrata in vigore il 10 gennaio 2022.</p>
<p>Pertanto, sia all&#8217;epoca della presentazione della domanda, sia alla data indicata nel capo di imputazione, coincidente con l&#8217;accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, i reati per cui l’imputato era stato condannato non impedivano l&#8217;erogazione del reddito di cittadinanza, per cui l&#8217;omessa indicazione nella domanda di tali condanne e la loro mancata comunicazione dopo l&#8217;elargizione del beneficio non potevano ritenersi penalmente rilevanti, dovendosi in tal senso richiamare la recente affermazione delle Sezioni Unite (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801665">Cass. pen., Sez. Un., n. 49686 del 13/7/2023</a>, CED Cass. 285435), secondo cui integrano il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, convertito dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. n. 26/2019</a>, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell&#8217;autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, <strong>solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante, ovvero spettante in misura superiore a quella di legge</strong>: si è infatti precisato che quello di cui all&#8217;art. 7 del D.L. n. 4/2019 costituisce un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, per cui, nell&#8217;ottica del principio di necessaria offensività, l&#8217;omessa comunicazione di dati non rilevanti, a differenza delle informazioni dovute ai fini della concessione, della revoca o della riduzione del beneficio, &#8220;costituisce puramente e semplicemente un <strong>fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell&#8217;ente erogante</strong>&#8220;.</p>
<p>Partendo da tale premessa interpretativa, la condotta posta in essere dal reo, secondo la Cassazione, doveva essere necessariamente valutata alla luce del quadro normativo vigente all&#8217;epoca della presentazione della domanda volta al conseguimento del beneficio e dell&#8217;accertamento che ne è conseguito. Ora, secondo la Corte d’appello, la modifica del contesto legislativo di riferimento non era idonea a escludere la rilevanza penale della condotta decettiva, valendo solo a spostarne il temine di consumazione al momento della entrata in vigore della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. n. 234 del 30 dicembre 2021</a>.</p>
<p>Tale affermazione, per la Cassazione, non poteva essere condivisa, atteso che, ampliando il novero dei reati ostativi alla concessione del beneficio e dunque idonei a comportarne la revoca, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM">L. n. 234/2021</a> ha finito con l&#8217;attribuire rilevanza penale, a partire dal 1° gennaio 2022, a condotte che fino a quel momento erano destinate a rimanerne prive, atteso che l&#8217;omessa comunicazione di eventuali condanne definitive intanto assume rilievo ai fini dell&#8217;integrazione della fattispecie per cui si procede, in quanto si riverberi sull&#8217; <em>an</em> o sul <em>quantum</em> del beneficio economico richiesto.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni, <strong>il reato ascritto al reo non poteva essere considerato configurabile</strong>, posto che, <strong>all&#8217;epoca della domanda e fino al 1° gennaio 2022, i reati per cui egli era stato condannato non erano inseriti nel novero dei reati ostativi</strong>, per cui l&#8217;omessa comunicazione delle condanne a suo carico non poteva essere ritenuta idonea a integrare il contestato reato di cui al citato art. 7, in quanto all&#8217;epoca non incidente sulla concessione del beneficio.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">Art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a></p>
<ol>
<li><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM"> 28 marzo 2019, n. 26</a></li>
<li><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000920399SOMM"> 30 dicembre 2021, n. 234</a></li>
</ol>
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			</item>
		<item>
		<title>Continuazione in executivis: la pena più grave è sempre quella concretamente inflitta</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/continuazione-in-executivis-la-pena-piu-grave-e-sempre-quella-concretamente-inflitta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 10:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contrasti giurisprudenziali Continuazione in executivis: la pena più grave è sempre quella concretamente inflitta martedì 20 febbraio 2024 di Aceto Aldo Consigliere della Corte di Cassazione Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 16 febbraio 2024, n. 7029 hanno dato risposta al seguente quesito: «Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/continuazione-in-executivis-la-pena-piu-grave-e-sempre-quella-concretamente-inflitta/">Continuazione in executivis: la pena più grave è sempre quella concretamente inflitta</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contrasti giurisprudenziali</strong></p>
<p><strong>Continuazione in executivis: la pena più grave è sempre quella concretamente inflitta</strong></p>
<p><strong>martedì 20 febbraio 2024</strong></p>
<p>di <strong>Aceto Aldo</strong> Consigliere della Corte di Cassazione</p>
<p>Le Sezioni Unite penali della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002826197">Corte di cassazione con la sentenza 16 febbraio 2024, n. 7029</a> hanno dato risposta al seguente quesito: «Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005794">art. 671</a> c.p.p., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell&#8217;ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p., debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione».</p>
<p>Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2024, n. 7029</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>La soluzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1) ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p., il giudice dell&#8217;esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”: quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza;</p>
<p>2) ai sensi degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005794">artt. 671</a> c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell&#8217;ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell&#8217;esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>I precedenti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002122565">Cass. pen., Sez. I, 5/9/2019, n. 37168</a></td>
<td>Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all&#8217;esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all&#8217;applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l&#8217;applicazione dell&#8217;aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull&#8217;intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000889916">Cass. pen., Sez. I, 26/5/2010, n. 20007</a></td>
<td>Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all&#8217;esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all&#8217;applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l&#8217;applicazione dell&#8217;aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull&#8217;intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000659164">Cass. pen., Sez. I, 24/12/2008, n. 48204</a></td>
<td>Ai fini dell&#8217;individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta, previa riduzione di un terzo nel caso di condanna pronunciata con rito abbreviato.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il caso e la questione di diritto</p>
<p>Con ordinanza del 31 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Catanzaro, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di separate sentenze irrevocabili di condanna, una delle quali alla pena di anni trenta di reclusione per il delitto di omicidio volontario aggravato frutto della riduzione per la scelta del rito abbreviato.</p>
<p>Nel ritenere più grave quest’ultimo reato, il giudice aveva individuato come pena base quella dell’ergastolo (pena edittale prevista per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015347">art. 416-bis.1</a> c.p.), applicando su di essa le frazioni di pena a titolo di continuazione con i reati oggetto delle altre condanne ed indicando come pena finale quella dell’ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003553">art. 72</a>, comma 2, c.p., che disciplina il concorso di un delitto che comporta la pena dell’ergastolo con uno o più delitti che importano pene complessivamente superiori a cinque anni.</p>
<p>Nel proporre ricorso per cassazione, il difensore del condannato aveva stigmatizzato che il criterio di calcolo seguito dal giudice dell’esecuzione aveva comportato un trattamento deteriore in sede di esecuzione, in quanto, pur essendo stato riconosciuto il beneficio della continuazione, la pena temporanea della reclusione &#8211; applicata, in cognizione, in ciascuno dei processi in considerazione &#8211; era stata sostituita con quella di specie diversa e più grave dell&#8217;ergastolo.</p>
<p>Investita del ricorso, la Prima Sezione penale aveva rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dedotta (relativa alla corretta individuazione della nozione di “pena più grave inflitta” ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p.) e con ordinanza del 21 dicembre 2022 aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.</p>
<p>La giurisprudenza precedente</p>
<p>Secondo un <strong>primo orientamento, </strong>per «pena più grave inflitta», che identifica la «violazione più grave» ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p., deve intendersi quella antecedente alla riduzione per il rito abbreviato. L&#8217;argomento valorizzato a sostegno di tale orientamento rimanda, essenzialmente, alla considerazione della natura prettamente processuale della diminuente di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, c.p.p., da cui scaturisce la riduzione di pena; consistendo, quest&#8217;ultima, in un&#8217;operazione puramente aritmetica conseguente alla scelta del rito da parte dell&#8217;imputato, essa, logicamente e temporalmente, dev&#8217;essere eseguita dopo la determinazione della pena, effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali.</p>
<p>Un <strong>secondo orientamento </strong>ritiene, invece, che, ai fini dell&#8217;individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta, anche se frutto della riduzione di un terzo in caso di condanna pronunciata con rito abbreviato.</p>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943059SOMM">decreto del 20 aprile 2023</a>, la Prima Presidente aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l’udienza camerale del 28 settembre 2023.</p>
<p>La decisione delle Sezioni Unite</p>
<p><strong>Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento.</strong></p>
<p>Applicano, in primo luogo, il criterio ermeneutico della <strong>interpretazione letterale</strong> della legge, privilegiato dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001044">art. 12</a> delle preleggi.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p. &#8211; affermano &#8211; fa testualmente riferimento alla pena che «è stata inflitta per il reato più grave» e, dunque, alla pena in concreto irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza e, in caso di pena inflitta in sede di giudizio abbreviato, a quella risultante dalla riduzione di un terzo per il rito.</p>
<p>È una soluzione pienamente coerente con la natura &#8220;derogatoria&#8221; della disposizione di attuazione rispetto alla norma generale di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003465">art. 81</a> c.p., come già sostenuto da precedenti sentenze delle stesse Sezioni Unite (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001312400">Cass. pen., Sez. Un., 13/6/2013</a>, C., n. 25939; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001823144">Cass. pen., Sez. Un., 8/6/2017, n. 28659</a>, G.) che, nel descrivere il &#8220;parallelismo&#8221; tra la norma sostanziale e quella processuale, hanno rilevato come la previsione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p. sia ispirata all&#8217;esigenza di “adattamento” dell&#8217;istituto della continuazione alle caratteristiche proprie dell’esecuzione, sicché <strong><em>mentre nel processo di cognizione l&#8217;individuazione della violazione più grave è affidata alla valutazione discrezionale, per quanto vincolata, del giudice, nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cedevolezza, pro-reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della pena più grave già inflitta.</em></strong> Nell&#8217;uno come nell&#8217;altro caso, quindi, la pena-base è sempre quella per la violazione più grave, rispettivamente da determinare o già determinata: <strong>nel primo caso (giudizio di cognizione), si parla di una mera ipotesi di pena applicabile, nel secondo (fase esecutiva) di pene già concretamente applicate</strong>.</p>
<p>Inoltre, ricorda l’odierna sentenza, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000518334">Cass. pen. Sez. Un., 6/12/2007</a>, V., n. 45583, impropriamente richiamata dal primo orientamento a sostegno delle proprie conclusioni, aveva al contrario affermato che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente e sempre prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003487">art. 78</a> c.p. sicché la pena base relativa al più grave reato oggetto di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato deve essere calcolata al netto della riduzione del rito, come concretamente inflitta dal giudice della cognizione e non come se tale riduzione non vi fosse mai stata.</p>
<p>In ultima analisi, la corretta lettura dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p. richiede &#8211; sostengono le Sezioni Unite &#8211; che, <strong><em>nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per il giudizio abbreviato assume rilievo in limine</em></strong>, dovendosi avere riguardo alla pena concretamente inflitta in esito all&#8217;applicazione della riduzione premiale del rito, e ciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e <strong>prima, eventualmente, dell&#8217;applicazione del criterio moderatore di cui </strong>all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003487">art. 78</a> c.p.</p>
<p><strong>L’altro argomento fa leva sulla natura sostanziale della pena concretamente irrogata</strong> a seguito della diminuente per la scelta del rito a prova contratta.</p>
<p>L’orientamento confutato fa leva, aggiungono le Sezioni Unite, sulla natura “processuale” della riduzione di pena applicata a seguito di giudizio abbreviato che, si afferma, non incide, in quanto mera operazione matematica, sulla individuazione della nozione giuridica di “pena” ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">art. 187</a> disp. att. c.p.p., nozione che prescinde dalla riduzione operata per fini meramente processuali, siccome frutto del patteggiamento sul rito.</p>
<p>Sennonché, obiettano le Sezioni Unite citando Cass. pen., Sez. Un., 17/3/1992, n. 2977, P., <strong>non importa stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della pena, importa piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore </strong>che sarebbe difficile contestare, non assumendo rilevanza, in senso contrario, il fatto che dipenda da un comportamento successivo alla commissione del reato.</p>
<p>La natura anche sostanziale assolta dalla diminuente in parola è emersa, ricordano le Sezioni Unite, con ancora maggiore nettezza, nelle fondamentali pronunce giurisprudenziali occasionate dalle vicende modificative della normativa disciplinante l&#8217;accesso al rito abbreviato succedutesi tra il 1999 e il 2000 e attinenti a casi di imputati che, ammessi al rito speciale in base alla legge vigente al momento della richiesta (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140014SOMM">L. 16 dicembre 1999 n.479</a>, entrata in vigore il 2 gennaio 2000), con l&#8217;aspettativa di essere condannati alla pena di anni trenta di reclusione, vennero condannati all&#8217;ergastolo in virtù del sopravvenuto <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081ART8">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081SOMM">D.L. 24 novembre 2000, n. 341</a>, convertito dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144484SOMM">L. 19 gennaio 2001, n. 4</a>, in vigore al momento della decisione.</p>
<p>In particolare, <strong>la natura sostanziale della diminuente è stata affermata da</strong>:</p>
<p>&#8211; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002411969">Corte EDU, 17/9/2009</a>, S. c. Italia, secondo la quale la specificazione introdotta dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081SOMM">D.L. n. 341/2000</a> alla modifica apportata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140014SOMM">L. n. 479/1999</a> all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, c.p.p. deve essere considerata non l&#8217;interpretazione autentica della suddetta norma, ma una nuova disposizione che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito abbreviato, in caso di condanna alla pena dell&#8217;ergastolo con isolamento diurno; <strong>norma che, avendo natura sostanziale e non processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, in quanto meno favorevole all&#8217;imputato</strong>;</p>
<p>&#8211; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001319855">Corte cost., sent. n. 210/2013</a>, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009971">art. 117</a>, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART10">articolo 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>, come riscontrata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002411969">sentenza Corte EDU, 17/9/2009</a>, S. c. Italia &#8211; l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081ART8">art. 7</a>, comma 1, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081SOMM">D.L. 24 novembre 2000, n. 341</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144484SOMM">L. 19 gennaio 2001, n. 4</a>;</p>
<p>&#8211; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001204378">Cass. pen., Sez. Un., 7/9/2012, n. 34233</a>, G., secondo cui tra le diverse leggi succedutesi nel tempo che prevedono la specie e l&#8217;entità della pena da infliggere all&#8217;imputato in caso di condanna all&#8217;esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l&#8217;ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest&#8217;ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente;</p>
<p>&#8211; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001417832">Cass. pen., Sez. Un., 7/5/2014, n. 18821</a>, E., secondo cui non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell&#8217;ergastolo inflitta in applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081ART8">art. 7</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144081SOMM">D.L. n. 341/2000</a> all&#8217;esito di giudizio abbreviato richiesto dall&#8217;interessato nella vigenza dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140014ART30">art. 30</a>, comma 1, lett. b), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140014SOMM">L. n. 479/1999</a> &#8211; il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata &#8211; anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009971">art. 117</a> Cost. in riferimento all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART10">art. 7</a>, par. 1, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">Convenzione Edu</a>, laddove riconosce il diritto dell&#8217;interessato a beneficiare del trattamento &#8220;intermedio&#8221; più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105881ART30">art. 30</a>, comma 4, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105881SOMM">L. 11 marzo 1953, n. 87</a>.</p>
<p>Tutte queste pronunce, ricordano le odierne Sezioni Unite, hanno concordemente riconosciuto che <strong>gli aspetti processuali propri del giudizio abbreviato sono strettamente collegati con aspetti sostanziali</strong>, dovendosi ritenere tali quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena.</p>
<p>Del resto, la giurisprudenza di legittimità non ha esitato ad affermare la immediata applicabilità dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, c.p.p., nella parte novellata dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. 23 giugno 2017 n. 103</a>, anche alle contravvenzioni commesse prima della entrata in vigore della legge, con conseguente riduzione della metà della pena in conseguenza della scelta del rito abbreviato. Ciò in considerazione della riconosciuta natura sostanziale degli effetti prodotti dalla riduzione della pena per il rito alternativo, sebbene in conseguenza dell&#8217;applicazione di una norma processuale.</p>
<p>Sicché, chiosano le Sezioni Unite, <strong>può ritenersi, ormai, condivisa la prospettiva secondo la quale è innegabile la natura sostanziale delle ricadute sul trattamento sanzionatorio derivanti dall&#8217;accesso al rito abbreviato con conseguente soggezione alla disciplina prevista </strong>dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">artt. 2</a> c.p. e 25 Cost.</p>
<p>Di qui l’affermazione del principio di diritto sopra indicato in attuazione del quale le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso del condannato affermando che il giudice dell&#8217;esecuzione avrebbe dovuto individuare la &#8220;pena più grave&#8221; inflitta in quella di anni trenta di reclusione, al netto, cioè, della riduzione per il rito, e su questa apportare gli aumenti per i reati satellite (nella misura di anni trentatré e mesi nove di reclusione, ridotti per il rito abbreviato ad anni ventidue e mesi sei); applicato il criterio moderatore previsto dall&#8217;art. 78, comma 1, n. 1), c.p., il giudice avrebbe dovuto rideterminare la pena definitiva in anni trenta di reclusione, pena direttamente determinata dalla Corte senza necessità di rinvio.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">Art. 187</a> disp. att. c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005794">Art. 671</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006593">Art. 187</a> disp. att. c.p.p.</p>
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		<title>Divieto di intercettazioni tra avvocato e imputato da rafforzare emendamento DDL giustizia penale</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/divieto-di-intercettazioni-tra-avvocato-e-imputato-da-rafforzare-emendamento-ddl-giustizia-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Divieto di intercettazioni tra avvocato e imputato da rafforzare Di Sara Occhipinti Ddl giustizia penale: l&#8217;emendamento approvato al Senato nella formulazione attuale sembra accordare protezione solo nella fase successiva alla formulazione dell’imputazione Pubblicato il 13 febbraio 2024 La Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge sulla giustizia penale (testo in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Divieto di intercettazioni tra avvocato e imputato da rafforzare</strong></p>
<p>Di Sara Occhipinti</p>
<p>Ddl giustizia penale: l&#8217;emendamento approvato al Senato nella formulazione attuale sembra accordare protezione solo nella fase successiva alla formulazione dell’imputazione</p>
<p>Pubblicato il 13 febbraio 2024</p>
<p><em>La Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge sulla giustizia penale (<strong>testo in calce</strong>), che vieta l’intercettazione di comunicazioni tra avvocato e cliente: l’emendamento, nella formulazione attuale, sembra però accordare protezione solo nella fase successiva alla formulazione dell’imputazione, escludendo il delicato momento delle indagini preliminari.</em></p>
<p>Nella sua attuale formulazione, l’<strong>art. 103 del codice di procedura penale</strong> rubricato <em>“garanzie di libertà del difensore</em>” prevede al comma 5 il divieto di intercettazione di comunicazioni e conversazioni dei difensori, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici nominati nel procedimento, e di quelle tra gli stessi e le persone da loro assistite. Al comma 7 è stabilito che le intercettazioni eseguite in violazione del divieto non possano essere utilizzate nel procedimento ed è fatto divieto di trascrizione delle stesse.</p>
<p>L’emendamento appena approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, persegue l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela già codificata. I nuovi commi 6 bis e 6 ter che verrebbero aggiunti all’art. 103 c.p.p. vietano l’acquisizione di <em>ogni forma di comunicazione tra l’imputato ed il proprio difensore</em>, e impongono all’autorità giudiziaria o agli organi delegati che procedono alle intercettazioni di interromperle immediatamente se rientrano tra quelle vietate.</p>
<p>La necessità del rafforzamento di tutela, nasce dall’esigenza di contenere gli spazi di utilizzo dello strumento delle intercettazioni, che le interpretazioni giurisprudenziali hanno incrementato nel tempo, Escludendo il divieto di acquisizione di “ogni forma di comunicazione tra imputato e difensore”, si corregge ad esempio quell’interpretazione giurisprudenziale che consente le intercettazioni di conversazioni “amicali” tra avvocato e assistito e di tutte quelle conversazioni che con valutazione<em> ex post</em> (ossia dopo l’ascolto) il giudice ritiene esulare dal mandato difensivo.</p>
<p>Nel rispetto delle pronunce della  giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Caso Laurent vs Francia, 24 maggio 2018 e caso Saber vs Norvegia del 17 dicembre 2020), la tutela del rapporto tra accusato e difensore rientra nei principi dell’equo processo. Gli Stati, per conformarsi alle decisioni della CEDU, devono approntare adeguate normative per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa che si esplica anche nel contatto e nella conversazione dell’accusato con il proprio difensore per concordare ed elaborare la strategia difensiva, senza essere ascoltati.</p>
<p>Alla luce dei principi della Corte europea, l’ascolto delle conversazioni per il controllo postumo della loro utilizzabilità,  minerebbe dunque il diritto di difesa dell’accusato, e non solo la libertà dell’avvocato e metterebbe a repentaglio la parità di armi nel processo tra accusa e difesa.</p>
<p>Ben venga dunque un rafforzamento del divieto di intercettazione, come l’emendamento appena approvato a Palazzo Madama intende realizzare. Unica perplessità, è che il testo dell’emendamento così come formulato limita il surplus di tutela alle comunicazioni tra avvocato ed “imputato”, presupponendo quindi che sia già stata formulata un’imputazione, ed escludendo di fatto dall’ambito di tutela tutta la fase antecedente delle indagini preliminari, nella quale i contatti con il difensore sono di particolare importanza, in vista di eventuali interrogatori di garanzia, dell’adozione di misure cautelari, del compimento di atti a sorpresa, come perquisizioni e sequestri.</p>
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		<title>No all’attenuante del concorso doloso dell&#8217;offesa anche se, ubriaca, molesta l’aggressore</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/no-allattenuante-del-concorso-doloso-delloffesa-anche-se-ubriaca-molesta-laggressore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Reato in genere No all’attenuante del concorso doloso dell&#8217;offesa anche se, ubriaca, molesta l’aggressore lunedì 19 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di lesioni dolose aggravate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/no-allattenuante-del-concorso-doloso-delloffesa-anche-se-ubriaca-molesta-laggressore/">No all’attenuante del concorso doloso dell&#8217;offesa anche se, ubriaca, molesta l’aggressore</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reato in genere</p>
<p>No all’attenuante del concorso doloso dell&#8217;offesa anche se, ubriaca, molesta l’aggressore</p>
<p>lunedì 19 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di lesioni dolose aggravate avendo sfregiato il volto della vittima, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 13 febbraio 2024, n. 6401 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano negato la configurabilità dell’attenuante del concorso doloso della persona offesa, per essersi la stessa ubriacata al punto tale da assumere un atteggiamento molesto nei confronti dell’imputato – nell’escludere qualsiasi atteggiamento provocatorio della vittima, ha invece riaffermato il principio secondo cui ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa, è necessaria l&#8217;integrazione di un elemento materiale, quale è l&#8217;inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell&#8217;evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 13 febbraio 2024, n. 6401</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001956625">Cass. pen., Sez. II, 2/3/2018, n. 25915</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002665289">Cass. pen., Sez. IV, 17/1/2023, n. 5714</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003675">art. 62</a>, n. 5, c.p., sotto la rubrica «<em>Circostanze attenuanti comuni</em>», prevede che “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (<em>omissis</em>); 5. l&#8217;essere concorso a determinare l&#8217;evento, insieme con l&#8217;azione o l&#8217;omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; (<em>omissis</em>)”.</p>
<p>La circostanza, di natura oggettiva, attribuisce rilevanza attenuante al concorso nella produzione dell&#8217;evento del fatto doloso della persona offesa. Per la configurabilità dell&#8217;attenuante è, innanzitutto, necessario che la condotta della persona offesa <strong>abbia contribuito a determinare l&#8217;evento</strong>.</p>
<p>È controverso in dottrina il significato del riferimento normativo all&#8217;«<strong>evento</strong>». Gli Autori che lo interpretano come «evento» in senso giuridico affermano l&#8217;applicabilità dell&#8217;attenuante anche ai reati di mera condotta (Marini, <em>Fatto doloso della persona offesa</em>, in RIDPP, 1960, 933); nello stesso senso coloro che interpretano l&#8217;espressione come sinonimo di fatto di reato (Marinucci, Dolcini). Altra parte della dottrina, in linea con l&#8217;interpretazione giurisprudenziale del termine, fa riferimento <strong>all&#8217;evento naturalistico</strong> e richiede che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale che ha determinato l&#8217;evento (Fiandaca, Musco; Mantovani Pagliaro); secondo tale impostazione, il fatto della persona offesa rileva in quanto <strong>non interrompa</strong>, ai sensi dell&#8217;ult. co. dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003931">art. 41</a>, quale <strong>causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l&#8217;evento, il nesso causale tra l&#8217;azione o l&#8217;omissione del colpevole e l&#8217;evento stesso</strong>.</p>
<p>Secondo elemento per la configurabilità dell&#8217;aggravante è la sussistenza di un «<strong>fatto doloso della persona offesa</strong>». La formula è interpretata in dottrina in senso atecnico e non letterale: non è richiesto il dolo della persona offesa, ma soltanto che la sua condotta diretta alla realizzazione dell&#8217;evento <strong>sia volontaria</strong> (Fiandaca, Musco; Marinucci, Dolcini; <em>contra</em> Palermo Fabris, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003675">Art. 62</a>, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 273), per cui non è sufficiente l&#8217;occasionalità di un contributo oggettivo alla realizzazione del fatto, prestato per finalità differenti (Comm. Romano, I). Si ritiene che possa essere qualificato come doloso anche <strong>il fatto commesso da persona non imputabile</strong> (Comm. Romano, I; Padovani; <em>contra</em> Manzini, II).</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, l&#8217;aggravante richiede l&#8217;integrazione di un elemento materiale, quale è l&#8217;inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell&#8217;evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002665289">Cass. pen., Sez. IV, 10/2/2023, n. 5714</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001956625">Cass. pen., Sez. II, 7/6/2018, n. 25915</a>); occorre che sia effettuato un puntuale raffronto tra la condotta del soggetto attivo e il concreto atteggiarsi del comportamento concorrente della persona offesa, nelle sue componenti oggettive e soggettive (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002300471">Cass. pen., Sez. V, 21/12/2020, n. 36843</a>).</p>
<p>Il riconoscimento dell&#8217;attenuante presuppone che <strong>la persona offesa preveda e voglia l&#8217;evento dannoso</strong> come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell&#8217;agente (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000912530">Cass. pen., Sez. I, 14/7/2010, n. 29938</a>); non è, invece, sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell&#8217;imputato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001206894">Cass. pen., Sez. V, 17/9/2012, n. 35560</a>). La condotta della persona offesa deve, pertanto, collegarsi sul piano della causalità psicologica alla condotta del soggetto attivo del reato, nel senso che la persona offesa deve volere lo stesso evento avuto di mira dall&#8217;agente (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001654499">Cass. pen., Sez. VI, 29/1/2016, n. 6659</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001146774">Cass. pen., Sez. I, 7/3/2012, n. 14802</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000562726">Cass. pen., Sez. I, 11/3/2008, n. 13764</a>; Cass. pen., Sez. I, 9/5/1994, n. 9352).</p>
<p>L&#8217;evento illecito perseguito dalla vittima deve coincidere dal punto di vista materiale e psicologico con quello costitutivo del delitto e non può essere stato soltanto occasione o pretesto della condotta dell&#8217;agente (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002354141">Cass. pen., Sez. II, 26/4/2021, n. 15587</a>). Le condotte della vittima e degli aggressori devono essere elementi della stessa serie causale di produzione dell&#8217;evento (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000912530">Cass. pen., Sez. I, 14/7/2010, n. 29938</a>, che ha escluso la circostanza attenuante con riferimento alla reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioielliere rimasto ucciso nello scontro con gli autori del fatto; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000562726">Cass. pen., Sez. I, 11/3/2008, n. 13764</a>). Il fatto doloso del soggetto passivo deve essere concausa efficiente dell&#8217;evento del reato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000359902">Cass. pen., Sez. I, 6/4/2006, n. 15990</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000420213">Cass. pen., Sez. III, 26/11/1999, n. 285</a>). La circostanza attenuante non è applicabile alla rissa ed ai reati ad essa connessi (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000826450">Cass. pen., Sez. I, 5/11/2009, n. 49966</a>); l&#8217;accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l&#8217;applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell&#8217;avversario (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001155677">Cass. pen., Sez. I, 12/4/2012, n. 16123</a>); la partecipazione ad una rissa non può integrare, rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, la circostanza attenuante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003675">art. 62</a> n. 5 poiché essa presuppone, oltre all&#8217;inserimento dell&#8217;azione della persona offesa nella serie delle cause dell&#8217;evento lesivo subito, anche la volontà di concorrere alla produzione di questo (Cass. pen., Sez. V, 18/12/1991).</p>
<p>È stata anche <strong>esclusa</strong>: in relazione al delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART12">art. 9-ter</a>, comma 2, c. str., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001915218">Cass. pen., Sez. IV, 28/2/2018, n. 9128</a>); in relazione al delitto di atti sessuali con minorenne, poiché l&#8217;eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell&#8217;evento (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000661622">Cass. pen., Sez. III, 21/11/2008, n. 347</a>); in relazione al delitto di corruzione propria, poiché la persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio e dunque in situazione di contrasto con i fini illeciti e personali del funzionario infedele (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000788741">Cass. pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083</a>); in relazione al delitto di agevolazione dell&#8217;ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123293ART15">art. 12</a>, commi 3 e 3-bis, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123293SOMM">D.Lgs. 25/7/1998, n. 286</a>, perché il concorso della volontà della persona non cittadina già costituisce elemento necessario per la realizzazione della fattispecie (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001947010">Cass. pen., Sez. I, 17/5/2018, n. 21955</a>); in relazione al delitto di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sia perché il concorso della volontà della prostituta è elemento costitutivo delle due fattispecie, sia perché la prostituta non è persona offesa, ma soltanto parte eventualmente danneggiata e soggetto passivo del delitto, sia, infine, perché la condotta della prostituta è soltanto un&#8217;occasione, prossima o remota, del delitto e non una vera e propria causa o concausa dell&#8217;evento (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001487954">Cass. pen., Sez. III, 23/4/2014, n. 44915</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000420213">Cass. pen., Sez. III, 26/11/1999, n. 285</a>); in relazione alle attività illecite concernenti gli stupefacenti, quando per il riconoscimento dell&#8217;attenuante, si faccia riferimento alla condotta degli ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano proceduto all&#8217;acquisto simulato di droga (Cass. pen., Sez. VI, 25/5/1993, n. 10938).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di un uomo, dichiarato colpevole del reato di lesioni personali aggravate, per aver aggredito la vittima sfregiandole il volto. Ricorrendo in Cassazione, la difesa si era doluta per non essere stata riconosciuta l’attenuante di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003675">art. 62</a>, n. 5, c.p. in quanto la persona offesa era capace di intendere e di volere quando aveva dolosamente deciso di ubriacarsi e di rendersi pericolosa ed imprevedibile, in quanto se non si fosse ubriacata non sarebbe stata percepita come un pericolo da chi andava ad approcciare con essa.</p>
<p>La Cassazione, nel <strong>disattendere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha osservato come la Corte di appello aveva chiarito come lo stato di alterazione della persona offesa aveva inciso sulla sua capacità di difendersi dall&#8217;aggressione, tant&#8217;è che la stessa immediatamente cercava di sottrarsi e di evitare lo scontro, né aveva rilievo la circostanza che la persona offesa sarebbe stata perfettamente capace di intendere e di volere quando avrebbe deciso di ubriacarsi e di rendersi in tal modo pericolosa ed imprevedibile.</p>
<p><strong>La vittima infatti palesava l&#8217;intenzione di volere evitare lo scontro</strong> fisico, cercando di allontanarsi dall&#8217;altra persona che aveva assunto un atteggiamento aggressivo e violento nei suoi confronti, nonostante le sue condizioni psico-fisiche e il suo atteggiamento remissivo. A ciò, ha osservato la Cassazione, va aggiunto anche che l&#8217;ubriachezza rileva sul versante dell&#8217;autore del fatto (ed è rispetto a costui che il codice prevede che essa sia un’aggravante perché riconducibile ad una scelta del medesimo soggetto agente), e che, <strong>ove sia la persona offesa a versare in una condizione di alterazione psico-fisica, questa non è di per sé idonea ad incidere sulla responsabilità dell&#8217;autore</strong> del fatto &#8211; sminuendola o escludendola &#8211; per essere stata determinata dalla volontà del soggetto passivo; né è emerso che, nel caso di specie, lo stato di alterazione per ubriachezza sia stato voluto dalla vittima proprio per innescare l&#8217;alterco.</p>
<p>Nel caso di specie, pur a voler ritenere dimostrato che fosse riconducibile ad una scelta della persona offesa l&#8217;essersi posto nella condizione di ubriachezza che ebbe a indurla ad assumere un comportamento molesto, <strong>non si può affatto affermare che sia alla stessa imputabile la volontà di concorrere a determinare l&#8217;evento</strong> avendo il teste oculare riferito come essa avesse invece cercato di ritrarsi rispetto all&#8217;atteggiamento aggressivo e violento assunto dall&#8217;imputato.</p>
<p>Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003675">Art. 62</a>, n. 5 c.p.</p>
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		<title>Intercettazioni del difensore? Legittime fino a prova contraria</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/intercettazioni-del-difensore-legittime-fino-a-prova-contraria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 14:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Intercettazioni Intercettazioni del difensore? Legittime fino a prova contraria lunedì 19 febbraio 2024 di Filippi Leonardo Già ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Cagliari Un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione ritiene sempre legittima l’intercettazione della comunicazione tra difensore e assistito, salvo accertarne caso per caso e solo a posteriori il contenuto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/intercettazioni-del-difensore-legittime-fino-a-prova-contraria/">Intercettazioni del difensore? Legittime fino a prova contraria</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Penale</strong></p>
<p><strong>Intercettazioni</strong></p>
<p><strong>Intercettazioni del difensore? Legittime fino a prova contraria</strong></p>
<p>lunedì 19 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Filippi Leonardo</strong> Già ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Cagliari</p>
<p>Un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione ritiene sempre legittima l’intercettazione della comunicazione tra difensore e assistito, salvo accertarne caso per caso e solo a posteriori il contenuto e, soltanto se ne riconosce la natura difensiva, ritiene inutilizzabile la captazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002821818">Cassazione penale, Sez. II, sentenza 7 febbraio 2024, n. 5452</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 7 febbraio 2024, n. 5452</p>
<p>La questione</p>
<p>La Corte di cassazione si è recentemente occupata della legittimità delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la persona offesa ed il proprio difensore, questione sollevata, però, non dal difensore intercettato ma dall’imputato.</p>
<p>Correttamente la pronuncia non dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse della difesa, consapevole che le questioni di inutilizzabilità attengono al regolare svolgimento del processo e, a differenza delle nullità, non sottostanno all’interesse particolare di chi le deduce.</p>
<p>La Corte, nel caso specifico, ha, anzitutto, valutato come generico il motivo che investe l&#8217;inutilizzabilità delle captazioni per violazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006463">art. 103</a>, commi 5 e 7 c.p.p. per la mancata indicazione della rilevanza del dato probatorio, cioè della prova di resistenza, cui è tenuto il ricorrente.</p>
<p>Nel merito della questione, la Corte, seguendo un indirizzo interpretativo ormai pacifico, ha ritenuto legittime tali captazioni. precisato che il divieto captativo attiene alla tutela delle garanzie difensive in quanto tali ed è limitato a quelle conversazioni e comunicazioni, individuabili ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma, inerenti all&#8217;esercizio delle funzioni del suo ufficio (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000633032">Cass. pen., Sez. VI, 3/6/2008</a>, G., Rv.241510, C V, 25.9.2014, Galati, Rv.261081). In altre parole, secondo la Corte, il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma <strong>solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata</strong>, situazione che non risulta essersi verificata nel caso di specie [<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002821818">Cass. pen., Sez. II, 9/11/2023, n. 5452, P. e altro].</a></p>
<p>Una soluzione inaccettabile</p>
<p>La conclusione cui giunge la sentenza in esame non può essere condivisa. Purtroppo, deve constatarsi che In Italia, sebbene l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009935">art. 15</a> Cost. imponga la riserva di legge (oltre quella di giurisdizione) e l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006463">art. 103</a>, comma 5, c.p.p. preveda un incondizionato divieto di intercettare le conversazioni o comunicazioni dei difensori e il comma 7 della stessa disposizione aggiunga un divieto di utilizzazione e di trascrizione, anche sommaria, nei brogliacci della polizia giudiziaria, la giurisprudenza è consolidata nel senso di <strong><em>consentire sempre l’intercettazione della comunicazione tra difensore e assistito per accertarne caso per caso e solo a posteriori il contenuto</em></strong> e, soltanto se ne riconosce la natura difensiva, la registrazione non è acquisibile.</p>
<p>Si tratta di un atteggiamento giurisprudenziale proclive ad assecondare le esigenze investigative a <strong>discapito del diritto di difesa</strong>. È pacifico che tali divieti probatori e di utilizzazione sono posti a garanzia della necessaria riservatezza dell’attività difensiva e quindi le comunicazioni e conversazioni tra assistito e difensore, riconoscibili dal numero di utenza del legale o da altri elementi, devono presumersi di natura difensiva, salvo prova contraria <em>aliunde</em> emergente, e pertanto non sono ammesse e, se erroneamente iniziate, devono essere immediatamente interrotte. Si dovrebbe perciò riflettere sui limiti che all’attività di indagine devono essere non solo posti legislativamente, ma anche rispettati nella prassi, per tutelare davvero la funzione difensiva.</p>
<p>La giurisprudenza europea</p>
<p>Anche la CEDU ha sottolineato che il segreto professionale è alla base del rapporto di fiducia esistente tra il difensore e il suo assistito e che la tutela del segreto professionale è il corollario del diritto di non autoincriminarsi in capo a chi è assistito da un difensore, il che presuppone che le autorità devono cercare di dimostrarne la responsabilità senza ricorrere a prove ottenute attraverso metodi di coercizione, in spregio alla volontà della persona accusata [CEDU, Sez. V, A. ed altri c/Francia, 24/7/2008].</p>
<p>Per questa ragione la giurisprudenza della CEDU ha ripetutamente ravvisato la violazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART11">art. 8</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a> [CEDU, Sez. IV, D.I.R. c/Romania, 31/10/2017; CEDU, Sez. III, D.P. c/Romania (n. 2), 26/4/2007]. La stessa CEDU riconosce che «è chiaramente interesse generale che chiunque desideri consultare un avvocato sia libero di farlo in condizioni che favoriscano una discussione piena e disinibita e che è per questo motivo che il rapporto difensore-assistito è, in linea di principio, tutelato» [CEDU, Sez. V, 17/12/2020, S. c<em>/</em>Norvegia.</p>
<p>Pertanto, i giudici di Strasburgo richiedono regole chiare e dettagliate sull’intrusione nella vita privata [CEDU, Sez. IV, S. e altri c/Finlandia, 27/9/2005] e riconoscono l&#8217;importanza di specifiche garanzie procedurali quando si tratta di proteggere la riservatezza delle conversazioni tra difensore e suo assistito [CEDU, Sez.V, S. c/Germania, 27/4/2017; CEDU, Sez. V, M. c/Francia, 6/12/2012].</p>
<p>Prospettive di riforma</p>
<p>Il disegno di legge Nordio, all’esame del Senato (Atto Senato n. 808) prevede di apportare modifiche all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006463">art. 103</a> c.p.p., inserendo, dopo il comma 6, altri due commi. In particolare, il comma 6-bis prescriverebbe che “È parimenti vietata l&#8217;acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l&#8217;imputato e il proprio difensore, salvo che l&#8217;autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato”. Ed il comma 6-ter aggiungerebbe che “L&#8217;autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate».</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006463">Art. 103</a>, comma 5, c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006463">Art. 103</a>, comma 7, c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/punibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reati contro la persona Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima lunedì 05 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per i reati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/punibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima/">Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro la persona</p>
<p>Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima</p>
<p>lunedì 05 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per i reati di maltrattamenti e, per quanto qui di interesse, di violenza sessuale ai danni della ex moglie, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002818633">sentenza 31 gennaio 2024, n. 4199</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della consumazione di rapporti sessuali tra l&#8217;imputato e la moglie con violenza o presenza di un dissenso della persona offesa, manifestato chiaramente &#8211; ha invece ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">art. 609-bis</a> c.p. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell&#8217;agente.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 31 gennaio 2024, n. 4199</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001803035">Cass. pen., Sez. III, 24/1/2017, n. 16609</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001836414">Cass. pen., Sez. III, 10/5/2017, n. 33049</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">art. 609-bis</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Violenza sessuale</em>», punisce con la reclusione da sei a dodici anni, la condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p>
<p>1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;</p>
<p>2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.</p>
<p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p>
<p>Nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">art. 609-bis</a> il mantenimento della violenza e della minaccia tra i requisiti della condotta si pone lungo una linea di continuità rispetto all&#8217;abrogato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003830">art. 519</a>, discostandosi però da diversi modelli di incriminazione. Si era, infatti, notato come i requisiti della violenza e della minaccia potessero essere sostituiti dal mero dissenso o, più sfumatamente, dalla mancanza di consenso. E, ponendo in correlazione il delitto di violenza sessuale ed il delitto di violazione di domicilio, era apparso singolare che nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003691">art. 614</a> fosse sufficiente la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione, mentre nell&#8217;ipotesi di violenza sessuale occorresse confrontarsi con una violenza o minaccia in atto (Padovani, <em>Violenza carnale e tutela della libertà</em>, in RIDPP, 1989, 1301, ed in <em>Studi in memoria di P. Nuvolone</em>, II, Milano, 1991, 127. Della stessa opinione, tra gli altri, Colli, 1169, e Carmona, 993).</p>
<p>In effetti, la sottolineata centralità del bene giuridico tutelato dai delitti di cui agli artt. 609-bis ss. avrebbe preferibilmente preteso la punizione di una condotta realizzata <strong>nonostante la mancanza di consenso della persona offesa</strong> (Bertolino, <em>La riforma dei reati di violenza sessuale</em>, 403. <em>Contra</em>, Fiandaca, Violenza sessuale, in ED, Agg., IV, Milano, 2000, 1158). E tale soluzione, oltre che più volte avanzata in dottrina, era stata anche indicata nello Schema di delega legislativa per l&#8217;emanazione di un nuovo codice penale, all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003564">art. 71</a> cp, comma 1, lett. a, che attorno alla fattispecie base dello stupro contro la volontà del soggetto passivo prevedeva quali aggravanti l&#8217;uso del mezzo violento, abusivo, ingannatorio. Del resto, eliminare il riferimento alla violenza ed alla minaccia nella norma sulla violenza sessuale, e sostituirvi la mancanza di consenso, non avrebbe certo condotto ad una affermazione di responsabilità a carico dell&#8217;imputato sulla base del mero racconto della pretesa parte offesa, dovendosi sempre valutare l&#8217;attendibilità della stessa.</p>
<p>Con particolare riferimento alla relazione con il <strong>soggetto convivente</strong>, come nel caso esaminato dalla Cassazione, si è recentemente affermato che l&#8217;idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può ravvisarsi anche in relazione ad una <strong>minaccia o ad una intimidazione psicologica</strong> attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima: nel caso di specie, la persona offesa, dopo essere stata picchiata con calci e pugni dal convivente, era fuggita da casa; tornata dopo pochi minuti, era stata di nuovo malmenata e tale situazione l&#8217;aveva indotta a spogliarsi e a consentire ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà, al fine di evitare ulteriori conseguenze lesive (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001836414">Cass. pen., Sez. III, 7/7/2017, n. 33049</a>. Conforme, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001280635">Cass. pen., Sez. III, 26/3/2013, n. 14085</a>, Cass. pen., Sez. III, 16/11/1988).</p>
<p>Ancora, la Cassazione ha statuito che è sufficiente qualsiasi forma di costringimento fisico o psichico idoneo ad incidere sull&#8217;altrui libertà di autodeterminarsi sessualmente, non rilevando, quindi, né l&#8217;esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, né la circostanza che la donna non si sia opposta esplicitamente ai rapporti sessuali, subendoli, qualora emerga la prova che l&#8217;agente, per le violenze e le minacce poste in essere in un contesto di umiliazione e di sopraffazione, <strong>abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito</strong> da parte della donna al compimento di atti sessuali (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002677833">Cass. pen., Sez. III, 21/3/2023, n. 11770</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002145768">Cass. pen., Sez. III, 6/11/2019, n. 44956</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002074898">Cass. pen., 29/4/2019, n. 17676</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001610244">Cass. pen., Sez. III, 5/10/2015, n. 39865</a>).</p>
<p>Dunque, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, <strong>sono prive di rilevanza le circostanze relative all&#8217;assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, il comportamento remissivo della stessa</strong>, anche successivo ai fatti, e <strong>le esitazioni nello sporgere denuncia</strong>, in quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima (Cass. pen., Sez. III, 21/2/2000, n. 1911).</p>
<p>Inoltre, si è affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove <strong>la violenza non sia stata tale da annullare la volontà</strong> del soggetto passivo: è sufficiente, infatti, che la volontà risulti coartata (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002364738">Cass. pen., Sez. III, 18/5/2021, n. 19611</a>). Ancora, si è precisato che integra l&#8217;elemento oggettivo del delitto in esame non solo la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione del dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente, ove la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (nella specie, gli atti sessuali erano stati realizzati su una persona dormiente: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001812402">Cass. pen., Sez. III, 8/5/2017, n. 22127</a>).</p>
<p>Ancora, integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché <strong>il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell&#8217;intero rapporto</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002176454">Cass. pen., Sez. III, 27/1/2020, n. 3158</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002068436">Cass. pen., Sez. III, 5/4/2019, n. 15010</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001662844">Cass. pen., Sez. III, 7/3/2016, n. 9221</a>. Nel medesimo senso: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001388121">Cass. pen., Sez. III, 6/2/2014, n. 5768</a>). E ciò vale anche nel caso di pratica erotica «“straordinaria”», del tutto equiparabile alla pratica erotica «“ordinaria”», poiché entrambe devono considerarsi lecite ove coinvolgano persone consenzienti (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002458582">Cass. pen., Sez. III, 26/11/2021, n. 43611</a>).</p>
<p>Peraltro, poiché il consenso all’atto sessuale deve essere verificato nel momento nel quale si consuma il rapporto, prescindendo dal comportamento provocatorio in precedenza assunto, e deve, appunto, permanere per l’intera durata del rapporto, l’eventuale sopravvenuto dissenso integra il reato, precludendo anche il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità al cospetto delle altre condizioni previste dalla legge (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002740549">Cass. pen., Sez. III, 26/7/2023, n. 32447</a>).</p>
<p>Si è poi affermato che non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all&#8217;inizio della condotta antigiuridica (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000532001">Cass. pen., Sez. III, 29/1/2008, n. 4532</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000405945">Cass. pen., Sez. III, 29/2/2000, n. 2512</a>) e che la violenza richiesta per l&#8217;integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell&#8217;azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo»: si pensi, ad esempio, all&#8217;improvviso palpeggiamento del seno (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001350959">Cass. pen., Sez. III, 18/10/2013, n. 42871</a>).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello, per quanto concerne l’affermazione di responsabilità, aveva confermato la sentenza del Tribunale relativamente ai reati di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">art. 572</a> c.p. (in danno della moglie e dei figli), nonché, per quanto qui rileva, in relazione al reato di cui agli artt. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003465">art. 81</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">609-bis</a>, comma 3, c.p. (in danno della moglie).</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, per quanto qui di interesse, con riferimento al reato di violenza sessuale, sottolineando che la moglie del reo, con una deposizione molto sofferta, non era riuscita a chiarire se il suo rifiuto ai rapporti sessuali con il marito fosse stata comunicata o rimasta al suo interno, senza poter incidere nella volontà dell&#8217;imputato. La donna dichiarava che, dopo le richieste del marito, lei acconsentiva a farlo e di non essere mai stata violentata con forza. Anche i figli avevano sempre smentito la consumazione di violenze sessuali ai danni della loro madre. Mancava, conseguentemente, per la difesa, la <strong>prova</strong> della consumazione di rapporti sessuali tra l&#8217;imputato e la moglie con violenza o presenza di un dissenso della persona offesa, manifestato chiaramente.</p>
<p>La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, dopo aver preso atto che la sentenza aveva acclarato come la donna aveva deciso di dormire separata dal marito, proprio per evitare i rapporti sessuali, mentre l&#8217;imputato di notte si recava nella sua camera &#8211; dove la moglie dormiva con le figlie &#8211; e insisteva per dei rapporti sessuali, a nulla valendo il fatto che la donna gli manifestasse il suo dissenso, in quanto l&#8217;imputato insisteva e la donna per evitare di farlo adirare e di svegliare i figli acconsentiva ai rapporti sessuali, senza urlare in quanto avrebbe coinvolto nei fatti i figli che dormivano, ha richiamato la giurisprudenza già citata in precedenza che ritiene <strong>sussistente la violenza sessuale quando il rapporto sessuale è consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza</strong> in cui la vittima è ridotta, segnatamente rifacendosi ad una fattispecie in cui la persona offesa, pur piangendo e manifestando il proprio dissenso, non aveva frapposto alcuna opposizione fisica al rapporto sessuale impostole dal proprio convivente, nel timore derivante da un violento colpo infertole dall&#8217;imputato assieme all&#8217;intimazione a seguirlo in camera da letto, e nella preoccupazione di non svegliare con le proprie urla il figlio che dormiva nella stanza attigua (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001803035">Cass. pen., Sez. III, n. 16609 del 24/1/2017</a>, CED Cass. 269631 &#8211; 01; vedi anche <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001836414">Cass. pen., Sez. III, n. 33049 del 10/5/2017</a>, CED Cass. 270643 &#8211; 01).</p>
<p>Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011253">Art. 609-bis</a> c.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&amp;linkname=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fpunibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima%2F&#038;title=Punibile%20la%20violenza%20sessuale%20anche%20se%20la%20violenza%20non%20%C3%A8%20tale%20da%20annullare%20la%20volont%C3%A0%20della%20vittima" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/punibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima/" data-a2a-title="Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/punibile-la-violenza-sessuale-anche-se-la-violenza-non-e-tale-da-annullare-la-volonta-della-vittima/">Punibile la violenza sessuale anche se la violenza non è tale da annullare la volontà della vittima</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Inutilizzabili a fini cautelari le intercettazioni se il PM non consegna alla difesa file audio delle conversazioni</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/inutilizzabili-a-fini-cautelari-le-intercettazioni-se-il-pm-non-consegna-alla-difesa-file-audio-delle-conversazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misure Cautelari Inutilizzabili a fini cautelari le intercettazioni se il PM non consegna alla difesa file audio delle conversazioni martedì 06 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con il quale un uomo era stato sottoposto alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/inutilizzabili-a-fini-cautelari-le-intercettazioni-se-il-pm-non-consegna-alla-difesa-file-audio-delle-conversazioni/">Inutilizzabili a fini cautelari le intercettazioni se il PM non consegna alla difesa file audio delle conversazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Misure Cautelari</strong></p>
<p><strong>Inutilizzabili a fini cautelari le intercettazioni se il PM non consegna alla difesa file audio delle conversazioni</strong></p>
<p>martedì 06 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con il quale un uomo era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto indiziato dei reati di associazione mafiosa e di estorsione, la Corte di <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002818258">Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 4021</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui nulla era l&#8217;ordinanza perché emessa nonostante la difesa avesse chiesto e non ottenuto di ascoltare una conversazione costituente la prova principale quanto meno con riferimento al reato di estorsione – nel prendere atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha aderito all’orientamento secondo cui in tema di riesame, l&#8217;omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza cautelare, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006379">art. 178</a>, comma 1, lett. c), c.p.p. nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell’indagato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 30 gennaio 2024, n. 4021</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002108474">Cass. pen., Sez. VI, 22/5/2019, n. 32391</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002097557">Cass. pen., Sez. II, 14/5/2019, n. 27865</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002028733">Cass. pen., Sez. II, 28/9/2018, n. 51935</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006245">art. 291</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Procedimento applicativo</em>», stabilisce, per quanto qui di interesse, al comma 1 che “1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all&#8217;articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell&#8217;archivio di cui all&#8217;articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell&#8217;imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”.</p>
<p>Gli fa da <em>pendant</em> l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006243">art. 293</a>, c.p.p., che, sotto la rubrica «<em>Adempimenti esecutivi</em>», stabilisce, al comma 3, che “3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006245">articolo 291</a> cpp, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni”.</p>
<p>Orbene, la disciplina concernente i diritti difensivi conseguenti all&#8217;adozione della misura cautelare è chiaramente improntata all&#8217;esigenza di consentire la tempestiva ed incondizionata possibilità dell&#8217;indagato ad esaminare tutti gli atti che sono stati utilizzati dal pubblico ministero nell&#8217;avanzare la richiesta. In base al combinato disposto degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006245">artt.291</a>, comma 1, e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006243">293,</a> comma 3, c.p.p., il pubblico ministero deve <strong>depositare presso la cancelleria del GIP quanto meno le trascrizioni sommarie delle intercettazioni</strong>, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, ove devono rimanere a disposizione della difesa dopo l&#8217;adozione della misura. In tal modo si realizza, quindi, la <strong>selezione delle conversazioni rilevanti in fase cautelare</strong>, consentendo da un lato al pubblico ministero di non disvelare integralmente il materiale d&#8217;indagine, dall&#8217;altro di permettere alla difesa l&#8217;immediato acceso alle fonti di prova sulle quali si basa l&#8217;adozione della misura. Tale selezione, peraltro, è sostanzialmente un&#8217;anticipazione parziale di quella &#8211; complessiva e tendenzialmente definitiva &#8211; che avviene nel momento del deposito delle intercettazioni telefoniche in sede di conclusione delle indagini preliminari.</p>
<p>La compiuta regolamentazione della selezione e del deposito delle intercettazioni telefoniche in fase cautelare è strettamente funzionale al diritto dell&#8217;imputato ad estrarre copia delle trascrizioni sommarie, nonché a richiedere copia delle registrazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa, come riconosciuto prima con gli interventi della Corte costituzionale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000631311">Corte cost. sent. n. 336/2008</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256549">Corte cost. sent.n. 192/1997</a>) e, successivamente, mediante la riformulazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006243">art. 293</a>, comma 3, c.p.p., in occasione della recente riforma delle intercettazioni.</p>
<p>Proprio in virtù di tali principi, concorde giurisprudenza riconosce che, a seguito dell&#8217;adozione della misura cautelare, <strong>il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle intercettazioni</strong>, nonché di ottenere la trasposizione delle intercettazioni su supporto idoneo. L&#8217;illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall&#8217;ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006275">art. 268</a> c.p.p., l&#8217;accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una <strong>nullità di ordine generale a regime intermedio</strong>, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006379">art. 178,</a> lett. c), c.p.p., in quanto determina un <strong>vizio nel procedimento di acquisizione della prova</strong>, che pur non inficiando il risultato probatorio, <strong>ne impedisce l&#8217;utilizzo in fase cautelare</strong> (in tal senso, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000889831">Cass. pen., Sez. Un., n.20300 del 22/4/2010,</a> L., CED Cass.246907; il principio è stato anche recentemente ribadito, tra le tante, da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002054325">Cass. pen., Sez. III, n.10951 del 17/1/2019,</a> S., CED Cass. 275868; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002108474">Cass. pen., Sez. VI, n.32391 del 22/5/2019,</a> R., CED Cass. 276476).</p>
<p>Premesso che l&#8217;ascolto diretto delle conversazioni poste a base dell&#8217;ordinanza cautelare rappresenta una insopprimibile garanzia difensiva, la S.C. non ritiene che il tempestivo assolvimento della messa a disposizione delle intercettazioni possa farsi dipendere dal fatto che la richiesta contenga o meno l&#8217;esplicitazione dell&#8217;esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame. Invero, a seguito dell&#8217;adozione della misura cautelare, <strong><em>l&#8217;esigenza della difesa di avere compiuta conoscenza degli atti sui quali quella si fonda deve ritenersi in re ipsa</em></strong>, posto che solo l&#8217;esame degli atti consente di compiere consapevolmente le scelte difensive e, quindi, anche di valutare se e come proporre l&#8217;istanza di riesame.</p>
<p>La tesi secondo cui la nullità si verificherebbe solo ove l&#8217;omesso rilascio di copia o la negazione della facoltà di ascolto consegua ad una richiesta in cui si è espressamente specificato che la stessa è finalizzata alla proposizione del riesame, introduce un motivo di inammissibilità non codificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina. Nel momento in cui l&#8217;ordinanza genetica pone a fondamento della gravità indiziaria determinate intercettazioni, l&#8217;interesse della difesa al loro ascolto, ove la richiesta sia tempestivamente proposta, <strong>non richiede anche la specificazione della finalità </strong>della stessa, posto che il diretto collegamento con le esigenze difensive scaturenti dalla misura è di per sé manifesto, anche se il richiedente non specifichi l&#8217;intenzione di proporre riesame. Del resto, nulla esclude che l&#8217;indagato, una volta ascoltate le intercettazioni, potrebbe soprassedere alla proposizione del riesame, circostanza che di per sé dimostra come non si possa pretendere che la richiesta di ascolto debba necessariamente contenere l&#8217;indicazione della finalità cui la stessa mira.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame aveva confermato l&#8217;ordinanza con la quale l’indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto raggiunto da indizi di colpevolezza dei reati di associazione mafiosa e di estorsione.</p>
<p>Ricorrendo in cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in particolare invocandone la nullità in quanto emessa nonostante la difesa avesse chiesto e non ottenuto di ascoltare una conversazione, costituente la prova principale quanto meno con riferimento al reato di estorsione. Rappresentava l’indagato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l&#8217;insussistenza della lesione del diritto di difesa, sul presupposto che non era stata esplicitata la ragione dell&#8217;urgenza derivante dalla proposizione del riesame. Diversamente, la difesa evidenziava che, al momento in cui l&#8217;istanza di accesso è stata formulata, non era stata fissata la data del riesame e, quindi, l&#8217;istanza non poteva essere motivata con riguardo a tale incombente processuale.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., premesso che non era contestato l&#8217;omesso accesso alla registrazione audio, avendo il Tribunale ritenuto che la richiesta non conteneva l&#8217;esplicitazione della necessità di acquisire la conversazione in vista della proposizione del riesame, il che legittimerebbe l&#8217;intempestivo rilascio della copia, ha ricordato che, a supporto di tale assunto, il Tribunale aveva richiamato un orientamento giurisprudenziale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002097557">Cass. pen., Sez. II, n. 27865 del 14/5/2019,</a> S., CED Cass. 277016; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002028733">Cass. pen., Sez. II, n. 51935 del 28/9/2018,</a> P., CED Cass. 275065) che, tuttavia, non è apparso condivisibile ai Supremi Giudici, i quali, diversamente, hanno ritenuto <strong>debba darsi prevalenza all&#8217;orientamento</strong> secondo cui, in tema di riesame, l&#8217;omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza cautelare, determina l&#8217;inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui <strong>desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell&#8217;indagato</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002108474">Cass. pen., Sez. VI, n. 32391 del 22/5/2019,</a> R., CED Cass. 276476).</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006245">Art. 291</a>, comma 1 c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006243">Art. 293</a>, comma 3 c.p.p.</p>
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		<item>
		<title>Inammissibile il ricorso depositato in fase transitoria “Cartabia” presso un indirizzo non abilitato</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/inammissibile-il-ricorso-depositato-in-fase-transitoria-cartabia-presso-un-indirizzo-non-abilitato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale telematico Inammissibile il ricorso depositato in fase transitoria “Cartabia” presso un indirizzo non abilitato mercoledì 07 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell&#8217;art. 87-bis, comma 7, D.Lgs n. 150/2022, il ricorso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/inammissibile-il-ricorso-depositato-in-fase-transitoria-cartabia-presso-un-indirizzo-non-abilitato/">Inammissibile il ricorso depositato in fase transitoria “Cartabia” presso un indirizzo non abilitato</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale telematico</p>
<p>Inammissibile il ricorso depositato in fase transitoria “Cartabia” presso un indirizzo non abilitato</p>
<p>mercoledì 07 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a>, comma 7, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs n. 150/2022</a>, il ricorso per cassazione presentato nell&#8217;interesse del condannato in sede di appello, in quanto depositato presso un indirizzo &#8220;pec&#8221; non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, la Corte di <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002819543">Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 2 febbraio 2024, n. 4791</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui solo l&#8217;inosservanza del termine di presentazione dell&#8217;impugnazione può determinare l&#8217;inammissibilità dell’impugnazione, non anche il diverso &#8220;luogo di presentazione&#8221; – ha affermato il principio secondo cui l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs n. 150/2022</a> prevede uno specifico caso di inammissibilità, che non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere &#8220;sostanzialmente&#8221; lo scopo a cui l&#8217;atto di ricorso è diretto. Ne discende, pertanto, che il deposito a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all&#8217;ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 2 febbraio 2024, n. 4791</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002308606">Cass. pen., Sez. Un., 24/9/2020, n. 1626 dep. 2021</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che, in attesa dell’entrata a regime del «<em>portale del processo telematico</em>», ancora in via di sperimentazione, le comunicazioni tra parti private ed uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936894SOMM">L. 30 dicembre 2022, n. 199</a>.</p>
<p>Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all&#8217;entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi &#8220;pec&#8221; degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».</p>
<p>Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l&#8217;atto di impugnazione &#8211; che non sia una richiesta di riesame o l&#8217;appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali &#8211; debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">provvedimento del DGSIA</a> di cui comma 1, all&#8217;indirizzo &#8220;pec&#8221; dell&#8217;ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1».</p>
<p>La norma transitoria prevede anche delle specifiche ipotesi di <strong>inammissibilità</strong>. Segnatamente, stabilisce che l&#8217;impugnazione è inammissibile: «b) quando l&#8217;atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l&#8217;atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all&#8217;ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all&#8217;ufficio competente a decidere il riesame o l&#8217;appello».</p>
<p>L&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs n. 150/2022</a> prevede, dunque, uno <strong>specifico caso di inammissibilità, che non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere &#8220;sostanzialmente&#8221; lo scopo</strong> a cui l&#8217;atto di ricorso è diretto. Le ragioni di tale scelta ermeneutica si dipartono dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001044">art. 12</a> preleggi, che nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell&#8217;applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».</p>
<p>Ritenere che sia ammissibile il ricorso depositato presso un indirizzo di posta elettronica non abilitato a riceverle potrebbe derivare da una valorizzazione del <em>favor impugnationis</em>, ovvero del diritto fondamentale dell&#8217;imputato ad impugnare (hanno valorizzato il principio <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001479238">Cass. pen., Sez. V, n. 41082 del 19/9/2014</a>, S., CED Cass. 260766; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001266010">Cass. pen., Sez. VI, n. 9093 del 14/1/2013</a>, L., CED Cass. 255718); la valorizzazione di tale regola secondo le Sezioni Unite «non può, tuttavia, tradursi nell&#8217;attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della <em>voluntas legis</em>, <strong>né quindi consentire l&#8217;individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore</strong>» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002308606">Cass. pen., Sez. Un., n. 1626 del 24/9/2020</a>, dep. 2021, B., CED Cass. 280167 &#8211; 01).</p>
<p>Nella stessa pronuncia si è altresì affermato che in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi <strong>precluso il ricorso ad un&#8217;interpretazione &#8220;adeguatrice&#8221;.</strong> Mentre nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale (<em>ex plurimis</em>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001803557">Corte cost. n. 82/2017</a>).</p>
<p>Si è già rilevato, infatti, che la stessa Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l&#8217;accesso aperto all&#8217;individuo in una maniera o a un punto tali che il &#8220;diritto a un tribunale&#8221; risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, CEDU, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; CEDU M. c. Francia, n. 42195/98, § 33 e CEDU T. c. Italia n. 32610/07, § 36).</p>
<p>È vero che le Sezioni unite &#8220;Bottari&#8221; hanno affermato che solo l&#8217;inosservanza del termine di presentazione determina l&#8217;inammissibilità del ricorso, mentre se l&#8217;impugnazione è presentata presso un &#8220;ufficio diverso&#8221; da quello indicato dalla legge, il ricorrente si assume il rischio che la stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l&#8217;atto perviene all&#8217;ufficio competente a riceverlo. Tale interpretazione valorizza il sostanziale &#8220;<strong>raggiungimento dello scopo</strong>&#8221; di una impugnazione cautelare irritualmente presentata nella cancelleria del giudice non competente a riceverla, ma tempestivamente trasmessa a quella del giudice competente: essa è, tuttavia &#8211; ed il dato è decisivo <strong>– riferita al deposito in luoghi &#8220;fisici&#8221;, e non a quello in luoghi &#8220;telematici&#8221;</strong>. Il &#8220;percorso telematico&#8221; del ricorso risulta, ad oggi, disciplinato analiticamente dal legislatore, che ha individuato sia le caratteristiche dell&#8217;indirizzo di posta emittente (quella certificata del difensore), che dell&#8217;indirizzo di posta ricevente (individuati dal DGSIA). Dunque, <strong>l’interpretazione sostanzialistica non può più essere ritenuta perseguibile</strong>.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa aveva presentato il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello o presso un indirizzo &#8220;pec&#8221; non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. La difesa, valorizzando la richiamata interpretazione “sostanzialistica”, ne aveva denunciato l’erroneità, osservando come il ricorso spedito a mezzo &#8220;pec&#8221;, con firma certa, al giudice <em>a quo</em>, assicurerebbe la certezza sia del compimento dell&#8217;atto che della sua provenienza, sicché solo l&#8217;inosservanza del termine di presentazione dell&#8217;impugnazione ne determinerebbe l&#8217;inammissibilità, non anche il diverso &#8220;luogo di presentazione&#8221;, ove comunque l&#8217;atto pervenga tempestivamente nella cancelleria del giudice individuato <em>ex lege</em>, in tal modo raggiungendo il proprio scopo. Si tratterebbe di interpretazione conforme anche alla più recente giurisprudenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002457300">Corte EDU, espressa dalla sentenza Succi e altri c. Italia</a>, e sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione (si richiamava <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002562671">Cass. pen., Sez. V, n. 26465 del 26/4/2022</a>, A. S.r.l. relativa al regime normativo relativo al periodo di emergenza Covid, sostanzialmente replicato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs n. 150/2022</a>).</p>
<p>La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, ha osservato la S.C., pur nella consapevolezza dell&#8217;esistenza di un <strong>contrario orientamento</strong>, la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una <em>ratio</em> di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002562671">Cass. pen., Sez. V, n. 26465 del 26/4/2022</a>, <em>inedita</em>).</p>
<p>Proprio in considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell&#8217;impugnazione, secondo la Cassazione <strong>non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive</strong>, che valorizzando l&#8217;idoneità della notifica al &#8220;raggiungimento dello scopo&#8221;, invece che orientare verso la semplificazione si risolvono nella complicazione dell&#8217;accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'&#8221;effettività&#8221; dell&#8217;inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, per i Supremi Giudici, l&#8217;affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili &#8211; in quanto non imposti dal Legislatore &#8211; controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. E, in tal modo, <strong><em>si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni</em></strong> e di accelerazione dell&#8217;<em>iter</em> processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> dell&#8217;impugnazione, secondo la Cassazione non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l&#8217;idoneità della notifica al &#8220;raggiungimento dello scopo&#8221;, invece che orientare verso la semplificazione si risolvono nella complicazione dell&#8217;accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'&#8221;effettività&#8221; dell&#8217;inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, per i Supremi Giudici, l&#8217;affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili &#8211; in quanto non imposti dal Legislatore &#8211; controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. E, in tal modo, si contravviene alla <em>ratio</em> di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell&#8217;<em>iter</em> processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">d.lgs. n. 150 del 2022</a>.</p>
<p>Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">Art. 87-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arresti domiciliari e Cartabia: niente obbligo di elezione di domicilio per la notifica della citazione</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/arresti-domiciliari-e-cartabia-niente-obbligo-di-elezione-di-domicilio-per-la-notifica-della-citazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 15:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale Arresti domiciliari e Cartabia: niente obbligo di elezione di domicilio per la notifica della citazione venerdì 09 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d&#8217;Appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l&#8217;appello proposto da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/arresti-domiciliari-e-cartabia-niente-obbligo-di-elezione-di-domicilio-per-la-notifica-della-citazione/">Arresti domiciliari e Cartabia: niente obbligo di elezione di domicilio per la notifica della citazione</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<p>Arresti domiciliari e Cartabia: niente obbligo di elezione di domicilio per la notifica della citazione</p>
<p>venerdì 09 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d&#8217;Appello aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter, c.p.p., l&#8217;appello proposto da un imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820839">sentenza 31 gennaio 2024, n. 4233</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici aveva dichiarato inammissibile l’appello difettando il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai finii della notificazione del decreto di citazione a giudizio &#8211; ha affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla c.d. riforma “Cartabia”, che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d&#8217;inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all&#8217;atto d&#8217;impugnazione, non opera nel caso in cui l&#8217;imputato impugnante sia detenuto, anche se in regime di arresti domiciliari.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 31 gennaio 2024, n. 4233</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Cass. pen., Sez. II, 28/6/2023, n. 33355</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002768893">Cass. pen., Sez. II, 13/9/2023, n. 38442</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775218">Cass. pen., Sez. IV, 8/6/2023, n. 41858</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Forma dell’impugnazione</em>», stabilisce per quanto qui di interesse che “1-ter. Con l&#8217;atto d&#8217;impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d&#8217;inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.</p>
<p>1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l&#8217;atto d&#8217;impugnazione del difensore è depositato, a pena d&#8217;inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l&#8217;elezione di domicilio dell&#8217;imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.</p>
<p>I predetti commi sono stati aggiunti dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART78">art. 33</a>, comma 1, lett. d), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, attuativo della c.d. riforma Cartabia, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART229">art. 99-bis</a>, comma 1, del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, aggiunto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933906ART18">art. 6</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933906SOMM">D.L. 31 ottobre 2022, n. 162</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936894SOMM">L. 30 dicembre 2022, n. 199</a>.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART218">art. 89</a>, comma 3, del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, dettando la disciplina transitoria, ha così disposto: «3. Le disposizioni degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">articoli 157-ter</a>, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006383">articolo 175</a> del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, l&#8217;appello proposto dall’imputato, ristretto agli arresti domiciliari, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, per il mancato contestuale deposito, unitamente all&#8217;atto di impugnazione, dell&#8217;elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, per aver la Corte ritenuto applicabile, anche alla fattispecie in esame (in cui l&#8217;’imputato si trova ristretto agli arresti domiciliari), la disposizione introdotta al comma 1-ter dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a> c.p.p., che prevede come visto &#8211; a pena di inammissibilità dell&#8217;appello &#8211; l&#8217;obbligo di contestuale <strong>deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio</strong>. Al riguardo, si richiamava il recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte, secondo cui tale obbligo <strong>non opera nelle fattispecie in cui l&#8217;appellante risulta detenuto</strong>: indirizzo ritenuto dalla difesa applicabile anche nella fattispecie in esame, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite in ordine all&#8217;obbligo di notifica a mani proprie del detenuto, anche qualora questi sia ristretto in un luogo diverso da un istituto penitenziario.</p>
<p>La Cassazione, <strong>nell’accogliere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha ritenuto che la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui tale disposizione non si applica qualora il reo si trovi in stato di detenzione, trova un chiarissimo avallo nella <strong>giurisprudenza nettamente maggioritaria</strong> della Suprema Corte. Si è in particolare affermato, per un verso, che «in tema di impugnazioni, l&#8217;art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dall&#8217;art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all&#8217;entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d&#8217;inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all&#8217;atto d&#8217;impugnazione, <strong>non opera nel caso in cui l&#8217;imputato impugnante sia detenuto</strong>» (Cass. pen., Sez. II, n. 33355 del 28/6/2023, Q., CED Cass. 285021 &#8211; 01).</p>
<p>In senso conforme, tra le altre, cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002768893">Cass. pen., Sez. II, n. 38442 del 13/9/2023</a>, T.I., CED Cass. 285029 &#8211; 01, secondo la quale «in tema di impugnazioni, nel caso in cui l&#8217;imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter, c.p.p., novellato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART78">art. 33</a>, comma 1, lett. d), del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all&#8217;atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell&#8217;obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell&#8217;imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all&#8217;accesso effettivo alla giustizia sancito dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART76">art. 6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>».</p>
<p>Tra le sentenze inedite, cfr. tra le altre, nello stesso senso, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002805863">Cass. pen., Sez. II, n. 51273 del 10/11/2023</a>, S.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002793335">Cass. pen., Sez. VI, n. 47172 del 31/10/2023</a>, A.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002808200">Cass. pen., Sez. II, n. 51718 del 30/11/2023</a>, R.).</p>
<p>Di contro, un <strong>contrapposto orientamento</strong>, sostiene invece che «in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART78">art. 33</a>, comma 1, lett. d), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, per il caso di omesso deposito, da parte dell&#8217;imputato appellante, della dichiarazione o dell&#8217;elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell&#8217;appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006402">art. 157</a> c.p.p.» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775218">Cass. pen., Sez. IV, n. 41858 del 8/6/2023</a>, A., CED Cass. 285146 &#8211; 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell&#8217;imputato al momento della proposizione del gravame).</p>
<p>Per la S.C., in particolare, appaiono convincenti i rilievi che, proprio sul piano sistematico, sono stati sviluppati nella prima sentenza dell&#8217;opposto indirizzo precedentemente richiamato. Si è in particolare osservato (§ 2.1 della motivazione) che «l&#8217;art. 157-ter, comma 3, c.p.p., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che &#8216;In caso di impugnazione proposta dall&#8217;imputato o nel suo interesse, la notificazione dell&#8217;atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell&#8217;articolo 581, commi 1-ter e 1-quater&#8217;. Se la disposizione di cui all&#8217;art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., natura di <em>lex specialis</em> universalmente applicabile, la disposizione di cui all&#8217;a<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">rt. 157-ter,</a> comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all&#8217;interprete non è consentito ritenere. Per altro verso, l&#8217;interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all&#8217;art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all&#8217;imputato detenuto (l&#8217;art. 156 c.p.p. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall&#8217;imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell&#8217;atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell&#8217;articolo 581, commi 1-ter e 1-quater».</p>
<p>Anche sulla scorta di tali considerazioni sistematiche è stato quindi <strong>ribadito l&#8217;indirizzo maggioritario</strong> elaborato dalla Suprema Corte. Per altro verso, la necessità di applicare il principio espresso dall&#8217;orientamento qui appena illustrato anche alle ipotesi &#8211; come quella in esame &#8211; in cui l&#8217;impugnante sia detenuto agli arresti domiciliari, trae fondamento dall&#8217;insegnamento delle <strong>Sezioni Unite</strong> secondo cui «le notificazioni all&#8217;imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, <strong>nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio</strong>» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002207760">Cass. pen., Sez. Un., n. 12778 del 27/2/2020</a>, S., CED Cass. 278869, la quale, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell&#8217;imputato <strong>detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario</strong> e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto &#8216;per altra causa&#8217;). Nessun dubbio può invero prospettarsi, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Consesso, sulla impossibilità di distinguere &#8211; ai fini che qui specificamente rilevano &#8211; tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell&#8217;a<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART76">rt. 6 CEDU.</a></p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">Art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">Art. 581</a>, comma 1-quarter c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’uso abituale di sostanze stupefacenti non integra lo stato di tossicodipendenza</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/luso-abituale-di-sostanze-stupefacenti-non-integra-lo-stato-di-tossicodipendenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 15:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stupefacenti L’uso abituale di sostanze stupefacenti non integra lo stato di tossicodipendenza venerdì 09 febbraio 2024 di Verderosa Antonio Già Tirocinante presso il Tribunale di Salerno La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 3805 dichiara la non applicabilità dell’affidamento in prova di cui all’art. 94D.P.R. n. 309/1990 nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/luso-abituale-di-sostanze-stupefacenti-non-integra-lo-stato-di-tossicodipendenza/">L’uso abituale di sostanze stupefacenti non integra lo stato di tossicodipendenza</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stupefacenti</p>
<p>L’uso abituale di sostanze stupefacenti non integra lo stato di tossicodipendenza</p>
<p>venerdì 09 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Verderosa Antonio</strong> Già Tirocinante presso il Tribunale di Salerno</p>
<p>La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002818102">sentenza 30 gennaio 2024, n. 3805</a> dichiara la non applicabilità dell’affidamento in prova di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/1990</a> nel caso in cui venga semplicemente allegato da parte del richiedente il consumo abituale di sostanze stupefacenti. Infatti, tale status patologico è elemento necessario ma non sufficiente ad integrare la condizione di tossicodipendenza richiesta dalla norma per l’applicazione della misura.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 30 gennaio 2024, n. 3805</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001824283">Cass. pen., Sez. IV, 10/5/2017, n. 27575</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002026572">Cass. pen., Sez. VI, 24/10/2018, n. 54068</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002381730">Cass. pen., Sez. II, 22/4/2021, n. 24119</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001731553">Cass. pen., Sez. IV, 14/7/2016, n. 39530</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002028092">Cass. pen., Sez. I, 5/11/2018, n. 317</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000700395">Cass. pen., Sez. VI, 26/3/2009, n. 16037</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001673743">Cass. pen., Sez. I, 13/1/2016, n. 14008</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001954932">Cass. pen., Sez. III, 13/2/2018, n. 24990</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002818102">sentenza n. 3805/2024</a> la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione prende posizione sul contrasto giurisprudenziale in relazione alla equiparabilità delle nozioni di uso abituale di sostanze stupefacenti e stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicabilità dell’affidamento terapeutico di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. 309/90</a>.</p>
<p>La pronuncia origina dal ricorso per Cassazione presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma con cui si rigettava l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’affidamento in prova in casi particolari di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/90</a>. Nello specifico, l’interessato, detenuto in carcere a seguito di condanna per il reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART75">art. 73</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/90</a>, chiedeva l’applicazione della misura in quanto consumatore di cocaina, allegando apposita documentazione. Il Tribunale, tuttavia, decideva per il rigetto dell’istanza, da un lato, sulla base della persistente ed attuale pericolosità sociale dell’interessato, dall’altro, ritenendo che l’allegato disturbo da uso di cocaina non fosse sufficiente ad integrare la condizione di tossicodipendenza richiesta dalla norma per l’affidamento in prova.</p>
<p>Conseguentemente, l’interessato proponeva ricorso per cassazione lamentando il vizio di motivazione del provvedimento e l’erronea applicazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/90</a> in relazione alla sussistenza degli elementi dimostrativi dello stato di tossicodipendenza. A giudizio del ricorrente, tra le espressioni “<strong>consumatore abituale di sostanze stupefacenti</strong>” e “<strong>tossicodipendente</strong>” vi sarebbe una <strong>sostanziale equivalenza semantica</strong>, dal momento che il consumo abituale è condotta che chiarisce concettualmente il significato dello stato di tossicodipendenza. A sostegno di tale argomentazione, vengono richiamati non solo numerosi precedenti giurisprudenziali, ma soprattutto la disposizione di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART91">art. 89</a>, comma 2, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/90</a>, che <strong>equipara espressamente</strong> «lo stato di tossicodipendenza» e «l’uso abituale di sostanze stupefacenti», considerandoli quale <strong>unico elemento da accertare per sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari</strong> unitamente al trattamento in comunità terapeutica.</p>
<p>Inoltre, le conclusioni raggiunte sarebbero confermate anche dalle statuizioni della comunità scientifica in materia, a rigor delle quali uso abituale di sostanze stupefacenti e stato di tossicodipendenza sono riconducibili alla categoria dei “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze” e si distinguerebbero solo per la gravità del disturbo.</p>
<p>Tanto premesso, la Suprema Corte ritiene il ricorso infondato, confutando le argomentazioni difensive. In primo luogo, i giudici di legittimità non ritengono di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le nozioni di stato di tossicodipendenza e di uso continuativo di sostanze stupefacenti andrebbero considerate come sinonimi in quanto espressivi di un medesimo “status” patologico.</p>
<p>Diversamente, a giudizio della Corte, <strong>non sussiste equipollenza tra i due concetti</strong>, trattandosi «di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e […] tra loro non omologabili». Infatti, l’uso abituale di sostanze stupefacenti è condizione essenziale ma non sufficiente a configurare lo stato di tossicodipendenza che legittimerebbe il ricorso alla misura di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/90</a>. Tale misura sarebbe, tra l’altro, ancor meno giustificabile in ipotesi di uso saltuario, ove non si dimostri una condizione di abuso che vada oltre la mera assunzione occasionale.</p>
<p>Né coglie nel segno il riferimento alle catalogazioni generali in materia della medicina diagnostica, che differenzia le patologie solo in base alla gravità con cui si manifestano. Infatti, vanno comunque tenuti in debito conto i criteri utilizzati nel c.d. DSM-5 (“Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”), richiamato dalla difesa, per cui la diagnosi della patologia va accertata in concreto dalla sussistenza di un differente numero di sintomi a seconda della gravità del disturbo. Conseguentemente, è confermato che lo stato di tossicodipendenza non può essere integrato da un uso non continuativo delle sostanze, dal momento che tale <strong>assunzione non genera una condizione di concreta dipendenza.</strong></p>
<p>Tornando al caso in specie, stanti le motivazioni non illogiche del Tribunale di sorveglianza, unitamente alla considerazione per cui nella documentazione presentata dall’istante non vi è neanche riferimento ad una condizione di uso abituale di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291ART96">Art. 94</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000123291SOMM">D.P.R. n. 309/1990</a></p>
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		<title>Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/solo-ricorribile-per-cassazione-la-decisione-sulla-licenza-premio-dei-semiliberi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 18:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Ordinamento penitenziario Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi lunedì 12 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l&#8217;istanza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/solo-ricorribile-per-cassazione-la-decisione-sulla-licenza-premio-dei-semiliberi/">Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Ordinamento penitenziario</p>
<p>Solo ricorribile per cassazione la decisione sulla licenza premio dei semiliberi</p>
<p>lunedì 12 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l&#8217;istanza di concessione di una licenza premio presentata da un detenuto ammesso al regime della semilibertà, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820089">sentenza 5 febbraio 2024, n. 5031</a>– nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la soluzione adottata dal Tribunale era errata in quanto alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista – ha invece affermato che il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART72">art. 52</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">ord. pen.</a> non è appellabile ma è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">art. 111</a> Cost.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5031</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002167236">Cass. pen., Sez. l, 7/11/2019, n. 52134</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001311200">Cass. pen., Sez. l, 21/5/2013, n. 25639</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001290302">Cass. pen., Sez. l, 5/2/2013, n. 11578</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001243551">Cass. pen., Sez. l, 30/11/2012, n. 108</a> dep. 2013</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000497045">Cass. pen., Sez. l, 20/5/2003, n. 30132</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000312037">Cass. pen., Sez. Un., 3/12/1996, n. 24</a> dep. 1997</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000477777">Cass. pen., Sez. l, 13/12/2002, n. 15684</a> dep. 2003</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART72">art. 52</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. 26 luglio 1975, n. 354</a>, recante “Norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, sotto la rubrica «<em>Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà</em>», prevede che “Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all&#8217;anno. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo”.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza aveva ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l&#8217;istanza di concessione di una licenza premio presentata da un detenuto ammesso al regime della semilibertà.</p>
<p>Nell&#8217;ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza, evidenziato che avverso il provvedimento che decide in ordine alla richiesta di licenza premio <strong>non è previsto alcun mezzo di impugnazione</strong>, aveva dichiarato inammissibile il reclamo. Nello specifico il giudice della sorveglianza aveva anche evidenziato che alla licenza non è estensibile la diversa disciplina prevista per il permesso premio, istituto di carattere premiale che è preordinato all&#8217;avvio del percorso trattamentale che è, invece, nella semilibertà già avviato. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento in merito alla licenza premio non inciderebbe sulla libertà personale del detenuto e avrebbe natura esclusivamente amministrativa.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in quanto alla licenza premio, istituto che avrebbe una <strong>finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina</strong> per questo prevista. Una diversa conclusione, infatti, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che regolano materia. In generale, d&#8217;altro canto, sarebbe innegabile che il provvedimento in merito alla licenza premio abbia effetti diretti sulla libertà personale del condannato.</p>
<p>Infine, rilevava che l&#8217;impugnazione, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione.</p>
<p>La Cassazione, pur ritenendo corretta la valutazione di non appellabilità del provvedimento in questione, lo ha tuttavia annullato confermando la <strong>natura giurisdizionale</strong> dello stesso e, quindi, la <strong>sua diretta ricorribilità in cassazione</strong>.</p>
<p>In particolare, la Cassazione ha anzitutto affermato che il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART72">art. 52</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">ord. pen.</a> non è appellabile. La legge sull&#8217;ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale, infatti, <strong>non prevedono alcuno specifico mezzo di gravame e ciò, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni</strong>, impone di escludere che avverso lo stesso sia proponibile un reclamo ovvero un appello di merito (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000838683">Cass. pen., Sez. I, n. 4606 del 1/12/2009</a>, dep. 2010, A., inedita; Cass. pen., Sez. I, n. 2674 del 13/6/1986, Z., CED Cass. 174288 e 174287; Cass. pen., Sez. I, n. 473 del 12/2/1980, T., CED Cass. 145372; Cass. pen., Sez. I, n. 1950 del 10/10/1978, L.R., CED Cass. 140500; Cass. pen., Sez. I, n. 863 del 13/4/1978, D.G., CED Cass. 139399).</p>
<p>La diversa disciplina prevista in materia di permessi premio e per provvedimenti in materia di licenze agli internati non pone per i Supremi Giudici problemi di tenuta costituzionale del sistema. Tali benefici, infatti, hanno <strong>finalità diverse</strong> e sono destinati a incidere in modo diverso sullo <em>status libertatis</em> del condannato rispetto a quanto avviene per il semilibero, soggetto per il quale la licenza premio è una <strong>modalità di esecuzione della misura alternativa alla detenzione</strong> già concessa. Il permesso premio si inserisce nel percorso trattamentale dei detenuti e, presupponendo l&#8217;avvio della revisione critica, costituisce uno degli strumenti utili a verificare l&#8217;esistenza di progressi positivi. Ragione questa che, considerata la necessità di garantire un controllo di merito in ordine alla corretta applicazione dei criteri stabilita dalla legge, giustifica la previsione di una specifica impugnazione avanti al Tribunale di sorveglianza, così come espressamente prevista dal combinato disposto degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART41">artt. 30-ter</a>, comma 7, e 30-bis <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">ord. pen.</a></p>
<p>Ad <strong>analoghe conclusioni</strong> si deve pervenire, secondo la Cassazione, con riferimento alle licenze richieste dagli <strong>internati</strong>, cioè da persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Anche in questo caso, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio si inserisce in una condizione di restrizione di fatto assimilabile a quella carceraria che non conosce altre forme di espiazione alternativa o di misura extramurale, così che le licenze rappresentano di fatto, allo stato, l&#8217;unico margine di flessibilità del trattamento in vita di un tentativo di graduale recupero (sociale o personale e familiare) del sottoposto.</p>
<p>Come i permessi premio concessi ai detenuti, e ancor più significativamente, d&#8217;altro canto, le licenze concesse agli internati incidono sul grado di libertà personale e possono costituire premio e incentivo alla collaborazione con l&#8217;istituzione contenitiva ovvero comunque strumento di rieducazione, favorendo in assenza di elevata pericolosità il soddisfacimento di esigenze personali o familiari ovvero un percorso di riadattamento sociale e così divenendo attraverso l&#8217;osservazione degli effetti sul ristretto del temporaneo ritorno in libertà &#8211; strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa.</p>
<p>Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento che nega ovvero revoca una licenza già concessa all&#8217;internato, cui deve essere riconosciuta piena natura giurisdizionale e che incide sul percorso trattamentale, è uno dei &#8220;provvedimenti concernenti&#8221; le misure di sicurezza avverso il quale, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005784">art. 680</a> c.p.p., l&#8217;interessato <strong>può proporre appello</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000838253">Cass. pen., Sez. I, n. 4087 del 7/1/2010</a>, A., CED Cass. 246051 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000866035">Cass. pen., Sez. I, n. 1439 del 1/12/2009</a>, dep. 2010, C., CED Cass. 245950 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000838683">Cass. pen., Sez. I, n. 4606 del 1/12/2009</a>, dep. 2010, A., inedita).</p>
<p>In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito che i provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema di concessione della licenza premio hanno <strong>natura giurisdizionale</strong>. Le decisioni in materia di licenza ai semiliberi, così come, ad esempio, quelle in ordine ai permessi premio e alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quanto <strong>incidono</strong>, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul grado di privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi, <strong>sull&#8217;esecuzione della pena</strong>.</p>
<p>In ragione di ciò tali provvedimenti, come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale con le <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256347">sentenze Corte cost. n. 225/1995</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256972">Corte cost. n. 349/1993</a>, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009957">art. 13</a>, secondo comma, Cost. Provvedimenti questi avverso i quali, pertanto, <strong>è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge</strong> ai sensi del principio generale previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">art. 111</a>, comma 7, Cost. (in senso analogo: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002167236">Cass. pen., Sez. l, n. 52134 del 7/11/2019</a>, Z., CED Cass. 277884 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001311200">Cass. pen., Sez. l, n. 25639 del 21/5/2013</a>, G., CED Cass. 255922 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001290302">Cass. pen., Sez. l, n. 11578 del 5/2/2013</a>, P., CED Cass. 255309 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001243551">Cass. pen., Sez. l, n. 108 del 30/11/2012</a>, dep. 2013, F., CED Cass. 254166 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000497045">Cass. pen., Sez. l, n. 30132 del 20/5/2003</a>, S., CED Cass. 22613S &#8211; 01, così come si evince anche da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000312037">Cass. pen., Sez. Un., n. 24 del 3/12/1996</a>, dep. 1997, L., CED Cass. 206465 – 01; <em>contra</em>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000477777">Cass. pen., Sez. l, n. 15684 del 13/12/2002</a>, dep. 2003, N., CED Cass. 224016 &#8211; 01).</p>
<p>La Corte ha quindi esaminato l’impugnazione, riqualificandola come ricorso per cassazione, ma l’ha tuttavia dichiarata inammissibile osservando come le censure contenute nell&#8217;atto, che pure fa riferimento ai principi costituzionali e convenzionali in materia di rieducazione della pena, si sostanziavano in una critica alla motivazione del decreto che non è consentita, essendo consentito il ricorso diretto ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">art. 111</a> Cost. solo per violazione di legge.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART72">Art. 52</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. 26 luglio 1975, n. 354</a></p>
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		<title>Solo il PG della Cassazione è “parte” del giudizio in sede di legittimità</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/solo-il-pg-della-cassazione-e-parte-del-giudizio-in-sede-di-legittimita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 18:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale Solo il PG della Cassazione è “parte” del giudizio in sede di legittimità giovedì 15 febbraio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva ravvisato a carico di un indagato un quadro di gravità indiziaria per i reati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/solo-il-pg-della-cassazione-e-parte-del-giudizio-in-sede-di-legittimita/">Solo il PG della Cassazione è “parte” del giudizio in sede di legittimità</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<p>Solo il PG della Cassazione è “parte” del giudizio in sede di legittimità</p>
<p>giovedì 15 febbraio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva ravvisato a carico di un indagato un quadro di gravità indiziaria per i reati contro la P.A. addebitatigli, ritenendo tale decisione affetta da violazioni di legge e vizi della motivazione, la Corte di <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820807">Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 5 febbraio 2024, n. 5096</a> – pur accogliendo le censure difensive riguardanti il merito delle imputazioni ascritte all’indagato – si è posta d’ufficio la questione della ricevibilità di una memoria prodotta dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale che aveva emesso il provvedimento impugnato, affermando il principio, contrastante con un precedente giurisprudenziale della stessa Corte, secondo cui la facoltà di presentare memorie al giudice ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a> c.p.p. non spetta, nel procedimento incidentale di riesame, anche al PM che ha richiesto l&#8217;applicazione della misura cautelare, rivestendo la qualità di “parte” nel giudizio dinanzi alla Cassazione, solo il Procuratore Generale presso la stessa Corte.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5096</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001221873">Cass. pen., Sez. II, 21/9/2012, n. 42408</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Memorie e richieste delle parti</em>», stabilisce che “1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.</p>
<ol start="2">
<li>Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni”.</li>
</ol>
<p>In merito, per quanto qui di interesse, all’individuazione dei soggetti legittimati a presentare le memorie, si osserva come sebbene l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a> identifichi i soggetti legittimati all&#8217;esercizio dello <em>jus postulandi</em> con le parti e i difensori, la lettura in chiave sistematica della norma, specie ove la si correli agli artt. 61, 90, evidenzia che nel novero di tali soggetti debbono includersi <strong>tanto la persona sottoposta alle indagini quanto &#8211; con riferimento alle sole memorie &#8211; la persona offesa</strong> (Lupo, sub <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a>, in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990, 78; Quaglierini, <em>Le parti private diverse dall&#8217;imputato e l&#8217;offeso dal reato</em>, Milano, 2003, 13; Ubertis, sub art. 121, 59; Voena, 188).</p>
<p>Ad esempio, nel prendere in esame il tema della legittimazione del PM, il Supremo Collegio ha avuto modo di osservare che, in materia di impugnazioni, l&#8217;esercizio dello <em>jus postulandi</em> da parte del PM presso il giudice <em>a quo </em>appare del tutto &#8220;coerente&#8221; con il sistema processuale, in quanto espressione del potere di contraddire, oltre che di impugnare, concesso all&#8217;organo dell&#8217;accusa presso il giudice che ha emesso il provvedimento, potere col quale viene ribadita la parità della posizione delle parti (pubblica e privata) (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000298590">Cass. pen., Sez. V, 9/6/1995</a>, C., in CP, 1996, 2239, 1267).</p>
<p>Non si è mancato di precisare, tuttavia, che nei procedimenti di riesame ed appello, legittimato a partecipare all&#8217;udienza camerale ed a presentare memorie è solo il PM istituito presso il tribunale competente per la decisione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000312413">Cass. pen., Sez. VI, 2/2/1996</a>, V., in Mass. Uff., 204251).</p>
<p>Più recentemente, con riferimento al procedimento di rimessione, si è affermato che la pubblica accusa presso il giudice avanti il quale si celebra il processo di merito ha facoltà di interloquire, presentando memorie e istanze scritte finalizzate a contrastare le deduzioni avanzate dalla difesa dell&#8217;imputato a sostegno della richiesta avanzata a norma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005992">art. 45</a> ss. (Cass. pen., Sez. Un., 27/1/2003, B., in CP, 2003, 2163, con nota di Gargiulo, Nota a C SU, 27.1.2003, B., in CP, 2003, 2219). Sul punto, v., inoltre, Grevi, <em>Gravità delle &#8220;situazioni locali&#8221; perturbatrici del processo e &#8220;legittimo sospetto&#8221;: le Sezioni Unite si orientano per una &#8220;stretta interpretazione&#8221; dei nuovi presupposti della rimessione</em>, in CP, 2003, 2237 e Mazza, <em>L&#8217;intenzione del legislatore e le contraddizioni delle Sezioni Unite (a proposito dell&#8217;immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di rimessione)</em>, in CP, 2003, 2257.</p>
<p>Nella vigenza dell&#8217;abrogato art. 38 disp. att., era stato ipotizzato che la facoltà del difensore della persona offesa, nonché del difensore della persona sottoposta alle indagini, di sottoporre al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare &#8211; espressamente accordata dall&#8217;art. 38, comma 2-bis, disp. att. &#8211; costituisse una specificazione del generale potere riconosciuto dalla norma che si commenta (Tonini, <em>Commento all&#8217;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006336">art. 22</a><em>, l. 8 agosto 1995, n. 322</em>, in AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale, Padova, 1995, 306). L&#8217;assunto, tuttavia, era criticato da quanti ritenevano che occorresse distinguere gli atti ed i documenti probatori dalle memorie e richieste, in ragione del rilievo secondo cui «altrimenti [si poteva pervenire] alla assurda conseguenza che, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a>, il PM poteva produrre al giudice del dibattimento gli atti delle indagini preliminari» (Nappi, <em>Guida al codice di procedura penale</em>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006037">5</a>, Milano, 1996, 256).</p>
<p>La memoria è espressamente indicata dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006316">art. 233</a>, comma 1, come mezzo <strong>per esporre al giudice i pareri del consulente tecnico</strong> ritualmente nominato dalla parte. A tale proposito, si è precisato che la relazione del consulente tecnico deve contenere solo «pareri fondati su conoscenze generali», e non anche «descrizioni riguardanti attività di accertamento destinate all&#8217;acquisizione di conoscenze particolari attinenti all&#8217;oggetto del procedimento» (Nappi, 263).</p>
<p>Con particolare riferimento, infine, alla questione esaminata nella presente sentenza, la Cassazione, in un <strong>unico precedente</strong> aveva ritenuto che la facoltà di presentare memorie al giudice ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a> c.p.p. spetta, nel procedimento incidentale di riesame, anche al PM che ha richiesto l&#8217;applicazione della misura cautelare (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001221873">Cass. pen., Sez. II, n. 42408 del 21/9/2012</a>, CED Cass. 254036 – 01).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, in un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione avviato a seguito del ricorso proposto da un indagato contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva respinto la sua istanza di remissione in libertà in relazione ad alcuni reati contro la P.A. per i quali era indagato, aveva depositato memoria scritta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale – nella sua veste di Pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato &#8211; con la quale argomentava l&#8217;applicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132">art. 353-bis</a>, c.p., anche alle ipotesi &#8211; come quella in esame &#8211; di affidamenti di commesse al di fuori di una procedura competitiva, rilevando, in particolare, che la scelta della pubblica amministrazione di procedere ad affidamento diretto soggiace pur sempre a vincoli legali di discrezionalità, nei presupposti, nelle forme e nelle determinazioni, a tutela dei princìpi di concorrenza e di buon andamento ed imparzialità dell&#8217;attività amministrativa: con la conseguenza che la relativa delibera rientra nella nozione di &#8220;atto equipollente&#8221; al bando di gara, prevista dal citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015132">art. 353-bis</a>.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la versione difensiva, si è posta d’ufficio, come anticipato, il problema della legittimazione del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ad interloquire nel giudizio di cassazione. Preliminare si presentava infatti una considerazione in rito, relativa alla memoria scritta trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nella sua <strong>qualità di pubblico ministero che ha chiesto l&#8217;applicazione della misura. Tale atto, per la S.C. è irricevibile in sede di legittimità.</strong> Il precedente di diverso segno (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001221873">Cass. pen., Sez. II, n. 42408 del 21/9/2012,</a> C.B., CED Cass. 2540:36), citato dal Procuratore, non è stato condiviso.</p>
<p>La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, riconosciuta dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006223">art. 311</a>, comma 1, c.p.p., a quell&#8217;ufficio del pubblico ministero <strong>non vale</strong> infatti secondo la Cassazione <strong>a fargli acquisire la qualità di &#8220;parte&#8221; del giudizio di cassazione</strong>, da cui discende la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a> , stesso codice. Semmai così fosse, invero, non troverebbe giustificazione razionale una sua <em>legitimatio ad processum</em> limitata, diversamente che per le altre parti, alla presentazione di memorie e non anche alla partecipazione all&#8217;udienza.</p>
<p>In realtà, hanno soggiunto i Supremi Giudici, la &#8220;parte&#8221; del procedimento di cassazione, anche quando ricorrente sia una Procura della Repubblica territoriale, non è quest&#8217;ultima, bensì l&#8217;ufficio del Pubblico ministero: il quale — secondo la regola generale dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005925">art. 51</a> cpp, comma 1, lett. b), c.p.p. — è costituito dalla Procura generale presso la Corte di cassazione. È quest&#8217;ultima, dunque, secondo la Cassazione, l&#8217;esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono poi essere sottoposte alla Corte di cassazione. Diversamente, qualora le argomentazioni e le deduzioni con esse proposte non fossero condivise dalla Procura generale, si potrebbe dar luogo all&#8217;assurda situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado di giudizio, finirebbero per rassegnare conclusioni tra loro contrastanti.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’irricevibilità della memoria del PM territoriale.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006432">Art. 131</a> c.p.p.</p>
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		<title>Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/applicazione-retroattiva-della-particolare-tenuita-del-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Particolare tenuità del fatto Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto giovedì 15 febbraio 2024 di Santoriello Ciro Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all&#8217;art. 131-bis c.p., come novellato dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/applicazione-retroattiva-della-particolare-tenuita-del-fatto/">Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Particolare tenuità del fatto</p>
<p>Applicazione retroattiva della particolare tenuità del fatto</p>
<p>giovedì 15 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Santoriello Ciro</strong> Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo</p>
<p>La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p., come novellato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART16">art. 1</a>, comma 1, lett. c), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002820035">Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5113</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2024, n. 5113</p>
<p>Il fatto</p>
<p>La Corte d&#8217;appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, che aveva condannato un imputato per il reato di delitto di<strong> furto aggravato</strong>, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003666">art. 625</a> cp, comma 1, n. 7, c.p., per essersi impossessato, senza essere munito di licenza di caccia, di due cardellini selvatici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.</p>
<p>Veniva proposto ricorso per cassazione, in cui lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare la censura con la quale si invocava l&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p., ora consentita anche in relazione alla fattispecie di furto mono-aggravato, a seguito delle <strong>innovazioni </strong>di cui al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>.</p>
<p>La decisione</p>
<p>La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.</p>
<p>Come è noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p., è stata modificata dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART16">art. 1</a>, comma 1 lett. c), del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, il quale ha ampliato l&#8217;ambito di operatività dell&#8217;istituto, prevedendo <strong>nuovi limiti edittali (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni)</strong> cui ancorare l&#8217;applicabilità della norma.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, la <strong>nuova formulazione </strong>dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p.<strong> è applicabile retroattivamente ai fatti di reato commessi in epoca anteriore</strong> all&#8217;entrata in vigore della riforma e, dunque, anche al delitto di furto aggravato ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003668">artt. 624</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003666">625</a> n. 7 c.p., accertato a carico del ricorrente: il furto aggravato è, infatti, punito con la reclusione da due a sei anni, con pena contenuta, nel minimo, nel nuovo limite edittale di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002664032">Cass. pen., Sez. VI, 27/1/2023, n. 7573</a> che ha affermato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p., come novellato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART16">art. 1</a>, comma 1, lett. c), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002697307">Cass. pen., Sez. IV, 16/3/2023, n. 17190</a>).</p>
<p>Avendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto natura sostanziale, ad essa si applica pacificamente il regime della retroattività della norma penale più favorevole previsto dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">artt. 2</a>, comma 4 c.p. e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">129</a> c.p.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001671398">Cass. pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681</a>).</p>
<p>Nel caso in esame, l&#8217;applicabilità dell&#8217;istituto era stata esclusa dal giudice di primo grado esclusivamente a causa dei limiti edittali previsti per il furto aggravato, non compatibili con la sfera di operatività dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> cp nella sua formulazione anteriore alla riforma Cartabia. Successivamente, la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata, senza avvedersi della sopravvenuta sussistenza dei profili edittali legittimanti l&#8217;applicabilità della fattispecie in esame e senza replicare a fronte dell&#8217;espressa sollecitazione in tal senso da parte della difesa. Di conseguenza, il ricorso per cassazione – che aveva dedotto il difetto di motivazione della sentenza d&#8217;appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva è stato accolto, mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all&#8217;imputato.</p>
<p>La decisione della Cassazione, tuttavia, è solo nel senso di dichiarare fondato il ricorso con annullamento della decisione gravata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, perché verificasse la sussistenza dei presupposti dì merito legittimanti il riconoscimento dell&#8217;invocata causa di non punibilità. Infatti, da sempre la giurisprudenza ha affermato che l&#8217;istituto della non procedibilità per particolare tenuità del fatto richiede una <strong>valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta </strong>che tenga conto, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004295">art. 133</a> comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili, dell&#8217;entità del danno o del pericolo e &#8211; dopo le modifiche ad opera della Riforma Cartabia &#8211; anche della condotta successiva al reato; di conseguenza, la <strong>declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e che non può essere sindacata dalla Corte di legittimità</strong>, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775131">Cass. pen., Sez. IV, 13/9/2023, n. 41855</a>)</p>
<p>Esito del ricorso:</p>
<p>Accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio</p>
<p>Pronunce giurisprudenziali:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775131">Cass. pen., Sez. IV, 13/9/2023, n. 41855</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002697307">Cass. pen., Sez. IV, 16/3/2023, n. 17190</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002664032">Cass. pen., Sez. VI, 27/1/2023, n. 7573</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001671398">Cass. pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681</a></p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">Art. 2</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">Art. 131-bis</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">Art. 129</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART16">Art. 1</a>, comma 1, lett. c), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non è truffa la condotta del difensore che ottiene un acconto e non avvia la causa</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/non-e-truffa-la-condotta-del-difensore-che-ottiene-un-acconto-e-non-avvia-la-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio Truffa Non è truffa la condotta del difensore che ottiene un acconto e non avvia la causa venerdì 16 febbraio 2024 di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino La sentenza della Cassazione penale, Sez. II, 9 febbraio 2024, n. 5888 in esame si occupa del delitto di truffa nei rapporti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/non-e-truffa-la-condotta-del-difensore-che-ottiene-un-acconto-e-non-avvia-la-causa/">Non è truffa la condotta del difensore che ottiene un acconto e non avvia la causa</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reati contro il patrimonio</strong></p>
<p><strong>Truffa</strong></p>
<p><strong>Non è truffa la condotta del difensore che ottiene un acconto e non avvia la causa</strong></p>
<p>venerdì 16 febbraio 2024</p>
<p>di <strong>Crimi Salvatore</strong> Avvocato Cassazionista in Torino</p>
<p>La sentenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002822416">Cassazione penale, Sez. II, 9 febbraio 2024, n. 5888</a> in esame si occupa del delitto di truffa nei rapporti di prestazione d’opera professionale e afferma che la condotta decettiva deve essere stata la causa dell’atto dispositivo dannoso, laddove gli acconti pregressi non configurano ingiusto profitto, dovendo la condotta fraudolenta essere un <em>prius </em>e non già un <em>posterius</em>.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 9 febbraio 2024, n. 5888</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001060509">Cass. pen., Sez. II, 22/3/2011, n. 17106</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001495592">Cass. pen., Sez. II, 11/11/2014, n. 49472</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il caso concerne l’ottenimento di compensi da parte del professionista.</p>
<p>Occorre però prodromicamente osservare quanto segue in ordine alla norma incriminatrice.</p>
<p>Il protocollo di tipicità della fattispecie prevede (1) una <strong>condotta artificiosa</strong>, da intendersi quali simulazione o dissimulazione operata sulla realtà esterna capace di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà stessa, <strong>ovvero raggirante</strong>, consistente in proposizioni menzognere corredate di un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero. E tale condotta, pertanto, deve essere <strong>idonea</strong> a creare nel destinatario un motivo all&#8217;agire fondato su una falsa convinzione o su analogo fatto motivante.</p>
<p>Vi è poi (2) un primo <strong>evento psico-naturalistico</strong>, consistente nello stato di <strong>errore indotto nella vittima da parte dell&#8217;agente</strong>, quale conseguenza della sua condotta ingannatoria.</p>
<p>L’ulteriore <strong>evento (inteso in senso giuridico però)</strong> consiste (3) nell&#8217;<strong>atto di disposizione patrimoniale</strong>, quale elemento implicito ma indefettibile della fattispecie, produttivo di un danno nella sfera patrimoniale del soggetto passivo e di un <strong>ingiusto profitto per l&#8217;autore del reato</strong>.</p>
<p>Nella concreta situazione di vita i giudici di merito hanno riqualificato in truffa la originaria imputazione di patrocinio infedele.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, come pure il primo Giudice, avrebbero dovuto prendere in esame tutte le condotte e accertare quali condotte decettive furono <strong>causa di atti dispositivi</strong>.</p>
<p>In particolare, la sussumibilità della condotta nella fattispecie astratta incriminatrice della truffa deve escludersi nelle condotte raggiranti successive all’unico acconto erogato al professionista, poiché il profitto è ingiusto in quanto conseguenza di atto dispositivo del soggetto indotto in errore mediante artifici e raggiri.</p>
<p>Certamente la condotta raggirante che fu esplicata all’unico fine di mascherare l’omesso svolgimento dell’incarico professionale, pur a fronte del (però) precedente acconto sui compensi, non è perciò penalmente rilevante <strong>ove non sia stata causa di ulteriore atto dispositivo</strong>.</p>
<p>Non integra, pertanto, il reato di truffa la condotta dell&#8217;avvocato che si faccia dare un&#8217;anticipazione sugli onorari al momento dell&#8217;assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull&#8217;andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che <strong>la condotta fraudolenta, ai fini dell&#8217;integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell&#8217;ingiusto profitto</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001060509">Cass. pen., Sez. II, sentenza, 22/3/2011, n. 17106</a>).</p>
<p>In tal caso si versa in ipotesi di mero inadempimento civilistico, con i risvolti deontologici del caso.</p>
<p>Integra, invece, il reato di truffa la condotta del consulente fiscale che, non avendo onorato gli adempimenti tributari nell&#8217;interesse del cliente, rappresenti falsamente a quest&#8217;ultimo di averlo fatto, <strong>tanto da indurlo a rinnovargli l&#8217;incarico professionale fiduciario</strong> e a continuare <strong>a versargli il compenso pattuito</strong>, ravvisandosi in esso l&#8217;elemento tipico dell&#8217;ingiusto profitto (v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001495592">Cass. pen., Sez. II, 11/11/2014, n. 49472</a>).</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003995">Art. 380</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003646">Art. 640</a> c.p.</p>
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		<title>Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/querela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 18:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di furto, la Corte di Cassazione penale, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/querela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine/">Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine</strong></p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di furto, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002813486">Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 1964</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il procedimento aveva avuto origine da una denuncia orale all&#8217;interno della quale era del tutto assente la volontà di perseguire il colpevole – ha ribadito il principio secondo cui la denuncia &#8211; e cioè la comunicazione all&#8217;Autorità dell&#8217;avvenuta consumazione di un fatto di reato &#8211; non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest&#8217;ultimo non contenga l&#8217;univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. Ne consegue che la manifestazione della volontà di instare per la punizione del reo, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolutamente chiara ed inequivocabile e non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 17 gennaio 2024, n. 1964</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000504683">Cass. pen. sez. IV, 24/09/2007, n. 40273</a></p>
<p>Cass. pen., sez. VI, 22/01/2003, n. 11386</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti in termini</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006193">art. 336</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Querela</em>», prevede che “1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.</p>
<p>Con riferimento alle forme della querela, il legislatore, rispetto al passato, ha tentato di percorrere una strada più lineare, riducendo al minimo la sfera interpretativa a vantaggio d&#8217;una migliore chiarezza espositiva (Antille, La riforma ha innovato la querela?, in ANPP, 1992, 471). L&#8217;atto di querela deve recare sia la narrazione d&#8217;un fatto sia la richiesta che il suo autore venga perseguito penalmente (Cordero, Procedura penale, 5, Milano, 2000, 407).</p>
<p>Per quanto riguarda questo secondo aspetto, è orientamento consolidato che la querela non debba includere necessariamente formule sacramentali: <strong>la volontà di querelare, purché risulti inequivocabilmente, può essere espressa in qualsiasi modo</strong> [Cordero, 407; Pisani, Molari, Pechinunno, Corso, Manuale di procedura penale, 2, Bologna, 1996, 348; Dalia, Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, 3, Padova, 2000, 428; Montagna, Procedibilità (le singole condizioni), in ED, agg., II, Milano, 1998, 761; Neppi Modona, Indagini preliminari e udienza preliminare, in Conso, Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, 4, Padova, 1996, 384; Orlandi, sub art. 336, in Comm. Chiavario, IV, Torino, 1990, 62; Volpe, Querela, in Digesto pen., X, Torino, 1995, 565].</p>
<p>In giurisprudenza v. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000448504">Cass. pen. sez. V, 19/10/2001</a>, C., in Mass. Uff., 220259, con riferimento all&#8217;atto di costituzione di parte civile; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000419997">Cass. pen. sez. V, 25/05/1999</a>, C., in ANPP, 2000, 91; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000310723">Cass. pen. sez. I, 05/12/1995</a>, B., in CP, 1998, 599, 333; Cass. pen., Sez. V, 14/11/1994, R., in Mass. Uff., 200442; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001909744">Cass. pen. sez. V, 20/01/1993</a>, C., in CP, 1994, 2509, 1580. In particolare, è ritenuta sufficiente la denuncia d&#8217;un fatto costituente reato successivamente ratificata (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000363155">Cass. pen. sez. V, 16/10/1997</a>, O., in CP, 1998, 3368).</p>
<p>Secondo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000469993">Cass. pen. sez. VI, 14/05/2002</a>, D., in Mass. Uff., 222745, può assumere valenza di querela anche la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d&#8217;ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, sempre che la denuncia non si limiti alla mera esposizione dei fatti ma contenga la <strong>volontà</strong> che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, <strong>si proceda nei confronti del responsabile</strong>. Altresì è precisato che ai fini della validità di una querela, non è necessario l&#8217;uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001098883">Cass. pen. sez. IV, 15/11/2011, n. 46994</a>, in CED Cassazione, 2011); nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l&#8217;impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e tale volontà può essere riconosciuta anche nell&#8217;atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile (Cass. pen. sez. II, 03/05/2011, M. e altro, in CED Cassazione, 2011).</p>
<p>La querela non richiede formule particolari, né la specifica indicazione dei reati configurabili; sicché, <strong>l&#8217;esposizione dei fatti e la richiesta di punizione degli autori sono elementi sufficienti ai fini della procedibilità</strong> per il reato ravvisato e oggetto dell&#8217;imputazione, che può essere modificata ai sensi dell&#8217;art. 516 (Cass. pen. sez. VI, 16/11/2010, P., in Foro it., 2011, 3, II, 138). L&#8217;affermazione &#8220;denuncio ad ogni effetto di legge&#8221; conferisce all&#8217;atto valore di querela (Cass. pen. sez. VI, 9/11/2006, B. e altro, in Mass. Uff., 235442).</p>
<p>Dato il carattere negoziale dell&#8217;atto di querela, s&#8217;è fatto riferimento, per l&#8217;interpretazione del medesimo, ai criteri di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002913">artt. 1362</a> ss. c.c. (P. Ravenna 10.6.1993, Holsinger, in ANPP, 1993, 604). Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, secondo cui essendo la querela un negozio processuale, il suo contenuto <strong>va interpretato ricostruendo la effettiva volontà del querelante</strong>, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; in questo senso, si è ritenuto ad esempio che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l&#8217;atto contenga l&#8217;inequivoca manifestazione dell&#8217;intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell&#8217;autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000499472">Cass. pen. sez. V, 26/02/2003</a>, G., in Mass. Uff., 224403; Cass. pen. sez. VI, 22/01/2003, C., in Mass. Uff., 223950).</p>
<p>Nello stesso senso cfr. pure Dragone, Le indagini preliminari e l&#8217;udienza preliminare, in Fortuna, Dragone, Fassone, Giustozzi, Pignatelli, Manuale pratico del nuovo processo penale, 4, Padova, 1995, 495. In particolare, quando il relativo contenuto risulti assolutamente equivoco, la denuncia dev&#8217;essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00002904">art. 1370</a> c.c., sia per il principio generale, vigente nel settore penale, <em>in dubio pro reo</em>, nel senso di escluderne la natura di querela (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000311203">Cass. pen. sez. III, 17/05/1996</a>, F., in ANPP, 1997, 71). La libertà di forme in tema di querela consente di qualificare tale anche quell&#8217;atto che non contenga l&#8217;esplicita denominazione di querela (con riferimento ad un atto di costituzione di parte civile <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000448504">Cass. pen. sez. V, 19/10/2001</a>, C., in DG, 2002, 1, 74).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, era accaduto che la parte offesa aveva sporto denuncia orale presso la Stazione dei Carabinieri, ricostruendo i fatti avvenuti. Tale dichiarazione era sprovvista di una forma &#8211; anche solo di stile — volta ad indicare che i responsabili fossero individuati e puniti; tuttavia, alla stessa era stata riconosciuta la qualità di denuncia-querela in ragione della successiva condotta osservata dalla parte offesa, in sede di dichiarazioni testimoniali (si allude a quanto dichiarato nel corso dell&#8217;udienza, a distanza di quattro anni dai fatti, e precisamente alla reiterata volontà, ora per allora, che i colpevoli fossero puniti).</p>
<p>Orbene, preso atto di quanto sopra, la Corte di cassazione non ha condiviso l&#8217;assunto della sentenza di ritenere presente la condizione di procedibilità̀ della querela. La S.C., pur ribadendo che l&#8217;apprezzamento della sussistenza della volontà di querelare costituisce giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, sempre che l&#8217;interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità a corretti canoni di ermeneutica (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000419997">Cass. pen. sez. V, 25/05/1999</a>, C., CED Cass. 213806; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001400082">Cass. pen. sez. III, n. 10254 del 12/02/2014</a>, CED Cass. 258384), ha <strong>negato </strong>che si possa inferire la sussistenza di una implicita<strong> volontà di perseguire gli autori del reato da manifestazioni di volontà </strong>intervenute <strong>successivamente all&#8217;avvenuta denuncia</strong>, <strong>nonché dalla successiva costituzione di parte civile</strong>, pur se intervenuta entro il termine per presentare querela.</p>
<p>In ordine al primo profilo, è stato richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest&#8217;ultimo non contenga <strong>l&#8217;univoca manifestazione</strong>, da parte del soggetto legittimato, della <strong>volontà di chiedere la punizione del colpevole</strong>, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. La manifestazione della volontà di instare per la punizione del reo, infatti, pur non richiedendo formule sacramentali (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000504683">Cass. pen. sez. IV, n. 40273 del 24/09/2007</a>), deve essere assolutamente chiara ed inequivocabile e non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato (Cass. pen. sez. VI, n. 11386 del 22/01/2003, CED Cass. 223950).</p>
<p>Sulla scorta dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo cui la volontà di perseguire il responsabile del reato non può essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia allorché il tenore di quest&#8217;ultima risulti del tutto privo di indicazioni al riguardo, anche per il principio generale, vigente in materia penale, (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000311203">Cass. pen. sez. III, 21/03/1996</a>, F., CED Cass. 205432), non appare nemmeno ammissibile una accentuata operazione di interpretazione della volontà del dichiarante ad opera del giudice, che è incompatibile con la formulazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006193">art. 336</a> c.p.p., il quale richiede una &#8220;dichiarazione&#8221;, con cui &#8220;si manifesta&#8221; la volontà che si proceda. Norma che, per i Supremi Giudici, sembra ostare ad un&#8217;attività ermeneutica volta a ricavare <em>aliunde</em> gli estremi della volontà di perseguire il responsabile del reato.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006193">Art. 336</a> c.p.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&amp;linkname=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fquerela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine%2F&#038;title=Querela%3A%20la%20semplice%20denuncia%20non%20%C3%A8%20sufficiente%20n%C3%A9%20la%20volont%C3%A0%20di%20punire%20pu%C3%B2%20intervenire%20fuori%20termine" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/querela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine/" data-a2a-title="Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/querela-la-semplice-denuncia-non-e-sufficiente-ne-la-volonta-di-punire-puo-intervenire-fuori-termine/">Querela: la semplice denuncia non è sufficiente né la volontà di punire può intervenire fuori termine</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Maltrattamenti: la condotta durante la convivenza integra il delitto</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/maltrattamenti-la-condotta-durante-la-convivenza-integra-il-delitto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 18:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maltrattamenti: la condotta durante la convivenza integra il delitto di Carioli Alberto Avvocato in Padova, Dottorando di ricerca in Diritto penale nell’Università degli studi Europea di Roma La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 12 gennaio 2024, n. 1540 torna sul rapporto tra le fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/maltrattamenti-la-condotta-durante-la-convivenza-integra-il-delitto/">Maltrattamenti: la condotta durante la convivenza integra il delitto</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maltrattamenti: la condotta durante la convivenza integra il delitto</strong></p>
<p>di <strong>Carioli Alberto</strong> Avvocato in Padova, Dottorando di ricerca in Diritto penale nell’Università degli studi Europea di Roma</p>
<p>La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 12 gennaio 2024, n. 1540 torna sul rapporto tra le fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, in un caso di omicidio aggravato dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art. 576</a>, comma 1, n. 5.1) che prevede la pena dell’ergastolo per l’omicidio della persona offesa dal delitto di atti persecutori, avvenuto per mano dell’autore di questi.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 12 gennaio 2024, n. 1540</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><strong><em>Sulla convivenza quale elemento di distinzione tra il delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori</em></strong></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002744497">Cass. pen. sez. VI, 30/03/2023, n. 31390</a></p>
<p><strong><em>Sulla possibilità di concorso tra l’omicidio aggravato ex art. 576, co. 1, n. 5.1) c.p. e il delitto di atti persecutori</em></strong></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002431362">Cass. pen. sez. Un., 15/07/2021, n. 38402</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti in termini</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La Corte di Cassazione giudica sul ricorso proposto dall’imputato avverso la condanna all’ergastolo inflittagli per il delitto di omicidio commesso nei confronti della <em>ex</em> convivente.</p>
<p>L’accusa è articolata in due capi di imputazione: con il primo si addebita all’imputato il reato di omicidio volontario commesso nei confronti della persona precedentemente legata da relazione sentimentale, poi conclusa; con il secondo, invece, gli si contesta di aver perpetrato il delitto di atti persecutori (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p.) nei confronti della stessa persona offesa perché cessata la convivenza egli avrebbe inviato numerosi messaggi di minaccia a lei e al suo nuovo convivente, cagionando un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la sua incolumità.</p>
<p>La Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello hanno ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui al primo capo d’imputazione e hanno condannato per il solo reato di omicidio (aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dall’aver commesso il delitto di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a>c.p. nei confronti della stessa persona offesa), con assorbimento del reato di atti persecutori di cui al secondo capo.</p>
<p>La condotta sottoposta all’esame si dipana in due distinti periodi storici: <strong>uno durante la convivenza</strong> dei due e <strong>l’altro successivo alla rottura del rapporto</strong> (quando la ex compagna) si traferisce altrove con il nuovo partner.</p>
<p>Nella concreta vicenda da cui nasce il processo, infatti, l’imputato e l’<em>ex </em>fidanzata furono legati da una relazione durata circa sei mesi e caratterizzata dalla convivenza dei due: terminata la relazione, la ragazza si allontanò dalla casa comune per raggiungere il nuovo <em>partner</em> conosciuto sui <em>social network</em> con il quale intraprese una nuova relazione sentimentale.</p>
<p>Durante la convivenza con il nuovo <em>partner</em> la ragazza fu raggiunta – sia sul proprio cellulare che attraverso quello del nuovo fidanzato – da numerosi messaggi del vecchio compagno, contenenti <strong>molestie e minacce</strong> di varia natura.</p>
<p>La drammatica vicenda culmina con l’omicidio della giovane ragazza per mano dell’uomo con il quale ebbe una relazione connotata da convivenza, della durata di circa sei mesi.</p>
<p>Nel primo segmento di condotta – quello della convivenza tra l’autore dell’omicidio e la persona offesa – si pone il problema giuridico della <strong>qualificazione del comportamento illecito in termini di delitto di maltrattamenti</strong> contro familiari o conviventi (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">art. 572</a> c.p.) o di atti persecutori (eventualmente nella forma aggravata dalla relazione affettiva, di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a>, comma 2 c.p.).</p>
<p>Sul secondo si innesta, invece, il problema della<strong> configurabilità del delitto di cui </strong>all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> (cfr. punto 2.3. del considerato in diritto).</p>
<p>Andiamo con ordine, esaminando innanzitutto il primo segmento temporale.</p>
<p>In proposito, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato in forza del quale l&#8217;elemento distintivo tra il delitto di atti persecutori rispetto alla fattispecie di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">art. 572</a> c.p. dev’essere rinvenuto nella relazione di <strong>convivenza</strong> tra autore della condotta e vittima (cfr. punto 2.2. del considerato in diritto). Relazione di convivenza che può essere intesa sia quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell&#8217;abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (e quindi secondo un’<strong>accezione più ristretta</strong> fatta propria di recente, ad esempio, da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002744497">Cass. pen. sez. VI, 30/03/2023, n. 31390</a>, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna che si pone in linea di continuità e di piena attuazione della fondamentale <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002362381">pronuncia della Corte costituzionale n. 98/2021</a> la quale stigmatizzò una certa interpretazione delle fattispecie penali talmente estensiva da ricomprendervi fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore), sia – secondo il <em>dictum</em> del Supremo Collegio – quale <strong>vincolo assimilabile a quello familiare</strong>, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita (e, quindi, secondo una <strong>più ampia</strong> lettura del requisito normativo della <em>convivenza</em>, propiziato da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002496720">Cass. pen. sez. VI, 26/11/2021, n. 7259</a>, Pres. Fidelbo, Rel. D’Arcangelo, seguita da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002679254">Cass. pen. sez. VI, 15/09/2022, n. 9187</a>, Pres. Fidelbo, Rel. Di Nicola Travaglini, già sottoposta all’attenzione dei lettori su questo periodico, insieme a una nota critica).</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e afferma che la condotta posta in essere nel periodo della convivenza tra l’imputato e la persona offesa avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">art. 572</a> c.p. che, tuttavia, non costituisce elemento circostanziale configurabile giacché l&#8217;aggravante, in quel caso, richiede la commissione dell&#8217;omicidio in occasione del delitto di maltrattamenti.</p>
<p>Il primo segmento di condotta preso in esame (cioè il periodo precedente al trasferimento della persona offesa) non avrebbe quindi potuto essere considerato tale da integrare il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p., sia pure ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art. 576</a>, n. 5.1, c.p. (sul rapporto tra l’aggravante ridetta e il delitto di atti persecutori si cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002431362">Cass. pen. sez. Unite, 15/07/2021, n. 38402</a>, Pres. Cassano, Rel. Zaza, che ha chiarito che la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell&#8217;agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003751">artt. 575</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003750">art 576</a>, comma 1, n. 5.1 c.p. — punito con la pena edittale dell&#8217;ergastolo — integra un reato complesso, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003462">art. 84</a>, comma 1 c.p., in ragione della unitarietà del fatto).</p>
<p>L’ulteriore profilo di interesse della pronuncia si riferisce al secondo ambito temporale della vicenda, iniziato con il trasferimento della persona offesa presso il nuovo <em>partner</em>.</p>
<p>Innanzitutto, è ben possibile che la condotta illecita possa anche solo <strong>indirettamente essere rivolta contro la persona offesa</strong> (come nel caso di specie, in cui anche il nuovo compagno è destinatario delle comunicazioni moleste o minacciose), come ha chiarito anche <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002330191">Cass. pen. sez. VI, 12/01/2021, n. 8050</a>, Pres. Bricchetti, Rel. De Amicis.</p>
<p>La Corte, per concludere, si concentra sulla configurabilità del delitto di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p. nel periodo successivo alla cessazione della convivenza tra l’imputato e la vittima, giungendo a escluderla poiché il delitto si configura nel caso in cui si sia verificato l&#8217;evento costituito dal mutamento o dall&#8217;alterazione delle abitudini di vita, con conseguente condizione di ansia e timore da parte della persona offesa (<em>ex multis</em>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002354123">Cass. pen. sez. V, 09/02/2021, n. 15625</a>, Pres. Palla, Rel. Brancaccio), mentre nel caso di specie la persona offesa ha pubblicato su <em>Facebook</em> frequenti aggiornamenti del proprio profilo (in particolare con foto), tenendo un <strong>comportamento incompatibile</strong> con il peculiare stato soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003755">Art. 572</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">Art. 612-bis</a> c.p.</p>
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		<title>Calcolo della prescrizione con variabili indefinite senza regime transitorio. Da &#8220;IL Sole 24 ore&#8221; del 26 gennaio 2024 autore Daniele Piva</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/calcolo-della-prescrizione-con-variabili-indefinite-senza-regime-transitorio-da-il-sole-24-ore-del-26-gennaio-2024-autore-daniele-piva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 17:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[<p>CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE CON VARIABILI  INDEFINITE SENZA REGIME TRANSITORIO Riforme penali  GLI ULTIMI TRE INTERVENTI DEL LEGISLATORE DETERMINANO UNA CASISTICA INESTRICABILE Il disegno di legge approvato alla camera il 16 gennaio scorso e ora trasmesso al Senato (S.985) previa abrogazione sia della cessazione del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado, sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/calcolo-della-prescrizione-con-variabili-indefinite-senza-regime-transitorio-da-il-sole-24-ore-del-26-gennaio-2024-autore-daniele-piva/">Calcolo della prescrizione con variabili indefinite senza regime transitorio. Da &#8220;IL Sole 24 ore&#8221; del 26 gennaio 2024 autore Daniele Piva</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE CON VARIABILI  INDEFINITE SENZA REGIME TRANSITORIO</strong></p>
<p><strong>Riforme penali </strong></p>
<p><strong>GLI ULTIMI TRE INTERVENTI DEL LEGISLATORE DETERMINANO UNA CASISTICA INESTRICABILE</strong></p>
<p>Il disegno di legge approvato alla camera il 16 gennaio scorso e ora trasmesso al Senato (S.985) previa abrogazione sia della cessazione del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado, sia dell&#8217;improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, introduce nel nuovo articolo 159 bis c.p. un periodo di sospensione pari a un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e non superiore ad un anno  in seguito a sentenza di appello di conferma della sentenza di condanna di primo grado, esteso anche al giudizio conseguente all&#8217;annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l&#8217;appello cui può aggiungersi quello per cause già previste dall&#8217;art. 159 c.p. eventualmente sopravvenute.</p>
<p>In particolare, il nuovo periodo di sospensione decorre dalla scadenza dei termini per il deposito delle motivazioni (art. 544 cpp eventualmente prorogati in appello per un periodo massimo di 90 gg nel caso dell&#8217;art. 154 comma 4 bis disposizioni attuazione cpp) e quindi anche da prima che il fascicolo giunga presso la cancelleria del giudice competente per l&#8217;impugnazione ( come rileva in senso critico la lettera inviata al Ministro della Giustizia da 26 presidenti di Corte di Appello del 22 novembre 2023) ma viene computato ai fini della prescrizione quando la pubblicazione della sentenza intervenga dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, ovvero nel caso di proscioglimento dell&#8217;imputato  o di annullamento della condanna nella parte relativa all&#8217;accertamento della responsabilità ovvero di accertamento di nullità.</p>
<p>Nell&#8217;arco di sette anni sarebbe la quarta riforma sistematica della prescrizione dopo la legge Orlando (203/2017), la Buonafede (3/2019) e la Cartabia (134/2021). In mancanza di una disciplina transitoria chiara, coerente, adeguata e completa, sarà il Giudice a dovere risolvere le questioni intertemporali derivanti dalla successione di leggi nel tempo atteso che, in ragione della natura sostanziale della prescrizione (tra le tante, Corte Cost. 393/2006, 249/2010, 236/2011, 143/2014, 115/2018 o ordinanza 34/2009, 317/2000, 288/1999; CEDU 17 settembre 2009 Scoppola V. Italia), valgono i principi di irretroattività della legge sfavorevole e della retroattività della legge più favorevole al reo ( art. 25 comma 2 Cost. e 3 Cost.) e ordinario (art. 2 cp).</p>
<p>Al riguardo, seppure la riforma restituisce certezza ai termini di prescrizione in quanto fissati dal legislatore senza margine di discrezionalità per il giudice, diverse sono le variabili del calcolo aritmetico da considerare caso per caso tra nuove sospensioni e vecchie proroghe.</p>
<p>Non si torna, preliminarmente , al regime della legge 251/2005 in quanto si introduce un periodo di sospensione ivi non previsto che, dunque, almeno per i fatti commessi anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 203/2017, non risulta applicabile in quanto con effetti sfavorevoli.</p>
<p>Per i fatti commessi dal 4 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019 l&#8217;individuazione della legge più favorevole da applicare ex art. 2 comma 4 cp, fermo il divieto di procedere a una combinazione delle due discipline, dovrà compiersi secondo giudizio in concreto in quanto, da un lato, la legge 203/2017  prevede termini di sospensione più brevi in appello (una anno e 6 mesi anzichè due anni) ma, dall&#8217;altro, la nuova recupera la prescrizione ove la decisione non sia assunta entro i termini.</p>
<p>Quanto ai fatti rientranti nelle leggi 3/2019 e 134/2021 ovvero commessi dal 1 gennaio 2020, la novella funge da lex mitior ex art. 2 comma 4 cp in quanto reintroduce la prescrizione nei giudizi di impugnazione da dichiararsi nuovamente (articolo 129 cpp).</p>
<p>Ciò dovrebbe valere anche per i reati con termine di prescrizione residuo superiore in concreto a quello di improcedibilità a norma dell&#8217;art. 344 bis cpp (due anni in appello e uno in Cassazione, peraltro allungati in via transitoria rispettivamente a tre e due per le impugnazioni proposte sino al 31 dicembre 2024) rispetto ai quali la disciplina ora abrogata, pure risultando di fatto più favorevole, al netto di eventuali proroghe, non potrebbe applicarsi in virtù della sua natura processuale (così già cass., sez VII; 23/11/22 n° 49177; sez. V, 5/11/21 n° 334; sez. VII; 19/11/21 n° 43883), salvo che il principio del tempus regit actum venga applicato con riguardo al momento non della commissione del reato bensì della presentazione dell&#8217;appello o del ricorso in Cassazione.</p>
<p>Tesi, questa, che, ogniqualvolta il termine di prescrizione risulti più lungo di quello della improcedibilità, potrebbe essere ora riproposta in sede difensiva per assimilazione sostanziale, nell&#8217;ottica dell&#8217;imputato, tra gli effetti della ripristinata prescrizione del reato e della ormai superata prescrizione del processo, stante la ratio di fondamentale garanzia sottesa all&#8217;art. 25 Cost. anche perchè, in effetti, il termine massimo di prescrizione della legge 251/2005, sia pur ora decorrente anche nei giudizi di impugnazione con aggiunta del termine di sospensione e suo computo retroattivo in caso di mancato rispetto dei termini di decisione, non viene complessivamente intaccato dalla riforma nel suo quantum che tra interruzioni (art. 161 cp) e raddoppi (art. 157 comma 6 cp) può in teoria ancora raggiungere, ad esempio i 20 anni per corruzione in atti giudiziari aggravata o stersione aggravata, 30 anni per disastro ambientale, 48 anni per maltrattamenti seguiti da morte, 60 anni per sequestro di persona e 72 anni per associazione di stampo mafioso (tanto che, nel proporre già una disciplina analoga a quella ora in corso di approvazione, la Commissione Lattanzi l&#8217;aveva accompagnata alla previsione di rimedi compensatori e risarcitori per violazione del diritto a un processo di ragionevole durata).</p>
<p>Necessariamente irretroattiva sarà l&#8217;efficacia dell&#8217;estensione ai delitti di lesioni personali (art. 582 cp) e deformazione dell&#8217;aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso (art. 583 quinquies cp) nelle ipotesi aggravate di cui all&#8217;art. 585 limitatamente ai casi previsti dagli artt 576 comma 1 n° 2, 5 e 5.1 e 577 comma 1 n° 1 e comma 2 cp nonchè atti persecutori (art. 612 bis cp) dell&#8217;aumento massimo sino alla metà del termine di prescrizione a seguito di interruzione di cui al novellato art. 161 comma 2 cp.</p>
<p>La riforma lascia invece impregiudicata la disciplina della prescrizione nel reato continuato o del termine massimo in caso di interruzione per i recidivi reiterati e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, così come quella relativa al blocco della prescrizione a seguito di contestazione all&#8217;ente dell&#8217;illecito amministrativo da reato stabilita all&#8217;art. 22 comma 4 DLGS 231/2001.</p>
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		<title>Cassazione penale: si configura illecito civile se ad essere danneggiato è solo un nucleo familiare</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/cassazione-penale-si-configura-illecito-civile-se-ad-essere-danneggiato-e-solo-un-nucleo-familiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 17:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il rumore all&#8217;interno del condominio è spesso motivo di lite, tuttavia perchè sia punito penalmente deve interessare un numero indeterminato di persone, altrimenti si configura un illecito civile, fonte di eventuale risarcimento dei danni ex art. 844 c.c.. Lo ha ribadito la Cassazione solo pochi giorni fa (sentenza 2071/24). All&#8217;origine della vicenda, la condanna, da [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il rumore all&#8217;interno del condominio è spesso motivo di lite, tuttavia perchè sia punito penalmente deve interessare un numero indeterminato di persone, altrimenti si configura un illecito civile, fonte di eventuale risarcimento dei danni ex art. 844 c.c.. Lo ha ribadito la Cassazione solo pochi giorni fa (sentenza 2071/24).</p>
<p>All&#8217;origine della vicenda, la condanna, da parte del Tribunale, per il reato di cui all&#8217;artt. 659 c.p. di due condomini rei di avere diffuso reiterate emissioni rumorose mattutine che eccedevano il limite della normale tollerabilità. Avverso la sentenza ricorrevano i condannati affermando che i rumori (continuo ticchettio delle scarpe e spostamento di mobili) non erano diffusi, non essendosi lamentati altri condomini e neppure l&#8217;amministratore.</p>
<p>La Suprema Corte accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza. Il bene giuridico tutelato dall&#8217;art. 659 c.p. è il riposo delle persone che il legislatore intende difendere da indiscriminate attività di disturbo, a condizione che il disagio non riguardi una persona sola, bensì un numero indeterminato di persone, il quale consente di individuare un pregiudizio all&#8217;ordine pubblico consistente nella tutela della pubblica quiete. Quest&#8217;ultima all&#8217;interno del condominio deve riguardare non solo gli abitanti vicini alla fonte di rumore, ma anche una più consistente parte degli occupanti della stesso edificio; altrimenti la condotta rumorosa integra un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno, ma non una condotta rilevante ex art. 659 c.p. (cassazione sentenza n° 45616/13; 47298/11; 18517/10; 1406/1997).</p>
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		<title>Necessità di nuovo &#8220;mandato&#8221; ad impugnare post Cartabia in Cassazione inapplicabile alle ordinanze</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/necessita-di-nuovo-mandato-ad-impugnare-post-cartabia-in-cassazione-inapplicabile-alle-ordinanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale Necessità di nuovo &#8220;mandato&#8221; ad impugnare post Cartabia in Cassazione inapplicabile alle ordinanze lunedì 15 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato contro una sentenza di condanna inflittagli in primo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/necessita-di-nuovo-mandato-ad-impugnare-post-cartabia-in-cassazione-inapplicabile-alle-ordinanze/">Necessità di nuovo &#8220;mandato&#8221; ad impugnare post Cartabia in Cassazione inapplicabile alle ordinanze</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<p>Necessità di nuovo &#8220;mandato&#8221; ad impugnare post Cartabia in Cassazione inapplicabile alle ordinanze</p>
<p>lunedì 15 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato contro una sentenza di condanna inflittagli in primo grado perché presentato in assenza dell&#8217;elezione o dichiarazione di domicilio e in assenza di specifico mandato rilasciato dopo la sentenza agli effetti dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter e 1-quater c.p.p., la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002809786">Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 3 gennaio 2024, n. 223</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello e che, in ogni caso, l’interpretazione della normativa come operata dai giudici d’appello, era da ritenersi incostituzionale – ha, da un lato, affermato che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-quater, c.p.p. faccia riferimento al rilascio di mandato dopo la pronuncia della sentenza e non ad un&#8217;ordinanza, e, dall’altro, che la norma transitoria (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART218">art. 89</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>) non si espone ad alcun profilo di illegittimità costituzionale, in quanto la “ratio” della disposizione non è correlata al canone applicabile per la dichiarazione di assenza ma alla circostanza che a fronte dell&#8217;assenza non debbano celebrarsi processi destinati ad essere posti nel nulla dai rimedi restitutori, di cui l&#8217;imputato ampiamente può avvalersi (rescissione o restituzione in termini).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 3 gennaio 2024, n. 223</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002780763">Cass. pen., Sez. I, 28/6/2023, n. 43523</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002782026">Cass. pen., Sez. IV, 11/10/2023, n. 43718</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775174">Cass. pen., Sez. V, 12/7/2023, n. 41763</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002771751">Cass. pen., Sez. V, 4/7/2023, n. 39166</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Forma dell&#8217;impugnazione</em>» prevede, per quanto qui di interesse, al comma 1-ter, che “Con l&#8217;atto d&#8217;impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d&#8217;inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, aggiungendo al comma 1-quater che “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l&#8217;atto d&#8217;impugnazione del difensore è depositato, a pena d&#8217;inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l&#8217;elezione di domicilio dell&#8217;imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.</p>
<p>Si tratta di <strong>commi aggiunti</strong> dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART78">art. 33</a>, comma 1, lett. d), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART229">art. 99-bis</a>, comma 1, del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, aggiunto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933906ART18">art. 6</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933906SOMM">D.L. 31 ottobre 2022, n. 162</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936894SOMM">L. 30 dicembre 2022, n. 199</a>.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART218">art. 89</a>, comma 3, del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, nel dettare la disciplina transitoria, ha così disposto: «3. Le disposizioni degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019292">articoli 157-ter</a>, comma 3, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">581</a>, commi 1-ter e 1-quater, e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">585</a>, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006383">articolo 175</a> del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».</p>
<p>Deve preliminarmente rilevarsi che le disposizioni previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter e comma 1-quater, c.p.p. si applicano, proprio ai sensi della norma transitoria prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART218">art. 89</a>, nel caso di <strong>sentenze pronunciate dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma</strong>. Deve aggiungersi che, sulla base di un orientamento che si va consolidando, gli oneri contemplati, cioè l&#8217;elezione o la dichiarazione di domicilio e, nel caso di giudizio in assenza, il conferimento di espresso mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, <strong>assumono rilievo anche ai fini del ricorso per cassazione</strong>, in tal senso deponendo la <strong>valenza di carattere generale delle norme sull&#8217;impugnazione</strong>, salvo limiti da esse stesse specificamente desumibili, nonché l&#8217;interpretazione del testo delle due norme alla luce della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000915673SOMM">legge delega n. 134/2021</a> e dei lavori preparatori, da cui può desumersi l&#8217;intendimento di impedire lo svolgimento di giudizi, di merito o di legittimità, destinati ad essere travolti da rimedi restitutori, in particolare la rescissione, nonché l&#8217;esigenza di conferire maggiore <strong>celerità e certezza al processo</strong> penale (si rinvia per tali considerazioni a <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002772900">Cass. pen., Sez. VI, n. 41309 del 20/9/2023</a>, S., CED Cass. 285353, ma anche a Cass. pen., Sez. III, n. 43690 del 9/11/2023, B.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002782026">Cass. pen., Sez. IV, n. 43718 del 11/10/2023</a>, B.K.M., CED Cass. 285324): in particolare, con riferimento all&#8217;elezione o dichiarazione di domicilio, si segnala come in caso di ricorso per cassazione la notifica debba essere effettuata anche all&#8217;imputato, ove difeso d&#8217;ufficio.</p>
<p>Se ciò vale in generale, deve tuttavia rimarcarsi, sulla base di quanto già anticipato, che l&#8217;analisi del testo delle due norme può condurre a conclusioni diverse con riguardo a talune ipotesi. È di tutta evidenza, in tale prospettiva, come l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-quater, c.p.p., faccia riferimento al rilascio di mandato dopo la pronuncia della sentenza: ciò implica che <strong>il ricorso debba essere riferibile ad una sentenza e non ad un&#8217;ordinanza</strong>, secondo quanto già affermato dalla Cassazione con riguardo alle ordinanze pronunciate dal giudice dell&#8217;esecuzione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002780763">Cass. pen., Sez. I, n. 43523 del 28/6/2023</a>, C.V., CED Cass. 285396).</p>
<p>Altrettanto, dunque, deve ritenersi nel caso di specie, in cui il ricorso per cassazione ha ad oggetto un&#8217;ordinanza con la quale è stata dichiarata l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello, presentato avverso sentenza pronunciata dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma. Con riguardo all&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter, c.p.p., riguardo alla quale la citata pronuncia della Suprema Corte (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002780763">Cass. pen., Sez. I, n. 43523/2023</a>, cit.) ne ha parimenti escluso l&#8217;applicabilità alle ordinanze del giudice dell&#8217;esecuzione, va rimarcato come tale conclusione sia estensibile anche ai casi in cui venga in rilievo una pronuncia che non costituisca lo sviluppo di un giudizio, che aspiri alla definizione della regiudicanda sostanziale, ma abbia invece <strong>natura strumentale</strong>, in funzione della irrevocabilità della decisione pronunciata nel grado precedente, <strong>com&#8217;è il caso di un&#8217;ordinanza con cui sia dichiarata l&#8217;inammissibilità di un appello</strong>. Ciò discende dalla valorizzazione del riferimento al decreto di citazione a giudizio, che compare nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581,</a> comma 1-ter, c.p.p., non decisivo al fine di escludere l&#8217;applicabilità della norma al ricorso per cassazione, ma rilevante per dare un contenuto più specifico alla disposizione.</p>
<p>Deve inoltre rimarcarsi che tale interpretazione, coerente con il riferimento alla sentenza, contenuto nel comma 1-quater, è volta ad assicurare un concreto controllo dell&#8217;ordinanza di inammissibilità, in ragione della peculiare funzione della stessa, che paralizza l&#8217;ulteriore corso del giudizio, quand&#8217;anche adottata al di fuori del contraddittorio, e necessita dunque di una rigorosa verifica della ricorrenza dei relativi presupposti.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l&#8217;appello presentato dal difensore dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale, con cui questi era stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate. Ha rilevato la Corte che l&#8217;appello era stato presentato in assenza dell&#8217;elezione o dichiarazione di domicilio e in assenza di specifico mandato rilasciato dopo la sentenza agli effetti dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne denunciava l’erroneità, per essere stata ritenuta la necessità di procura speciale non essendo mai stato dichiarato assente l’imputato, e comunque per sospetta incostituzionalità della normativa transitoria per contrasto con gli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">artt. 24</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">111</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">3</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">27</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009911">2</a> Cost., <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009867">6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">C.E.D.U.</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART5">2</a> Protocollo 7 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">C.E.D.U.</a></p>
<p>La S.C., pur ritenendo che il ricorso, pur non accompagnato da elezione o dichiarazione di domicilio o dal conferimento di specifico mandato al difensore, fosse di per sé ammissibile secondo quanto già affermato dalla stessa Cassazione con riguardo alle ordinanze pronunciate dal giudice dell&#8217;esecuzione (C<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002780763">ass. pen., Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023,</a> C.V., CED Cass. 285396), ha tuttavia ritenuto <strong>manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle predette disposizioni</strong> (in ciò richiamandosi ad alcuni precedenti, anche inediti: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002782026">Cass. pen., Sez. IV, n. 43718 del 11/10/2023</a>, B.K.M., CED Cass. 285324; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002775174">Cass. pen., Sez. V, n. 41763 del 12/7/2023</a>, S., inedita; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002771751">Cass. pen., Sez. V, n. 39166 del 4/7/2023</a>, N., CED Cass. 285305), osservando come la norma transitoria non si espone ad alcun profilo di illegittimità costituzionale, in quanto la <em>ratio</em> della disposizione non è correlata al canone applicabile per la dichiarazione di assenza ma alla circostanza che a fronte dell&#8217;assenza non debbano celebrarsi processi destinati ad essere posti nel nulla dai rimedi restitutori, di cui l&#8217;imputato ampiamente può avvalersi, quali la rescissione o la restituzione in termini.</p>
<p>Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">Art. 581</a>, comma 1-ter c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">Art. 581</a>, comma 1-quarter c.p.p.</p>
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		<title>PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/ppt-e-deposito-telematico-atti-penali-in-vigore-il-decreto-sulle-nuove-regole-tecniche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Riforma Cartabia PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche lunedì 15 gennaio 2024 di Minnella Carmelo Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania Il decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/ppt-e-deposito-telematico-atti-penali-in-vigore-il-decreto-sulle-nuove-regole-tecniche/">PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Riforma Cartabia</p>
<p>PPT e deposito telematico atti penali: in vigore il decreto sulle nuove regole tecniche</p>
<p>lunedì 15 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Minnella Carmelo</strong> Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217</a>, pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 2023, ed entrato in vigore (pur non nella sua totalità) il 14 gennaio 2024, ridisegna in particolare la nuova disciplina del deposito telematico degli atti penali, fissando le date relative al passaggio esclusivo del portale dei servizi telematici, con conseguente progressivo abbandono degli altri canali di deposito, cartaceo e Pec.</p>
<p>D.M. Ministero della giustizia, 29 dicembre 2023, n. 217 – G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023</p>
<p>Nel definire l’ambito di applicazione, tuttavia, si prevede subito che <strong>Il regolamento è entrato in vigore il 14 gennaio 2024 ma solo per le regole tecniche art. 2 per il processo telematico (sia civile che penale) </strong>e per i soli depositi degli atti penali (essenzialmente gran parte degli atti delle indagini preliminari) in cui si è disposto che dal medesimo quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del DM è consentito il deposito esclusivamente con modalità telematiche (rinviando ad altre date, scaglionate nel tempo, il completamento del percorso relativo al deposito telematico obbligatorio).</p>
<p>Le norme sul processo penale telematico</p>
<p>La parte maggiormente interessata dalle modifiche del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> resta quella legata al deposito degli atti <strong>penali</strong>.</p>
<p>All’interno delle disposizioni transitorie previste dalla riforma Cartabia penale, infatti, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> ha previsto l’emanazione, entro il 31 dicembre 2023, di un decreto del Ministero di grazia e giustizia, che doveva dettare:</p>
<ol>
<li>a) le <strong>regole tecniche</strong> riguardanti il deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1);</li>
<li>b) l’individuazione degli <strong>uffici giudiziari e delle tipologie degli atti</strong> per cui possono essere adottate anche <strong>modalità non telematiche di deposito</strong>, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito telematico di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019295"> 111-bis</a> c.p.p. (introdotta sempre dalla riforma Cartabia) che ha disposto l’esclusività della modalità telematica, salve le eccezioni di cui ai commi 3 (atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica) e 4 (quelli che le parti compiono personalmente).</li>
</ol>
<p>Correlativamente, l’entrata in vigore dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019295">art. 111-bis</a> c.p.p. è stata posticipata dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005493">art. 87</a>, comma 4 e 5, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al <strong>diverso termine di transizione</strong> al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 <strong>per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati</strong>.</p>
<p>In attuazione al potere conferitogli dalla norma di legge, il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. Giustizia n. 217/2023</a> ha dettato un regolamento (fonte secondaria), che <strong>ha abrogato i precedenti </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946732SOMM">D.M. del 4 luglio 2023</a> (il quale aveva previsto il deposito esclusivo al portale per un folto ventaglio di atti: i cd. 103) <strong>e </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947310SOMM">D.M. del 18 luglio 2023</a> che aveva fatto marcia indietro disponendo la facoltatività del portale (da utilizzare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023) rispetto al mantenuto deposito cartaceo.</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a>, a differenza dei precedenti decreti del luglio 2023, individua per <strong>fase</strong> – e non più per elencazione tassativa di atti – i casi in cui, con varie cadenze temporali, si prevede <strong>il progressivo passaggio al deposito esclusivo degli atti del procedimento penale tramite il portale</strong>.</p>
<p>Deposito ‘esclusivo’ al portale di alcuni atti dal 14 gennaio 2024</p>
<p>Nonostante il comunicato stampa del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2023 sulla <strong>proroga del doppio binario</strong> di deposito degli atti penali e la soddisfazione dell’Unione delle Camere penali in relazione alla <strong>necessità di mantenere fino alla fine del 2024 l’attuale regime di deposito degli atti nel procedimento penale</strong>, sia tramite portale, che tramite Pec che in cartaceo (Nota UCPI del 31 dicembre 2023), occorre chiarire subito che nel <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">DM n. 217/2023</a>:</p>
<p><strong>&#8211; per alcuni atti è invece stato disposto il deposito esclusivo con modalità ‘telematiche’</strong> (il che corrisponde, come vedremo, al deposito obbligatorio nel <strong>portale</strong>) a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, quindi dal 14 gennaio 2024;</p>
<p>&#8211; nonostante l’espressa previsione del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a>, comma 8) sulla possibilità per gli avvocati di depositare tramite Pec nei casi in cui è consentito il deposito con modalità non telematiche, <strong>vi sono fondati dubbi sulla possibilità di utilizzare tale canale Pec</strong> in relazione agli atti degli uffici per i quanti (anche se differito) si è introdotta la modalità di deposito tramite portale.</p>
<p>I casi di <strong>deposito telematico esclusivo al portale, in vigore dal 14 gennaio 2024</strong> sono:</p>
<p>&#8211; quelli relativi alla<strong> fase delle indagini preliminari</strong>, <strong>tranne quelli all’impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare o di sequestro probatorio</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a>, comma 8, DM);</p>
<p><strong>&#8211; ai depositi </strong>relativi ai procedimenti di archiviazione; della riapertura delle indagini;</p>
<p>&#8211; delle <strong>nomine del difensore o la rinuncia o revoca del mandato </strong><em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006459">art. 107</a> c.p.p., ovviamente nelle fasi successive alle indagini preliminari (che si aprono con l’esercizio dell’azione penale).</p>
<p>Solo rispetto a tali atti, stando al chiaro disposto di cui al comma 5 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, non essendo stato previsto alcun termine di transizione e di rinvio del deposito esclusivo con modalità telematica, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019295">art. 111-bis</a> c.p.p. dovrebbe ritenersi applicabile dal 14 gennaio 2024, e con esso, le deroghe di cui ai commi 3 e 4 (Serpotta).</p>
<p>Il deposito dei suindicati atti con strumenti diversi dal portale (cartaceo o Pec) comporterà <strong>l’inammissibilità</strong> dello stesso in quanto <strong>non produce alcun effetto di legge</strong> (come espressamente dispone l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a>, comma 6-quinquies, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>).</p>
<p>Ovviamente per gli atti per i quali il portale è individuato come unica modalità di deposito <strong>è sempre consentito il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie</strong> previste dal codice di rito penale (si pensi alla nomina del difensore). All’uopo, anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11 luglio 2023, ancora vigente, specifica che «Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica <strong>al di fuori del contesto dell’udienza</strong>».</p>
<p>Atti per i quali è previsto il deposito ‘facoltativo’ col portale fino al 31 dicembre 2024</p>
<p>I casi di deposito telematico <strong>facoltativo</strong> – ove è prevista alternativamente la possibilità del deposito tramite portale, che cartaceo o a mezzo Pec (salvo le riserve per quest’ultimo canale di deposito che si esprimeranno più avanti) – si evincono dal combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a>. Si introduce una disciplina transitoria, <strong>dal 14 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024</strong>, nella quale l’uso del portale è non esclusivo ma alternativo al cartaceo e alla Pec.</p>
<p>Si tratta degli atti destinati agli uffici giudiziari indicati nel comma 2 e, in particolare:</p>
<p>&#8211; Procura della Repubblica presso il tribunale;</p>
<p>&#8211; Tribunale (compreso GIP e GUP);</p>
<p>&#8211; Giudice di pace;</p>
<p>&#8211; Procura generale presso la Corte di appello;</p>
<p>&#8211; Corte di appello;</p>
<p>&#8211; Procura europea.</p>
<p><strong>Le altre fissate date dell’obbligo del deposito esclusivo col portale del deposito atti penali di atti, documenti, richieste e memorie sono le seguenti</strong>:</p>
<p><strong>&#8211; dal 1° gennaio 2025</strong>, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura europea e del tribunale (comma 4);</p>
<p><strong>&#8211; dal 30 giugno 2025</strong>, negli uffici della procura generale presso la Corte di appello, della corte di appello, della procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione;</p>
<p><strong>&#8211; dal 1° gennaio 2026</strong>, uffici della procura presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni, del tribunale di sorveglianza (comma 5), del Giudice di pace (comma 6). Idem (secondo il comma 5) per i procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di rito penale (al momento escluse dal deposito tramite portale dal precedente comma 3 del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a>).</p>
<p>I commi 4, 5 e 6 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a> rinviano così l’entrata in vigore dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019295">articolo 111-bis</a> c.p.p. inerente al deposito esclusivo con modalità telematiche (ma anche dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019309">articolo 111-ter</a> c.p.p. sul fascicolo informatico); possibilità di differimento prevista e consentita, come detto, dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a>, comma 5, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero <strong>sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati</strong>».</p>
<p>I casi in cui il portale non può essere utilizzato</p>
<p>Il comma 3 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> individua <strong>i casi in cui il portale non può ancora essere utilizzato:</strong></p>
<ol start="2">
<li>a)<strong> qualora l’atto sia destinato a uffici diversi da quelli indicati dal comma 2</strong>. Si tratta di:</li>
</ol>
<p>&#8211; Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;</p>
<p>&#8211; Tribunale per i minorenni;</p>
<p>&#8211; Tribunale di sorveglianza (comprensivo ovviamente anche dell’Ufficio di sorveglianza);</p>
<p>&#8211; Procura generale presso la Corte di cassazione;</p>
<p>&#8211; Corte di cassazione;</p>
<ol>
<li>b) per gli atti relativi alle fasi disciplinate</li>
</ol>
<p>&#8211; dai libri X (esecuzione) c.p.p.</p>
<p>&#8211; e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) c.p.p.</p>
<ol>
<li>c) gli atti che riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.</li>
</ol>
<p>Il portale unico mezzo di deposito telematico degli atti del procedimento penale</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019295">art. 111-bis</a> c.p.p. non fornisce una definizione di “modalità telematica”: non individuano cioè quale sia il mezzo – portale o Pec – attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> ha invece modificato il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580SOMM">regolamento n. 44/2011</a>, introducendo l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART145">art. 13-bis</a>, rubricato trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale, a norma del quale «1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART33">articoli 11</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART34">12</a>sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART65">articolo 34</a>.</p>
<ol start="2">
<li>Gli atti e i documenti di cui al comma 1, <strong>si intendono ricevuti</strong> dal dominio giustizia nel momento in cui viene <strong>generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici</strong>, che attesta il deposito dell&#8217;atto o del documento presso l&#8217;ufficio giudiziario competente, senza l&#8217;intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».</li>
</ol>
<p>Inoltre, lo stesso <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> fornisce una definizione del portale dei servizi telematici come quello che «consente la trasmissione in via telematica da parte di soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento» e precisa che l’accesso ai portali (il riferimento è anche al portale delle notizie di reato, di cui infra) «avviene a norma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288ART65">art. 64</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000167288SOMM">codice dell’amministrazione digitale</a> e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART65">art. 34</a>».</p>
<p>Si ribadisce – anche per gli atti del procedimento penale – che il deposito si ha per effettuato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, si introduce il principio per il quale <strong>non è ammissibile l’intervento dei funzionari di cancelleria ai fini della validazione del deposito</strong>, salvo che ricorrono le non specificate anomalie bloccanti.</p>
<p>Quello che più preme sottolineare in questa sede è però che il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> individua <strong>il portale come unico mezzo di deposito telematico degli atti del procedimento penale</strong>.</p>
<p>Tale aspetto assume rilievo fondamentale per dirimere la <em>quaestio</em> – in verità rimasta ancora nell’ombra ma parecchio insidiosa – del perimetro applicativo della trasmissione degli atti a mezzo Pec, che ci apprestiamo ad affrontare.</p>
<p>Ammesso il deposito via Pec per gli atti nei quali è comunque prevista la possibilità di utilizzare il portale?</p>
<p>Infatti, a seguito del nuovo regolamento sulla individuazione delle modalità tecniche e degli uffici sul deposito telematico degli atti del procedimento penale, contenute nel <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a>, di <strong>attuale ed immane rilievo è la questione relativa dell’ammissibilità del deposito via Pec </strong>– espressamente prevista dal comma 8 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> – per i depositi da parte dei difensori «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».</p>
<p>Trattasi di una questione che riaffiora nuovamente. Invero, il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946732SOMM">D.M. 4 luglio 2023</a> aveva, come detto, individuato l’elenco dei 103 atti che dovevano essere depositati obbligatoriamente col portale dei servizi telematici penali (deposito poi reso facoltativo fino al 31 dicembre 2023 con successivo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947310SOMM">D.M. 18 luglio 2023</a>, con mantenimento del doppio binario di deposito, cartaceo e col portale), nonostante le rassicurazioni ministeriali anche del mantenimento del deposito via PEC degli atti penali (nota del 25 luglio 2023), si <strong>dubitava della legittimità di utilizzare il canale Pec </strong>per gli atti contenuti nell’elenco dei c.d. 103. Ciò in quanto la suddetta Nota del 25 luglio 2023, pur prevedendo la possibilità di depositare i 103 atti con Pec fino al 31 dicembre 2023, <strong>non poteva derogare ad una norma di legge</strong> e, in particolare, al cristallino dato normativo dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>. In tale norma è previsto</p>
<p>&#8211; al comma 3 che «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati <strong>gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis</strong>». Ed il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946732SOMM">decreto Nordio del 4 luglio 2023</a> aveva indicato altri 103 atti processuali per il quale si è disposto l’esclusivo deposito col portale;</p>
<p>&#8211; anche se con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947310SOMM">D.M. del 18 luglio 2023</a> si è prevista la possibilità in via sperimentale di mantenere il doppio canale di deposito, questi riguarda solo il cartaceo e il deposito tramite il portale, con definitivo abbandono della PEC in quanto, ai sensi del successivo comma 6-quinquies dell’art. 87, «<strong>Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge</strong>». Avendo il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946732SOMM">D.M. 4 luglio 2023</a> individuato altri atti per cui è previsto il deposito telematico (i cd. 103), l’invio via PEC non dovrebbe produrre alcun effetto di legge.</p>
<p>Ad ogni modo,<strong> il problema si ripropone nuovamente, a fortiori, col </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> che, nell’abrogare i precedenti <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000947310SOMM">decreti del 4 e 18 luglio 2023</a>, al comma 8 dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a>, ha disposto che «rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART248">art. 87-bis</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs n. 150/2022</a> per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche».</p>
<p>Per le stesse ragioni suindicate, la corretta interpretazione letterale e sistemica del quadro normativo induce a ritenere che il regolamento (emanato ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a>, commi 1 e 3, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>) ha individuato gli atti per i quali è ammesso il deposito, obbligatorio fin da subito o momentaneamente facoltativo, tramite il portale (stavolta facendo riferimento non al criterio dell’elencazione dei singoli atti ma agli uffici giudiziari). Per cui <strong>deve continuare a ritenersi che</strong>, pur differendo e scaglionando il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> l’entrata in vigore dell’obbligo del deposito tramite portale<strong>, siano stati individuati gli atti per i quali è già previsto il deposito, obbligatorio o facoltativo, al portale, la conseguenza è per gli stessi, ai sensi </strong>dell’art. 87, commi 3 e 6-quinquies,<strong> della riforma Cartabia, non è ammesso il di canali diversi dal portale, quindi né cartaceo né pec.</strong></p>
<p>Non può certamente un atto di fonte secondaria – il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> – derogare la norma di rango primario superiore che consente il deposito via PEC in via transitoria soltanto fino all’individuazione degli atti da parte dell’emanato regolamento, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART216">art. 87</a>, commi 1 e 3, della riforma Cartabia.</p>
<p>È indubbio allora che il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> abbia sconfinato i contorni definiti dal potere legislativo e, sul punto, risulti illegittimo.</p>
<p><strong>Tale possibilità di affiancare il deposito via PEC ai casi in cui il deposito può momentaneamente avvenire anche con modalità non telematichema è stato già previsto il deposito ‘con modalità telematiche’</strong> (queste ultime riferibili esclusivamente al portale e non alla PEC, come si evince chiaramente dall’introdotto neo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART145">art. 13-bis</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580SOMM">D.M. n. 44/2011</a>, proprio ad opera del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a>) <strong>dovrebbe essere prevista con apposita norma avente forza di legge</strong>.</p>
<p>Se tale lettura risulta corretta,<strong> solo laddove il </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a><strong> ha espressamente escluso il deposito tramite portale (comma 3) deve ritenersi ancora ammissibile il deposito dei relativi atti via PEC</strong>. Si fa riferimento, come già <em>supra</em> esplicitato:</p>
<ol>
<li>a) agli atti degli uffici diversi da quelli indicati dal comma 2 e quindi a Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; il Tribunale per i minorenni, il Tribunale (e Ufficio) di sorveglianza; la Procura generale presso la Corte di cassazione; la Corte di cassazione;</li>
<li>b) gli atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (fase esecutiva) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di rito.</li>
</ol>
<p>Traendo le conclusioni, per non trovarsi spalancate le porte di pericolose inammissibilità, si <strong>consiglia di non utilizzare il canale PEC per il deposito degli atti</strong> – <em>in primis</em> quelli di impugnazione &#8211; ma solo quello del portale dei depositi dei servizi telematici e quello cartaceo.</p>
<p>Il portale dei depositi telematici e delle notizie di reato</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART15">art. 2</a>, lett. c), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a>, introduce l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580ART121">art. 7-bis</a>del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000750580SOMM">D.M. n. 44/2011</a>, prevedendo che «Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento».</p>
<p>Il suddetto portale consente la <strong>trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria</strong> &#8211; e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della <em>notizia criminis</em> &#8211; di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.</p>
<p>Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.</p>
<p>Avviso di rettifica all’art. 3 comma 8 D.M. n. 217/2023</p>
<p>È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n. 7, serie generale del 10 gennaio 2024) un <strong>avviso di rettifica dell’errore materiale contenuto </strong>nell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306ART16">art. 3</a>, comma 8, del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955306SOMM">D.M. n. 217/2023</a> che, nell’individuare gli uffici nei quali è consentito il deposito dei difensori anche “con modalità non telematiche”, <strong>erroneamente richiamava quelli indicati nel comma 3</strong> (ossia quelli per i quali, invece, allo stato non è consentito il deposito tramite il portale) , <strong>anziché quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 8</strong>. Si ribadisce pertanto che, ad eccezione degli atti della fase delle indagini preliminari (diversi da quelli relativi alle impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o di sequestro) e della dichiarazione di nomina, revoca e rinuncia del difensore – casi nei quali il deposito al portale è sempre obbligatorio dal 14 gennaio 2024, sarà sempre consentito, dal 14 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, anche quello cartaceo e (sia pur con le riserve espresse) o Pec, se l’atto è destinato ai seguenti uffici giudiziari:</p>
<ol>
<li>a) Procura della Repubblica presso il Tribunale;</li>
<li>b) Giudice di pace</li>
<li>c) Tribunale ordinario;</li>
<li>d) Procura generale della Corte di appello;</li>
<li>e) Corte di appello;</li>
<li>f) Procura europea.</li>
</ol>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Pene sostitutive e Cartabia: condizioni di applicabilità delle “vecchie” disposizioni</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/pene-sostitutive-e-cartabia-condizioni-di-applicabilita-delle-vecchie-disposizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Sanzioni sostitutive Pene sostitutive e Cartabia: condizioni di applicabilità delle “vecchie” disposizioni martedì 16 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione, aveva respinto l&#8217;istanza di un di applicazione in executivis delle sanzioni sostitutive ex art. 95 D.Lgs. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/pene-sostitutive-e-cartabia-condizioni-di-applicabilita-delle-vecchie-disposizioni/">Pene sostitutive e Cartabia: condizioni di applicabilità delle “vecchie” disposizioni</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Sanzioni sostitutive</p>
<p>Pene sostitutive e Cartabia: condizioni di applicabilità delle “vecchie” disposizioni</p>
<p>martedì 16 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione, aveva respinto l&#8217;istanza di un di applicazione <em>in executivis</em> delle sanzioni sostitutive ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a> <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002812122">sentenza 10 gennaio 2024, n. 1238</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il giudice aveva ritenuto che le sanzioni sostitutive non assicurassero la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati &#8211; ha affermato il principio secondo cui, per effetto del combinato disposto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. n. 689/1981</a> e dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 150/2022</a>, il giudice dell&#8217;esecuzione deve decidere sulla istanza di sanzioni sostitutive valutando se esse risultino più idonee alla rieducazione del condannato e se esse assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, dovendole senz&#8217;altro negare ove formuli una prognosi di inadempimento delle prescrizioni da parte del condannato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 10 gennaio 2024, n. 1238</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24 novembre 1981, n. 689</a>, recante “Modifiche al sistema penale”, pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O., nel testo modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D Lgs. n. 150/2022</a>, sotto la rubrica “<em>Potere discrezionale del giudice nell&#8217;applicazione e nella scelta delle pene sostitutive</em>”, dispone che &#8221; il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004295">articolo 133</a> del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato&#8221;.</p>
<p>La norma transitoria dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a> (c.d. riforma Cartabia) del 2022, dispone a sua volta, che &#8220;le norme previste dal Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all&#8217;esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all&#8217;entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, al giudice dell&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005799">articolo 666</a> del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione, aveva respinto l&#8217;istanza del condannato di applicazione <em>in executivis</em> delle sanzioni sostitutive ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>. In particolare, il giudice dell&#8217;esecuzione aveva ritenuto di non poter formulare prognosi favorevole alla luce dell&#8217;ulteriore condanna riportata dall&#8217;imputato con sentenza della Corte d&#8217;appello.</p>
<p>Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il condannato, dolendosi del fatto che la condanna citata nel provvedimento impugnato <strong>non era ancora passata in giudicato</strong>, perché comunque i reati in essa attribuiti al reo erano stati commessi oltre 10 anni or sono, perché negli anni il condannato aveva svolto due volte l&#8217;affidamento terapeutico con esito favorevole, perché le fragilità psichiche e fisiche del reo ne sconsigliavano il ritorno in carcere, perché il reo era destinato a restare in comunità terapeutica almeno per altri cinque anni, data dell&#8217;attuale fine pena, talché anche per il futuro non è possibile che potesse commettere ulteriori reati.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., richiamata la normativa applicabile, ha evidenziato come, per effetto del combinato disposto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. n. 689/1981</a> e dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, il giudice dell&#8217;esecuzione <strong>avrebbe dovuto decidere sulla istanza di sanzioni sostitutive valutando se esse risultavano più idonee alla rieducazione del condannato e se esse assicuravano la prevenzione del pericolo</strong> di commissione di altri reati, ed avrebbe dovuto senz&#8217;altro negarle se avesse formulato una prognosi di inadempimento delle prescrizioni da parte del condannato.</p>
<p>Nel caso in esame, il giudice dell&#8217;esecuzione, invece, aveva dettato a verbale di udienza un provvedimento che non consentiva di comprendere adeguatamente il percorso logico seguito dal giudicante per respingere l&#8217;istanza. Il sintetico riferimento all&#8217;ulteriore condanna riportata dall&#8217;imputato con sentenza della Corte d&#8217;appello indurrebbe a pensare che il giudice dell&#8217;esecuzione abbia ritenuto che le sanzioni sostitutive non assicuravano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, però una motivazione di questo tipo, per la Cassazione, andava pur sempre <strong>riempita di contenuto</strong> per non essere giudicata puramente assertiva. Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento non ha resistito alle censure articolate dalla difesa, non consentendo di comprendere se il giudice dell&#8217;esecuzione aveva valutato che i reati attribuiti al reo nel diverso procedimento pendente nei suoi confronti risalivano ad oltre dieci anni fa, e se aveva valutato che in epoca successiva il condannato aveva svolto l&#8217;affidamento terapeutico con esito favorevole.</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>La decisione merita di essere favorevolmente commentata. Si tratta, per quanto consta, del <strong>primo precedente giurisprudenziale sulla questione</strong>, essendosi finora la giurisprudenza di legittimità occupatasi della disciplina transitoria posta Cartabia di profili diversi.</p>
<p>In particolare, si è affermato che in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24 novembre 1981, n. 689</a>, come modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150</a>, il giudice che, per i precedenti penali dell&#8217;imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l&#8217;applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019299">art. 545-bis</a> c.p.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002778517">Cass. pen., Sez. IV, n. 42847 del 11/10/2023</a>, CED Cass. 285381 – 01).</p>
<p>Si è poi aggiunto che il provvedimento emesso all&#8217;esito dell&#8217;udienza fissata ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019299">art. 545-bis</a> c.p.p., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, <strong>non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002782978">Cass. pen., Sez. V, n. 43960 del 3/10/2023</a>, CED Cass. 285307 – 01) e, ancora, che il giudice non deve in ogni caso proporre all&#8217;imputato l&#8217;applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un <strong>potere discrezionale</strong>, sicché l&#8217;omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell&#8217;avviso di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019299">art. 545-bis</a>, comma 1, c.p.p., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un&#8217;implicita valutazione dell&#8217;insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002783067">Cass. pen., Sez. II, n. 43848 del 29/9/2023</a>, CED Cass. 285412 – 01).</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">Art. 58</a> <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24 novembre 1981, n. 689</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">Art. 95</a> <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a></p>
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		<title>Utilizzabili le attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa originate da un “anonimo”?</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/utilizzabili-le-attivita-ispettive-di-vigilanza-di-natura-amministrativa-originate-da-un-anonimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Reati in materia di alimenti Utilizzabili le attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa originate da un “anonimo”? mercoledì 17 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva prosciolto il titolare di un esercizio commerciale dall’accusa di aver esposto per la [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati in materia di alimenti</p>
<p>Utilizzabili le attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa originate da un “anonimo”?</p>
<p>mercoledì 17 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva prosciolto il titolare di un esercizio commerciale dall’accusa di aver esposto per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione per la inutilizzabilità delle attività ispettive di vigilanza perché svolte senza osservare le disposizioni a garanzia dell’imputato previste dal codice di procedura penale in quanto originate da un esposto anonimo, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002812173">sentenza 11 gennaio 2024, n. 1250</a> – nell’accogliere la tesi del PM che aveva proposto ricorso sostenendo l’erroneità della sentenza assolutoria, essendosi il reato concretizzato solo nel momento in cui si era verificata la temperatura del frigorifero in cui erano contenuti gli alimenti – ha affermato il principio secondo cui gli esposti anonimi (al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato), lungi dal potersi considerare <em>notitia criminis</em>, possono costituire un mero «impulso» per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai NAS e che, laddove nel corso dell&#8217;attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento &#8211; e solo in quel momento &#8211; scattano gli obblighi di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005571">articoli 114</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006553">220</a> disp. att. c.p.p.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1250</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che &#8211; a norma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006307">art. 240</a>, comma 1, c.p.p. &#8211; “i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato”; del pari, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006197">art. 333</a>, comma 3, c.p.p. stabilisce che “delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240”: a meno che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato, dunque, <strong>le denunce anonime sono inutilizzabili</strong>.</p>
<p>La <em>ratio</em> delle norme del codice di rito è evidente: quella anonima non può essere parificata a una denuncia qualificata, mancando della forma rituale richiesta per le <em>notitiae criminis</em>, sicché non può rappresentare l’atto iniziale di un procedimento penale.</p>
<p><strong>La questione non muta</strong> se l’anonimo provoca anziché l’avviso di un’indagine penale, <strong>l’avviso di un’indagine di tipo amministrativo</strong>, come verificatosi nel caso di specie. Sul punto deve essere evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002105531">Cass. pen., Sez. III, n. 31223 del 4/6/2019</a>, D.V., CED Cass. 276679 &#8211; 01), in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l&#8217;obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata.</p>
<p>Inoltre, in tema di <strong>prelievi di campioni finalizzati all&#8217;espletamento di analisi</strong>, è necessario distinguere i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative, dalle analisi e prelievi inerenti invece ad un&#8217;attività di polizia giudiziaria nell&#8217;ambito di una indagine preliminare per i quali devono operare le norme di garanzia della difesa in applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006553">art. 220</a> disp. att. c.p.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000869815">Cass. pen., Sez. III, n. 15372 del 10/2/2010</a>, F., CED Cass. 246597 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001538834">Cass. pen., Sez. III, n. 10484 del 12/11/2014</a>, G., CED Cass. 262698 &#8211; 01), mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l&#8217;attività amministrativa non può più definirsi <em>extra-processum</em>.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale assolveva un imputato in ordine al delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267ART5">articolo 5</a>, comma 1, lett. b), e 6, comma 3, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267SOMM">L. n. 283/1962</a>, perché il fatto non sussiste, alla luce della ritenuta inutilizzabilità degli atti di indagine in quanto non preceduti dall&#8217;avviso ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005571">art. 114</a> disp. att. c.p.p.</p>
<p>Contro la sentenza proponeva ricorso il PM, in particolare sostenendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto inutilizzabili gli atti compiuti in assenza di avviso al difensore in quanto l&#8217;ispezione amministrativa, da cui è partito l&#8217;accertamento, era stata originata da un esposto anonimo, come tale inutilizzabile in sede penale e comunque relativo alla detenzione di prodotti alimentari scaduti (circostanza peraltro smentita in esito all&#8217;ispezione), e che il <em>fumus</em> del reato si era concretizzato solo nel momento in cui si era verificata la temperatura del frigorifero in cui erano contenuti gli alimenti, procedendo subito dopo gli operanti a dare avviso al reo della facoltà di nominare un difensore.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi del PM, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, hanno osservato i Supremi Giudici, l&#8217;attività ispettiva aveva trovato impulso a seguito di un esposto anonimo (come risulta dal verbale di ispezione in cui si dava conto di un esposto che segnalava la presenza presso l&#8217;esercizio commerciale «di formaggi definiti &#8220;posti alla rinfusa&#8221; scaduti di validità»), il quale, come noto (arg. ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006307">art. 240</a> c.p.p.), non consente di procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e <strong>presuppongono l&#8217;esistenza di indizi di reità</strong>, ma esclusivamente di <strong>attivare l&#8217;attività di iniziativa del PM e della polizia giudiziaria</strong> al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall&#8217;anonimo possano ricavarsi estremi utili per l&#8217;individuazione di una &#8220;<em>notitia criminis</em>&#8220;» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001720537">Cass. pen., Sez. VI, n. 34450 del 22/4/2016</a>, M., CED Cass. 267680 &#8211; 01).</p>
<p>Combinando i dati relativi alla attività ispettiva in materia di alimenti con quelli relativi all&#8217;utilizzabilità (<em>rectius</em>: inutilizzabilità) degli esposti anonimi, si ricava il principio secondo cui questi ultimi (al contrario di una denuncia sottoscritta e riconducibile ad un soggetto determinato, che possiederebbe i crismi di una notizia di reato), lungi dal potersi considerare <em>notitia criminis</em>, possono costituire un <strong>mero «impulso» per attivare i poteri amministrativi che la legge pone in capo ai NAS</strong> e che, <strong>laddove nel corso dell&#8217;attività ispettiva emergono elementi di reato, in quel momento</strong> &#8211; e solo in quel momento &#8211; <strong>scatteranno gli obblighi</strong> di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005571">articoli 114</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006553">220</a> disp. att. c.p.p. Inoltre, la Cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001783649">Cass. pen., Sez. III, n. 6594 del 26/10/2016</a>, dep. 2017, P., CED Cass. 269299; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002785090">Cass. pen., Sez. III, n. 43996 del 12/9/2023</a>, M.), ha chiarito che l&#8217;obbligo di osservare le norme del codice di rito riguarda «lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa».</p>
<p>Nel caso di specie, l&#8217;esposto anonimo era in ogni caso a tutt&#8217;altri fini indirizzato, ventilando la vendita di prodotti alimentari scaduti; il primo momento in cui sono emersi elementi di reato &#8211; e del reato di cui rispondeva l’imputato &#8211; è stato esattamente quello in cui è stato verificato che la temperatura dei frigoriferi che contenevano gli alimenti non era idonea alla loro corretta conservazione. E in quel momento, correttamente, gli operanti hanno proceduto ad effettuare gli avvisi di rito all&#8217;indagato.</p>
<p>La Cassazione aggiunge, altresì, che la mera rilevazione della temperatura del frigorifero non può assumere la valenza di accertamento tecnico o analisi, costituendo„ al contrario, un <strong><em>mero «rilievo» di un dato di fatto, a partire dal quale, come detto, si è concretizzata la notitia criminis.</em></strong></p>
<p>Inoltre, e conclusivamente, la S.C. ha escluso che potesse rivestire efficacia dirimente la natura «deperibile» degli alimenti. Tale nozione è contenuta nell&#8217;art. 1 D.M. Sanità 16 dicembre 1993, n. 303, che tuttavia ha la funzione di individuare le sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali (e regola il modo di effettuare l&#8217;analisi di revisione secondo le modalità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267ART1">art. 1</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267SOMM">L. 30 aprile 1962, n. 283</a>), ma non ha certo la funzione di rendere, automaticamente, ogni accertamento relativo a qualsivoglia alimento «fresco» una attività di polizia giudiziaria, in quanto «potenzialmente irripetibile».</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso del PM.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267ART5">Art. 5</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000100267SOMM">L. 30 aprile 1962, n. 283</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006307">Art. 240</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006197">Art. 333</a> c.p.p.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/etilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Reati stradali Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste mercoledì 17 gennaio 2024 di Lombardo Margherita Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato nell’Università di Torino Non costituisce valida prova dello stato di ebbrezza dell’imputato il risultato di alcoltest rilasciato da etilometro non conforme ai requisiti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/etilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste/">Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati stradali</p>
<p>Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste</p>
<p>mercoledì 17 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Lombardo Margherita</strong> Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato nell’Università di Torino</p>
<p>Non costituisce valida prova dello stato di ebbrezza dell’imputato il risultato di alcoltest rilasciato da etilometro non conforme ai requisiti di legge di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART380">art. 379</a> disp. att. cod. strada, né in sua sostituzione possono essere utilizzati con valore probatorio gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002807669">Tribunale di Terni, sentenza 21 agosto 2023, n. 574</a>).</p>
<p>Tribunale di Terni, sentenza 21 agosto 2023, n. 574</p>
<p>Il caso di specie</p>
<p>La sentenza in commento ha assolto per insussistenza del fatto un soggetto imputato del reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">art. 186</a>, comma 2 lett. c), comma 2-bis e 2-sexies <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a> per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico, accertato con alcoltest, pari a 1,84 g/l e 1,58 g/l nelle due diverse misurazioni eseguite, con le aggravanti di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in orario notturno.</p>
<p>Il Tribunale di Terni, in particolare, ha ritenuto non raggiunta la prova della guida in stato di ebbrezza alcolica in ragione della ritenuta inattendibilità e inutilizzabilità delle risultanze dell’etilometro utilizzato dalle Forze dell’Ordine nel caso concreto.</p>
<p>I requisiti di legge per gli etilometri</p>
<p>Punto di partenza fondamentale per la valutazione dell’affidabilità dello strumento utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico è il disposto dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART380">art. 379</a> disp. att. cod. strada che, insieme a numerosi decreti attuativi e circolari ministeriali, detta le norme per l’accertamento dello stato di ebbrezza e per la individuazione dei requisiti tecnici degli etilometri.</p>
<p>La norma stabilisce, innanzitutto, che l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettui mediante l&#8217;analisi dell&#8217;aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza (comma 1). L’accertamento è effettuato attraverso uno strumento denominato <strong>etilometro</strong>, il quale, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell&#8217;apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, <strong>fornire la corrispondente prova documentale</strong> (comma 4). La concentrazione di alcol deve inoltre risultare da <strong>due determinazioni concordanti</strong> effettuate dallo strumento ad un intervallo di tempo di 5 minuti (comma 2).</p>
<p>I successivi commi da 5 a 8 della disposizione fissano le <strong>caratteristiche tecniche </strong>che devono possedere gli etilometri. In particolare: &#8211; devono <strong>rispondere ai requisiti</strong> stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità; &#8211; devono essere <strong>omologati</strong> dalla Direzione generale della MCTC, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD); &#8211; prima della loro immissione nell&#8217;uso devono essere <strong>sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD</strong> (visita preventiva); &#8211; devono essere sottoposti a <strong>verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite</strong> dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità e devono essere ritirati dall’uso in caso di esito negativo delle verifiche e prove.</p>
<p>Sull’<strong>onere della prova</strong> sulla omologazione e sulle verifiche periodiche dell’etilometro, tra le più recenti, con diversi orientamenti: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002766090">Cass. pen., Sez. IV, 27/9/2023, n. 39170</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002464831">Cass. pen., Sez. IV, 22/12/2021, n. 46841</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002414345">Cass. pen., Sez. IV, 15/9/2021, n. 33978</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002343201">Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11679</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002265776">Cass. pen., Sez. IV, 7/10/2020, n. 27879</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002176677">Cass. pen., Sez. IV, 27/1/2020, n. 3201</a>.</p>
<p>Le irregolarità riscontrate dal Tribunale di Terni</p>
<p>Il Tribunale di Terni ha ravvisato <strong>due ordini di irregolarità nell’etilometro</strong> utilizzato nel caso concreto per l’accertamento del tasso alcolemico, una riferita allo specifico apparecchio utilizzato in quel caso dalle Forze dell’Ordine, la seconda riferita in termini generali alla tipologia di etilometro utilizzata.</p>
<p>Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto la non affidabilità dell’apparato adoperato nel caso di specie per il <strong>mancato rispetto dell’iter di revisione periodica</strong> prescritto dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART380">art. 379</a> disp. att. cod. strada; dal libretto metrologico dell’etilometro (individuata come copia originale quella in possesso del CSRPAD), prodotto in giudizio dalla difesa dell’imputato, era emersa infatti la mancanza delle verifiche annuali richieste dalla legge, arrestatesi ben cinque anni prima del momento dell’utilizzo dell’etilometro.</p>
<p>Sotto il secondo e più rilevante profilo di ordine generale, il Tribunale ha affermato l’inutilizzabilità in via generale degli apparati del tipo di quello utilizzato nell’accertamento concreto per non aver mai superato validamente e legittimamente l’iter iniziale di omologazione “per tipologia” di prodotto. La sentenza fa riferimento al <strong>procedimento di omologazione</strong> non già del singolo apparato ma dell’intera categoria di etilometri del tipo di quello utilizzato nel caso concreto, volta “ad accertare e verificare se lo strumento, nel suo concepimento teorico e nella sua realizzazione pratica, sia in effetti in grado di svolgere, con esattezza e attendibilità costanti, la misurazione”. L’iter di omologazione è regolato, oltre che dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART380">art. 379</a>, comma 6 disp. att. cod. strada, dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART193">art. 192</a>, disp. att. cod. strada, nonché dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102716ART4">art. 3</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102716SOMM">D.M. 22/5/1990, n. 196</a>.</p>
<p>Nel verificare il rispetto della procedura di omologazione degli etilometri del tipo di quello utilizzato nel caso concreto, il Tribunale ha concluso nel senso della sua inutilizzabilità/inaffidabilità poiché costruito da una società differente da quella che ha ottenuto l’omologazione e con certificato di omologazione che presenta irregolarità ritenute assolutamente evidenti.</p>
<p>La sentenza conclude con l’auspicio di un profondo ripensamento da parte del legislatore dello strumento dell’etilometro, anche ai fini del doveroso rispetto del principio fondamentale della certezza del diritto.</p>
<p>La ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’operante di P.S.</p>
<p>Ultimo tema affrontato dalla sentenza in commento attiene alla ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’operante di P.S. circa la sussistenza di elementi sintomatici dell’ebbrezza alcolica, quali lo stordimento del soggetto e l’alito vinoso.</p>
<p>Il Tribunale di Terni afferma in proposito di ritenere <strong>irrilevante ai fini probatori un accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche che non consenta di determinare l’esatta ipotesi di reato attribuibile all’imputato</strong>.</p>
<p>Nella giurisprudenza di legittimità prevalgono tuttavia <strong>diversi orientamenti</strong> giurisprudenziali. In mancanza di alcoltest, si afferma che può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">art. 186</a>, comma 2, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">cod. strada</a>, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell&#8217;effettivo livello di alcool (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001552138">Cass. pen., Sez. IV, 15/4/2015, n. 15705</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001468105">Cass. pen., Sez. IV, 4/9/2014, n. 36889</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000821454">Cass. pen., Sez. IV, 16/12/2009, n. 48026</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000657659">Cass. pen., Sez. IV, 19/12/2008, n. 47378</a>); in caso invece di accertamento dello stato di ebbrezza sulla base di un&#8217;unica misurazione alcolimetrica, è attribuita rilevanza probatoria agli elementi sintomatici dello stato di alterazione per tutte le ipotesi di reato previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">art. 186</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">cod. strada</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002179788">Cass. pen., Sez. IV, 4/2/2020, n. 4633</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002117231">Cass. pen., Sez. IV, 9/8/2019, n. 35933</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001814043">Cass. pen., Sez. IV, 9/5/2017, n. 22604</a>).</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">Art. 186</a>, comma 2 lett. c) <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">Art. 186</a>, comma 2-bis <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">Art. 186</a>, comma 2-sexies <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART380">Art. 379</a>, comma 6 disp. att. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102688ART193">Art. 192</a>, disp. att. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. n. 285/1992</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102716ART4">Art. 3</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102716SOMM">D.M. 22/5/1990, n. 196</a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&amp;linkname=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fetilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste%2F&#038;title=Etilometro%20non%20omologato%3A%20il%20reato%20di%20guida%20in%20stato%20di%20ebbrezza%20non%20sussiste" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/etilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste/" data-a2a-title="Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/etilometro-non-omologato-il-reato-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-non-sussiste/">Etilometro non omologato: il reato di guida in stato di ebbrezza non sussiste</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/sconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Procedimenti alternativi Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo giovedì 18 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell&#8217;esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione dell&#8217;art. 460, comma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/sconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo/">Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Procedimenti alternativi</p>
<p>Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo</p>
<p>giovedì 18 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice dell&#8217;esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a>, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della notifica del decreto penale di condanna, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002812152">sentenza 11 gennaio 2024, n. 1296</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la norma avrebbe anche effetti sostanziali e, come tale, soggiace al regime di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, comma 4, c.p. – ha affermato il principio secondo cui ove il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia ma notificato successivamente al 30 dicembre 2022, l&#8217;imputato ha diritto a poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena &#8211; di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione &#8211; per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1296</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001630670">Cass. pen., Sez. Un., 26/6/2015, n. 46653</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a>, c.p.p., sotto la rubrica “<em>Requisiti del decreto di condanna</em>”, stabilisce, per quanto qui di interesse, che “1. Il decreto di condanna contiene: (<em>omissis</em>); h-ter) l&#8217;avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all&#8217;opposizione; (<em>omissis</em>)”.</p>
<p>Tra i nuovi requisiti del decreto penale di condanna, introdotti dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a> (riforma Cartabia), si annovera in particolare l’indicazione specifica della <strong>riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso di rinuncia all’opposizione</strong>, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto ai sensi della nuova lett. d) e lett. h-ter), nonché l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.</p>
<p>La <em>ratio</em> della novella legislativa è chiara: disincentivare le opposizioni per mezzo di un significativo allargamento dei profili premiali del rito monitorio ed evitare l’instaurazione di giudizi, con notevole risparmio della spesa pubblica.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale, quale giudice dell&#8217;esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a>, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART64">art. 28</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima della notifica del decreto penale di condanna. La richiesta difensiva era volta a ottenere un nuovo decreto penale di condanna che avesse tenuto conto delle disposizioni di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a> c.p.p., introdotte dalla cd. &#8220;legge Cartabia&#8221; sopra riportate o, comunque, la possibilità di godere dei benefici ivi indicati.</p>
<p>Il reo, infatti, era stato destinatario di un decreto penale di condanna ad euro 400 di multa per il reato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003648">art. 639</a>, comma 32, c.p. per avere imbrattato un bene immobile del comune con vernice colorata. Tale provvedimento era stato emesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia, e notificato all&#8217;imputato successivamente.</p>
<p>L&#8217;istanza originaria che aveva dato esito al provvedimento impugnato era stata depositata quando era già scaduto il termine per l&#8217;opposizione. Il GIP aveva così rigettato la richiesta poiché la disposizione che, attualmente, prevede la riduzione della pena di un quinto in caso di mancata proposizione dell&#8217;opposizione non era in vigore al momento dell&#8217;emissione del decreto e la stessa, ritenuta dal GIP avente natura processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, non essendo peraltro consentito reiterare l&#8217;emissione di nuovo decreto penale di condanna.</p>
<p>Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l&#8217;interessato, sostenendone l’erroneità in relazione all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a>, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotta dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ritenendola applicabile al decreto penale, già emesso antecedentemente a tale data, e notificato in data successiva, sulla base della considerazione che si tratti di norma di <strong>natura sostanziale oltre che processuale</strong>. La norma, infatti, prevede una serie di avvisi prima non previsti, compreso quello della possibilità di fruire di una riduzione del quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione, ed era entrata in vigore prima che il decreto penale fosse notificato al reo; quindi, prima che lo stesso producesse i suoi effetti.</p>
<p>La norma aveva anche effetti sostanziali e, come tale, dovrebbe soggiacere al regime di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, comma 4, c.p. come da vicenda analoga risolta dalla cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002104393">Cass. pen., Sez. III, n. 30691 del 23/5/2019</a>), con la quale sono stati espressi principi analoghi in riferimento all&#8217;art. 442 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, comma 2-bis, c.p.p.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha ricordato come la stessa Cassazione, già chiamata a decidere sulla applicabilità dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006034">art. 459</a>, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304ART13">art. 1</a>, comma 53 della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. n. 103 del 23 giugno 2017</a> sui procedimenti allora pendenti, ha affermato che «in tema di procedimento per decreto, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006034">art. 459</a>, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304ART13">art. 1</a>, comma 53 della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. n. 103 del 23 giugno 2017</a> &#8211; che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004291">art. 135</a> c.p. &#8211; si applica, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, comma 4, c.p., <strong>anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell&#8217;entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente</strong>, in quanto si tratta di <strong>norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali</strong>, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito (In motivazione, la Corte ha indicato nell&#8217;incidente di esecuzione il rimedio a cui ricorrere nella specie per ottenere l&#8217;applicazione della nuova norma)» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002104393">Cass. pen., Sez. III, n. 30691 del 23/5/2019</a>, CED Cass. 276678; Cass. pen., Sez. VII, n. 29522 del 11/6/2021; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002357750">Cass. pen., Sez. I, n. 17061 del 21/10/2020</a>, dep. 2021).</p>
<p>Con riferimento al <strong>rito abbreviato</strong>, inoltre, è stato affermato il seguente principio: «in tema di giudizio abbreviato, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006054">art. 442</a>, comma 2, c.p.p., come novellato dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. 23 giugno 2017, n. 103</a> &#8211; nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina &#8211; si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, quarto 4, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002044308">Cass. pen., Sez. IV, n. 5034 del 15/1/2019</a>, L., CED Cass. 275218).</p>
<p>Anche le Sezioni Unite penali (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001630670">Cass. pen., Sez. Un., n. 46653 del 26/6/2015</a>, Della Fazia, CED Cass. 265110), nel ricostruire il principio di legalità della pena e l&#8217;ambito del giudicato, hanno affermato che il diritto dell&#8217;imputato, desumibile dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003810">art. 2</a>, comma 4, c.p., di essere giudicato in base trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la <em>lex mitior</em> anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. Secondo tale pronuncia, il principio costituzionale di legalità della pena riguarda non solo l&#8217;<em>an</em> dell&#8217;irrogazione della pena bensì anche il <em>quomodo</em> e, in particolare, il <em>quantum</em> di pena inflitta.</p>
<p>Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso in esame, conclude la S.C., l&#8217;imputato aveva diritto di poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena &#8211; di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione &#8211; per la mancata opposizione, <strong>essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito</strong>. Analogamente ai casi già sopra richiamati, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006033">art. 460</a>, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., introdotto dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, infatti, ha inserito una disposizione che, per effetto di una scelta processuale dell&#8217;imputato, può incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio a lui riservato.</p>
<p>Dalle considerazioni ora esposte è derivato l&#8217;annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna e, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005853">art. 620</a>, comma 1, lett. I), c.p.p. la rideterminazione della pena di un quinto, operata d’ufficio dalla Cassazione.</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006034">Art. 459</a> c.p.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&amp;linkname=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fsconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo%2F&#038;title=Sconto%20pena%20se%20non%20ci%20si%20%C3%A8%20opposti%20al%20d.p.%20di%20condanna%20emesso%20prima%20della%20Cartabia%20ma%20notificato%20dopo" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/sconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo/" data-a2a-title="Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/sconto-pena-se-non-ci-si-e-opposti-al-d-p-di-condanna-emesso-prima-della-cartabia-ma-notificato-dopo/">Sconto pena se non ci si è opposti al d.p. di condanna emesso prima della Cartabia ma notificato dopo</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Difficile per l’imputato ricorrere contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/difficile-per-limputato-ricorrere-contro-larchiviazione-per-particolare-tenuita-del-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Particolare tenuità del fatto Difficile per l’imputato ricorrere contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto giovedì 18 gennaio 2024 di Santoriello Ciro Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo In caso di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per attestare la sussistenza del suo interesse a procedere, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/difficile-per-limputato-ricorrere-contro-larchiviazione-per-particolare-tenuita-del-fatto/">Difficile per l’imputato ricorrere contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Particolare tenuità del fatto</p>
<p>Difficile per l’imputato ricorrere contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto</p>
<p>giovedì 18 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Santoriello Ciro</strong> Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cuneo</p>
<p>In caso di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per attestare la sussistenza del suo interesse a procedere, il ricorrente non può limitarsi a sottolineare il fatto che tale provvedimento di archiviazione sarà iscritto nel suo casellario giudiziale ma occorre venga allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subito dall&#8217;indagato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002813099">Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2024, n. 611</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2024, n. 611</p>
<p>La Cassazione ridimensiona le possibilità per l’imputato di far ricorso contro il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sostenendo che tale provvedimento – non reclamabile davanti al Tribunale se non nei casi di nullità – è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ma solo se l’imputato dimostra di vantare un interesse alla rimozione del decreto. Tale interesse, tuttavia, non è dimostrabile semplicemente allegando la circostanza dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale ma occorre individuare quali concreti pregiudizi possano derivare da tale iscrizione in capo al ricorrente</p>
<p>Il fatto</p>
<p>Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva <em>ex </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006097">art. 411</a>, comma 1-bis, c.p.p. <strong>l&#8217;archiviazione</strong> del procedimento iscritto nei confronti di un’imputata per il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003987">art. 388</a> c.p. per <strong>particolare tenuità del fatto</strong>, contestualmente rigettando l&#8217;opposizione proposta dalla persona offesa e ordinando l&#8217;iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario.</p>
<p>Avverso l&#8217;ordinanza il difensore dell&#8217;indagata proponeva reclamo, eccependo la <strong>nullità del provvedimento di archiviazione per tardività della querela</strong>, peraltro, non depositata con firma digitale.</p>
<p>In particolare, censurava la motivazione apparente con la quale il giudice aveva respinto l&#8217;eccezione, senza esaminare i dati indicati nell&#8217;atto di opposizione al fine di dimostrare la tardiva proposizione della querela, posto che la questione di procedibilità deve essere valutata anche in sede di reclamo, in quanto condizione preliminare rispetto all&#8217;analisi del fatto, con la conseguenza che la <strong>mancanza della condizione di procedibilità impedisce di entrare nel merito e, quindi, di riconoscere la tenuità del fatto</strong> ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p. Inoltre, la difesa sottolineava che l&#8217;archiviazione disposta ai sensi del citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a>comporta l&#8217;<strong>iscrizione nel casellario giudiziario, che costituisce grave pregiudizio per chi contratta con privati o con la pubblica amministrazione</strong>.</p>
<p>Infine, qualora il motivo del reclamo fosse stato ritenuto inammissibile, veniva sollevata eccezione di incostituzionalità degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006098">artt. 410</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">410-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006097">411</a>, comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui limitano l&#8217;impugnazione ai motivi tassativi <em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006379">art. 178</a> c.p.p. non consentendo una diversa formula di archiviazione più vantaggiosa e di natura preliminare e processuale, cagionando un grave pregiudizio all&#8217;indagato benché la notizia di reato sia tardiva o irricevibile.</p>
<p>Il Giudice del Tribunale di Napoli, ritenendo inammissibile il reclamo in assenza delle nullità previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">art. 410-bis</a>, commi 1 e 2, c.p.p. per violazione del contraddittorio e ritenuto esperibile unicamente il ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge in cui era incorso il giudice delle indagini preliminari, qualificato il reclamo come ricorso, ha trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.</p>
<p>La decisione</p>
<p>La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p>La Corte di legittimità riconosce come corretta la scelta del Tribunale di Napoli di trasmettere gli atti alla Cassazione in luogo di provvedere esso stesso alla decisione sul gravame.</p>
<p>Infatti, in primo luogo, come è noto, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">art. 410-bis</a> c.p.p., come modificato dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852304SOMM">L. n. 103/2017</a>, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per dedurre l&#8217;abnormità dell&#8217;atto impugnato e non anche per dedurne l&#8217;illegittimità per uno dei vizi elencati nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005868">art. 606</a> c.p.p. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002061885">Cass. pen., Sez. VI, 7/3/2019, n. 12244</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001985642">Cass. pen., Sez. V, 9/7/2018, n. 40127</a>), come per l’appunto poteva riscontrarsi nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva denunciato la violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla eccepita intempestività della querela e, dunque, alla mancanza di una condizione di procedibilità.</p>
<p>In secondo luogo, si riconosce come corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui il provvedimento di <strong>archiviazione per particolare tenuità del fatto non è reclamabile </strong>ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">art. 410-bis</a>, comma 3, c.p.p.<strong> se non nei casi di nullità del provvedimento</strong>.</p>
<p>Ciò posto, visto che nel caso di specie non erano rinvenibili vizi di nullità alla luce dell&#8217;oggetto del reclamo, attinente alla mancanza della condizione di procedibilità del reato, andava esclusala proponibilità del reclamo ed era corretta la qualificazione del reclamo come ricorso, come sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui <strong>l&#8217;ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, </strong><em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006097">art. 411</a>, comma 1-bis, c.p.p.,<strong> a seguito di opposizione dell&#8217;indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge</strong>, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009977">art. 111</a>, comma 7, Cost. (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002755365">Cass. pen., Sez. V, 31/5/2023, n. 36468</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002663024">Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2023, n. 5454</a>). Si ricorda che questa conclusione si fonda considerando la <strong>natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto</strong>, la cui adozione presuppone l&#8217;<strong>accertamento di un fatto reato</strong>, sebbene particolarmente tenue, e tiene conto della <strong>prevista iscrizione di detto provvedimento nel casellario giudiziale</strong>.</p>
<p>Fatta questa precisazione, tuttavia, la decisione in commento evidenzia come, anche nel caso in cui il ricorso per cassazione sia avanzato nei confronti di un decreto di archiviazione <em>ex </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a>c.p., l’accesso alla Corte di cassazione richiede che il ricorrente possa vantare un <strong>interesse a ricorrere</strong>, che nel caso di specie secondo la difesa era sussistente in ragione all&#8217;effettivo <strong>pregiudizio per l&#8217;indagato derivante dall&#8217;iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale</strong>. Questa considerazione della difesa però non considera le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002127583">Cass. pen., Sez. Un., 30/5/2019, n. 38954</a>) che hanno affermato che <strong>l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto </strong><em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p.<strong> nel casellario giudiziario non</strong> può, in sé considerata, essere ritenuta <strong>un effettivo pregiudizio</strong> che l&#8217;indagato ha un reale interesse ad evitare e ciò in ragione del fatto che <strong>l&#8217;iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell&#8217;ambito del sottosistema definito dalla disposizione </strong><em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p.<strong> ed all&#8217;interno del circuito giudiziario</strong>.</p>
<p>Infatti, sostengono le Sezioni Unite, l&#8217;<strong>iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento</strong>, ostativa all&#8217;applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità. Va ricordato che l&#8217;<strong>abitualità ostativa</strong> all&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte, ed in tale prospettiva si attribuisce <strong>rilievo anche agli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi </strong>dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131-bis</a> c.p.<strong> sul presupposto che il relativo provvedimento deve essere «iscritto nel casellario»</strong>.</p>
<p>La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art. 131- bis</a> c.p. dell&#8217;iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305ART25">art. 24</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305SOMM">D.P.R. 14/11/2002 n. 313</a>, Testo Unico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis T.U.). né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000869337SOMM">D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122</a>, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all&#8217;iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato <em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">art 131-bis</a> c.p. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità. Di conseguenza, <strong>in caso di ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto</strong>, per attestare la sussistenza del suo interesse a procedere, il ricorrente non può limitarsi a sottolineare il fatto che tale provvedimento di archiviazione sarà iscritto nel suo casellario giudiziale ma occorre venga <strong>allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subito dall&#8217;indagato</strong>.</p>
<p>Nel caso di specie la Cassazione ritiene non ravvisabile una tale allegazione, avendo il ricorrente dedotto, solo in termini estremamente generici e astratti, l&#8217;eventuale &#8220;pregiudizio per chi contratta con privati o con la pubblica amministrazione&#8221; e questa genericità della prospettazione destina il motivo all&#8217;inammissibilità.</p>
<p>Precedenti giurisprudenziali:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002755365">Cass. pen., Sez. V, 31 maggio 2023, n. 36468</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002663024">Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 5454</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002127583">Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2019, n. 38954</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002061885">Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2019, n. 12244</a></p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225">Art. 131-bis</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">Art. 410-bis</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015284">Art. 410-bis</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305ART25">Art. 24</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305SOMM">D.P.R. n. 313/2002</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305ART33345913">Art. 25-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305SOMM">D.P.R. n. 313/2002</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305ART29">Art. 28</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154305SOMM">D.P.R. n. 313/2002</a></p>
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		<title>Inammissibile la richiesta di messa alla prova in appello se il reato non rientra tra quelli indicati della Cartabia</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/inammissibile-la-richiesta-di-messa-alla-prova-in-appello-se-il-reato-non-rientra-tra-quelli-indicati-della-cartabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Processo penale Inammissibile la richiesta di messa alla prova in appello se il reato non rientra tra quelli indicati della Cartabia venerdì 19 gennaio 2024 di Villa Federico Avvocato in Bergamo La IV Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2024, n. 657 affronta la questione della richiesta di sospensione del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/inammissibile-la-richiesta-di-messa-alla-prova-in-appello-se-il-reato-non-rientra-tra-quelli-indicati-della-cartabia/">Inammissibile la richiesta di messa alla prova in appello se il reato non rientra tra quelli indicati della Cartabia</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Processo penale</p>
<p>Inammissibile la richiesta di messa alla prova in appello se il reato non rientra tra quelli indicati della Cartabia</p>
<p>venerdì 19 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Villa Federico</strong> Avvocato in Bergamo</p>
<p>La IV Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2024, n. 657 affronta la questione della richiesta di sospensione del procedimento penale, avanzata per la prima volta in appello, per un reato per il quale, prima dell’entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, doveva essere richiesto il beneficio nel giudizio di primo grado. Con la pronuncia i Giudici di Legittimità stabiliscono che lo spiraglio introdotto dal Legislatore con la riforma Cartabia è limitato solo ed esclusivamente alle ipotesi ampliate dalla riforma; in tutti gli altri casi, invece, la Riforma non opera e la richiesta di sospensione deve essere avanzata nei termini ordinari stabiliti dal codice di rito.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 657</p>
<p>I fatti</p>
<p>La questione sottoposta all’attenzione della IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione riguarda la richiesta di sospensione del procedimento penale avanzata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, dinnanzi alla Corte d’Appello, per un reato per il quale già prima dell’entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> (c.d. riforma Cartabia) poteva essere richiesto il beneficio.</p>
<p>Questi i fatti: l’imputato veniva tratto a giudizio per aver cagionato un sinistro stradale mentre si trovava alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).</p>
<p>A seguito del processo di primo grado, l’imputato veniva ritenuto responsabile e condannato di 8 mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con riconoscimento della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.</p>
<p>La sentenza di condanna veniva impugnata avanti alla Corte d’Appello di Bologna la quale rigettava la richiesta di sospensione del procedimento penale per messa alla prova, avanzata per la prima volta all’udienza indicata nel decreto di citazione, e confermava la sentenza di primo grado.</p>
<p>Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011154">articoli 186-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011155">art 186-ter</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011156">art 186-quater</a> c.p.c. per aver la Corte di merito rigettato la richiesta di sospensione per messa alla prova.</p>
<p>Gli istituti giuridici della sospensione condizionale e della sospensione del procedimento per messa alla prova</p>
<p>La pronuncia qui annotata offre considerazioni giuridiche interessanti in merito a un istituto giuridico di primo rilievo per l’imputato.</p>
<p>La <strong>sospensione del procedimento per messa alla prova</strong>, istituto giuridico già conosciuto nel processo penale a carico di imputati minorenni (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000117189ART31">art. 28</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000117189SOMM">D.P.R. n. 448/1988</a>), è stata introdotta per i maggiorenni con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000798828SOMM">L. n. 67/2014</a>.</p>
<p>La ragione giustificatrice va individuata nel <strong>favore per la risocializzazione del condannato</strong>, in via alternativa e preferibile rispetto alla sottoposizione dello stesso a pena. In sintesi, la concessione di tale istituto tende all’eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo, invitandolo al ravvedimento e al virtuoso reinserimento nella società.</p>
<p>I presupposti applicativi dell’istituto si ricavano dal combinato disposto di una disposizione penale e di una processuale. Quanto ai <strong>limiti oggettivi</strong>, l’imputato può richiedere la sospensione del processo:</p>
<p>1) per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria;</p>
<p>2) per i reati puniti con pena edittale detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (si segnala, sul punto, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001674151">Cass. pen., Sez. Un., sentenza 31/3/2016</a>, con la quale si è stabilito che nel computo non si tengono in considerazione le circostanze aggravanti comuni, speciali o a effetto speciale);</p>
<p>3) per i reati di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005931">art. 550</a>, comma 2 c.p.p., oggetto di ampliamento con la recente riforma Cartabia.</p>
<p>La sospensione <strong>non può essere concessa più di una volta</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015185">art. 168-bis</a>, comma 4 c.p.) e incontra limiti soggettivi in quanto non si applica ai delinquenti abitali, professionali o per tendenza.</p>
<p>Dal punto di vista processuale, la richiesta di sospensione per messa alla prova costituisce un procedimento speciale. L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015190">art. 464-bis</a>, comma 2 c.p.p. prescrive che la richiesta può essere avanzata <strong>oralmente o per iscritto</strong>, a pena di decadenza, <strong>entro determinati termini</strong>:</p>
<p>1) nell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006080">artt. 421</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006078">422</a> c.p.p. ovvero fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo;</p>
<p>2) in caso di decreto di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019304">art. 554-bis</a> c.p.p.;</p>
<p>3) in caso di decreto di giudizio immediato, nei termini e nelle modalità di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006035">art. 458</a>, comma 1 c.p.p.;</p>
<p>4) in caso di decreto penale, con l’atto di opposizione.</p>
<p>L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato a seguito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità e dell’osservazione puntuale di quelle che sono le prescrizioni del giudice impartite con l’approvazione del programma elaborato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna.</p>
<p>La richiesta di messa alla prova per la prima volta in appello</p>
<p>Tratteggiato l’istituto nei termini sintetici di cui sopra, occorre ora soffermarsi sull’interessante pronuncia resa dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, qui annotata.</p>
<p>Con tale provvedimento, i Giudici di Legittimità ricordano che la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre i termini perentori indicati dal codice di procedura penale all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015190">art. 464-bis</a> cpp, comma 2. L’inosservanza di questi termini comporta la declaratoria di inammissibilità della istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova.</p>
<p><em>Quid iuris</em> nel caso in cui la richiesta venga avanzata per la prima volta in appello?</p>
<p>La risposta non è affatto scontata, oltre che caratterizzata da evidente interesse pratico, se solo si pone l’attenzione alla recente entrata in vigore della riforma Cartabia con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> la quale, come ricordato sopra, ha ampliato il catalogo di reati di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005931">art. 550</a>, comma 2 c.p.p., anche oltre i limiti edittali stabiliti dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015185">art. 168-bis</a> c.p.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART219">art. 90</a>, comma 1 del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> prevede infatti al comma 1 che 1 “[…] l&#8217;estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, <strong>si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo</strong>”.</p>
<p>Al comma 2 viene poi precisato che “se sono già decorsi i termini di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015190">articolo 464-bis</a>, comma 2, del codice di procedura penale, l&#8217;imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine”.</p>
<p>La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 657/2024, sulla base delle disposizioni anzi richiamate, giunge alla conclusione che “la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza di procedimento innanzi alla Corte d’Appello, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento”.</p>
<p>Sulla base di questo principio giuridico, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo spiraglio per richiedere la sospensione del procedimento penale per messa alla prova oltre i termini di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015190">art. 464-bis</a>, comma 2 c.p.p. è <strong>limitato solo ai giudizi pendenti in secondo grado che sono relativi alle ipotesi ampliate dalla Riforma</strong>, ossia di applicabilità dell’istituto prima non prevista.</p>
<p>Diversamente, come nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, nei casi di processi pendenti per quei reati che già prima dell’entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758342SOMM">D.Lgs. n. 150/2011</a> rientravano nei limiti edittali di ammissione del beneficio, la domanda non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado.</p>
<p>Pertanto, sulla scorta del principio di cui poco sopra, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, pur tacciando come non corrette le motivazioni rese dalla Corte d’Appello di Bologna che aveva respinto la richiesta di messa alla prova in quanto era stata concessa in primo grado la sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Il principio di diritto</p>
<p>Dalla sentenza qui annotata si trae il seguente principio di diritto: “la riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza di procedimento innanzi alla Corte d’Appello, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento”.</p>
<p>Di converso, se il reato per cui si procede nel giudizio di appello non fosse ricompreso, prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia nel catalogo di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005931">art. 550</a>, comma 2 c.p.p., l’imputato, nelle forme stabilite e nei termini prescritti, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ottenendo, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015190">Art. 464-bis</a>, comma 2 c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART219">Art. 90</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART219">Art. 90</a>, comma 2, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a></p>
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		<title>Il Riesame non può integrare il sequestro preventivo privo di motivazione sul periculum</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/il-riesame-non-puo-integrare-il-sequestro-preventivo-privo-di-motivazione-sul-periculum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Misure cautelari Misure cautelari Il Riesame non può integrare il sequestro preventivo privo di motivazione sul periculum lunedì 22 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l&#8217;istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/il-riesame-non-puo-integrare-il-sequestro-preventivo-privo-di-motivazione-sul-periculum/">Il Riesame non può integrare il sequestro preventivo privo di motivazione sul periculum</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Misure cautelari</p>
<p>Misure cautelari</p>
<p>Il Riesame non può integrare il sequestro preventivo privo di motivazione sul periculum</p>
<p>lunedì 22 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l&#8217;istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato il sequestro preventivo ad una società cooperativa per alcuni reati di falso relativi a condotte di indebita compensazione legate a prestazioni &#8211; asseritamente inesistenti &#8211; di formazione professionale nel settore delle &#8220;Tecnologie 4.0&#8221;, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002812159">sentenza 11 gennaio 2024, n. 1261</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, per quanto qui di interesse, il tribunale del riesame si era illegittimamente sostituito al GIP, motivando sulla sussistenza del c.d. <em>periculum in mora</em> – ha riaffermato il principio secondo cui non è consentito al tribunale del riesame sostituirsi al giudice delle indagini preliminari nel porre rimedio ad un&#8217;omissione motivazionale su un requisito essenziale richiesto all&#8217;ordinanza genetica, qual è la motivazione, seppure concisa, come richiedono le Sezioni Unite &#8220;Ellade&#8221;, circa la configurabilità del c.d. <em>periculum in mora</em>, onere di motivazione che può ritenersi assolto, come le stesse Sezioni Unite insegnano, solo allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 11 gennaio 2024, n. 1261</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002423758">Cass. pen., Sez. Un., 24/6/2021, n. 36959</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">art. 321</a>, c.p.p., sotto la rubrica “<em>Oggetto del sequestro preventivo</em>”, dispone al comma 1 che “1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”.</p>
<p>Finalità del sequestro preventivo è <strong>evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato o l&#8217;agevolazione di altri reati</strong>. Questo è il <em>periculum in mora</em> codificato dall&#8217;art. 321 e considerato, in genere, da parte della giurisprudenza quale condizione legittimante l&#8217;adozione della cautela reale a fini preventivi (tra le tante, a titolo esemplificativo, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000946023">Cass. pen., Sez. V, 9/2/2010</a>, T., in Mass. Uff., 247438; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000495490">Cass. pen., Sez. IV, 8/10/2007</a>, V., in Mass. Uff., 237592; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000423693">Cass. pen., Sez. V, 26/6/2006</a>, C., in Mass. Uff., 234556; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000364615">Cass. pen., Sez. VI, 2/10/2006</a>, F., in Mass. Uff., 234764; Cass. pen., Sez. VI, 23/4/1991, S., in RP, 1992, 307). Il giudice è tenuto a fornire un&#8217;adeguata motivazione sul pericolo inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza della effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000241908">Cass. pen., Sez. IV, 23/6/2005</a>, B., in Mass. Uff., 231750; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000205356">Cass. pen., Sez. V, 16/3/2005</a>, D.M., in Mass. Uff., 231686).</p>
<p>Nessun dubbio, dunque, che il provvedimento di sequestro preventivo debba essere motivato.</p>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, come noto, hanno statuito (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002423758">Cass. pen., Sez. Un., n. 36959 del 24/6/2021</a>, E., CED Cass. 281848 &#8211; 01) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">art. 321</a>, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004172">art. 240</a> c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del <em>periculum in mora</em>, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l&#8217;anticipazione dell&#8217;effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili <em>ex lege</em>. Tale pronuncia ha sottolineato come tale motivazione sia necessaria anche nell&#8217;ottica del «rispetto dei criteri di <strong>proporzionalità</strong> la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Suprema Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un&#8217;esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».</p>
<p>Ciò detto, ci si deve chiedere se il tribunale del riesame, possa, in caso di silenzio motivazionale del provvedimento del GIP sul <em>periculum in mora</em>, sostituirsi al giudice e integrare detta motivazione.</p>
<p>Orbene, la Cassazione, inoltre, nella sua massima composizione, ha anche affermato (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001683070">Cass. pen., Sez. Un., n. 18954 del 31/3/2016</a>, C., CED Cass. 266789-01) che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000812626SOMM">L. 8 aprile 2015, n. 47</a> al comma 9 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006226">art. 309</a> c.p.p., sono applicabili &#8211; in virtù del rinvio operato dall&#8217;art. 324, comma settimo dello stesso codice &#8211; in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario  fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.</p>
<p><strong>In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale, dunque, non può integrare motivazioni assenti</strong>, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione <em>per relationem</em>, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l&#8217;esercizio della <strong>funzione di controllo</strong> a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006208">artt. 324</a>, comma 7, e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006226">309</a>, comma 9, c.p.p. (<em>ex plurimis</em>: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002188614">Cass. pen., Sez. II, n. 7258 del 27/11/2019</a>, dep. 2020, E., CED Cass. 278509 &#8211; 01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001875065">Cass. pen., Sez. V, n. 51900 del 20/10/2017</a>, L., CED Cass. 271413 &#8211; 01).</p>
<p>La Cassazione, inoltre (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002581539">Cass. pen., Sez. VI, n. 31380 del 26/4/2022</a>, M., inedita), ha, d&#8217;altro canto, affermato che il Tribunale del riesame esercita legittimamente il potere di integrazione della motivazione accordatogli dal codice di rito laddove la motivazione del giudice per le indagini preliminari in tema di <em>periculum in mora</em>, sia pure insufficiente ai fini del principio espresso dalla citata sentenza Ellade, non sia del tutto assente (conforme, <em>ex plurimis</em>: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001894512">Cass. pen., Sez. V, n. 643 del 6/12/2017</a>, dep. 2018, P., CED Cass. 271925 &#8211; 01, secondo cui «il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa»).</p>
<p>Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era <strong><em>privo di motivazione in riferimento alla sussistenza del periculum in mora</em></strong>. L&#8217;ordinanza del tribunale, a sua volta, riteneva di esercitare il proprio potere integrativo.</p>
<p>I Supremi Giudici, sul punto, hanno rilevato come la motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata ripercorreva pressoché in maniera pedissequa quella resa dalla stessa Cassazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002607641">Cass. pen., Sez. III, n. 39846 del 13/5/2022</a>, CED Cass. 283831), che, tuttavia, si era occupata di un caso diverso da quello oggetto di esame nell&#8217;attuale vicenda processuale, atteso che, nel caso esaminato, l&#8217;ordinanza genetica era stata emessa in un momento antecedente al formarsi del diritto vivente di cui alle richiamate Sezioni Unite &#8220;Ellade&#8221;, ed il tribunale del riesame era intervenuto successivamente a tale arresto giurisprudenziale, ritenendo possibile l&#8217;esercizio del potere integrativo. Ed allora, ne discendeva per la Cassazione all&#8217;evidenza <strong>l&#8217;impossibilità per il tribunale del riesame di sostituirsi al giudice di primo grado nel porre rimedio ad un&#8217;omissione motivazionale su un requisito essenziale</strong> richiesto all&#8217;ordinanza genetica, qual è la motivazione, seppure concisa, come richiedono le Sezioni Unite &#8220;Ellade&#8221;, circa la configurabilità di tale <em>periculum</em>, onere di motivazione che può ritenersi assolto, come le stesse Sezioni Unite insegnano, solo allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all&#8217;annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all&#8217;emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (conformi, sulla questione: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002804486">Cass. pen., Sez. III, n. 50506 del 5/12/2023</a>, inedita; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002804629">Cass. pen., Sez. III, n. 50501 del 5/12/2023</a>, inedita; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002804316">Cass. pen., Sez. III, n. 50502 del 5/12/2023</a>, inedita).</p>
<p>Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">Art. 321</a> c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>MAE, deve essere eseguito anche per la madre di minori in tenera età con lei conviventi</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/mae-deve-essere-eseguito-anche-per-la-madre-di-minori-in-tenera-eta-con-lei-conviventi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Mandato di arresto europeo MAE, deve essere eseguito anche per la madre di minori in tenera età con lei conviventi lunedì 22 gennaio 2024 di Bovino Claudio Avvocato in Milano La consegna di una persona ricercata non può essere rifiutata dal giudice per il solo motivo che si tratta della madre di minori in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/mae-deve-essere-eseguito-anche-per-la-madre-di-minori-in-tenera-eta-con-lei-conviventi/">MAE, deve essere eseguito anche per la madre di minori in tenera età con lei conviventi</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Mandato di arresto europeo</p>
<p>MAE, deve essere eseguito anche per la madre di minori in tenera età con lei conviventi</p>
<p>lunedì 22 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Bovino Claudio</strong> Avvocato in Milano</p>
<p>La consegna di una persona ricercata non può essere rifiutata dal giudice per il solo motivo che si tratta della madre di minori in tenera età con lei conviventi. Lo ha affermato la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002805632">Corte di giustizia europea, con la sentenza del 21 dicembre 2023</a>, C-261/22, precisando che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) è possibile in via eccezionale solo in caso di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente o nel caso in cui rischino di essere violati i diritti fondamentali degli interessati.</p>
<p>CGUE, Grande Sezione, sentenza 21 dicembre 2023, C‑261/22, GN</p>
<p>“Anche le madri vanno in carcere”: possiamo sintetizzare con le parole dell’Avvocato Generale Tamara Ćapeta adoperate nelle conclusioni del 13 luglio 2023 l’oggetto della causa C‑261/22. Per la prima volta la Corte di Giustizia ha dovuto esaminare una vicenda in cui un Mandato d’arresto europeo (MAE) è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una “madre di figli minorenni”: che peso ha in questa fattispecie l’interesse superiore del minore? È possibile rifiutare o differire l’esecuzione di un MAE se la persona ricercata è una madre convivente con i suoi figli minorenni? A queste domande ha risposto la Corte di giustizia europea, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002805632">sentenza GN del 21 dicembre 2023</a>, C-261/22, in accordo con l’opinione espressa dall’AG che però nel dispositivo è riformulata secondo un punto di vista per così dire “capovolto”.</p>
<p>Fatto</p>
<p>Il 26 giugno 2020, le autorità giudiziarie belghe hanno emesso un Mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di una donna ai fini dell’esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione pronunciata in assenza dal Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa, per reati di tratta di essere umani e agevolazione dell’immigrazione clandestina.</p>
<p>Alcuni mesi dopo, la donna è stata arrestata a Bologna, mentre era incinta e in compagnia di suo figlio di quasi tre anni, nato a Ferrara e con lei convivente.</p>
<p>La Corte di appello di Bologna, nella sua qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione, ha chiesto alle autorità giudiziarie belghe di fornire informazioni relative alle modalità di esecuzione, in Belgio, delle pene pronunciate a carico di madri conviventi con figli minorenni, al trattamento carcerario riservato alla donna in caso di consegna e alle misure che sarebbero state adottate nei confronti del figlio minorenne.</p>
<p>Non avendo ottenuto tali informazioni, il giudice italiano ha rifiutato la consegna e ha disposto l’immediata rimessione in libertà della donna: ad avviso della Corte d’appello bolognese, in mancanza di risposta dell’autorità giudiziaria belga ai suoi quesiti, non vi sarebbe stata alcuna certezza che l’ordinamento dello Stato membro emittente riconoscesse modalità di detenzione assimilabili a quelle dello Stato membro dell’esecuzione, che tutelassero il diritto della madre a non essere privata del suo rapporto con i figli e al loro accudimento e che assicurassero ai figli la necessaria assistenza materna e familiare, garantita tanto dalla Costituzione italiana quanto dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110187ART3">art. 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110187SOMM">Convenzione sui diritti del fanciullo</a> e dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">art. 24</a> della Carta.</p>
<p>Questioni pregiudiziali</p>
<p>Investita della causa, la Corte di Cassazione italiana ha chiesto alla Corte di Giustizia UE se, ed eventualmente a quali condizioni, il giudice italiano possa rifiutare l&#8217;esecuzione del MAE in un’ipotesi di questo tipo, che non è menzionata, nella decisione quadro sul MAE fra i motivi di non esecuzione di un MAE</p>
<p>Decisione</p>
<p>In via preliminare, la Corte di giustizia europea ha ricordato l’importanza nel diritto dell’Unione sia del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sia del principio di riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Alla luce di tale principio la Corte Ue ha dichiarato che <strong>il giudice non può rifiutarsi di dare esecuzione a un MAE per il solo motivo che la persona ricercata è la madre di minori in tenera età con lei conviventi</strong>, dal momento che sussiste una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri.</p>
<p>MAE, principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e rifiuto di consegna</p>
<p>In tale contesto, ha ribadito la Corte Ue, la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/548/GAI</a> è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART2">art. 1</a>, par. 2, di tale decisione quadro sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base al principio di <strong>fiducia reciproca tra gli Stati membri</strong> e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro. Pertanto, come ribadito anche dalla giurisprudenza:</p>
<p>&#8211; le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un MAE soltanto per motivi fondati sulla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/584</a>, così come interpretata dalla Corte Ue;</p>
<p>&#8211; inoltre, l’esecuzione del MAE costituisce il principio, mentre il <strong>rifiuto di esecuzione</strong> è concepito come <strong>un’eccezione </strong>che deve essere interpretata restrittivamente.</p>
<p>Ne consegue che la consegna della persona interessata può essere rifiutata, a titolo eccezionale, qualora vi siano elementi idonei a dimostrare l’effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009856">art. 7</a> nonché dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">art. 24</a> , parr. 2 e 3, della Carta.</p>
<p>Sussistenza delle carenze</p>
<p>In merito, un passaggio interessante è rappresentato dal punto 45 della sentenza.</p>
<p>Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio a causa:</p>
<p>&#8211; di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura di tali minori nello Stato membro emittente,</p>
<p>&#8211; oppure di carenze riguardanti tali condizioni e che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità,</p>
<p>tale autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che gli interessati corrano questo rischio a causa di dette condizioni.</p>
<p>Rischio di violazione dei diritti fondamentali: analisi della situazione in due fasi</p>
<p>Come affermato dalla giurisprudenza tale analisi richiede un esame in due fasi fondato su criteri diversi:</p>
<p>1) nell’ambito di una prima fase, l’autorità giudiziaria deve determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare <strong>l’esistenza di un rischio reale di violazione</strong>, nello Stato membro emittente, di tali <strong>diritti fondamentali della madre</strong> al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei suoi figli minori, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori;</p>
<p>2) nell’ambito di una seconda fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, <strong>in quale misura le carenze identificate</strong> durante la prima fase dell’esame possano <strong>incidere sulle condizioni di detenzione</strong> della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se, tenuto conto della loro situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona o tali figli minori corrano un rischio concreto di violazione di detti diritti fondamentali.</p>
<p>Richiesta di informazioni supplementari</p>
<p>A tal fine, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene di non disporre di tutti gli elementi necessari all’adozione di una decisione sulla consegna della persona interessata, in applicazione dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART16">art. 15</a>, par. 2, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/584</a>, può chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi ulteriore informazione che reputi necessaria.</p>
<p>Nel caso in cui l’autorità giudiziaria emittente non risponda in modo adeguato alla richiesta di informazioni supplementari formulata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quest’ultima dovrebbe quindi procedere a una valutazione complessiva dell’insieme degli elementi a sua disposizione nell’ambito di ciascuna delle due fasi e solo nel caso in cui ritenga che sussista un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali deve astenersi dal dare esecuzione al mandato d’arresto europeo.</p>
<p>Differimento della consegna: condizioni</p>
<p>Solo qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga – alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, ivi compresa l’eventuale assenza di garanzie fornite dall’autorità giudiziaria emittente – che sussistano, da un lato, carenze come quelle indicate al punto 45 della sentenza in esame nello Stato membro emittente e, dall’altro, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, l’interessato e/o i suoi figli minori corrano un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009856">articolo 7</a> nonché dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">articolo 24</a> , paragrafi 2 e 3, della Carta, essa deve astenersi, sul fondamento dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART2">articolo 1</a>, paragrafo 3, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/584</a>, dal dare seguito al mandato d’arresto europeo di cui tale persona è oggetto. Nel caso contrario, essa deve procedere all’esecuzione di quest’ultimo, conformemente all’obbligo di principio stabilito all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART2">articolo 1</a>, paragrafo 2, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/584</a>.</p>
<p>Peraltro, sebbene sia possibile, in forza dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART24">articolo 23</a>, paragrafo 4, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634SOMM">decisione quadro 2002/584</a>, <strong>differire la consegna</strong> della persona oggetto di un MAE, ciò può avvenire solo in via <strong>temporanea</strong>, a titolo eccezionale e per gravi motivi umanitari. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione nonché dell’impianto sistematico dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000209634ART24">articolo 23</a> della decisione quadro, una simile sospensione non è, peraltro, praticabile per un periodo di tempo considerevole [v., in tal senso, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002693179">CGUE sentenza 18/4/2023</a>, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21].</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sostanze chimiche vietate: la responsabilità non è del distributore</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/sostanze-chimiche-vietate-la-responsabilita-non-e-del-distributore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Reati in commercio Sostanze chimiche vietate: la responsabilità non è del distributore martedì 23 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un imprenditore per il reato di cui all&#8217;art. 16D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133, avendo immesso sul mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/sostanze-chimiche-vietate-la-responsabilita-non-e-del-distributore/">Sostanze chimiche vietate: la responsabilità non è del distributore</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati in commercio</p>
<p>Sostanze chimiche vietate: la responsabilità non è del distributore</p>
<p>martedì 23 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato un imprenditore per il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133</a>, avendo immesso sul mercato colla contenente toluene in misura eccedente il limite previsto al punto 48 &#8211; all. XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE 1907/2006</a>, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002812657">sentenza 12 gennaio 2024, n. 1454</a> –nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il reato in questione non poteva essere addebitato al distributore del prodotto – ha affermato il principio secondo cui il reato di cui all&#8217; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> è un reato proprio, configurabile esclusivamente nei confronti del &#8220;fabbricante&#8221;, dell'&#8221;importatore&#8221;, del &#8220;rappresentante esclusivo&#8221; e dell'&#8221;utilizzatore a valle&#8221;, ma non anche a carico del &#8220;distributore&#8221;, dovendosi intendere per tale colui che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato la sostanza non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall&#8217;Allegato XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE n. 1907/2006</a>.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 12 gennaio 2024, n. 1454</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133</a> (recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento (CE) n. 1907/2006</a> che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000879022SOMM">regolamento (UE) 2019/1148</a> relativo all&#8217;immissione sul mercato e all&#8217;uso di precursori di esplosivi, che modifica il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento (CE) n. 1907/2006</a> e che abroga il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000780597SOMM">regolamento (UE) n. 98/2013</a>. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento”), pubblicato nella G.U. 24 settembre 2009, n. 222, sotto la rubrica «<em>Violazione degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 67 del regolamento in materia di restrizione</em>», punisce con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda da 40.000 a 150.000 euro, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il fabbricante, l&#8217;importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall&#8217;Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 67 del regolamento.</p>
<p>La Cassazione, occupandosi del reato, ne ha escluso l’incostituzionalità, affermando che integra il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133</a>, la condotta <strong>dell&#8217;importatore</strong> che immette sul mercato comunitario un articolo senza accertarsi della sua conformità alle condizioni di restrizione previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART68">art. 67</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">Reg. CE n. 1907 del 2006</a>, in quanto lo stesso è tenuto ad adottare le cautele necessarie, accertandosi, con la cura e la diligenza dovute dall&#8217;agente modello, della composizione del prodotto pericoloso <strong>prima di immetterlo in commercio</strong> (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> per contrasto con l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">art. 27</a> Cost., sul rilievo che, contemplando tale disposizione una fattispecie contravvenzionale, la condotta deve essere imputata a titolo colposo a colui che abbia omesso di adottare il comportamento diligente, prudente e accorto, richiesto all&#8217;agente modello: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002566489">Cass. pen., Sez. III, n. 25618 del 16/3/2022</a>, CED Cass. 283299 – 01).</p>
<p>Dal testo normativo dell’art. 16 citato, emerge con immediata evidenza che il legislatore, nel sanzionare la fabbricazione, la messa in circolazione o l&#8217;utilizzo di sostanze non conformi alle condizioni di restrizioni previste dall&#8217;Allegato XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE n. 1907/2006</a>, fa riferimento non alle condotte di &#8220;chiunque&#8221;, ma, <strong>specificamente, alle condotte del &#8220;fabbricante&#8221;, dell'&#8221; importatore&#8221;, del &#8220;rappresentante esclusivo&#8221; e dell'&#8221;utilizzatore a valle&#8221;.</strong></p>
<p>Va poi rilevato che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART14">art. 2</a> del medesimo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> prevede, al comma 1, che &#8220;[a]i fini dell&#8217;attuazione del presente capo si applicano le definizioni di cui all&#8217;articolo 3 del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento (n. 1907/2006)</a>&#8220;, e, al comma 2, che &#8220;[a]i fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui all&#8217;articolo 8 del regolamento e equiparato all&#8217;importatore&#8221;. Per chiarezza, appare utile precisare che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART14">art. 2</a> cit. è collocato nel &#8220;Capo I&#8221; del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a>, e che in tale &#8220;Capo I&#8221;, rubricato &#8220;Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento (CE) n. 1907/2006</a> che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l&#8217;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche&#8221;, sono compresi gli articoli da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART2">1</a> a 17<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART18">http://www.example.org/legge/?Chiave=10LX0000489310ART18</a>.</p>
<p>Va quindi osservato che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART4">art. 3</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE n. 1907 del 2006</a>, rubricato &#8220;Definizioni&#8221;, contiene, tra l&#8217;altro, l&#8217;esplicazione delle nozioni di &#8220;fabbricante&#8221;, &#8220;importatore&#8221;, &#8220;utilizzatore a valle&#8221; e &#8220;distributore&#8221;, mentre l&#8217;art. 8 del medesimo regolamento precisa la nozione di &#8220;rappresentante esclusivo&#8221;. Precisamente, l&#8217;art. 3 regolamento CE cit. rappresenta che:</p>
<ol>
<li>a) per &#8220;<strong>fabbricante</strong>&#8220;, si intende &#8220;ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all&#8217;interno della Comunità&#8221;;</li>
<li>b) per &#8220;<strong>importatore</strong>&#8220;, si intende &#8220;ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell&#8217;importazione&#8221;;</li>
<li>c) per &#8220;<strong>utilizzatore a valle</strong>&#8220;, si intende &#8220;ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall&#8217;importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell&#8217;esercizio delle sue attività industriali o professionali&#8221;, esplicitando, inoltre, che &#8220;(i) distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle&#8221;;</li>
<li>d) per &#8220;<strong>distributore</strong>&#8220;, si intende &#8220;ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad <strong>immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza</strong>, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi&#8221;.</li>
</ol>
<p>L&#8217;art. 8 cit., dal canto suo, individua come rappresentante esclusivo la persona incaricata da chi fabbrica una sostanza fuori della Comunità europea, e la importa nella stessa, &#8220;per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo&#8221;.</p>
<p>Dal coordinamento tra il testo istitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> e le definizioni del regolamento sopra riportate, a maggior ragione doverosa per essere queste ultime espressamente richiamate dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART14">art. 2</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a>, discende che il &#8220;distributore&#8221; è soggetto al quale non può riferirsi la figura contravvenzionale in esame, perché, (anche) a tali fini, per &#8220;distributore&#8221; deve intendersi colui che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato la sostanza (in ipotesi non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall&#8217;Allegato XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE n. 1907/2006</a>).</p>
<p>Precisamente, <strong>deve escludersi che il &#8220;distributore&#8221; possa essere qualificato</strong>, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a>, <strong>&#8220;fabbricante&#8221;, &#8220;importatore&#8221;, &#8220;rappresentante esclusivo&#8221;, ma anche &#8220;utilizzatore&#8221;</strong>, in quanto l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART14">art. 2</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> richiama, per l&#8217;applicazione delle sanzioni delle sanzioni di cui al Capo I del medesimo d.lgs., nel quale è compreso anche l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a> cit., le definizioni di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART4">artt. 3</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310ART9">8</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE n. 1907/2006</a>.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità di un imprenditore per il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133</a>. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, l’uomo, in qualità di legale rappresentante di una Srl, avrebbe confezionato e immesso sul mercato colla denominata &#8220;E. C. &#8221; contenente toluene in misura eccedente il limite previsto al punto 48 &#8211; all. XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE 1907/2006</a>, in particolare vendendo tale prodotto ad un esercizio commerciale.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa ne sosteneva l’erroneità, in particolare rappresentando che la fattispecie prevista dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. n. 133/2009</a> integra un <strong>reato proprio</strong>, <strong>che può essere commesso solo dal fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore della merce</strong>, e che, però, all’imputato non era attribuibile alcuna di queste qualifiche.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, puntualizza la S.C. secondo le espresse indicazioni della sentenza, la società di cui l’imputato è titolare era un &#8220;distributore&#8221; della colla contenente toluene in misura eccedente il limite previsto al punto 48 dell&#8217;allegato XVII del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000489310SOMM">regolamento CE 1907/2006</a>, e non certo né un &#8220;fabbricante&#8221;, né un &#8221; importatore&#8221;, né un &#8220;rappresentante esclusivo&#8221;, né un &#8220;utilizzatore a valle&#8221;. Il rilevato difetto della qualifica soggettiva necessaria per l&#8217;integrazione del reato escludeva, quindi, la sussistenza del fatto tipico così come contestato.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864ART28">Art. 16</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000649864SOMM">D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/confisca-la-tutela-del-terzo-estraneo-nel-codice-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Misure di sicurezza Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia martedì 23 gennaio 2024 di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 2110 in esame si occupa dei casi di prevalenza del diritto del terzo sul bene confiscato, in ragione dell’anteriorità della [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Misure di sicurezza</p>
<p>Confisca: la tutela del terzo estraneo nel Codice Antimafia</p>
<p>martedì 23 gennaio 2024</p>
<p>di <strong>Crimi Salvatore</strong> Avvocato Cassazionista in Torino</p>
<p>La sentenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002813513">Cassazione penale, Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 2110</a> in esame si occupa dei casi di prevalenza del diritto del terzo sul bene confiscato, in ragione dell’anteriorità della trascrizione, dell’affidamento incolpevole e fuori dai casi di collegamento strumentale credito-reato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2024, n. 2110</p>
<p>Il nuovo rimedio restitutorio in ossequio alle decisioni della Corte EDU</p>
<p>Il caso concreto concerne una richiesta di revoca, da parte di una società terza, della <strong>confisca</strong> avente ad oggetto un immobile.</p>
<p>La Corte d’appello in funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza proposta ritenendo l’assenza di <strong>buona fede</strong> del terzo.</p>
<p>La società terza vantava un credito per avere svolto lavori di ristrutturazione nell’immobile poi oggetto di confisca ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004172">art. 240</a> c.p.</p>
<p>L’imputato avrebbe utilizzato i fondi del partito politico, del quale svolgeva la funzione di tesoriere, per la ristrutturazione del detto immobile.</p>
<p>Il creditore opponente aveva proceduto in sede esecutiva con pignoramento immobiliare sul bene già oggetto di sequestro preventivo, poi confiscato all’esito del processo penale di cognizione.</p>
<p>Vi era <strong>anteriorità dell’iscrizione del pignoramento nei registri immobiliari</strong> rispetto alla trascrizione della confisca dell’immobile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.</p>
<p>La sentenza nomofilattica in commento premette che nel caso di confisca diretta o in <em>tantundem </em>il terzo deve poter agire in sede di esecuzione forzata senza che la di lui posizione possa essere danneggiata da presunzioni di complicità nel reato giudicato con sentenza di condanna del debitore.</p>
<p>L’effetto ablatorio che deriva dalla confisca è suscettibile di estensione a danno del terzo nel solo caso di <strong><em>provato difetto di bona fides</em></strong> del medesimo soggetto.</p>
<p>In via di prima approssimazione:</p>
<p>1) se il terzo è coinvolto nel reato ovviamente la confisca quale sanzione penale interviene anche a suo danno,</p>
<p>2) se il terzo non è complice ma vi è prova stringente di mancanza di buona fede anche in tal caso opereranno in estensione gli effetti della sanzione ablatoria, anche sul bene che non abbia correlazione con il reato.</p>
<p>Ove invece oggetto di confisca siano beni costituenti provento o reimpiego del profitto del reato, in tal caso sarà tutelata la posizione del terzo tutte le volte in cui il credito non sia dimostrato <strong>strumentale rispetto all’attività criminosa</strong>, dal momento che soltanto in questo caso potrà il provvedimento di confisca prevalere sul ‘diritto’ del terzo.</p>
<p>Secondo approdo è che il <strong>principio dell’affidamento</strong> regola la materia, come poi confermato dalla disciplina contenuta negli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639ART106">artt. 52</a> e seguenti del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">Codice Antimafia</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">D.Lgs. n. 159/2011</a>).</p>
<p>L’<strong>estraneità del terzo alla condotta di reato</strong> impedisce il sacrificio dei diritti dello stesso sui beni oggetto di confisca.</p>
<p>Ma tale terzietà meritevole di tutela giuridica deve essere caratterizzata sul piano fattuale e giuridico dalla buona fede, intesa quale non conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione di diritto soggettivo dal reato commesso dal condannato.</p>
<p>L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639ART106">art. 52</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">Codice Antimafia</a> dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi <strong>data certa anteriore al sequestro</strong>, nonché i <strong>diritti reali di garanzia</strong> costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;</li>
<li>b) <strong>che il credito non sia strumentale all&#8217;attività illecita</strong> o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, <strong>sempre che il creditore dimostri la buona fede e l&#8217;inconsapevole affidamento</strong>;</li>
<li>c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;</li>
<li>d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.</li>
</ol>
<p>Il comma terzo della norma citata dispone che nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.</p>
<p>Fa parte del buon senso il sostenere che esiste una <strong>presunzione di buona fede del terzo creditore estraneo al reato</strong>.</p>
<p>Laddove però sia ravvisabile un <strong>rapporto di strumentalità del(l’origine del) credito con l’attività criminale</strong>, in tale caso la confisca potrà prevalere in danno del diritto del terzo, salvo che questi – con apparente interversione dell’onere della prova – dimostri la propria buona fede e che con l’ordinaria diligenza non avrebbe potuto comunque conoscere il rapporto di derivazione del proprio credito dal reato giudicato in via definitiva.</p>
<p>Ecco che allora la confisca potrà prevalere sul titolo di credito qualora e soltanto se il diritto di credito sia originato quale strumento di investimento o reimpiego dei proventi da reato.</p>
<p>Neppure può essere sufficiente l’utilizzo di denari di provenienza illecita (da quel reato giudicato) per pagare parzialmente il credito a posporre il credito del terzo all’azione ablatoria della <em>res</em>.</p>
<p>In sintesi: dapprima Parte Accusa deve dimostrare l’origine strumentale del credito rispetto al reato e soltanto dopo il terzo dovrà (meglio, sarà chiamato a) provare la propria buona fede.</p>
<p>Non vi è perciò presunzione di complicità ma, una volta provata puntualmente la derivazione strumentale del credito dal reato, si dovrà acquisire la prova della <em>bona fides</em> del terzo se si vuole evitare la soccombenza del diritto di credito all’<em>ablatio</em>.</p>
<p>La tutela concerne il solo <strong>affidamento incolpevole</strong>.</p>
<p>Se l’ordinaria diligenza avrebbe reso palese il collegamento credito-reato allora servirà la prova della buona fede al fine di cui sopra.</p>
<p>Altro principio di tutela è dato dalla disciplina dell’<strong>anteriorità delle trascrizioni nei registri immobiliari</strong> di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001426">artt. 2643</a> e seguenti del codice civile.</p>
<p>La confisca presuppone la definitività della sentenza, derivandone che in ogni caso il sequestro preventivo deve essere anteriormente trascritto rispetto al pignoramento immobiliare perché possa prevalere.</p>
<p><em>Prior in tempore potior in jure</em>: il creditore che abbia antecedentemente trascritto il pignoramento rispetto al sequestro preventivo è titolare <em>pleno jure rei</em>, così come è tutelata la posizione del terzo di buona fede che siasi aggiudicato all’asta il bene. Trattasi di diritto quesito.</p>
<p>Ma non è ancora ciò sufficiente al soddisfacimento del credito del terzo.</p>
<p>La priorità temporale della trascrizione garantisce l’avanzamento possibile della procedura esecutiva civile immobiliare, senza che possa comunque dirsi salvo il ‘diritto’ del terzo in mala fede nel caso di origine strumentale (al reato) del credito medesimo.</p>
<p>Non solo, ma il titolare del diritto di credito che pur avendo avanzato in sede esecutiva non sia titolare di un privilegio,<em> id est</em> di un diritto reale ipotecario, non potrà soddisfarsi in preferenza dello Stato, che vanta un interesse – post confisca – prevalente, in quanto pubblicistico rispetto al chirografario.</p>
<p>E tale bilanciamento in cui prevale l’interesse pubblicistico sposta l’azione dalla sede civile esecutiva a quella di prevenzione, secondo i dettami del Codice Antimafia.</p>
<p>In quella sede si avrà una tutela pur residuale dei terzi di buona fede, nei casi cioè di mancanza di rapporto di strumentalità credito-reato e nei casi di affidamento incolpevole: residuale perché a mente dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639ART107">art. 53</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">Codice Antimafia</a> il soddisfacimento dei crediti sarà nei limiti del 60% del valore del bene confiscato.</p>
<p>Vi è da aggiungere che la Riforma Cartabia ha uniformato la procedura esecutiva nei casi di sequestro e confisca.</p>
<p>Anche la confisca penale viene regolata in sede di prevenzione.</p>
<p>L’interesse tutelato è quello pubblico a colpire l’accumulo di ricchezza di provenienza illecita mediante la salvaguardia dell’affidamento legittimo.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">Art. 321</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005799">Art. 666</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005798">Art. 667</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004172">Art. 240</a> c.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001426">Art. 2643</a> c.c.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000758639SOMM">D.Lgs. n. 159/2011</a></p>
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		<title>No al sequestro della pensione del coniuge cointestatario del conto</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/no-al-sequestro-della-pensione-del-coniuge-cointestatario-del-conto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 11:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misure cautelari No al sequestro della pensione del coniuge cointestatario del conto giovedì 25 gennaio 2024 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP, respingendo l’istanza della moglie dell’indagato, cointestataria del c/c oggetto del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/no-al-sequestro-della-pensione-del-coniuge-cointestatario-del-conto/">No al sequestro della pensione del coniuge cointestatario del conto</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Misure cautelari</p>
<p>No al sequestro della pensione del coniuge cointestatario del conto</p>
<p>giovedì 25 gennaio 2024</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP, respingendo l’istanza della moglie dell’indagato, cointestataria del c/c oggetto del sequestro, di restituzione del denaro ivi depositato, somme in parte costituite da rimesse di ratei pensionistici della donna, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002813091">sentenza 16 gennaio 2024, n. 1877</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata disattesa la richiesta di dissequestro anche delle somme costituenti emolumenti pensionistici depositate sul conto corrente bancario, somme che, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004813">art. 545</a> c.p.c. non sono soggette a pignoramento – ha riaffermato il principio secondo cui, se è ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011221">art. 322-ter</a> c.p. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell&#8217;indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato, è altrettanto vero che tale affermazione deve, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. III, sentenza 16 gennaio 2024, n. 1877</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Cass. pen. sez. Unite, 07/07/2022, n. 2625</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002235074">Cass. pen. sez. VI, 01/07/2020, n. 19766</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti in termini</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004813">art. 545</a>, c.p.c., sotto la rubrica «<em>Crediti impignorabili</em>», dopo aver stabilito che “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l&#8217;autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”, per quanto qui di interesse, stabilisce al comma 3 che “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato”, aggiungendo poi al comma 4 che “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”, puntualizzando infine al comma 5 che “Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell&#8217;ammontare delle somme predette”.</p>
<p>Il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000815629SOMM">D.L. 27/06/2015, n. 83</a> ha introdotto i commi da 7 a 10 in virtù dei quali era previsto che le somme da chiunque dovute a titolo di <strong>pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non potevano essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell&#8217;assegno sociale, aumentato della metà</strong>. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5 nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, <strong>per l&#8217;importo eccedente il triplo dell&#8217;assegno sociale, quando l&#8217;accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento</strong>; quando l&#8217;accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 7, nonché dalle speciali disposizioni di legge.</p>
<p>Il successivo <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000930898SOMM">D.L. 09/08/2022, n. 115</a> (c.d. decreto Aiuti bis), convertito con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000932300SOMM">L. 21/09/2022, n. 142</a>, ha modificato il settimo comma della disposizione in commento, modificando l’ammontare pignorabile, prevendo, nel particolare che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o di assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente <strong>al doppio della misura massima mensile dell&#8217;assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.</strong> La disposizione rialza il limite di pignorabilità delle pensioni ora pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso, il limite minimo di euro 1.000,00.</p>
<p>Si segnala che l’importo dell’assegno sociale, nella misura piena, per il 2022 è di euro 468,28 per 13 mensilità, come statuito dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000923237SOMM">circ. INPS 28/2/2022, n. 33</a>. Si tratta di tutta evidenza di una chiara esigenza sociale, volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza formatasi in sede penale, poi, nell&#8217;ipotesi di <strong>sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente</strong>, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico &#8211; o ad esso assimilato &#8211; e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell&#8217;art. 545, comma 8, con il <strong>limite del triplo dell&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002338329">Cass. pen. 11/02/2021, n. 10772</a>).</p>
<p>Il punto ha visto il prodursi di un <strong>contrasto in giurisprudenza</strong> (cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002220550">Cass. pen. 27/05/2020, n. 16055</a>, secondo la quale l’art. 545 e i limiti di impignorabilità ivi previsti non si applicano in quanto la confisca penale è posta a tutela di un interesse pubblico, mentre la norma codicistica tutela un interesse di natura privata), su cui si sono espresse le S.U., ribadendo che <strong>i limiti previsti</strong> dall&#8217;art. 545 <strong>si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002561655">Cass. pen. sez. Unite, 07/07/2022, n. 26252</a>). In ogni caso è bene evidenziare che i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all&#8217;art. 545 non operano con riguardo al sequestro preventivo ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">art. 321</a>, comma 1, c.p.p., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009911">art. 2</a> Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all&#8217;indagato il c.d. minimo vitale (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002317942">Cass. pen. 21/01/2021, n. 3981</a>).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, Il Tribunale aveva confermato, in tal modo respingendo il ricorso presentato dal coniuge dell’indagato, il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP in danno del marito, oggetto di indagini preliminari in relazione alla imputazione di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587ART3">art. 2</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587SOMM">D.Lgs. n. 74/2000</a>, per avere, in qualità di legale rappresentante di una Srl, indicato, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti, sino alla concorrenza della somma di euro 138.461,90. Il Tribunale, avendo dato atto che, per la somma di euro 24.333,58 il sequestro era stato eseguito attraverso l&#8217;apposizione del vincolo sulle somme giacenti su di un conto corrente bancario cointestato ai due coniugi, aveva, altresì, osservato che le poste attive del conto corrente in discorso non erano alimentate solamente dalle rimesse derivanti dall&#8217;accredito della pensione versata alla moglie ma si trattava, per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla Srl, di tal che non dovevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d&#8217;altra parte, onere incombente sulla donna fornire la dimostrazione; il Tribunale aveva, altresì, osservato che, essendo costituito da somme di danaro l&#8217;oggetto del sequestro, esso, stante la natura fungibile di quello, doveva intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazioni in ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la difesa sosteneva l’erroneità della decisione, in particolare per essere stata disattesa la richiesta di dissequestro anche delle somme costituenti emolumenti pensionistici depositate sul conto corrente bancario in questione, somme che, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004813">art. 545</a> c.p.c. non sono soggette a pignoramento.</p>
<p>La Cassazione, <strong>nell’accogliere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., nel richiamare la giurisprudenza in precedenza citata, ivi inclusa quella delle Sezioni Unite, ha osservato come, considerato che nel provvedimento emesso dal Tribunale &#8211; nel quale pur si dà atto che, quanto meno, per una parte le somme confluite sul conto corrente bancario intestato ai coniugi sono costituite da rimesse derivanti da trattamenti pensionistici riferiti alla moglie &#8211; tale fattore, decisivo ai fini della confiscabilità delle somme di danaro (e, pertanto, anche alla loro sequestrabilità ove la misura sia strumentale alla confisca), non era stato adeguatamente considerato né ai fini dell&#8217;eventuale limitazione della somma sequestrabile al solo attivo finanziario esulante rispetto alle indicate causali né ai fini della dimostrazione della ritenuta irrilevanza del descritto fattore nell&#8217;ambito della controversia.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006212">Art. 321</a> c.p.p.</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005936">Art. 545</a> c.p.p.</p>
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		<title>In G.U. la Legge eco-vandali: pene più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/in-g-u-la-legge-eco-vandali-pene-piu-severe-per-chi-imbratta-o-deturpa-beni-culturali-e-paesaggistici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Penale Tutela dei beni culturali In G.U. la Legge eco-vandali: pene più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici giovedì 25 gennaio 2024 di Crimi Francesco Avvocato Specialista in diritto penale in Torino Il presente contributo esamina il contenuto della L. 22 gennaio 2024, n. 6 (G.U. n. 19 del 24 gennaio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/in-g-u-la-legge-eco-vandali-pene-piu-severe-per-chi-imbratta-o-deturpa-beni-culturali-e-paesaggistici/">In G.U. la Legge eco-vandali: pene più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Tutela dei beni culturali</p>
<p>In G.U. la Legge eco-vandali: pene più severe per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici</p>
<p>giovedì 25 gennaio 2024<br />
di <strong>Crimi Francesco</strong> Avvocato Specialista in diritto penale in Torino<br />
Il presente contributo esamina il contenuto della L. 22 gennaio 2024, n. 6 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024) volta a contrastare i fenomeni vandalici connessi alle eco-proteste e che apporta non solo un restyling normativo di alcune preesistenti fattispecie incriminatrici, ma introduce anche nuovi illeciti amministrativi sanzionati pesantemente e concorrenti (nonché coordinate) con l’apparato sanzionatorio penale già operante.</p>
<ol>
<li>22 gennaio 2024, n. 6 &#8211; G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024
<p><span style="font-size: 1rem;">Il presente contributo intende svolgere alcune preliminari considerazioni con riferimento alla L. 22 gennaio 2024, n. 6 recante “</span><em style="font-size: 1rem;">Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli </em><a style="font-size: 1rem;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000016595">articoli 518- duodecies</a><em style="font-size: 1rem;">, </em><a style="font-size: 1rem;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003654">635</a><em style="font-size: 1rem;"> e </em><a style="font-size: 1rem;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003648">639</a><em style="font-size: 1rem;"> del codice penale</em><span style="font-size: 1rem;">”.</span></li>
</ol>
<p>Il testo di legge in commento si struttura in <strong>quattro articoli</strong>.</p>
<p>La prima doverosa considerazione deve svolgersi con riferimento alla <strong>clausola di salvezza</strong> che caratterizza l’esordio precettivo dell’art. 1 laddove, ai commi primo e secondo, si puniscono rispettivamente le condotte di “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui” (prevedendo pesanti <strong>sanzioni pecuniarie amministrative</strong>: da euro 20.000 a euro 60.000) e “chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico” (accordando la altrettanto pensante sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa compresa tra euro 10.000 ed euro 40.000).</p>
<p>La norma, infatti, nel tipizzare tali illeciti amministrativi al contempo fa “salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose”.</p>
<p>Dunque, <strong>il medesimo fatto</strong> può detonare una <strong>duplice risposta sanzionatoria</strong>, ad un tempo di carattere <strong>amministrativistico e penale</strong>.</p>
<p>Per il vero, il legislatore, evidentemente anticipando le censure in tema di inammissibilità di una qualificazione giuridica multipla del fatto, prevede un <strong>meccanismo compensativo</strong> tra sanzioni amministrative e penali: al comma settimo dell’articolo in disamina, infatti, si stabilisce che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell’autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi primo e secondo ovvero una sanzione penale l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa <strong>tengono conto</strong>, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, <strong>delle misure punitive già irrogate</strong> [lett. a)]; nonché si stabilisce che l’esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria [lett. b)].</p>
<p>Tale previsione normativa consente di <strong>temperare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio</strong>, imponendo all&#8217;autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda, di tenere conto al momento dell&#8217;irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate.</p>
<p>Sul punto occorre considerare che la norma si pone in linea con l’orientamento esegetico oramai consolidato e a parere del quale il c.d. cumulo sanzionatorio non trova un limite nel principio del <em>ne bis in idem </em>processuale di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005819">art. 649</a> c.p.p. e art. 4, p.1, del VII Protocollo addizionale della CEDU nonché di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART51">art. 50</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207SOMM">Carta dei diritti fondamentali dell’</a>UE: alla luce della giurisprudenza sovranazionale granitica, infatti, il principio del <em>ne bis in idem </em>processuale opera solo quando con riferimento al medesimo fatto vengano applicate plurime sanzioni penali ovvero sanzioni amministrative che, sulla scorta degli indici elaborati dalla stessa giurisprudenza CEDU, risultino sostanzialmente penali (sul punto si richiama la sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Grande Stevens v. Italia del 2014, la quale ha sancito l&#8217;incompatibilità con l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART7">art. 4</a> del VII Protocollo addizionale della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a> dei sistemi a doppio binario sanzionatorio, in presenza dell&#8217;<em>idem factum</em> e nel caso in cui la sanzione formalmente amministrativa fosse da considerarsi avente natura penale).</p>
<p>In conclusione, la previsione normativa oggetto del presente contributo non solo risulta ben congegnata in quanto in linea con i parametri nomologici e giurisprudenziali elaborati dalla Corte EDU in tema di rispetto del principio del <em>ne bis in idem</em> processuale, ma si pone altresì <strong>in linea con la disciplina del concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo</strong> di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART10">art. 9</a>, comma 1, della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24 novembre 1981, n. 689</a>, a mente del quale nel caso in cui uno stesso fatto risulti punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative opererà il <strong>principio di specialità</strong>.</p>
<p>Proseguendo oltre la norma stabilisce che l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa è appannaggio del Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale deve procedere con la notificazione del verbale di contestazione al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.</p>
<p>Dalla notificazione del verbale di contestazione il trasgressore, salvo che se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti, è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta.</p>
<p><strong>I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie</strong> irrogate ai sensi dei commi primo e secondo sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il <strong>ripristino dei beni</strong>.</p>
<p>Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono poi definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi primo e secondo.</p>
<p>L’art. 2 apporta una modifica al protocollo di tipicità della fattispecie delineato all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000016595">art. 518-duodecies</a> c.p. restringendone il perimetro di operatività, nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene culturale o paesaggistico non fruibile alla sola ipotesi in cui la fruibilità sia prevista.</p>
<p>L’articolo 3, invece, interviene sulla previsione di cui al terzo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003654">art. 635</a> c.p., affiancando alla pena detentiva (già prevista) della reclusione da uno a cinque anni quella della multa fino a 10.000 euro.</p>
<p>L’articolo 4, infine, modifica l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003648">articolo 639</a> c.p. elevando fino a euro 309 la multa irrogabile nelle ipotesi criminose normativizzate al primo comma, nonché introducendo una fattispecie aggravata e sanzionata con pene raddoppiate a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 635, deturpa o <strong>imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni</strong> che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p>
<p>Da ultimo l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003654">art. 635</a> c.p. amplia il suo bacino di operatività prevedendo la reclusione da mesi uno a mesi sei o, in alternativa, la multa da euro 300 a euro 1.000 per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illegittimo decurtare l’indennizzo per ingiusta detenzione all’assolto per essersi avvalso della facoltà di non rispondere</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/illegittimo-decurtare-lindennizzo-per-ingiusta-detenzione-allassolto-per-essersi-avvalso-della-facolta-di-non-rispondere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Ingiusta detenzione Illegittimo decurtare l’indennizzo per ingiusta detenzione all’assolto per essersi avvalso della facoltà di non rispondere giovedì 14 dicembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello, pur riconoscendo ad un soggetto l’indennizzo previsto dalla legge per aver subito oltre 1000 giorni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/illegittimo-decurtare-lindennizzo-per-ingiusta-detenzione-allassolto-per-essersi-avvalso-della-facolta-di-non-rispondere/">Illegittimo decurtare l’indennizzo per ingiusta detenzione all’assolto per essersi avvalso della facoltà di non rispondere</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Ingiusta detenzione</p>
<p>Illegittimo decurtare l’indennizzo per ingiusta detenzione all’assolto per essersi avvalso della facoltà di non rispondere</p>
<p>giovedì 14 dicembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello, pur riconoscendo ad un soggetto l’indennizzo previsto dalla legge per aver subito oltre 1000 giorni di detenzione “ingiusta” per essere stato assolto con sentenza irrevocabile dal reato di omicidio volontario, aveva tuttavia decurtato il quantum dell’ammontare di tale indennizzo ritenendo sussistere la sua colpa “lieve” per essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio davanti al giudice, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002797593">sentenza 4 dicembre 2023, n. 48080</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui i giudici di appello non avevano indicato in che misura ed entro quali limiti il comportamento silente avesse influito sull&#8217;applicazione della misura – ha riaffermato il principio secondo cui in tema di riparazione per l&#8217;ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">art. 314</a> c.p.p. ad opera dell&#8217;art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 8 novembre 2021, n. 188, l&#8217;esercizio della facoltà di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005748">art. 64</a>, comma 3, lett. b) c.p.p., oltre a non costituire causa ostativa al riconoscimento dell&#8217;indennizzo, non può essere considerato ai fini della diminuzione del quantum dell&#8217;indennizzo, assumendo un valore neutro non suscettibile di integrare una ipotesi di colpa lieve.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2023, n. 48080</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">art. 314</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Presupposti e modalità della decisione</em>», prevede al comma 1 che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un&#8217;equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L&#8217;esercizio da parte dell&#8217;imputato della facoltà di cui all&#8217;articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.</p>
<p>L&#8217;istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il nuovo codice di procedura penale, ed è merito della giurisprudenza costituzionale averne ampliato l&#8217;ambito di operatività, dando attuazione ad un corollario del principio del giusto processo. A seguito degli interventi della Consulta, infatti, il diritto alla riparazione spetta anche per la detenzione ingiustamente patita a seguito di erroneo ordine di esecuzione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000247767">Corte cost. 25/7/1996, n. 310</a>, in GI, 1997, I, 65) e nell&#8217;ipotesi di detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato, ove risulti che erano insussistenti le condizioni per l&#8217;applicazione di dette misure pre-cautelari ovvero per la loro convalida (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000248966">Corte cost. 2/4/1999, n. 109</a>, in CorG, 1999, 756).</p>
<p>La giurisprudenza ha poi precisato che anche in tale ipotesi <strong>è necessario che non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell&#8217;interessato </strong>(<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002748654">Cass. pen., Sez. IV, 26/7/2023, n. 32380</a>) che sia stato concausa dell&#8217;errore o del ritardo nell&#8217;emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002567546">Cass. pen., Sez. IV, 20/7/2022, n. 28452</a>).</p>
<p>Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riconducibile al principio della tutela delle vittime di errori giudiziari sancito nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">art. 24</a> Cost., <strong>è riconosciuto anche nelle fonti internazionali</strong>; più precisamente il diritto ad una riparazione in ipotesi di arresto o detenzione illegale è previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART75">art. 5</a>, par. 5, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>, ratificata con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000925356SOMM">L. 4/8/1955, n. 848</a> e dall&#8217;art. 9, par. 5, Patto internazionale per i diritti civili e politici, ratificato con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105449SOMM">L. 25/10/1977, n. 881</a>. Con la Raccomandazione R(80) 11 del 27/6/1980, di fronte alle disparità normative degli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa, il Comitato dei Ministri ha sollecitato un adeguamento della disciplina interna nel senso di una espressa introduzione di «<em>une procédure d&#8217;indemnisation des personnes qui ont fait l&#8217;objet d&#8217;une détention provisoire et qui, par la suite, ne sont pas condamnées</em>» (Vanzin, <em>Riparazione dell&#8217;ingiusta custodia cautelare e cooperazione internazionale</em>, in IP, 1995, 815).</p>
<p>Il diritto alla riparazione viene meno ove il soggetto sottoposto a misura cautelare ponga in essere, con dolo o colpa grave, una condotta che abbia <strong>nesso causale con l&#8217;applicazione, o il mantenimento, della stessa misura cautelare</strong>. Tale condizione ostativa al sorgere del diritto deve ritenersi limitata alla sola ipotesi della c.d. <strong>detenzione ingiusta</strong> (art. 314, comma 1). Anche nelle fonti internazionali, e precisamente l&#8217;art. 3, protocollo 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, concernente l&#8217;estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22/11/1984, ratificato in Italia con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000925265SOMM">L. 9/4/1990, n. 98</a>, il diritto all&#8217;indennizzo viene meno ove sia provata la mancata rivelazione in tempo utile di fatti noti all&#8217;indagato ed in grado di vincere le ragioni di cautela (Cass. pen., Sez. IV, 9/7/2009, in Mass. Uff., 245311).</p>
<p>In assenza di una puntuale indicazione del legislatore circa il significato da attribuire al concetto di dolo o colpa aventi nesso eziologico con l&#8217;applicazione &#8211; o il mantenimento &#8211; della misura cautelare, la giurisprudenza è pervenuta a soluzioni difformi. Intervenuta sul punto, la Corte costituzionale si è limitata ad affermare che la condotta di ogni persona deve essere improntata ad un ragionevole «dovere inderogabile di buona fede e di solidarietà cui i cittadini sono tenuti» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000256263">Corte cost. 3/12/1993, n. 426</a>, in GI, 1994, I, 432), senza affrontare il tema della collocazione cronologica (precedente o successivo la detenzione ingiusta) della condotta del soggetto, problema che si pone addirittura come preliminare rispetto alla stessa delimitazione del concetto di dolo e colpa grave giacché segna il superamento della tesi che considera valutabili ai fini dell&#8217;esclusione del diritto alla riparazione solo condotte &#8220;processuali&#8221; (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000888406">Cass. pen., Sez. Un., 27/5/2010</a>, in Mass. Uff., 247664).</p>
<p>Si deve considerare <strong>dolosa </strong>la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei termini fattuali, ma anche la <strong>condotta consapevole e volontaria</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000362989">Cass. pen., Sez. IV, 22/1/1998</a>, D.R., in Mass. Uff., 210628) che, valutata con il parametro dell&#8217;<em>id quod plerumque accidit</em>, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell&#8217;Autorità giudiziaria a tutela della comunità. Così, per Cass. pen., Sez. IV, 3/10/2007, C., in Mass. Uff., 238248, integra gli estremi della colpa grave il comportamento dell&#8217;innocente che, alla guida dell&#8217;autovettura utilizzata in precedenza per la consumazione di un reato, non ottemperi all&#8217;ordine di fermarsi impartitogli dalle forze dell&#8217;ordine e si dia alla fuga.</p>
<p>Mutuando il concetto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003909">art. 43</a> c.p., deve ritenersi <strong>colposo</strong> il comportamento cosciente e volontario di chi per <strong>negligenza, imprudenza, trascuratezza</strong>, inosservanza di leggi, regolamenti norme disciplinari, crea una situazione tale da dare una non voluta &#8211; ma prevedibile ed evitabile (Cass. pen., Sez. III, 18/2/2010, in Mass. Uff., 246063; Cass. pen., Sez. IV, 23/10/2008, in Mass. Uff., 242304) &#8211; ragione di intervento dell&#8217;Autorità giudiziaria con l&#8217;adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Cass. pen., Sez. III, 12/5/2010, in Mass. Uff., 247631, esclude il diritto ad equa riparazione per l&#8217;ingiusta detenzione, il comportamento cosciente e volontario della persona prosciolta cui sia seguito un effetto idoneo a trarre in errore l&#8217;Autorità giudiziaria).</p>
<p>La colpa per essere qualificata come <strong>grave</strong> deve connotarsi per <strong>negligenza, imprudenza o trascuratezza macroscopiche e cioè tali da superare il comune buon senso</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000476709">Cass. pen., Sez. IV, 18/12/2002</a>, E., in Gdir, 2003, 19, 102; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000327069">Cass. pen., Sez. IV, 24/1/1997</a>, C., in Mass. Uff., 207261). Le condotte colpose <strong>concausali</strong> possono assumere varie gradazioni, che vanno da quella <strong>lieve</strong>, purché apprezzabile, a quella <strong>grave</strong>, idonea ad escludere il diritto all&#8217; indennizzo. Nelle ipotesi diverse dalla colpa grave, la quale soltanto osta al diritto alla riparazione, il comportamento non rimane insignificante, dovendo essere valutato ai fini della determinazione del &#8220;<em>quantum debeatur</em>&#8220;.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, come anticipato la Corte d’appello aveva qualificato in termini di colpa “lieve” l’aver l’interessato fatto ricorso all’esercizio della facoltà difensiva di non rispondere nel corso dell’interrogatorio. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che la decisione non fosse conforme al testo della norma ed alla <em>ratio</em> sottesa alla recente modifica apportata all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">art. 314</a> c.p.p. dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918544ART16">art. 4</a>, comma 1, lett. b) <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918544SOMM">D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 188</a>.</p>
<p>Per effetto dell&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 138/2021, recante &#8220;Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">direttiva (UE) 2016/343</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali&#8221;, al comma 1 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">art. 314</a> c.p.p. è stato aggiunto il seguente periodo: &#8220;L&#8217;esercizio da parte dell&#8217; imputato della facoltà di cui all&#8217;art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo&#8221;. Il legislatore ha così inteso <strong>adeguare la normativa nazionale</strong> alle disposizioni della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">Direttiva (UE) 2016/343</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.</p>
<p>Con specifico riferimento alla previsione che occupa, si è codificato il <strong>valore neutro dell&#8217;esercizio della facoltà dell&#8217;indagato o imputato di non rispondere alle domande dell&#8217;Autorità</strong> in interrogatorio e, più in generale, di rimanere silenti nel corso del procedimento. In tal modo si è conferita attuazione all&#8217;art. 7, par. 1, della direttiva richiamata, il quale prevede che &#8220;Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato&#8221;; ed al paragrafo 5 del medesimo articolo, in cui si precisa che &#8220;L&#8217;esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro&#8221;. Il recepimento di tali principi nel contesto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">art. 314</a> c.p.p., con l&#8217;aggiunta nel comma 1 dell&#8217;ultimo periodo sopra richiamato, consente dunque di affermare come il silenzio serbato dall&#8217;indagato o imputato nel corso del procedimento o nel giudizio penale, <strong><em>non solo non sia ostativo al riconoscimento dell&#8217;indennizzo per ingiusta detenzione, ma non possa essere validamente considerato ai fini della riduzione del quantum dell&#8217;indennizzo</em></strong>, trattandosi di comportamento <strong>non qualificabile in termini di colpa lieve</strong>.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006220">Art. 314</a> c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legittima la disciplina della detenzione domiciliare prevista per i padri condannati</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/legittima-la-disciplina-della-detenzione-domiciliare-prevista-per-i-padri-condannati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Diritto penitenziario Legittima la disciplina della detenzione domiciliare prevista per i padri condannati giovedì 14 dicembre 2023 di Corbetta Stefano Consigliere della Corte Suprema di Cassazione Con la sentenza 11 dicembre 2023, n. 219, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), L. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/legittima-la-disciplina-della-detenzione-domiciliare-prevista-per-i-padri-condannati/">Legittima la disciplina della detenzione domiciliare prevista per i padri condannati</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Diritto penitenziario</p>
<p>Legittima la disciplina della detenzione domiciliare prevista per i padri condannati</p>
<p>giovedì 14 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Corbetta Stefano</strong> Consigliere della Corte Suprema di Cassazione</p>
<p>Con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002800494">sentenza 11 dicembre 2023, n. 219</a>, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">art. 47-ter</a>, comma 1, lett. a) e b), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. n 354/1975</a>, nella parte in cui prevede la concessione della detenzione domiciliare ordinaria ai padri di bambini sino a dieci anni soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero «assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».</p>
<p>Corte costituzionale, sentenza 11 dicembre 2023, n. 219</p>
<p>Il caso</p>
<p>Il Magistrato di sorveglianza di Cosenza sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">art. 47-ter</a>, comma 1, lett. a) e b), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. n 354/1975</a>, in riferimento agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">artt. 3</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009909">31</a>, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la concessione della detenzione domiciliare ordinaria ai padri di bambini sino a dieci anni soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero «assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».</p>
<p>Ad avviso del rimettente, tale disciplina violerebbe l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, fondato sull’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009909">art. 31</a>, comma 2, Cost., declinabile quale vero e proprio diritto inviolabile alla “bigenitorialità”.</p>
<p>La disciplina censurata, inoltre, risulterebbe intrinsecamente incoerente, contraddittoria e illogica – e dunque irragionevole al metro dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">art. 3</a> Cost. –, privilegiando ingiustificatamente il rapporto tra madre e figlio rispetto a quello tra padre e figlio, posto che le madri che convivono con il proprio figlio possono essere senz’altro ammesse alla misura alternativa in parola allorché debbano scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni.</p>
<p>La decisione della Corte</p>
<p>Le questioni &#8211; tutte costruite attorno alla prospettiva degli interessi, che fanno capo al minore, a una relazione continuativa con entrambe le figure genitoriali &#8211; sono state ritenute <strong>infondate</strong>.</p>
<p>Al proposito, la Corte si è ricollegata alla propria giurisprudenza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002222236">Corte cost. sentenza n. 102/2020</a>, in senso analogo, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002710283">Corte cost. sentenze n. 105/2023</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002106492">n. 187/2019</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001803570">n. 76/2017</a>), secondo cui il “diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori” <strong>è riconosciuto non solo, a livello di legislazione ordinaria</strong>, dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015155">art. 315-bis</a>, primo e secondo comma, c.c. &#8211; ove si sancisce il diritto del minore a essere “educato, istruito e assistito moralmente” dai genitori -, nonché dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015171">art. 337-ter</a>, primo comma, c.c., &#8211; ove si riconosce il suo diritto di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori” e “di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” – <strong>ma da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea</strong>, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato».</p>
<p>Sul piano costituzionale, il diritto in questione costituisce una specifica declinazione del più generale principio dell’interesse “preminente” del minore, secondo la giurisprudenza costituzionale, sta a significare che “in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto <strong>rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi”</strong> (<em>best interests</em>) o dell’“interesse superiore” (<em>intérêt supérieur</em>) <strong>del minore</strong>» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002222236">Corte cost. sentenza n. 102/2020</a>).</p>
<p>Nondimeno, il principio in parola non deve ritenersi automaticamente prevalente su ogni altro interesse, individuale o collettivo.</p>
<p>In particolare, con riferimento alla relazione tra genitori condannati a pena detentiva e figli minori, si è costantemente ribadito che l’interesse del minore “<strong>non forma oggetto di una protezione assoluta</strong>, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena” (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001968346">Corte cost. sentenza n. 174/2018</a>; nello stesso senso, più di recente, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002483145">Corte cost. sentenza n. 30/2022</a>)»</p>
<p>La Corte ha sottolineato che la speciale rilevanza, dal punto di vista costituzionale, degli interessi del minore esige che gli interessi sottesi all’esecuzione della pena “debbano, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori”.</p>
<p>In questa direzione si colloca la disciplina della detenzione domiciliare ordinaria e speciale – quest’ultima prevista dall’art. 47-quinquies ordin. penit. –, che, in stretta aderenza al principio affermato dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000248078">sentenza Corte cost. n. 215/1990</a>, assicura al padre che sia stato condannato a pena detentiva ed eserciti la responsabilità genitoriale la <strong>medesima possibilità di accesso alla misura alternativa in parola attualmente riservata alla madre</strong>, quando quest’ultima sia <strong>deceduta o sia altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole </strong>(art. 47-ter, comma 1, lett. b, e art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit.); il tutto alla condizione che il condannato o la condannata che si trovino nelle condizioni previste dalla legge per fruire della misura non presentino una spiccata pericolosità criminale, come si evince dall’art. 47-quinquies, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110537SOMM">L. n. 34/1975</a> per quanto concerne la detenzione domiciliare speciale.</p>
<p>Nel caso in cui, invece gli interessi all’esecuzione della pena detentiva nei confronti del padre o della madre condannata risultino <strong>prevalenti rispetto all’interesse del bambino</strong>, rimane ferma la necessità di assicurare <strong>altre modalità di relazione</strong> con quest’ultimo – come i colloqui, la corrispondenza telefonica, il diritto di visita di cui all’art. 21-ter, comma 1, ordin. penit., i permessi premio di cui all’art. 30-ter ordin. penit. –, “in modo da attenuare e ricondurre a proporzioni sostenibili la limitazione dell’interesse del minore a intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori” (da ultimo, sul punto, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002710283">Corte cost. sentenza n. 105/2023</a>)</p>
<p>Ciò chiarito, la Corte ha evidenziato come la scelta di fondo del legislatore è stata quella “di assicurare <strong>in via primaria il rapporto del minore con la madre</strong>”.</p>
<p>Del resto, gli istituti in parola, inizialmente pensati per assicurare la specialissima relazione della madre con il figlio durante l’allattamento o comunque nei primissimi mesi di vita, “sono stati gradatamente estesi sino a che il bambino raggiungesse un’età via via più avanzata, sì da evitare che il rapporto tra la madre e il figlio si interrompesse bruscamente in una fase della vita in cui quest’ultimo non sia ancora in grado di comprendere ed elaborare le ragioni del distacco”. E ciò in sintonia con gli strumenti internazionali relativi al trattamento penitenziario delle condannate madri, e in particolare con le «<em>United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodiale Measures for Women Offenders</em>», adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2010, che prevedono un trattamento di favore nei confronti delle donne autrici di reato al fine di tutelare l’interesse superiore del bambino.</p>
<p>La Corte ha sottolineato che “l’estensione delle medesime regole vigenti oggi per le detenute madri anche ai detenuti padri potrebbe certamente essere valutata dal legislatore, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti”; e tuttavia essa non può “essere allo stato ritenuta costituzionalmente necessaria dal punto di vista (…) della tutela degli interessi del bambino, la quale richiede soltanto che – di regola – <strong>sia assicurato al bambino stesso un rapporto continuativo con almeno uno dei due genitori. Ciò che la disciplina censurata indubitabilmente assicura</strong>”.</p>
<p>Di cui la non fondatezza della censura formulata in riferimento sia all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009909">art. 31</a> Cost., sia all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">art. 3</a> Cost.</p>
<p>Esito del ricorso:</p>
<p>Dichiarazione di infondatezza</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">Art. 47-ter</a>, comma 1, lett. a) e b), <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. 26 luglio 1975, n. 354</a></p>
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		<title>Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/non-puo-revocarsi-la-patente-a-chi-conduce-un-monopattino-elettrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Reati stradali Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico venerdì 15 dicembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer In tema di reati stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/non-puo-revocarsi-la-patente-a-chi-conduce-un-monopattino-elettrico/">Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Reati stradali</p>
<p>Non può revocarsi la patente a chi conduce un monopattino elettrico</p>
<p>venerdì 15 dicembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>In tema di reati stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un monopattino a propulsione elettrica, trattandosi di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002797751">Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2023, n. 48083</a>).</p>
<p>Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2023, n. 48083</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002294462">Cass. pen., Sez. IV, 26/11/2020, n. 34772</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001288415">Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2013, n. 19413</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001737232">Cass. pen., Sez. Un., 30/1/2002, n. 12316</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza in commento, su una questione nuova, riguardante la possibilità di disporre la sospensione o la revoca della patente nei confronti di colui che colto in <strong>stato di ebbrezza</strong> alla guida in un monopattino elettrico. La Cassazione, nella fattispecie esaminata, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla difesa, sottolineando che il principio, di cui sopra, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all&#8217;evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325ART18">art. 1</a>, comma 75-quinquies, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325SOMM">L. 27 dicembre 2019, n. 160</a>, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.</p>
<p>Il fatto</p>
<p>La vicenda processuale segue alla sentenza con cui il Tribunale aveva applicato ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006052">art. 444</a> c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, ad un soggetto in relazione al reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693ART190">art. 186</a>, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000102693SOMM">D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285</a>, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti. L&#8217;imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell&#8217;assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.</p>
<p>Il ricorso</p>
<p>Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, in particolare sostenendo, per quanto qui rileva, l&#8217;erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell&#8217;accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell&#8217;interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l&#8217;appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325ART18">art. 1</a>, comma 75, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325SOMM">L. 27 dicembre 2019, n. 160</a>.</p>
<p>La decisione della Cassazione</p>
<p>La Cassazione, come anticipato, ha accolto la tesi difensiva.</p>
<p>In particolare, ricorda la S.C., che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, <strong>non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione</strong> (così, tra le altre: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002294462">Cass. pen., Sez. IV, n. 34772 del 26/11/2020</a>, C., CED Cass. 280075-01; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001288415">Cass. pen., Sez. IV, n. 19413 del 29/3/2013</a>, C., CED Cass. 255081; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001737232">Cass. pen, Sez. Un., n. 12316 del 30/1/2002</a>, F., CED Cass. 221039-01).</p>
<p>Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all&#8217;evidenza, per i Supremi Giudici, essere <strong>esteso anche alla conduzione di un monopattino</strong>, avendo l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325ART18">art. 1</a>, comma 75-quinquies, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325SOMM">L. 27 dicembre 2019, n. 160</a>, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi &#8211; fatto salvo quanto previsto &#8220;dai commi da 75 a 75-vicies ter&#8221;, tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo nel caso in esame. Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida era stata erroneamente applicata con riferimento ad un&#8217;ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.</p>
<p>La decisione merita di essere assolutamente condivisa. Ed infatti, la soluzione cui approdano i Supremi Giudici è pienamente rispondente all’attuale normativa, richiamata nella sentenza in questione, che equipara ai velocipedi (es. le biciclette) i monopattini a propulsione elettrica, per i quali non è necessaria la patente.</p>
<p>Tale situazione, si noti, <strong>non è destinata a mutare</strong> nemmeno a seguito della prossima entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918736SOMM">direttiva 2021/2118/UE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000650435SOMM">direttiva 2009/103/CE</a> concernente l&#8217;assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell&#8217;obbligo di assicurare tale responsabilità.</p>
<p>Come è noto, infatti, nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del <em>Made in Italy</em>, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva. Gli obiettivi della direttiva sono:</p>
<ol>
<li>a) la protezione delle persone lese, anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (non più nel solo caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), in tutta l’Unione, attraverso l’istituzione o l’autorizzazione di un Organismo già esistente con la funzione di provvedere al relativo indennizzo;</li>
<li>b) l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura in tutta l’Unione;</li>
<li>c) il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri; d) il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio;</li>
<li>e) la disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi;</li>
<li>f) la disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.</li>
</ol>
<p>Orbene, tra le disposizioni contemplate, ve ne sono alcune che interessano i monopattini elettrici:</p>
<ol>
<li>a) i monopattini elettrici non potranno essere utilizzati senza disporre di un’appropriata <strong>copertura assicurativa</strong> per la responsabilità civile verso terzi;</li>
<li>b) ciascun monopattino elettrico dovrà essere equipaggiato con una <strong>targa</strong>, e la richiesta per l’ottenimento di questa targa dovrà essere effettuata direttamente dai proprietari dei mezzi;</li>
<li>c) ogni monopattino elettrico sarà soggetto alle seguenti restrizioni: 1) potranno circolare solo su <strong>strade urbane</strong> con un limite di velocità massimo di 50 km/h; 2) i gestori dei veicoli condivisi dovranno installare <strong>sistemi automatici</strong> che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori dei confini cittadini; 3) sarà <strong>vietata la circolazione contromano</strong>, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.</li>
</ol>
<p>Chi non esporrà la targa o viaggerà senza una copertura assicurativa sarà soggetto a <strong>sanzioni</strong> che varieranno da 100 a 400 euro. Per coloro che non equipaggeranno i monopattini con frecce e freni, le multe potranno oscillare tra 200 e 800 euro.</p>
<p>Nulla, tuttavia, sulla necessità di doverli guidare con la patente, che pertanto, continuerà a non essere necessaria.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325ART18">Art. 1</a>, comma 75-quinquies, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000885325SOMM">L. 27 dicembre 2019, n. 160</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Richiesta per l&#8217;eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/richiesta-per-leliminazione-degli-effetti-pregiudizievoli-delle-decisioni-adottate-in-violazione-della-cedu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Revisione Richiesta per l&#8217;eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU venerdì 15 dicembre 2023 di Crimi Salvatore Avvocato Cassazionista in Torino La sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 47183 si occupa del nuovo rimedio restitutorio interpolato all’art. 628-bis c.p.p. per dare attuazione alle sentenze della Corte [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Revisione</p>
<p>Richiesta per l&#8217;eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU</p>
<p>venerdì 15 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Crimi Salvatore</strong> Avvocato Cassazionista in Torino</p>
<p>La sentenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002793319">Cassazione penale, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 47183</a> si occupa del nuovo rimedio restitutorio interpolato all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019325">art. 628-bis</a> c.p.p. per dare attuazione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, analizzandone la portata applicativa e lo sviluppo in action.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 23 novembre 2023, n. 47183</p>
<p>La sentenza in disamina offre l’occasione per lo studio dell’istituto di nuova introduzione della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU.</p>
<p>L&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART81">art. 36</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a> ha inserito nel codice di procedura penale il Titolo III bis, dei <em>Rimedi per l&#8217;esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>.</p>
<p>L’art. 628-bis<em>,</em> rubricato “Richiesta per l&#8217;eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali”, dispone:</p>
<p>“1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono <strong>richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti</strong>, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla <strong>violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</strong>, quando hanno proposto ricorso per l&#8217;accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell&#8217;articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.</p>
<ol start="2">
<li>La richiesta di cui al comma 1 contiene l&#8217;indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall&#8217;interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall&#8217;articolo 582, <strong>entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione</strong> o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.</li>
<li>Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.</li>
<li>Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell&#8217;articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell&#8217;esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell&#8217;articolo 635.</li>
<li>Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di Cassazione accoglie la richiesta <strong>quando la violazione accertata</strong> dalla Corte europea, <strong>per natura e gravità</strong>, <strong>ha avuto una incidenza effettiva</strong> sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell&#8217;esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.</li>
<li>La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.</li>
<li>Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell&#8217;articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 128.</li>
<li>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell&#8217;imputato di partecipare al processo.”</li>
</ol>
<p>L’istituto di nuovo conio consente di <strong>‘attuare’ nell’ordinamento interno le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo</strong> di Strasburgo.</p>
<p>Il caso di specie ha ad oggetto la ‘revisione’ della sentenza irrevocabile con la quale A.K. era stata condannata per il delitto di calunnia ai danni di P.L.</p>
<p>La richiedente si era rivolta alla Corte EDU, denunciando la violazione dei propri diritti nell’ambito del processo penale nel quale era accusata dell’omicidio di M.K.</p>
<p>In particolare, la richiedente aveva denunciato la violazione dei diritti di difesa allorquando immediatamente dopo il rinvenimento del cadavere di M. venne dapprima escussa a sommarie informazioni testimoniali e poi rese spontanee dichiarazioni, nonché successivamente scrisse delle dichiarazioni.</p>
<p>La K.aveva denunciato, nel corso del processo a suo carico, di <strong>essere stata posta nelle condizioni di dover calunniare</strong> e per tale denuncia fu altresì processata per calunnia nei confronti dei poliziotti, degli interpreti e del Pubblico Ministero.</p>
<p>Da tali contestazioni venne assolta dalla sentenza del Tribunale di Firenze.</p>
<p>La Corte EDU ha accolto il ricorso ritenendo violato l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART6">art. 3</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a> (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) sotto il profilo procedurale. Più precisamente la violazione è stata ravvisata nel fatto che <strong>era mancata “una indagine ufficiale effettiva per identificare e punire i possibili responsabili”.</strong></p>
<p>La seconda violazione rilevata dalla Corte EDU è quella dell’articolo 6, §§ 1 (“Ogni persona ha diritto a un&#8217;equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l&#8217;accesso alla sala d&#8217;udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell&#8217;interesse della morale, dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia”) e 3 lett. c) CEDU, secondo cui “ogni accusato ha diritto a difendersi personalmente o avere l&#8217;assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d&#8217;ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”. <strong>Il diritto all’assistenza difensiva era stato negato</strong> alla K. in quanto erano state raccolte le sue dichiarazioni senza la presenza del difensore.</p>
<p>Infine, la terza violazione rilevata è quella dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lett. e) CEDU, quanto all’assistenza di un interprete, secondo cui “ogni accusato ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all&#8217;udienza”.</p>
<p>La difesa ha invocato la <strong>revoca della sentenza definitiva di condanna per calunnia</strong>, assumendo la violazione degli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009911">artt. 2</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009957">13</a> Cost., laddove la libertà personale costituisce diritto inviolabile dell’individuo, allegando che la ‘manipolazione’ da parte dell’interprete su di una (già, di fatto) indagata di lingua straniera ebbe direttamente ad incidere sulla capacità di autodeterminazione difensiva.</p>
<p>Anche l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207ART2">art. 1</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000632207SOMM">Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea</a> riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.</p>
<p>Il rimedio introdotto all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019325">art. 628-bis</a> c.p.p. ha la finalità di dare attuazione all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470ART49">art. 46</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105470SOMM">CEDU</a>, che a sua volta impone agli Stati aderenti di conformarsi alle decisioni della Corte EDU, la quale riconosce una equa soddisfazione al richiedente danneggiato da un provvedimento giurisdizionale che abbia disatteso i principi della Convenzione. Ma tale attuazione deve essere concreta e impone l’adozione di sistemi rimediali per rimuovere le (ulteriori) <strong>conseguenze dannose delle decisioni emesse in violazione della CEDU</strong>.</p>
<p>Nel corso del tempo si è formato un diritto pretorile in seno alla Nomofilachia e alla Corte costituzionale, che hanno rimodellato gli istituti della restituzione nel termine, del ricorso straordinario per errore di fatto e dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005795">art. 670</a> c.p.p., al fine di ottenere una (pur sempre parziale) soluzione reintegrativa alla luce del <em>decisum</em> del Giudice sovranazionale.</p>
<p>L’istituto in esame consente al condannato o al soggetto sottoposto a misura di sicurezza di ricorrere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pronuncia del Giudice di Strasburgo avanti la Corte di Cassazione per ottenere:</p>
<p>1) la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna ingiusti,</p>
<p>2) la riapertura del procedimento avanti la corte territorialmente competente ovvero</p>
<p>3) la eliminazione degli effetti pregiudizievoli in altra forma.</p>
<p><em>Conditio sine qua non</em> è che la violazione individuata dalla Corte EDU abbia avuto per natura e gravità una incidenza effettiva sulla prolazione della sentenza o del decreto di condanna.</p>
<p>Vi è da osservare che la Corte EDU ha accordato rilevanza alle dichiarazioni rese a s.i.t. e poi a quelle spontanee rese nella stessa notte agli inquirenti dalla K., pur in assenza di una assistenza difensiva e alla presenza di una interprete che aveva assunto un non richiesto atteggiamento materno: entrambe tali violazioni procedurali hanno determinato una <strong>depressione psicologica</strong> nella K., che non ancora formalmente indagata, perciò senza difesa, aveva ritenuto di calunniare per difendersi dalla pressione patita.</p>
<p>Vi era poi il memoriale scritto poco dopo, prima ancora del fermo e della traduzione in carcere.</p>
<p>La Corte EDU non ha ritenuto che il memoriale sia stato viziato da inosservanze della CEDU.</p>
<p>Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di non poter addentrarsi nell’interpretazione del contenuto del memoriale suddetto, che da taluni giudici del merito fu ritenuto confermativo delle accuse calunniose e in altra pronuncia (nel corso del medesimo processo, che è approdato due volte avanti la Suprema Corte di Cassazione) fu ritenuto in distonia con le accuse mosse a L. nelle funzioni narrative.</p>
<p>Per tali ragioni la Corte, per porre rimedio alla violazione dei parametri EDU e perciò della fonte sovranazionale pattizia, ha ritenuto di revocare le sentenze di condanna e annullare la sentenza di appello di Perugia, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di assise di appello di Firenze.</p>
<p>La novella legislativa ha reso operativa una necessaria (e costituzionalmente prevista) limitazione di sovranità necessaria a fini di Giustizia e in armonia all’ordinamento sovranazionale pattizio (CEDU).</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019325">Art. 628-bis</a> c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No all’aumento di 15 gg. per ricorrere in cassazione nel giudizio cartolare di appello cui l’imputato non aveva chiesto di partecipare</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/no-allaumento-di-15-gg-per-ricorrere-in-cassazione-nel-giudizio-cartolare-di-appello-cui-limputato-non-aveva-chiesto-di-partecipare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale No all’aumento di 15 gg. per ricorrere in cassazione nel giudizio cartolare di appello cui l’imputato non aveva chiesto di partecipare lunedì 18 dicembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/no-allaumento-di-15-gg-per-ricorrere-in-cassazione-nel-giudizio-cartolare-di-appello-cui-limputato-non-aveva-chiesto-di-partecipare/">No all’aumento di 15 gg. per ricorrere in cassazione nel giudizio cartolare di appello cui l’imputato non aveva chiesto di partecipare</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<p>No all’aumento di 15 gg. per ricorrere in cassazione nel giudizio cartolare di appello cui l’imputato non aveva chiesto di partecipare</p>
<p>lunedì 18 dicembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801009">sentenza 12 dicembre 2023, n. 49315</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui mancava la motivazione circa la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato di maltrattamenti – ha esaminato d’ufficio la questione relativa alla tempestività del ricorso, risolvendola negativamente con l’affermare che, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019303">art. 598-bis</a>, comma 2, c.p.p., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a>, comma 1-bis, c.p.p.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 12 dicembre 2023, n. 49315</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Termini per l&#8217;impugnazione</em>», dopo aver affermato al comma 1 che “1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005938">articolo 544</a> comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005938">articolo 544</a> comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005938">articolo 544</a> comma 3”, per quanto qui di interesse specifica nel nuovo comma 1-bis che “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l&#8217;impugnazione del difensore dell&#8217;imputato giudicato in assenza”. In base alla disciplina transitoria contenuta al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART218">art. 89</a>, comma 3, tale norma si applica, infatti, alle sole impugnazioni che investono sentenze pronunciate in data successiva a quella della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la sentenza esaminata dalla Cassazione era stata emessa all&#8217;udienza celebrata in <strong>forma &#8220;non partecipata&#8221;</strong>, ed era stata redatta con motivazione contestuale. Nella fattispecie in esame, dunque, il termine per l&#8217;impugnazione era quello di <strong>quindici giorni</strong> previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a> c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto l’udienza si era tenuta dopo il 30 dicembre 2022. Trattandosi, dunque, di una sentenza emessa successivamente all&#8217;entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, occorreva chiarire se fosse o meno applicabile l&#8217;aumento di quindici giorni previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a> c.p.p., comma 1-bis introdotto dal citato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, &#8220;per l&#8217; impugnazione del difensore dell&#8217;<strong>imputato giudicato in assenza</strong>&#8220;.</p>
<p>Orbene, la S.C., con la sentenza qui commentata su cui non si registrano precedenti, ha ritenuto di dover esaminare la questione alla luce della nuova disciplina dell&#8217;assenza dell&#8217;imputato nel giudizio di appello. La riforma del 2022 ha, infatti, introdotto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019293">art. 598-ter</a> c.p.p. una peculiare disciplina in cui le disposizioni generali in tema di assenza, contenute all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a> c.p.p., vengono ad integrarsi con le diverse forme di trattazione del giudizio di appello, ovvero in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005876">art. 599</a>), in pubblica udienza (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005873">art. 602</a>) o in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019303">art. 598-bis</a>).</p>
<p>Con riferimento alle prime due forme di trattazione del giudizio di appello, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019293">art. 598-ter</a> disciplina diversamente l&#8217;assenza dell&#8217;imputato a seconda che questi rivesta o meno la posizione di appellante. Per l&#8217;<strong>imputato appellante </strong>il comma 1 prevede, infatti, che qualora egli non sia presente all&#8217;udienza di cui agli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005876">artt. 599</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005873">602</a>, &#8220;è sempre giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a>&#8220;.</p>
<p>La <em>ratio</em> di tale disposizione può essere individuata analizzando congiuntamente la nuova disciplina della forma dell&#8217;impugnazione introdotta dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> ai commi 1-ter e 1-quater dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005896">art. 581</a>. In particolare, al comma 1-quater si prevede che per l&#8217;imputato giudicato in assenza è necessario che all&#8217;atto di impugnazione sia allegato, a pena di inammissibilità dell&#8217;impugnazione, specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenere la dichiarazione o elezione di domicilio dell&#8217;imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dal combinato disposto di tale disposizione con l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019293">art. 598-ter</a> c.p.p. emerge, dunque, che attraverso tale disciplina il legislatore ha inteso correlare l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;imputato giudicato in assenza ad elementi sintomatici della conoscenza con certezza della pendenza del processo a suo carico e della sentenza che definisce il grado di giudizio, cosicché, una volta verificata la sussistenza dello specifico requisito di forma dell&#8217;impugnazione correlato alla data del mandato difensivo ed al suo contenuto, il giudice di appello potrà procedere in assenza anche nel caso in cui manchino le condizioni previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a> c.p.p., commi 1, 2 e 3. In tal caso, infatti, <strong>l&#8217;assenza in udienza dell&#8217;imputato può con certezza ascriversi ad una sua scelta difensiva volontaria e consapevole</strong>, riconducibile ad una <strong>tacita rinuncia al diritto di presenziare al processo</strong>.</p>
<p>Tale conclusione trova riscontro anche nel considerando n. 35 della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">direttiva UE 2016/343</a> sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in cui si chiarisce che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto, ma, a determinate condizioni, questi possono rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.</p>
<p>Una diversa disciplina è, invece, prevista in caso di mancata partecipazione dell&#8217;<strong>imputato non appellante </strong>all&#8217;udienza camerale &#8220;partecipata&#8221; o a quella pubblica. In tal caso, infatti, <strong>mancano gli indici sintomatici di conoscenza certa della pendenza del processo</strong> e della sentenza correlati alla presentazione dell&#8217;impugnazione, cosicchè l&#8217;assenza all&#8217;udienza assume un valore equivoco. Per tale ragione, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019293">art. 598-ter</a>, comma 2, prevede che, una volta verificata la regolarità della notificazione, il giudice di appello è tenuto a valutare se sussistono le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a>, commi 1, 2 e 3. Ove tale accertamento abbia un esito negativo, il legislatore della riforma ha previsto una peculiare disciplina rispetto a quella prevista per il giudizio di primo grado. Mentre, infatti, in tale ultimo caso il giudice emette sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011099">art. 420-quater</a> c.p.p.), nel caso del giudizio di appello la corte dispone, invece, con ordinanza, <strong>la sospensione del processo e l&#8217;esecuzione delle ricerche dell&#8217;imputato non appellante ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio</strong>.</p>
<p>In tal caso, inoltre, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015404">art. 344-bis</a> c.p.p., comma 6, terzo periodo, i termini di durata massima del giudizio di impugnazione, previsti dai primi due commi della norma, sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati. Nel caso, infine, in cui il giudizio di appello sia trattato in forma non partecipata, l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019293">art. 598-ter</a>, comma 4 disciplina esclusivamente l&#8217;assenza dell&#8217;imputato non appellante prevedendo che la corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a> c.p.p., commi 1, 2 e 3, disponga la sospensione del processo e le nuove ricerche dell&#8217;imputato. Le ragioni di tale disciplina sono identiche a quelle già esaminate <em>supra</em> con riferimento alla mancata partecipazione dell&#8217;imputato non appellante alle udienze &#8220;partecipate&#8221;. La disposizione in esame non contiene, invece, alcuna previsione per l&#8217;imputato appellante. Nè, tantomeno, si richiama la disposizione del comma 1 che consente di procedere in assenza dell&#8217;imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011097">art. 420-bis</a>.</p>
<p>Orbene, ritiene la S.C. che <strong>tale silenzio normativo</strong> non sia frutto di alcuna dimenticanza da parte del legislatore, ma sia, piuttosto, pienamente <strong>coerente con la nuova disciplina</strong> della forma dell&#8217;impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Va, infatti, considerato, da un lato, che affinchè l&#8217;impugnazione sia ammissibile, ove l&#8217; imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che a questa sia allegato il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di <strong>conoscenza certa</strong> della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall&#8217;altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019303">art. 598-bis</a>, comma 1, e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all&#8217;udienza, all&#8217;imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza. Ritiene, pertanto, la Cassazione che nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con <strong>procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione</strong>, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019303">art. 598-bis</a> c.p.p., comma 2, <strong>l&#8217;imputato appellante non può considerarsi &#8220;giudicato in assenza&#8221; </strong>atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante <strong>non potrà beneficiare dell&#8217;aumento di quindici giorni del termine</strong> per l&#8217;impugnazione previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a> c.p.p., comma 1-bis.</p>
<p>Tale soluzione appare coerente con la citata <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011SOMM">direttiva UE 2016/343</a> che, all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011ART37">art. 8</a>, nel dettare le &#8220;regole minime&#8221; che consentono la celebrazione del processo in assenza negli Stati membri lascia, comunque, impregiudicata la possibilità di una disciplina nazionale che preveda che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, a condizione, però, che ciò avvenga in conformità con il <strong>diritto a un equo processo</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000826011ART37">art. 8</a>, par. 6). Invero, come emerge dal considerando n. 41 della direttiva, il &#8220;diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.</p>
<p>Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte alla fattispecie, la Cassazione ha ritenuto il ricorso intempestivo: l&#8217;imputato era stato presente nel corso del processo di primo grado e, una volta proposto l&#8217;appello avverso la sentenza di condanna, non aveva avanzato istanza di partecipazione all&#8217;udienza camerale, cosicchè la sentenza impugnata era stata emessa con motivazione contestuale all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale non partecipata. Il ricorso per cassazione, tuttavia, non era stato proposto entro i successivi quindici giorni poichè dall&#8217;annotazione in calce alla sentenza impugnata risultava presentato quando ormai detto termine era scaduto.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">Art. 585</a>, comma 1-bis c.p.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RDC: falsa autodichiarazione punibile solo se volta ad ottenere il beneficio non spettante o spettante in misura superiore</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/rdc-falsa-autodichiarazione-punibile-solo-se-volta-ad-ottenere-il-beneficio-non-spettante-o-spettante-in-misura-superiore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contrasti giurisprudenziali RDC: falsa autodichiarazione punibile solo se volta ad ottenere il beneficio non spettante o spettante in misura superiore lunedì 18 dicembre 2023 di Scarcella Alessio Consigliere della Corte Suprema di Cassazione Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023, n. 49686 hanno dato risposta al seguente quesito: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/rdc-falsa-autodichiarazione-punibile-solo-se-volta-ad-ottenere-il-beneficio-non-spettante-o-spettante-in-misura-superiore/">RDC: falsa autodichiarazione punibile solo se volta ad ottenere il beneficio non spettante o spettante in misura superiore</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contrasti giurisprudenziali</p>
<p>RDC: falsa autodichiarazione punibile solo se volta ad ottenere il beneficio non spettante o spettante in misura superiore</p>
<p>lunedì 18 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Scarcella Alessio</strong> Consigliere della Corte Suprema di Cassazione</p>
<p>Le Sezioni Unite penali della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801665">Corte di cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023, n. 49686</a> hanno dato risposta al seguente quesito: «Se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell&#8217;autodichiarazione finalizzata all&#8217;ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a>, conv. in <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. 28 marzo 2019, n. 26</a>, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l&#8217;ammissione al beneficio».</p>
<p>Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 13 dicembre 2023, n. 49686</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>La soluzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell&#8217;autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019 n. 4</a>, conv. in <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. 28 marzo 2019 n. 26</a> solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>I precedenti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002489092">Cass. pen., Sez. III, 24/9/2021, n. 5309</a></td>
<td>Integrano il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell&#8217;autodichiarazione finalizzata all&#8217;ottenimento del &#8220;Reddito di cittadinanza&#8221;, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l&#8217;ammissione al beneficio.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002571346">Cass. pen., Sez. II, 8/6/2022, n. 29910</a></td>
<td>Integrano il delitto di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, soltanto le false indicazioni o le omissioni strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti l&#8217;agente non avrebbe diritto.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il caso e la questione di diritto</p>
<p>La Corte d&#8217;appello confermava la sentenza del Giudice dell&#8217;udienza preliminare che aveva condannato l’imputato, per quanto qui di interesse, per il reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000874950SOMM">L. 28 marzo 2019, n. 26</a>, perché, al fine di ottenere indebitamente un beneficio economico (Reddito di cittadinanza – RDC), con artifici e raggiri consistiti nell&#8217;attestare falsamente, nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata ai fini ISEE, un valore del proprio patrimonio immobiliare inferiore a quello reale, induceva in errore I&#8217;INPS che gli erogava, in forza di tale dichiarazione, la somma di oltre 4000 euro a titolo di integrazione del reddito familiare riferito all&#8217;anno 2019, così procurandosi l&#8217;ingiusto profitto derivante dalla indebita percezione del sussidio.</p>
<p>La Corte di appello aveva ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria sul presupposto che il perfezionamento della fattispecie delittuosa di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, cit., si realizza per il solo fatto di avere portato all&#8217;attenzione dell&#8217;amministrazione erogatrice del reddito di cittadinanza dati non veritieri (l&#8217;omissione, nella specie, riguardava la comproprietà da parte dell&#8217;imputato di alcuni terreni con la propria moglie), a nulla rilevando la circostanza, prospettata dalla difesa, che la dichiarazione parzialmente non veritiera non aveva alterato i termini economici dei limiti reddituali per l&#8217;ottenimento del beneficio.</p>
<p>Avverso la sentenza, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi e sviluppando in una successiva memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la richiesta di accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, in presenza di dichiarazione non veritiera allorquando sussistano comunque i requisiti per l&#8217;ammissione al beneficio.</p>
<p>Investita del ricorso, la Terza Sezione penale, con ordinanza dell’11 ottobre 2022, aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite prospettando l&#8217;esistenza di un contrasto di giurisprudenza in merito alla interpretazione del primo comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, premettendo che nella richiesta volta a ottenere il reddito di cittadinanza possono in astratto verificarsi tre distinte ipotesi:</p>
<ol>
<li>a) il mendacio per totale assenza di requisiti;</li>
<li>b) il mendacio finalizzato al conseguimento di un beneficio maggiore rispetto al dovuto;</li>
<li>c) il mendacio che non incide sul diritto a ottenere il sussidio né sull&#8217;ammontare del beneficio.</li>
</ol>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000938893SOMM">decreto del 30 gennaio 2023</a> la Prima Presidente della Corte di cassazione assegnava il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando l’udienza pubblica del 13 luglio 2023.</p>
<p>La giurisprudenza precedente</p>
<p>Secondo un <strong>primo orientamento, </strong>integrano il delitto in esame le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all&#8217;ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di reddito per l&#8217;ammissione al beneficio.</p>
<p>Un <strong>secondo orientamento </strong>invece sostiene che il reato è configurabile solo quando le condotte di mendacio siano finalizzate a conseguire il beneficio del reddito di cittadinanza e il richiedente in concreto non ne abbia diritto o ne abbia diritto in misura minore. Sarebbero, pertanto, penalmente rilevanti le false dichiarazioni solo nel caso in cui la percezione del sussidio risulti indebita nell&#8217;<em>an</em> o nel <em>quantum</em>.</p>
<p>La decisione delle Sezioni Unite</p>
<p><strong>Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento. </strong></p>
<p>Il Supremo Collegio, anzitutto, dà conto del fatto che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936825ART21">art. 1</a>, comma 318, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936825SOMM">L. 29 dicembre 2022, n. 197</a>, ha abrogato l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. La fattispecie incriminatrice è, perciò, tutt&#8217;ora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell&#8217;introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943452ART16">art. 1</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943452SOMM">D.L. 4 maggio 2023, n. 48</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000946607SOMM">L. 3 luglio 2023, n. 85</a>, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all&#8217;esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a> vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.</p>
<p>Le Sezioni Unite, poi, passano ad esaminare il <strong>primo orientamento</strong>, mostrando di <strong>non condividerlo</strong> per una serie di ragioni. Osservano, a tal proposito, come l&#8217;argomento utilizzato dal primo orientamento per sostenere l&#8217;irrilevanza della sussistenza dei requisiti per ottenere il Rdc (e la conseguente superfluità del relativo accertamento) si fonda su un parallelismo (il confronto con l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART96">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">D.P.R. n. 115/2002</a>) e su una individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice (il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico) niente affatto convincenti.</p>
<p>Sul piano <strong>strutturale</strong>, mentre il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART96">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">D.P.R. n. 115/2002</a>, richiede il dolo generico, quello di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, richiede il <strong>dolo specifico</strong> di ottenere indebitamente il Rdc, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l&#8217;effettivo conseguimento del beneficio; l&#8217;ottenimento o il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato, quale conseguenza delle falsità od omissioni aggravano invece il reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART96">art. 95</a> cit. La falsità nella dichiarazione sostitutiva di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART80">art. 79</a>, comma 1, lett. c), penalmente sanzionata dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART96">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">D.P.R. n. 115/2002</a>, inoltre, è correlata alla ammissibilità dell&#8217;istanza, non a quella del beneficio richiesto (così, in motivazione, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000672369">Cass. pen., Sez. Un., n. 6591 del 27/11/2008</a>, dep. 2009, l.); le falsità e le omissioni sanzionate dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, riguardano invece i requisiti di ammissione e mantenimento del beneficio.</p>
<p><strong>Divergono</strong> profondamente, inoltre, i <strong>contesti procedimentali</strong> nei quali i due reati sono collocati. La procedura prevista per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale è informata alla massima celerità e snellezza, trattandosi di istituto finalizzato ad assicurare e a rendere effettivo il diritto di difesa nell&#8217;ambito di un processo penale pendente.</p>
<p>Anche il procedimento finalizzato all’eventuale erogazione del Rdc deve essere definito in tempi brevi, ma non con quell&#8217;immediatezza richiesta per assicurare al non abbiente la difesa nel processo penale pendente, dovendo essere effettuato al più tardi, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda.</p>
<p>Nel procedimento per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i controlli preventivi sulla corrispondenza al vero dei dati comunicati con la domanda dell&#8217;interessato sono, per la maggior parte dei casi, eventuali, superabili anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, e di certo non condizionano (perlomeno non nell&#8217;immediato) la decisione, considerato che il giudice deve comunque assumere le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza.</p>
<p>La domanda di Rdc è invece <strong>sottoposta ad una (sia pur minima) attività istruttoria</strong> finalizzata alla <strong>verifica del possesso dei requisiti</strong> per l&#8217;accesso al beneficio. È interessante, da questo punto di vista, notare come il Legislatore imponga all&#8217;INPS la verifica del «possesso dei requisiti per l&#8217;accesso del Rdc» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART20">art. 5</a>, comma 3, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>) non di quelli dichiarati nella domanda o nella DSU cui la stessa faccia eventualmente riferimento. Nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale i dati comunicati con la domanda assumono, dunque, un ruolo pressoché decisivo e ciò spiega l&#8217;evocazione del dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali egli riceve un beneficio economico, dovere la cui violazione rende superflua la verifica della possibile sussistenza, in concreto, delle condizioni di ammissione al beneficio stesso. In conclusione, la diversità strutturale dei due reati nonché dei relativi contesti procedimentali, sono argomenti che ostano per le Sezioni Unite ad improbabili parallelismi essendo i termini di paragone indiscutibilmente eterogeni, tanto sotto il profilo strutturale, quanto sotto quello funzionale.</p>
<p><strong>Non convince</strong>, inoltre, le Sezioni Unite la teorizzazione di un «dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico», sostenuto dal primo orientamento. Questo &#8220;dovere di lealtà&#8221;, infatti, sembra costituire il corrispettivo di un beneficio &#8220;graziosamente&#8221; concesso al cittadino (piuttosto che in forza di un diritto espressamente riconosciuto per legge sulla base di dati oggettivi e verificabili), costituendo una giustificazione tautologica della potestà punitiva dello Stato (<em>prohibitum quia prohibitum</em>) che deve cedere il passo di fronte a possibili spiegazioni alternative della penale rilevanza della condotta più aderenti al <strong>principio di offensività</strong>.</p>
<p>Richiamata la natura di <strong>reato di pericolo concreto</strong> del reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a> citato, Le Sezioni Unite lo qualificano come reato posto a tutela del patrimonio dell&#8217;ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all&#8217;erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso, militando in favore di tale soluzione diversi argomenti:</p>
<ol>
<li>a) l&#8217;interpretazione dell&#8217;avverbio &#8220;indebitamente&#8221; che qualifica il dolo specifico;</li>
<li>b) un argomento di natura sistematica che riguarda il rapporto tra il reato di cui al primo comma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22"> 7</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, e quello di cui al secondo comma del medesimo articolo.</li>
</ol>
<p>In particolare, osservano le Sezioni Unite, è omogeneo (ed unico) il bene tutelato dalle due fattispecie di reato, in quanto le condotte ivi previste non costituiscono altro che modalità diverse di aggressione a tale unico bene in costanza della diversità del presupposto: la mancanza del beneficio (e la prospettiva di ottenerlo, nel primo caso; il suo godimento nel secondo). Il <strong>minimo comune denominatore</strong> di entrambe le fattispecie penali è dunque costituito dal patrimonio (o dalle risorse economiche) dell&#8217;ente e dal fine che con il suo utilizzo si intende perseguire. Il patrimonio non rileva come bene di proprietà ma come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi; non rileva l’aspetto statico, bensì quello dinamico: sullo sfondo s&#8217;intravede l&#8217;interesse pubblico leso (anche solo potenzialmente) dall&#8217;azione di chi sottrae risorse per perseguirlo. L&#8217;indebita percezione (o fruizione) del Rdc, dunque, distrae le somme messe a disposizione per finanziarne l’erogazione a danno (diretto) dell&#8217;ente pubblico erogatore e (indiretto) di chi avrebbe diritto di godere del beneficio. Deve <strong>escludersi</strong> per il Supremo Collegio che il <strong>reato </strong>di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">art. 7</a>, comma 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. n. 4/2019</a>, <strong>sia posto a tutela della fede pubblica</strong> e che si risolva in un reato di falso: ritenere diversamente equivarrebbe a spostarne il disvalore dall&#8217;evento alla condotta e a svuotare di senso l&#8217;avverbio “indebitamente” che qualifica il movente tipizzato dell’azione (il dolo specifico).</p>
<p>Il <strong>dolo specifico</strong>, in questo contesto, svolge una <strong>funzione selettiva</strong> tra condotte penalmente rilevanti e quelle che tali non sono, estromettendo dalla fattispecie quelle insuscettibili di mettere in pericolo il bene protetto. Se l&#8217;agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come &#8220;inutile”, ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso; viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico. Il dolo specifico, nel caso di specie, non si limita a tipizzare il movente dell&#8217;azione ma <strong>assolve anche allo scopo di qualificare la condotta</strong>, costituendo, sul piano oggettivo, un elemento della fattispecie rivelatore dell&#8217;offesa che si intende prevenire (e punire).</p>
<p>Di qui l’affermazione del principio di diritto sopra indicato, in applicazione del quale le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART17">Art. 2</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART18">Art. 3</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART20">Art. 5</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655ART22">Art. 7</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000872655SOMM">D.L. 28 gennaio 2019, n. 4</a></p>
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		<item>
		<title>SS.UU.: la decorrenza del termine di prescrizione osta alla contestazione suppletiva della recidiva</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/ss-uu-la-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-osta-alla-contestazione-suppletiva-della-recidiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Prescrizione SS.UU.: la decorrenza del termine di prescrizione osta alla contestazione suppletiva della recidiva martedì 19 dicembre 2023 di Aceto Aldo Consigliere della Corte di Cassazione Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 14 dicembre 2023, n. 49935 hanno dato risposta al seguente quesito: «Se, ai fini della determinazione del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/ss-uu-la-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-osta-alla-contestazione-suppletiva-della-recidiva/">SS.UU.: la decorrenza del termine di prescrizione osta alla contestazione suppletiva della recidiva</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Prescrizione</p>
<p>SS.UU.: la decorrenza del termine di prescrizione osta alla contestazione suppletiva della recidiva</p>
<p>martedì 19 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Aceto Aldo</strong> Consigliere della Corte di Cassazione</p>
<p>Le Sezioni Unite penali della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002802375">Corte di cassazione con la sentenza 14 dicembre 2023, n. 49935</a> hanno dato risposta al seguente quesito: «Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l&#8217;aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 14 dicembre 2023, n. 49935</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>La soluzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l&#8217;aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>I precedenti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Cass. pen., Sez. II, 7/5/1988, n. 5610</td>
<td>In tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004267">art. 157</a> c.p., deve tenersi conto dell&#8217;aumento di pena stabilito per la recidiva in quanto, il carattere facoltativo dell&#8217;aumento della pena stabilito nell&#8217;art. 9 della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000132408SOMM">L. 7 giugno 1974, n. 220</a> che ha modificato l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004333">art. 99</a> c.p. attiene soltanto ai poteri discrezionali del giudice di cognizione nell&#8217;apprezzamento complessivo del fatto sottoposto al suo esame. Tuttavia, non può tenersi conto dell&#8217;aumento di pena ai fini della prescrizione ove la circostanza non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto-reato; ciò in relazione alla natura costitutiva della contestazione dell&#8217;accusa. Pertanto, quando la prescrizione si è già verificata in relazione alla contestazione originaria, deve pronunciarsi l&#8217;estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001888205">Cass. pen., Sez. VI, 13/12/2017, n. 55748</a></td>
<td>È illegittima la contestazione della recidiva ove effettuata in presenza di presupposti per l&#8217;immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La contestazione della recidiva, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizionali, non può determinare la reviviscenza di un reato ormai estinto, trattandosi di una contestazione di natura costitutiva.</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002152118">Cass. pen., Sez. V, 21/11/2019, n. 47241</a></td>
<td>Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l&#8217;aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione confacente all&#8217;originaria imputazione, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Il caso e la questione di diritto</p>
<p>Con sentenza del 27 gennaio 2022 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio aggravata e tentato furto con strappo.</p>
<p>Nel proporre ricorso per cassazione il difensore aveva dedotto, tra l’altro, la prescrizione dei reati maturata prima che il pubblico ministero contestasse, all’udienza del 17 settembre 2020, la recidiva qualificata (reiterata, specifica, infraquinquennale).</p>
<p>Investita del ricorso, la Quinta Sezione penale aveva rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dedotta e con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000949039SOMM">ordinanza dell’11 aprile 2023</a> ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.</p>
<p>La giurisprudenza precedente</p>
<p>Secondo un <strong>primo orientamento </strong>ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l&#8217;aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Tale orientamento ritiene la natura costitutiva della contestazione dell&#8217;aggravante, che non rappresenta un mero status desumibile dal certificato penale o dal contenuto dei provvedimenti di condanna.</p>
<p>Un <strong>secondo orientamento </strong>ritiene invece che la contestazione di un&#8217;aggravante a effetto speciale, come la recidiva qualificata, sarebbe valutabile ai fini del calcolo del termine di prescrizione anche se avvenuta per la prima volta dopo il decorso del termine previsto per l&#8217;imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza. Questa seconda opzione ermeneutica ritiene la natura meramente ricognitiva e non costitutiva della contestazione, considerato che ogni circostanza è preesistente rispetto alla contestazione stessa e ontologicamente indipendente da essa. La natura costitutiva della recidiva, si afferma, comporta la necessità di una specifica contestazione da parte del pubblico ministero, non potendo essere applicata direttamente dal giudice sulla scorta dei precedenti penali, ma non implica affatto che essa assuma rilevanza anche sotto l&#8217;aspetto ontologico unicamente per effetto della contestazione.</p>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933346SOMM">decreto del 12 ottobre 2022</a>, la Prima Presidente aveva assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l’udienza del 22 giugno 2023.</p>
<p>La decisione delle Sezioni Unite</p>
<p><strong>Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento.</strong></p>
<p>Al riguardo ricordano che <strong>la recidiva aggravata, pluriaggravata e reiterata</strong> di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004333">art. 99</a>, commi 2, 3 e 4, c.p., <strong>è una circostanza aggravante a effetto speciale</strong> in quanto comporta un aumento della pena superiore a un terzo (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003653">art. 63</a>, comma 3, c.p.) che incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004267">art. 157</a>, comma 2, c.p., sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004262">art. 161</a>, comma 2, c.p.</p>
<p>Quindi richiamano il “diritto vivente” (frutto di numerose sentenze precedenti delle stesse Sezioni Unite) secondo il quale occorre operare una netta distinzione fra tre fasi: quella della contestazione della recidiva, riservata al pubblico ministero; quella della verifica da parte del giudice sulla correttezza formale della contestazione; quella della valutazione sulla pericolosità espressa dal nuovo delitto in presenza della quale soltanto il giudice di merito, congruamente motivando, deve applicare la recidiva.</p>
<p>Sulla base di queste premesse, le Sezioni Unite riconoscono che effettivamente <strong>la contrapposizione fra natura dichiarativa e natura costitutiva della contestazione della recidiva è fuorviante</strong>: se è vero che la contestazione della recidiva, alla stregua di qualsivoglia circostanza aggravante, è presupposto essenziale del suo eventuale riconoscimento, è altrettanto vero che tale contestazione, per la recidiva come per le circostanze aggravanti in generale, ha natura ricognitiva, dimostrativa, cioè, della scelta, da parte della pubblica accusa, di attribuire rilevanza ad una condizione soggettiva preesistente dell&#8217;imputato ovvero ad una connotazione specifica del fatto-reato.</p>
<p><strong>La questione si pone perché non è precluso al pubblico ministero contestare la recidiva dopo l’esercizio dell’azione penale</strong>, magari nel corso del dibattimento, <strong>anche solo per supplire a una inerzia, rimediare a un errore oppure compiere una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella fatta al momento dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale</strong>. In buona sostanza, la preesistenza all’esercizio dell’azione delle condizioni per la contestazione della recidiva non osta alla contestazione postuma nel corso del giudizio.</p>
<p>Il che pone il problema oggetto del contrasto giurisprudenziale.</p>
<p><strong>Le Sezioni Unite ritengono che tale contrasto debba essere risolto applicando la regola indicata </strong>dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">art. 129</a> c.p.p. che, imponendo la immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, <strong>non consente la “reviviscenza” di un reato ormai estinto.</strong> Ribadiscono, al riguardo, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione solo in apparenza confligge con l&#8217;interesse dell&#8217;imputato al proscioglimento nel merito posto che tale interesse, da un lato, può essere soddisfatto mediante la rinuncia alla prescrizione, dall’altro deve essere contemperato con il principio della ragionevole durata del processo che non può essere considerato aprioristicamente di rango inferiore ad altri interessi pur apprezzabili e, in ogni caso, sempre tutelabili.</p>
<p>Le Sezioni Unite ricordano che, in base alla loro stessa giurisprudenza, l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">art. 129</a> c.p.p., quale norma collocata nell&#8217;ambito del capo relativo ad &#8220;atti e provvedimenti&#8221; giudiziali, <strong>enuncia una regola di condotta rivolta direttamente al giudice, una prescrizione generale di tenuta del sistemache</strong>, nella prospettiva di privilegiare l&#8217;<em>exitus processus</em> ed il <em>favor rei</em>, <strong>impone al giudice il proscioglimento immediato dell’imputato</strong> quando ricorrano le condizioni da essa previste, a meno che la sua innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile e percepibile con immediata evidenza, senza la necessità, cioè, di ulteriori accertamenti o approfondimenti che comporterebbero la prosecuzione del processo.</p>
<p>Del resto, ricordano le Sezioni Unite, <strong>le norme che consentono eccezionalmente al giudice, nonostante la declaratoria di proscioglimento, di proseguire nel giudizio per determinate specifiche finalità </strong>(<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005945">art. 537</a> c.p.p., in tema di pronuncia sulla falsità di documenti; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105304ART315">art. 301</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000105304SOMM">D.P.R. n. 43/1973</a>), proprio perché derogatorie rispetto all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">art. 129</a> c.p.p., <strong>non possono essere certo considerate esemplificative di un “sistema”.</strong></p>
<p>La cogenza della regola e l’obbligo del giudice della sua immediata applicazione ostano, di conseguenza, alla reviviscenza di un reato la cui estinzione per prescrizione, ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">art. 129</a> c.p.p., avrebbe dovuto essere dichiarata non appena la stessa fosse maturata. <strong>La omessa pronuncia della doverosa sentenza liberatoria da parte del giudice</strong>, annotano le Sezioni Unite, <strong>non può creare un pregiudizio all&#8217;imputato che di detta decisione avrebbe dovuto beneficiare, facendo &#8220;rivivere&#8221;, a seguito della contestazione suppletiva della recidiva qualificata, un reato per il quale era già spirato il termine massimo di prescrizione</strong>, causa di estinzione che il giudicante avrebbe dovuto riconoscere e che, &#8220;ora per allora&#8221;, va riconosciuta e dichiarata.</p>
<p>Ragionando diversamente si rimetterebbe illogicamente alla diligenza del giudice di primo grado la sorte del processo in presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa di estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dopo la contestazione suppletiva ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005968">art. 517</a> c.p.p. della recidiva qualificata.</p>
<p>L&#8217;obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva del reato, previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006434">art. 129</a> c.p.p., se correttamente e tempestivamente adempiuto dal giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di procedere alla contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento processuale nel quale esercitare la facoltà.</p>
<p><strong>Detto obbligo, dunque, rappresenta l&#8217;elemento dirimente, risultando irrilevante il contrasto giurisprudenziale, </strong>richiamato nell&#8217;ordinanza di rimessione,<strong> sulla natura (dichiarativa o costitutiva) della contestazione della recidiva</strong>.</p>
<p>Di qui l’affermazione del principio di diritto sopra indicato in attuazione del quale le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti prima della contestazione della recidiva qualificata.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004267">Art. 157</a> c.p.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pene sostitutive: la richiesta in sede di appello fino a quando può essere formulata?</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/pene-sostitutive-la-richiesta-in-sede-di-appello-fino-a-quando-puo-essere-formulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 15:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Pene sostitutive Pene sostitutive: la richiesta in sede di appello fino a quando può essere formulata? mercoledì 20 dicembre 2023 di Minnella Carmelo Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania La sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 28 novembre 2023, n. 47674, ponendosi in aperto contrasto con un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/pene-sostitutive-la-richiesta-in-sede-di-appello-fino-a-quando-puo-essere-formulata/">Pene sostitutive: la richiesta in sede di appello fino a quando può essere formulata?</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Pene sostitutive</p>
<p>Pene sostitutive: la richiesta in sede di appello fino a quando può essere formulata?</p>
<p>mercoledì 20 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Minnella Carmelo</strong> Avvocato in Catania e Cultore di Diritto Penitenziario dell’Università degli Studi di Catania</p>
<p>La sentenza della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002795358">Cassazione penale, Sez. VI, 28 novembre 2023, n. 47674</a>, ponendosi in aperto contrasto con un contrapposto orientamento seguito all’interno della stessa Sesta Sezione di legittimità ritiene che la norma transitoria dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, stabilisce espressamente l&#8217;applicabilità delle nuove pene sostitutive (in quanto più favorevoli) ai giudizi di appello in corso all&#8217;entrata in vigore della Riforma Cartabia, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase (introduttiva o decisoria) del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi (originari o aggiunti) del gravame.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 28 novembre 2023, n. 47674</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen., Sez. VI, n. 33027/2023</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002772898">Cass. pen., Sez. VI, n. 41313/2023</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nel caso portato dinanzi alla Suprema Corte, la competente Corte di appello, a seguito di gravame interposto dall&#8217;imputato avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale, in riforma della decisione, ha <strong>rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in quella di anni quattro di reclusione, disponendo sostituirsi la pena con la detenzione domiciliare</strong>, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di <strong>maltrattamenti in famiglia</strong> aggravati ai danni della moglie e dei figli minorenni e in presenza di altra figlia minorenne.</p>
<p>In particolare, in sede di appello l&#8217;imputato, alla udienza del 19 gennaio 2023, ha rinunciato ai motivi di appello riguardanti la affermazione di responsabilità, ribadendo quelli riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, chiedendo la sua rideterminazione entro i limiti di anni quattro con sostituzione in detenzione domiciliare. <strong>Sulla richiesta di sostituzione non risulta essersi instaurato il contraddittorio</strong> e la Corte ha senz&#8217;altro disposto la sostituzione della pena detentiva sul solo rilievo della «idoneità del domicilio familiare (ove non trovansi più le persone offese ed in cui è in corso la misura cautelare domiciliare) che è a disposizione dell&#8217;imputato ed in vista di un più adeguato reinserimento sociale», dando informazione della sostituzione all&#8217;U.E.P.E. «per quanto di competenza».</p>
<p>Avverso la sentenza <strong>ricorre per cassazione il PG </strong>deducendo con unico motivo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla disposta sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare in quanto <strong>decisa senza il parere del pubblico ministero e senza il previsto programma di recupero e reinserimento sociale con le correlate prescrizioni</strong>. Inoltre, l’applicazione della misura sostitutiva (come previsto dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. n. 689/1981</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART58">art. 56</a>, modificata dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>) prevede che il giudice debba avere riguardo «a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro e di salute del condannato» e non operare la sostituzione, <strong>a tutto vantaggio dell&#8217;imputato, in modo per così dire &#8220;automatico&#8221;, semplicemente perché la pena inflitta rientra nei limiti normativi</strong>, dovendosi -come non è stato fatto nel caso di specie &#8211; valutare l&#8217;idoneità della pena inflitta al raggiungimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato, come previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">art. 27</a> Cost.</p>
<p>L’odierna <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002795358">Cass. pen., Sez. VI, n. 47674/2023</a>, accoglie il ricorso, ritenendo, con riferimento alla mancanza di contraddittorio sulla pene sostitutiva, «che il giudice di appello, nel procedere alla sostituzione della pena detentiva, <strong>non osservando le regole procedurali connesse alla &#8220;scansione bifasica&#8221;, non ha consentito l&#8217;interlocuzione del PM</strong> al quale non ha dato avviso della possibilità di pervenire alla sostituzione della pena, così integrandosi la nullità d&#8217;ordine generale <em>ex</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006379">art. 178</a>, comma 1, lett. b), c.p.p., dedotta dal ricorrente. Inoltre, la Corte di merito, in violazione di precisi obblighi a riguardo, <strong>non ha svolto alcun &#8211; necessario &#8211; esame, tra l&#8217;altro, sulle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e sulla personalità dell&#8217;imputato</strong>; né ha giustificato la scelta del tipo di pena erogata e la <strong>sua idoneità al reinserimento sociale del condannato</strong>; infine, <strong>non ha disposto alcuna prescrizione alla quale l&#8217;imputato debba essere obbligato </strong>al fine di tale reinserimento con la correlata positiva presunzione di loro adempimento».</p>
<p>I giudici di legittimità dapprima specificano meglio i contorni applicativi del diritto intertemporale tracciati dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a> del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, per il quale <strong><em>il novum normativo</em></strong> introdotto dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all&#8217;entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Qualora invece, sempre al 30 dicembre, il procedimento è pendente in cassazione, la pena sostitutiva potrà essere richiesta al giudice dell’esecuzione (secondo la recentissima <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002799148">sentenza n. 48579/2023</a>, l’applicazione retroattiva del nuovo regime delle pene sostitutive non è preclusa se il giudizio, pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, si è concluso con l’inammissibilità del ricorso; inoltre, per <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002799123">Cass. pen., Sez. IV, n. 48554/2023</a>, non è possibile rimettere in gioco il patteggiamento già concluso a pena detentiva: l’accordo rimane intoccabile in base alla suindicata <strong>norma transitoria sui procedimenti in corso</strong> che va interpretata come <strong>riferita al solo processo ordinario</strong>).</p>
<p>La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva nei giudizi di merito non costituisce diritto dell&#8217;imputato e, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399">art. 20-bis</a> c.p., <strong>è necessaria una richiesta in tal senso dell&#8217;imputato</strong>, da formulare non necessariamente con l&#8217;atto di gravame, ma che deve comunque intervenire <strong>al più tardi nel corso dell&#8217;udienza di discussione in appello</strong>» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen., Sez. VI, n. 33027/2023</a>).</p>
<p>Tuttavia, per <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002772898">Cass. pen., Sez. VI, n. 41313/2023</a>, «affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi, la stessa debba essere <strong>veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell’appello in particolare attraverso i motivi nuovi</strong>, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile». Se, quindi, non sia spirato il termine per proporre nuovi motivi, è in quella sede che va avanzata la richiesta; e, qualora scaduto tale termine, si chieda la pena sostitutiva in sede di discussione, i giudici di seconde cure la riterranno tardiva e il relativo ricorso, sul punto, inammissibile.</p>
<p>Pertanto, sul punto relativo al <em>tempus</em> entro il quale può avanzarsi in appello la richiesta di pena sostitutiva <strong>si sta delineando un contrasto in sede alla Sesta Sezione di legittimità</strong>.</p>
<p>L’odierna <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002795358">Cass. pen., Sez. VI, n. 47674/2023</a> torna ad affrontare la questione della ammissibilità della istanza dell&#8217;imputato ai giudici di appello di sostituzione della pena irroganda, <strong>proposta solo nelle sue conclusion</strong>i.</p>
<p>Ebbene, il Collegio, richiamando <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen. n. 33027/2023</a>, ricorda come si sia condivisibilmente chiarito che non può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878">art. 597</a> c.p.p.</p>
<p>Infatti, il principio affermato da <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001793584">Cass. pen., Sez. Un., n. 12872/2017</a> P.– secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d&#8217;ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell&#8217;atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l&#8217;ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878">art. 597</a>, comma 5, c.p.p. che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell&#8217;appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. n. 689/1981</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a> – deve essere <strong>coordinato con la suindicata disciplina transitoria</strong>. L’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, infatti, stabilisce espressamente l&#8217;applicabilità delle nuove pene sostitutive (in quanto più favorevoli) ai giudizi di appello in corso all&#8217;entrata in vigore della riforma Cartabia, <strong>senza introdurre limitazioni attinenti alla fase &#8211; introduttiva o decisoria &#8211; del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi (originari o aggiunti) del gravame</strong>.</p>
<p>Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, <strong><em>in conformità con l&#8217;intentio legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive</em></strong>, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati.</p>
<p>Incoraggianti, all’uopo,<strong> i primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione</strong>, come si evince nel <strong>Rapporto sullo stato dell’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità</strong>, aggiornato al 15 novembre 2023, pubblicato dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.</p>
<p>Confutato anche l’argomento del contrapposto orientamento secondo cui in tali casi il <strong>giudice di appello sarebbe onerato, in presenza di una mera generica sollecitazione, ma in assenza di qualunque allegazione da parte dell&#8217;interessato, di una serie di verifiche, valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate dall&#8217;esigenza di verificare l&#8217;esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettiv</strong>i, di valutare discrezionalmente la soluzione più idonea al reinserimento sociale del condannato, di formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di &#8220;specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata&#8221; (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART60">art. 58</a> cit.), di determinare l&#8217;ammontare della pena pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della condizione economica complessiva dell&#8217;imputato e del suo nucleo familiare (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART55">art. 53</a>, comma 2, stessa legge).</p>
<p>Ebbene, secondo la sentenza in commento, tale approccio risulta <strong>superato dalla modalità bifasica</strong> introdotta con il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> e applicabile come detto anche all&#8217;appello, attraverso la quale, nel pieno contraddittorio, avviene l&#8217;accertamento dei presupposti della sostituzione della pena.</p>
<p>Nel caso di specie, quindi, aderendo alle argomentazioni che precedono, <strong><em>le condizioni per introdurre il thema decidendi della pena sostitutiva devono essere ritenute sussistenti in ragione della formulazione della specifica richiesta difensiva in sede di conclusioni</em></strong>, avuto riguardo alla indicata norma transitoria.</p>
<p>Seguendo questa linea interpretativa, quindi, anche l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019299">art. 545-bis</a> c.p.p. (c.d. udienza <em>sentencing</em>) trova applicazione ai procedimenti pendenti in appello alla data del 30 dicembre 2022. Di conseguenza nel caso in cui sia stata applicata una pena detentiva non superiore agli anni 4 e non sia stata disposta la sospensione condizionale, il giudice dà avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena con una di quelle previste <em>ex </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART55">art. 53</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. n. 689/1981</a> se ne ricorrono i presupposti.</p>
<p>Se non è nelle condizioni di applicare la misura sostitutiva, sospende il giudizio e rinvia ad altra udienza, acquisendo eventuali informazioni da parte dell’ufficio dell’esecuzione penale.</p>
<p>Così delineato il procedimento, è evidente che «l’avviso è propedeutico all’applicazione della misura sostitutiva e presuppone una delibazione positiva anche se sommaria dei presupposti da parte del giudice, sicché <strong>non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore a 4 anni non sottoposte a sospensione condizionale</strong>» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002783067">Cass. pen., Sez. II, n. 43848/2023</a>).</p>
<p>In argomento, si segnala la recente specifica della <strong>coeva </strong><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002795287">Cass. pen., Sez. VI, n. 47678/2023</a>, secondo cui «l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> si riferisce, come si desume dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019299">art. 545-bis</a> c.p.p., alla <strong>pena irrogata con la sentenza di condanna</strong> (e non a quella residua), con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa <em>ratio</em> cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata e, pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».</p>
<p>Accolto, infine, il motivo di ricorso anche sotto l’altro versante della <strong>mancanza del programma di recupero e reinserimento sociale con le correlate prescrizioni</strong>, essendosi limitata la Corte territoriale a dare informazione della sostituzione all&#8217;U.E.P.E. «per quanto di competenza».</p>
<p>Invece, il programma, una volta avviata la procedura bifasica di <em>sentencing</em>, rappresenta <strong><em>condicio sine qua non per poter accedere successivamente</em></strong> (cioè al termine del procedimento applicativo tracciato dalla riforma Cartabia) <strong>alle sanzioni sostitutive</strong>.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">Art. 95</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento &#8220;per accumulo&#8221;</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/lunicita-del-reato-di-stalking-discende-dallunicita-dellevento-per-accumulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 14:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reati contro la persona Reati contro la persona L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento &#8220;per accumulo&#8221; giovedì 21 dicembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di atti persecutori, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/lunicita-del-reato-di-stalking-discende-dallunicita-dellevento-per-accumulo/">L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento &#8220;per accumulo&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro la persona</p>
<p>Reati contro la persona</p>
<p>L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento &#8220;per accumulo&#8221;</p>
<p>giovedì 21 dicembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di atti persecutori, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002802495">sentenza 13 dicembre 2023, n. 49658</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui aveva omesso la Corte d’appello di confutare i rilievi svolti con l’appello circa l&#8217;erroneità della qualificazione degli atti persecutori come reato abituale anziché complesso ovvero con riguardo all&#8217;illogica estensione della querela agli atti successivi ovvero anteriori di oltre sei mesi alla sua presentazione &#8211; ha invece ribadito il principio secondo cui il delitto di atti persecutori si consuma al compimento dell&#8217;ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l&#8217;unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall&#8217;essersi realizzato prima l&#8217;uno o l&#8217;altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice, né dalla presentazione della querela, la cui funzione è solo quella di rimuovere l&#8217;ostacolo alla procedibilità del reato e non già quella di segnare il momento consumativo del reato.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49658</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002317171">Cass. pen., Sez. V, 24/11/2020, n. 3781 dep. 2021</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002219094">Cass. pen., Sez. V, 10/2/2020, n. 15651</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a>, c.p. sotto la rubrica «<em>Atti persecutori</em>», punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348ART3">articolo 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348SOMM">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003693">articolo 612</a>, secondo comma. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348ART3">articolo 3</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348SOMM">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.</p>
<p>Come ricavabile dal dettato positivo, il delitto di atti persecutori richiede, innanzitutto, la <strong>reiterazione delle condotte</strong> [Resta, <em>Il delitto di &#8220;stalking&#8221;. Verso un nuovo habeas corpus per la donna?</em>, in GM, 2009, 1921; Lo Monte, <em>L&#8217;individuazione delle &#8220;condotte reiterate&#8221; (</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a><em> c.p): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali</em>, in CP, 2011, 157]. Tale requisito sembra <strong>integrato ove le plurime condotte siano realizzate in tempi ed in contesti differenti</strong> (sul punto, Natalini, <em>Sciolto il nodo della frequenza minima necessaria perché il crimine possa ritenersi configurato</em>, in Gdir, 2010, 33/34, 73). Diversamente argomentando, potrebbero trovare applicazione le meno gravi fattispecie di violenza privata, minaccia o molestia, eventualmente in forma continuata [cfr., tuttavia, Binda, <em>Il nuovo reato di atti persecutori</em>, in AA.VV., <em>Stalking</em>, in Amore (a cura di), Roma, 2009, 31]. Più in particolare, la condotta deve consistere in <strong>minacce e/o molestie</strong>.</p>
<p>Per <strong>minaccia</strong> si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo, la cui verificazione dipende dalla volontà dell&#8217;agente (Mantovani, Diritto penale, Parte spec., I, Delitti contro la persona, VI ed., Milano, 2016, 274 ss.); per <strong>molestia</strong>, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l&#8217;equilibrio psico-fisico normale di un individuo [Manzini, <em>Trattato di diritto penale italiano</em>, V ed., Torino, 1986, 193]. Da tali condotte reiterate devono poi discendere (infelice l&#8217;espressione &#8220;in modo da&#8221;: sul punto, Macrì, <em>Modifica della disciplina delle circostanze aggravanti e nuovo delitto di &#8220;atti persecutori&#8221;</em>, in DPP, 2009, 824) <strong>tre eventi</strong>, posti tra loro in rapporto di alternatività: un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, oppure un fondato timore per l&#8217;incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l&#8217;alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.</p>
<p>L&#8217;evento o meglio gli eventi alternativi (ciascuno dei quali è idoneo a realizzare il reato cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001048226">Cass. pen., Sez. V, n. 29782 del 19/5/2011</a>, L., CED Cass. 250399; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000926300">Cass. pen., Sez. V, n. 34015 del 22/6/2010</a>, D.G., CED Cass. 248412), che disegnano la tipicità oggettiva della fattispecie di stalking si <strong>realizzano &#8220;per accumulo&#8221; di condotte reiterate</strong>, le quali integrano minacce e molestie verso taluno, tanto da provocargli un grave stato d&#8217;ansia o di paura, ovvero da ingenerare fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero ancora da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. Orbene, tale evento &#8220;per accumulo&#8221; <strong>rimane unico</strong>, ed unico si configura anche il reato, pur se, come nel caso di specie, di seguito al suo perfezionamento, la condotta prosegua ed arrivi ad ulteriore, definitiva consumazione, aggravandone le conseguenze, e cioè amplificando la dimensione dell&#8217;evento dannoso generato dalle condotte antecedentemente poste in essere (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002223102">Cass. pen., Sez. V, n. 17000 del 11/12/2019</a>, dep. 2020, A., CED Cass. 279081). Ciò perché, nel caso in cui la condotta del ricorrente si inscrive nella <strong>medesima logica persecutoria</strong> e nel medesimo contesto di reato già delineato dall&#8217;imputazione, non può dirsi che essa sia manifestazione di una nuova e diversa &#8220;campagna persecutoria&#8221; contro la vittima, bensì piuttosto costituisce l&#8217;apoteosi di quella già in atto.</p>
<p>Il delitto di atti persecutori, infatti, <strong>si consuma al compimento dell&#8217;ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato</strong>, cosicché l&#8217;unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall&#8217;essersi realizzato prima l&#8217;uno o l&#8217;altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice (<em>ex multis</em>: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002317171">Cass. pen., Sez. V, n. 3781 del 24/11/2020</a>, dep. 2021, S., CED Cass. 280331), né dalla presentazione della querela, la cui funzione è solo quella di rimuovere l&#8217;ostacolo alla procedibilità del reato e non già quella di segnare il momento consumativo del reato (<em>ex multis</em>: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002219094">Cass. pen., Sez. V, n. 15651 del 10/2/2020</a>, T., CED Cass. 279154).</p>
<p>In definitiva, qualora i diversi atti posti in essere dall&#8217;agente si rivelino essere i segmenti della medesima ed unitaria condotta persecutoria, la circostanza che alcuni di essi siano stati posti in essere <strong>successivamente alla proposizione della querela non consente di ritenere che questi ultimi integrino un nuovo ed autonomo reato</strong> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001736015">Cass. pen., Sez. V, n. 41431 del 11/7/2016</a>, R., CED Cass. 267868; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001970812">Cass. pen., Sez. V, n. 31996 del 5/3/2018</a>, S., CED Cass. 273640, in motivazione). Né rileva che la sequenza di comportamenti realizzati anteriormente alla presentazione della querela abbia già causato uno degli eventi tipici, se gli atti successivi lo hanno prolungato o aggravato.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d&#8217;appello aveva confermato, anche agli effetti civili, la condanna di un uomo per il reato di atti persecutori aggravati commesso ai danni della ex moglie dopo la separazione dalla medesima. Ricorrendo in cassazione, la difesa ne sosteneva, per quanto qui di interesse, l’erroneità per aver omesso la Corte d’appello di confutare i rilievi svolti con l’appello circa l&#8217;erroneità della qualificazione degli atti persecutori come reato abituale anziché complesso ovvero con riguardo all&#8217;illogica estensione della querela agli atti successivi ovvero anteriori di oltre sei mesi alla sua presentazione.</p>
<p>La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., nel richiamare la giurisprudenza in precedenza citata sulla produzione “per accumulo” dell’evento del reato di stalking, da considerarsi unico, ha osservato come, nel caso di specie, la prosecuzione della condotta persecutoria anche dopo la presentazione della querela della persona offesa attraverso il compimento di ulteriori atti tipici &#8211; in relazione ai quali, nel corso del dibattimento di primo grado, il pubblico ministero aveva ritualmente provveduto a modificare i riferimenti temporali dell&#8217;originaria contestazione &#8211; aveva <strong>spostato il momento consumativo di quello che è rimasto un unico reato</strong>, risultando dunque corrette le conclusioni assunte sul punto dalla Corte d’appello.</p>
<p>Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">Art. 612-bis</a> c.p.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/incompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 14:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Ordinamento penitenziario Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni giovedì 21 dicembre 2023 di Manca Veronica Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Trento e Avvocato in Trento Con sentenza n. 49621 del 13 dicembre 2023, la Prima Sezione della Cassazione penale è tornata ad occuparsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/incompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni/">Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Ordinamento penitenziario</p>
<p>Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni</p>
<p>giovedì 21 dicembre 2023</p>
<p>di <strong>Manca Veronica</strong> Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Trento e Avvocato in Trento</p>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801666">sentenza n. 49621 del 13 dicembre 2023</a>, la Prima Sezione della Cassazione penale è tornata ad occuparsi dei requisiti, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ormai in via pacifica e consolidata, per l’accertamento in giudizio del concetto di “grave infermità fisica” e della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza del regime carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza ha l’onere di verificare compiutamente lo stato di salute del detenuto, anche per il tramite di una valutazione peritale e di darne conto in motivazione, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. I, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49621</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Cass. pen., Sez. I, 5/4/2013, n. 184</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001258999">Cass. pen., Sez. I, 8/1/2013, n. 5732</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001647660">Cass. pen., Sez. I, 1/12/2015, n. 3262</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001605665">Cass. pen., Sez. I, 30/6/2015, n. 36322</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002020714">Cass. pen., Sez. I, 17/10/2018, n. 50998</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001979432">Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002153359">Cass. pen., Sez. I, 26/9/2019, n. 47868</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Con <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801666">sentenza n. 49621/2023</a>, la Prima Sezione della Cassazione penale è tornata ad occuparsi dei requisiti, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ormai in via pacifica e consolidata, per l’accertamento in giudizio del concetto di “<strong>grave infermità fisica</strong>” e della <strong>compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza del regime carcerario</strong>. Il Tribunale di Sorveglianza ha l’onere di verificare compiutamente lo stato di salute del detenuto, anche per il tramite di una valutazione peritale e di darne conto in motivazione, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Il caso trae origine dal ricorso per cassazione di un detenuto, il quale si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di differimento facoltativo della pena, anche nelle forme di espiazione della pena in detenzione domiciliare. Con tale ricorso, il detenuto lamentava di non aver ricevuto una motivazione esaustiva circa l’adeguatezza delle cure inframurarie con la natura e la gravità delle sue condizioni sanitarie e che il Tribunale, pur avendo chiesto precisazioni al carcere, avesse deciso in assenza di una risposta e avesse rigettato la richiesta difensiva di accertamento peritale.</p>
<p>Secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata è lacunosa dal punto di vista della motivazione e pertanto il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento e rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.</p>
<p>La pronuncia della Cassazione è interessante, in quanto ripropone gli orientamenti più recenti e traccia alcune linee distintive tra i vari istituti, quello <strong>obbligatorio di differimento per motivi di salute </strong><em>ex </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004279">art. 146</a> cp, co. 1 n. 3) c.p., quello <strong>facoltativo </strong><em>ex </em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004278">art. 147</a>, co. 1 n. 2) c.p. e la misura della <strong>detenzione domiciliare per motivi di salute</strong> di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">art. 47-ter</a>, co. 1-terdella <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">L. n. 354/1975</a> (ord. penit.).</p>
<p>In particolar modo, la Cassazione si sofferma sull’esegesi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">art. 47-ter</a>, co. 1-ter <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">ord. penit.</a>, ricordando le sue potenzialità applicative. Si ricorda che il Tribunale è chiamato a svolgere un giudizio di “bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità sociale del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico” (così, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001979432">Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062</a>).</p>
<p>Si precisa ancora che il Tribunale, quando è investito di una richiesta di beneficio penitenziario legato ad uno stato di infermità, debba “valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009908">artt. 32</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009914">27</a> Cost.” (così, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801666">Cass. pen., Sez. I, 13/12/2023, n. 49621</a>, pag. 5). In altri termini, “il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve <strong>considerare la concreta situazione e assistenza</strong> che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare” (così, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001979432">Cass. pen., Sez. I, 9/4/2018, n. 37062</a>).</p>
<p>Secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata si è discostata da tali principi, <strong>non avendo il Tribunale motivato in ordine alla superfluità di un accertamento peritale chiesto dalla difesa</strong>, ritenendo inoltre e al contrario gestibile la situazione all’interno del carcere: per questi motivi, la Cassazione ha disposto l’annullamento della decisione con rinvio al Tribunale per un nuovo esame nel merito, tenendo conto dei principi espressi nella sentenza in commento.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62">Art. 47-ter</a>, comma 1-ter <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM">ord. penit.</a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&amp;linkname=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fincompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni%2F&#038;title=Incompatibilit%C3%A0%20della%20detenzione%20per%20motivi%20di%20salute%3A%20%C3%A8%20onere%20del%20Tribunale%20assumere%20tutte%20le%20informazioni" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/incompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni/" data-a2a-title="Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/incompatibilita-della-detenzione-per-motivi-di-salute-e-onere-del-tribunale-assumere-tutte-le-informazioni/">Incompatibilità della detenzione per motivi di salute: è onere del Tribunale assumere tutte le informazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore della Cartabia?</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/applicabili-le-nuove-pene-sostitutive-ai-giudizi-dappello-in-corso-allentrata-in-vigore-della-cartabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 14:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Sanzioni sostitutive Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore della Cartabia? venerdì 22 dicembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/applicabili-le-nuove-pene-sostitutive-ai-giudizi-dappello-in-corso-allentrata-in-vigore-della-cartabia/">Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore della Cartabia?</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Sanzioni sostitutive</p>
<p>Applicabili le nuove pene sostitutive ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore della Cartabia?</p>
<p>venerdì 22 dicembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer </strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003987">art. 388</a> c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002801010">sentenza 12 dicembre 2023, n. 49319</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello non avevano tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante espressamente formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell&#8217;ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello – ha ribadito il principio secondo cui la richiesta dell&#8217;imputato può essere formulata con l&#8217;atto d&#8217;appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d&#8217;appello, trattandosi dell&#8217;interpretazione maggiormente conforme all&#8217;intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 12 dicembre 2023, n. 49319</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen., Sez. VI, 10/5/2023 n. 33027</a></p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002771138">Cass. pen., Sez. VI, 29/9/2023</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399">art. 20-bis</a>, c.p. sotto la rubrica «<em>Pene sostitutive delle pene detentive brevi</em>», prevede che “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell&#8217;arresto sono disciplinate dal Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">legge 24 novembre 1981, n. 689</a>, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a un anno”.</p>
<p>Una delle modifiche di maggiore rilievo introdotte dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10/10/2022, n. 150</a> (c.d. Riforma Cartabia) è costituita dalla riforma del sistema sanzionatorio penale e, in particolare, dalla riforma del sistema delle <strong>sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi</strong>, già disciplinato dalla <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a>. L&#8217;intento della riforma è di incentivare il ricorso a tali sanzioni, che, pur già previste nell&#8217;ordinamento da circa quarant&#8217;anni, hanno avuto una applicazione marginale nella pratica.</p>
<p>La volontà di valorizzare le sanzioni sostitutive è evidenziata già dalla scelta della loro denominazione come pene sostitutive, diverse da quelle edittali, detentive e pecuniarie, irrogabili dal giudice penale in sostituzione delle pene detentive. L&#8217;art. 20-bis costituisce una disposizione di raccordo tra la parte generale del codice penale e la disciplina delle pene sostitutive, contenuta al Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a>, anch&#8217;esso ampiamente modificato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10/10/2022, n. 150</a>, cui la norma codicistica rinvia.</p>
<p>I limiti di pena che consentono la sostituzione della pena detentiva sono stati raddoppiati, potendo essere sostituita una pena detentiva fino a quattro anni, allineandosi così al limite di pena per la sospensione dell&#8217;esecuzione ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005810">art. 656</a> c.p.p. e per l&#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione. L&#8217;art. 20-bis rinvia, inoltre, per la disciplina delle pene sostitutive al Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a>, che è stato anch&#8217;esso integralmente riformato dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>. La riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART229">art. 99-bis</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, introdotto dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933906SOMM">D.L. 31/10/2022, n. 162</a>, convertito con modificazioni in <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936894SOMM">L. 30/12/2022, n. 199</a>.</p>
<p>Per la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> ha dettato una specifica <strong>disciplina transitoria</strong>. Per i procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto, si statuisce l&#8217;applicazione delle norme previste dal Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a>, come modificate dal decreto, <strong>se più favorevoli al reo</strong>.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello deve <strong>motivare</strong> in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva soltanto in presenza di una <strong>richiesta in tal senso dell&#8217;imputato</strong>, formulata nei motivi di impugnazione o nel corso dell&#8217;udienza di discussione in appello; in mancanza di richiesta, non vi è obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell&#8217;art. 20-bis (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen., Sez. VI, 28/7/2023, n. 33027</a>).</p>
<p>Per i procedimenti pendenti in <strong>cassazione</strong> all&#8217;entrata in vigore del decreto, si prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni possa, all&#8217;esito del giudizio, presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell&#8217;esecuzione, ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005799">art. 666</a> c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a> e del codice di rito relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio, provvede, invece, il giudice del rinvio (in giurisprudenza: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002744290">Cass. pen., Sez. VI, 2/8/2023, n. 34091</a>; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002670934">Cass. pen., Sez. IV, 7/3/2023, n. 9466</a>). Il procedimento è da considerare pendente in cassazione quando la sentenza d&#8217;appello sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, ma il ricorso sia stato presentato dopo tale data (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002758275">Cass. pen., Sez. V, 8/9/2023, n. 37022</a>). Non è applicabile retroattivamente la disciplina prevista per l&#8217;applicazione delle pene sostitutive nei procedimenti pendenti in Cassazione al momento dell&#8217;entrata in vigore della riforma di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a> (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002757065">Cass. pen., Sez. I, 6/9/2023, n. 36885</a>).</p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;art. 95 si occupa degli <strong>effetti della riforma sulle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata</strong>, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto e non più previste nella legge riformata. Si prevede che esse <strong>continuino ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti</strong>. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva. Infine, fino all&#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082ART34012845">art. 56-bis</a>, comma 4 <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110082SOMM">L. 24/11/1981, n. 689</a>, sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si afferma l&#8217;applicazione, in quanto compatibili, dei <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000145504SOMM">decreti del Ministro della giustizia 26/3/2001</a> e 8/6/2015, n. 88, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell&#8217;imputato.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado, ribadendo la responsabilità di un imputato in ordine al reato di dolosa sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006132">art. 388</a> c.p.p., comma 5). Ricorrendo in Cassazione, la difesa, per quanto qui rileva, ne sosteneva l’erroneità sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante l&#8217;espressa richiesta formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell&#8217;ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha rilevato che dall&#8217;esame delle conclusioni scritte, rassegnate nell&#8217;ambito del giudizio cartolare d&#8217;appello, risultava che il difensore dell&#8217;imputato, dopo aver chiesto l&#8217;assoluzione dal reato, aveva chiesto, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, la sostituzione della pena con quella pecuniaria o in via subordinata con i lavori di pubblica utilità, ossia l&#8217;applicazione di una delle pene sostitutive di quelle detentive brevi oggi previste dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399">art. 20-bis</a> c.p., come inserito dal <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART16">art. 1</a>, comma 1, lett. a) (cd. riforma Cartabia) a decorrere dal 30 dicembre 2022.</p>
<p>Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte di merito aveva, pertanto, equivocato sulla natura della richiesta, ritenendo che la difesa dell&#8217;imputato avesse chiesto l&#8217;applicazione della pena pecuniaria a titolo principale sull&#8217;erroneo assunto che l&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003987">art. 388</a> c.p., comma 5, contempli una pena alternativa anzichè congiunta. Si era consumata, pertanto, <strong>un&#8217;omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello con violazione del principio devolutivo</strong> di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878">art. 597</a> c.p.p., comma 1.</p>
<p>Quanto alla <strong>ritualità e tempestività della richiesta</strong>, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274ART224">art. 95</a>, affinchè il giudice d&#8217;appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all&#8217;applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399">art. 20-bis</a> c.p., è necessaria una <strong>richiesta in tal senso dell&#8217;imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l&#8217;atto di appello o con i motivi nuovi</strong> ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891">art. 585</a> c.p.p., comma 4, ma <strong>anche al più tardi</strong> &#8211; nel corso dell&#8217;udienza di discussione d&#8217;appello.</p>
<p>Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878">art. 597</a> c.p.p., comma 5, secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d&#8217;ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l&#8217;atto d&#8217;appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l&#8217;applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore del <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. n. 150/2022</a>, <strong>senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso</strong>. Pertanto, la richiesta dell&#8217;imputato può essere formulata con l&#8217;atto d&#8217;appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d&#8217;appello. Si tratta dell&#8217;interpretazione maggiormente conforme all&#8217; intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002742394">Cass. pen., Sez. VI, n. 33027 del 10/5/2023</a>, A.; conf. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002771138">Cass. pen., Sez. VI del 29/9/2023</a>, B., inedita).</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399">Art. 20-bis</a> c.p.</p>
<p>Art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2002, n. 150</p>
<p>Copyright © &#8211; Riproduzione riservata</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Art. 20 bis c.p. pene sostitutive delle pene detentive brevi</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/art-20-bis-c-p-pene-sostitutive-delle-pene-detentive-brevi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 14:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vigore dal 30 dicembre 2022 Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell&#8217;arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-text">
<p class="wkit-inforce-info">In vigore dal 30 dicembre 2022</p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><span class="wkit-update">Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell&#8217;arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: </span></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><span class="wkit-update"> 1) la semilibertà sostitutiva; </span></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><span class="wkit-update">2) la detenzione domiciliare sostitutiva; </span></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><span class="wkit-update">3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; </span></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><span class="wkit-update">4) la pena pecuniaria sostitutiva. </span></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><strong><span class="wkit-update">La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a quattro anni.</span></strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><strong><span class="wkit-update">Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a tre anni. </span></strong></p>
<p class="wkit-indentation-level-1"><strong><span class="wkit-update">La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all&#8217;arresto non superiori a un anno.</span></strong></p>
</div>
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		<title>Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319 Richiesta di sanzioni sostitutive di cui art. 20 bis c.p., termini per proporla in appello</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/cass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 13:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319. Richiesta di sanzioni sostitutive in appello di cui all&#8217;art. 20 bis c.p., termini per proporla  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISCUOLO Anna &#8211; Presidente &#8211; Dott. VILLONI Orlando &#8211; rel. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/cass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello/">Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319 Richiesta di sanzioni sostitutive di cui art. 20 bis c.p., termini per proporla in appello</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wkit-case-oggetto">
<div class="wkit-accordion">
<section class="wkit-accordion-item">
<div class="wkit-item-text">
<p><em><strong>Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319. </strong></em></p>
<p><em><strong>Richiesta di sanzioni sostitutive in appello di cui all&#8217;art. 20 bis c.p., termini per proporla </strong></em></p>
<p class="wkit-align-center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="wkit-align-center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="wkit-align-center">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p class="wkit-align-center">SEZIONE SESTA PENALE</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CRISCUOLO Anna &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. VILLONI Orlando &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. GIORDANO Emilia &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. CALVANESE Ersilia &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dott. APRILE Ercole &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">ha pronunciato la seguente:</p>
<p class="wkit-align-center">SENTENZA</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Sul ricorso proposto da:</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">A.A., nato a (Omissis);</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">avverso la sentenza n. 905/23 della Corte di appello di L&#8217;Aquila del 05/04/2023;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">udita la relazione del Consigliere Dr. Orlando Villoni;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gargiulo Raffaele, che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza impugnata limitatamente all&#8217;omesso esame della richiesta di pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello competente;</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">lette le conclusioni scritte presentate per il ricorrente dal difensore avv. Enzo Di Lodovico, con cui insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
<div class="wkit-case-fatto">
<section id="fatto">
<header>
<h2>Svolgimento del processo</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L&#8217;Aquila ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la responsabilità di A.A. in ordine al reato di dolosa O sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene (<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-1"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006132?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 388</a></span> c.p.p., comma 5), con la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputato che con un primo motivo di censura deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita condanna per violazione dell&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-2"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003987?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 388</a></span> c.p..</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe interpretato in termini erronei la testimonianza resa dal figlio B.B. circa la mancanza di consapevolezza della necessità di consegnare proprio il bene pignorato oggetto dell&#8217;imputazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con il secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante l&#8217;espressa richiesta formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell&#8217;ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Con un terzo ed ultimo motivo, deduce infine assenza della motivazione in ordine alla invocata richiesta di applicazione dell&#8217;esimente speciale di cui all&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-3"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015225?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 131-bis</a></span> c.p..</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-diritto">
<section id="diritto">
<header>
<h2>Motivi della decisione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti oltre indicati.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">2. Vanno in primo luogo dichiarati inammissibili, in quanto improponibili in sede di legittimità, il primo ed il terzo motivo di doglianza, il primo perchè declinato in punto di stretto merito e volto a conseguire una diversa rilettura degli elementi di prova acquisiti nel dibattimento (segnatamente la deposizione del figlio dell&#8217;imputato B.B.), in maniera palesemente esorbitante dalle attribuzioni della Corte di cassazione.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Il terzo motivo si rivela, invece, aspecifico poichè pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello, debitamente considerato e congruamente argomentato dalla Corte di merito nel senso che già il gravame risultava generico sul punto (v. pag. 5 sent.), profilo che il ricorrente neppure si perita di esaminare.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">3. Risulta, invece, fondato, il secondo motivo di censura.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Dall&#8217;esame delle conclusioni scritte, rassegnate il 17 marzo 2023 nell&#8217;ambito del giudizio cartolare d&#8217;appello, risulta che il difensore dell&#8217;imputato, dopo aver chiesto l&#8217;assoluzione dal reato, chiedeva, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, la sostituzione della pena con quella pecuniaria o in via subordinata con i lavori di pubblica utilità, ossia l&#8217;applicazione di una delle pene sostitutive di quelle detentive brevi oggi previste dall&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-4"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 20-bis</a></span> c.p., come inserito dal <span id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-1"><a id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-1-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933274SOMM?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a></span>, <span id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-2"><a id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-2-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933274ART16?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 1</a></span>, comma 1, lett. a) (cd. riforma Cartabia) a decorrere dal 30 dicembre 2022.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte di merito ha, pertanto, equivocato sulla natura della richiesta, ritenendo che la difesa dell&#8217;imputato avesse chiesto l&#8217;applicazione della pena pecuniaria a titolo principale sull&#8217;erroneo assunto che l&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-5"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003987?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 388</a></span> c.p., comma 5, contempli una pena alternativa anzichè congiunta.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Si è consumata, pertanto, un&#8217;omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello con violazione del principio devolutivo di cui all&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-6"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-6-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 597</a></span> c.p.p., comma 1.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Quanto alla ritualità e tempestività della richiesta, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel <span id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-3"><a id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-3-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933274SOMM?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.Lgs. n. 150 del 2022</a></span>, <span id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-4"><a id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-4-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933274ART224?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">art. 95</a></span>, affinchè il giudice d&#8217;appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all&#8217;applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-7"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-7-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019399?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 20-bis</a><span id="tooltip-87e8a140-a5e5-4d31-8c76-28fc2ae59832" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-left" data-popper-placement="right"></span></span> c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell&#8217;imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l&#8217;atto di appello o con i motivi nuovi ex <span id="i10SE0002801010-RICH-COD-8"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-8-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005891?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 585</a></span> c.p.p., comma 4, ma anche al più tardi &#8211; nel corso dell&#8217;udienza di discussione d&#8217;appello. Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall&#8217;<span id="i10SE0002801010-RICH-COD-9"><a id="i10SE0002801010-RICH-COD-9-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005878?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i16" data-oblink-type="document">art. 597</a><span id="tooltip-5c5c7656-1bac-43a0-ab3c-30c100853fe3" class="document-link-preview wk-tooltip wk-position-left" data-popper-placement="right"></span></span> c.p.p., comma 5, secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d&#8217;ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l&#8217;atto d&#8217;appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l&#8217;applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d&#8217;appello in corso all&#8217;entrata in vigore del <span id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-5"><a id="i10SE0002801010-RICH-LEGGE-5-LNK" class="wkit-internal-link" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933274SOMM?pathId=72be2127f13698" rel="pci-core:linksTo" data-target-type="i9" data-oblink-type="document">D.Lgs. n. 150 del 2022</a></span>, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell&#8217;imputato può essere formulata con l&#8217;atto d&#8217;appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d&#8217;appello. Si tratta dell&#8217;interpretazione maggiormente conforme all&#8217;intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive&#8221; (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino ribadita recentemente da Sez. 6 del 29/09/2023, Borazio, R.G. n. 19187/23 non mass.).</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">In applicazione di tale principio e con riferimento al giudizio cartolare di appello, il termine utile per la difesa dell&#8217;imputato di proporre la richiesta risulta, pertanto, quello della formulazione delle conclusioni scritte, come avvenuto nel caso in esame.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">4. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio compiere detta valutazione che la Corte di appello di L&#8217;Aquila ha erroneamente omesso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-dispositivo">
<section id="dispositivo">
<header>
<h2>P.Q.M.</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Annulla la sentenza impugnata limitatamente all&#8217;applicazione della disciplina delle pene sostitutive e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.</p>
</section>
</div>
<div class="wkit-case-conclusione">
<section id="conclusione">
<header>
<h2>Conclusione</h2>
</header>
<p class="wkit-indentation-level-0">Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2023.</p>
<p class="wkit-indentation-level-0">Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023</p>
</section>
</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&amp;linkname=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Fcass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello%2F&#038;title=Cass.%20Pen.%20Sez.%20VI%20%28data%20udienza%2030%2F10%2F23%29%20n%C2%B0%2049319%20Richiesta%20di%20sanzioni%20sostitutive%20di%20cui%20art.%2020%20bis%20c.p.%2C%20termini%20per%20proporla%20in%20appello" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/cass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello/" data-a2a-title="Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319 Richiesta di sanzioni sostitutive di cui art. 20 bis c.p., termini per proporla in appello"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/cass-pen-sez-vi-data-udienza-30-10-23-n-49319-richiesta-di-sanzioni-sostitutive-di-cui-art-20-bis-c-p-termini-per-proporla-in-appello/">Cass. Pen. Sez. VI (data udienza 30/10/23) n° 49319 Richiesta di sanzioni sostitutive di cui art. 20 bis c.p., termini per proporla in appello</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illegittimo escludere come prova una relazione di consulenza psichiatrica solo perché non proviene da una struttura pubblica</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/illegittimo-escludere-come-prova-una-relazione-di-consulenza-psichiatrica-solo-perche-non-proviene-da-una-struttura-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procedura penale Processo penale Illegittimo escludere come prova una relazione di consulenza psichiatrica solo perché non proviene da una struttura pubblica martedì 28 novembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui rileva, confermato la condanna di un imputato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/illegittimo-escludere-come-prova-una-relazione-di-consulenza-psichiatrica-solo-perche-non-proviene-da-una-struttura-pubblica/">Illegittimo escludere come prova una relazione di consulenza psichiatrica solo perché non proviene da una struttura pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura penale</p>
<p>Processo penale</p>
<h1>Illegittimo escludere come prova una relazione di consulenza psichiatrica solo perché non proviene da una struttura pubblica</h1>
<p>martedì 28 novembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui rileva, confermato la condanna di un imputato per il reato di stalking, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002791405">sentenza 20 novembre 2023, n. 46486</a> – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di merito avevano sostenuto che la provenienza della consulenza, redatta da un medico operante in una struttura privata, possedeva valenza limitata – ha invece affermato che escludere come prova una relazione di consulenza psichiatria sol perché proveniente da una struttura privata e non da una struttura pubblica, attribuendogli valenza limitata, è criterio che non trova alcun appiglio né in massime di esperienza consolidate né, tanto meno, in principi giuridici, posto che il medico che redige la relazione è &#8211; fino a prova contraria &#8211; un soggetto munito di laurea in medicina e chirurgia, specializzato in psichiatria ed operante in una struttura specialistica.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. V, sentenza 20 novembre 2023, n. 46486</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006316">art. 233</a>, c.p.p., sotto la rubrica «<em>Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia</em>» stabilisce che “1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">articolo 121</a>.</p>
<p>1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l&#8217;oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale l&#8217;autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006437">articolo 127</a>.</p>
<p>1-ter. L&#8217;autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.</p>
<ol start="2">
<li>Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006319">articolo 230</a>, salvo il limite previsto dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006324">articolo 225</a> comma 1.</li>
<li>Si applica la disposizione dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006324">articolo 225</a> comma 3”.</li>
</ol>
<p>La <strong>c.d. consulenza extraperitale</strong>, espletabile da tecnici nominati dalle parti, &#8220;quando non è stata disposta perizia&#8221;, secondo le prevalenti impostazioni dottrinarie, assolve a <strong>due funzioni</strong>, l&#8217;una di impulso rispetto al giudice (comma 2), l&#8217;altra di strumento alternativo alla perizia, a disposizione delle parti.</p>
<p>Chi attribuisce preminente rilievo alla funzione sollecitatoria nei confronti del giudice che riveste la previa effettuazione di una consulenza extraperitale rispetto alla successiva disposizione di una perizia, ai sensi del comma 2, fa leva sulla motivazione inerente all&#8217;introduzione dell&#8217;istituto (rel. prog. prel., 66), consistente nell&#8217;esigenza di <strong>sottoporre al giudice pareri qualificati tali da consentirgli la valutazione sull&#8217;opportunità di disporre la perizia</strong> (Bellussi, <em>La consulenza tecnica fuori dei casi di perizia</em>, in <em>ADPP</em>, 1991, 341; Potetti, <em>Note in tema di consulente tecnico extraperitale</em>, in CP, 1997, 286).</p>
<p><strong>Il filone dottrinario maggioritario</strong> inquadra, invece, lo strumento di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006316">art. 233</a> quale <strong>autonomo ed alternativo alla perizia</strong>, cui può ricorrere ciascuna parte anche laddove, per l&#8217;appunto, non sia stata disposta perizia, al fine di introdurre nel processo valutazioni tecnico-scientifiche (Frigo, <em>Il consulente tecnico della difesa nel nuovo processo penale</em>, in <em>CP</em>, 1988, 2181; Kostoris, <em>I consulenti tecnici nel processo penale</em>, Milano, 1993, 100; Rivello, <em>Sottoposte a un vaglio attento e rigoroso le consulenze forniscono un apporto risolutivo</em>, in <em>GD</em>, 1997, 70; Vicoli, <em>Consulenza tecnica extraperitale, diritto alla prova e patrocinio a spese dello Stato</em>, in <em>GI</em>, 2000, 575; Dean, <em>Consulenza tecnica</em>, in <em>Digesto pen.</em>, VI, Torino, 1992, 516, secondo il quale la consulenza tecnica rappresenta una via semplificata per l&#8217;acquisizione di contributi specialistici nel processo). Conf., in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, 17/1/2008, S., in Mass. Uff., 239281; Cass. pen., Sez. VI, 26/4/2007, F., in Mass. Uff., 237156; Cass. pen., Sez. I, 24/5/2006, D., in Mass. Uff., 235253.</p>
<p>Sul pieno valore probatorio della consulenza tecnica extraperitale, da cui il «il giudice, senza necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere elementi di prova», si è espressa la Consulta, in occasione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000116987ART4">art. 4</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000116987SOMM">L. 30/7/1990, n. 217</a> (istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limitava gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui fosse disposta perizia: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000245198">Corte cost. 19/2/1999, n. 33</a>, in CP, 1999, 814.</p>
<p>La Suprema Corte ha, poi, <strong>esteso l&#8217;ambito di intervento del consulente tecnico al di là delle attività peritali</strong>, riconducendolo ad ogni atto del procedimento cui la parte abbia diritto di partecipare, individuando una nullità a regime intermedio <em>ex</em> art. 178, lett. c) e 180 nella violazione del diritto dell&#8217;imputato di farsi assistere dal proprio consulente tecnico nel corso dell&#8217;esame testimoniale in dibattimento (Cass. pen., Sez. III, 9/6/2009, R., in CP, 2010, 4242, con nota di Rossi, <em>L&#8217;estromissione del consulente: riflessioni sul ruolo dell&#8217;esperto della difesa fuori dei casi di perizia</em>: la nullità è da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia dell&#8217;ordinanza reiettiva della richiesta di parte) o nell&#8217;incidente probatorio (Cass. pen., Sez. III, 13/5/2009, M., in Mass. Uff., 243912: nullità sanata se non dedotta in sede incidentale).</p>
<p>Quanto alla utilizzabilità di una consulenza tecnica di parte, la Cassazione ha affermato, ad esempio, che la consulenza tecnica medico legale ha natura di atto non ripetibile disciplinato dall&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006166">art. 360</a> c.p.p. che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, va inserito nel fascicolo per il dibattimento ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006067">art. 431</a>, lett. c), c.p.p. ed è, pertanto, utilizzabile indipendentemente dall&#8217;esame dibattimentale del consulente, anche in relazione al fatto che l&#8217;accertamento tecnico non ripetibile è caratterizzato da una forma di contraddittorio che può estrinsecarsi o attraverso l&#8217;obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà, riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini, di formulare riserva di promuovere incidente probatorio (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002126126">Cass. pen., Sez. IV, n. 38583 del 17/7/2019</a>, CED Cass. 277188 – 01).</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di Appello aveva confermato in punto di responsabilità la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, relativa ad un imputato del reato di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015086">art. 612-bis</a> c.p. Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell’imputato ne sosteneva l’erroneità rilevando come del tutto arbitraria appariva la motivazione di escludere la perizia psichiatrica, in quanto fondata su documentazione di parte proveniente da una struttura privata, anche alla luce della patologia diagnosticata, del tutto coerente con la condotta maniacale del soggetto.</p>
<p>La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha rilevato come la difesa, con memoria redatta ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006443">art. 121</a> c.p.p. aveva richiesto l&#8217;acquisizione di una consulenza psichiatrica prodotta nell&#8217;ambito di altro procedimento penale, da cui emergevano condizioni patologiche da cui il reo era affetto, chiedendo, alla luce di tale elaborato, lo svolgimento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, nonché sulla sua capacità di partecipare consapevolmente al giudizio.</p>
<p>La Corte di appello, sul punto, aveva osservato che la richiesta perizia non rivestisse carattere di necessità e di decisività, né potesse considerarsi supportata da adeguata documentazione, in quanto la relazione di consulenza psichiatrica <strong>non proveniva da una struttura pubblica</strong>, trattandosi di un elaborato proveniente da uno specialista che aveva operato nel contesto di una struttura privata; tale consulenza, inoltre, risaliva a qualche anno addietro e <strong>non attestava una incapacità di intendere e di volere, bensì un disturbo bipolare</strong> in atto, dando conto del fatto che, all&#8217;epoca in cui era stata redatta, comunque le condizioni dell’imputato, all&#8217;atto delle dimissioni dalla casa di cura, risultavano migliorate.</p>
<p>Tale motivazione, secondo la Cassazione, <strong>è apparsa priva di qualsiasi appiglio ai canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità </strong>in tema di perizia psichiatrica avente ad oggetto l&#8217;accertamento della capacità di intendere e di volere dell&#8217;imputato.</p>
<p>Come noto, infatti, del tutto pacificamente, nel giudizio di appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per lo svolgimento di perizia psichiatrica in tema di capacità di intendere e volere dell&#8217; imputato, anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame; ciò in quanto <strong>l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di richiesta di parte</strong>, potendo essere compiuto anche <strong>d&#8217;ufficio</strong> dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell&#8217;imputabilità (da ultimo: <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002474493">Cass. pen., Sez. V, n. 1372 del 26/10/2021</a>, dep. 2022, Z., CED Cass. 282470).</p>
<p>L&#8217;accertamento della capacità di intendere e di volere dell&#8217;imputato, oltre che della sua capacità di partecipare consapevolmente al processo, costituisce uno snodo nevralgico della sequenza processuale, rispetto alla quale la giurisprudenza, da tempo, ha ravvisato la necessità di disporre tutti gli approfondimenti necessari.</p>
<p>Oltre al principio di diritto in precedenza enunciato, va ricordato, ad esempio, come, in caso di divergenti conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull&#8217;imputato, anche in differenti gradi del giudizio, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell&#8217;effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001377702">Cass. pen., Sez. V, n. 686 del 3/12/2013</a>, dep. 2014, D.M., CED Cass. 257965; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000404932">Cass. pen., Sez. I, n. 8076 del 24/5/2000</a>, P.G. in proc. S., CED Cass. 216613).</p>
<p>In tale contesto ermeneutico, evidentemente ignorandolo del tutto, quindi, la Corte di appello, secondo la S.C., ha affermato, senza fornire alcuna adeguata spiegazione, che la richiesta perizia non rivestiva &#8220;carattere di necessità e di decisività&#8221;; inoltre, ha aggiunto che la provenienza della consulenza &#8211; redatta da un medico operante in una struttura privata &#8211; possedeva valenza limitata, operando, in tal modo, una indebita e del tutto ingiustificata, oltre che illogica ed arbitraria, gradazione di validità dell&#8217;apporto tecnico fornito dallo specialista, in base al diverso inquadramento amministrativo delle prestazioni assistenziali erogate dalla struttura &#8211; in regime pubblicistico o privatistico &#8211; in cui aveva operato lo psichiatra autore della consulenza.</p>
<p>Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004180">Art. 233</a> c.p.</p>
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		<title>Legittima la distruzione delle armi confiscate</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/legittima-la-distruzione-delle-armi-confiscate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giustiziaeliberta.net/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penale Armi Legittima la distruzione delle armi confiscate martedì 28 novembre 2023 di Corbetta Stefano Consigliere della Corte Suprema di Cassazione La Corte costituzionale, con la sentenza 24 novembre 2023, n. 208, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6L. n. 152/1975, nella parte in cui prevede che “le armi comuni e gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/legittima-la-distruzione-delle-armi-confiscate/">Legittima la distruzione delle armi confiscate</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Penale</p>
<p>Armi</p>
<h1>Legittima la distruzione delle armi confiscate</h1>
<p>martedì 28 novembre 2023</p>
<p>di <strong>Corbetta Stefano</strong> Consigliere della Corte Suprema di Cassazione</p>
<p>La <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002793667">Corte costituzionale, con la sentenza 24 novembre 2023, n. 208</a>, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212ART6">art. 6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212SOMM">L. n. 152/1975</a>, nella parte in cui prevede che “le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223ART33">art. 32</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223SOMM">L. 18 aprile 1975, n. 110</a>”.</p>
<p>Corte costituzionale, sentenza 24 novembre 2023, n. 208</p>
<p>Il caso</p>
<p>Il GIP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212ART6">art. 6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212SOMM">L. n. 152/1975</a>, nella parte in cui prevede che “le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223ART33">art. 32</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223SOMM">L. 18 aprile 1975, n. 110</a>”.</p>
<p>Ad avviso del giudice <em>a quo</em>, la norma censurata violerebbe l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00009900">art. 3</a> Cost., in quanto non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per sottrarre gli oggetti considerati alla disciplina generale prevista dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608">art. 86</a> norme att. c.p.p. e dagli <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART150">artt. 149</a> e ss. seguenti <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">TU spese di giustizia</a>, in base alla quale i beni <strong>confiscati sono venduti con acquisizione all’erario del ricavato, salvo che essi abbiano interesse scientifico o pregio di antichità o di arte.</strong></p>
<p>La distruzione, imposta dalla norma denunciata, di ogni arma (propria o impropria) confiscata, anche se di valore – esclusa l’ipotesi eccezionale del riconoscimento di un suo interesse storico o artistico – <strong>non sarebbe in effetti giustificabile</strong>:</p>
<ol>
<li>a) né con i limiti di commerciabilità della cosa, discutendosi di beni suscettibili di vendita e detenzione lecita, ove l’acquirente sia munito di titolo idoneo, e addirittura senza necessità di alcun titolo, quanto agli oggetti atti ad offendere;</li>
<li>b) né con l’esigenza di evitare che l’originario detentore rientri in possesso del bene, giacché, se questi è stato privato del titolo abilitativo all’acquisto o alla detenzione (anche a seguito dell’illecito commesso), non potrà riacquistare le armi, mentre, se è ancora abilitato, potrà acquistarne altre, anche più letali, in un’armeria o da un privato, ovvero – quando si tratti di oggetti atti ad offendere – recandosi in una qualsiasi rivendita del settore;</li>
<li>c) né, ancora, con l’intento di limitare le armi in circolazione, in quanto nessun limite è posto alla produzione e alla commercializzazione di armi, e tanto meno di oggetti atti ad offendere;</li>
<li>d) né, infine, con l’opportunità di evitare morbose ricerche di armi impiegate in fatti di particolare risonanza, trattandosi di evenienza marginale che evoca preoccupazioni etico-morali delle quali lo Stato non dovrebbe farsi carico, e rispetto alla quale potrebbe operare, comunque sia, il potere, attribuito al giudice dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608"> 86</a> norme att. c.p.p., di disporre la distruzione della cosa se la vendita non è opportuna.</li>
</ol>
<p>La decisione della Corte</p>
<p>La questione è stata dichiarata <strong>non fondata</strong>.</p>
<p>Come di consueto, la Corte ha proceduto a una sintetica ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la norma oggetto di censura.</p>
<p>La disciplina generale della destinazione delle cose oggetto di confisca penale è offerta dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608">art. 86</a> norme att. c.p.p. e da alcune delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte IV TU spese di giustizia. In base ad essa, la destinazione “ordinaria” dei beni confiscati è la vendita.</p>
<p>Sono tuttavia previste alcune <strong>eccezioni</strong>.</p>
<p>In primo luogo, se i beni hanno <strong>interesse scientifico o pregio di antichità o di arte</strong>, prima di procedere alla vendita occorre avvisare il Ministero della giustizia, che può disporre l’assegnazione delle cose al museo criminale presso il Ministero o altri istituti (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART153">art. 152</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">TU spese di giustizia</a>).</p>
<p>Inoltre, il giudice può disporre la distruzione delle cose confiscate “<strong>se la vendita non è opportuna</strong>” (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608">art. 86</a>, comma 2, norme att. c.p.p.), formula che ricomprende anche i casi in cui l’alienazione risulti tecnicamente difficoltosa o antieconomica.</p>
<p>Infine, lo stesso <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608">art. 86</a>, comma 1, norme att. c.p.p., come già ricordato, fa, inoltre, espressamente salva l’ipotesi in cui per le cose confiscate sia <strong>prevista una specifica destinazione</strong>.</p>
<p>Fra queste rientra anche quella delineata dal censurato <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212ART6">art. 6</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212SOMM">L. n. 152/1975</a>, che, al comma 1, in relazione “a tutti i reati concernenti le armi”, prevede la confisca obbligatoria di ogni oggetto atto ad offendere, nonché delle munizioni e degli esplosivi.</p>
<p>“Si tratta – ha chiarito la Corte &#8211; di misura connotata da una <strong>finalità essenzialmente preventiva</strong>, e non già strettamente sanzionatoria, essendo volta a neutralizzare, mediante la privazione della disponibilità della <em>res </em>da parte del suo detentore, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l’ordine pubblico che l’uso illecito degli oggetti in questione può provocare” (cfr. <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002650269">Corte cost. sent. n. 5/2023</a>).</p>
<p>Nei commi successivi, l’art. 6 prevede un’articolata disciplina speciale sulla destinazione dei beni confiscati, variamente calibrata secondo la loro tipologia.</p>
<p>In particolare, essendo oggetto di censura da parte del remittente, a norma del comma 3, le armi comuni – ossia le armi proprie, quelle, cioè, «la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona» (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003740">art. 585</a>, comma 2, n. 1, c.p. e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120258ART37">art. 30</a>, comma 1, n. 1, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120258SOMM">R.D. n. 773/1931</a>, &#8211; e gli oggetti atti ad offendere &#8211; ossia le armi improprie &#8211; “ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223ART33">art. 32</a> della <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223SOMM">L. 18 aprile 1975, n. 110</a>”, i quali stabiliscono che le armi antiche e artistiche non possono essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio e, se riconosciute di interesse storico e artistico, debbono essere destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza.</p>
<p>Ai sensi dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223ART34">art. 33</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120223SOMM">L n. 110/1975</a> – come riformulato dall’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119983ART12">art. 10-bis</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119983SOMM">D.L. n. 152/1991</a> – è fatto divieto in assoluto, sotto comminatoria di sanzioni penali, di vendere nelle pubbliche aste, non soltanto di armi da guerra e tipo guerra, ma anche di armi comuni da sparo.</p>
<p>A fronte di tale intervento normativo, in forza della norma censurata, le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere indefettibilmente versati alla direzione di artiglieria competente, la quale dovrà destinarli alla distruzione, ove non consti un interesse storico o artistico alla conservazione in raccolte pubbliche: rimanendo esclusa, in ogni caso, la possibilità di una loro vendita da parte delle cancellerie.</p>
<p>La Corte ha evidenziato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150</a>, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha modificato l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005608">art. 86</a> norme att. c.p.p., evocato dal rimettente come <em>tertium comparationis</em>, e tuttavia tali modifiche sono ininfluenti ai fini della confisca di beni specifici.</p>
<p>Tutto ciò premesso, la questione non è stata ritenuta fondata.</p>
<p>La Corte ha evidenziato che “il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle altre cose colpite da confisca penale (…) <strong>trova giustificazione nella particolare natura degli strumenti considerati</strong>”.</p>
<p>Si è in presenza, infatti, “di oggetti intrinsecamente pericolosi, stante l’estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo, le quali incidono su beni giuridici primari – la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica – che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare”</p>
<p>La <em>ratio </em>della norma censurata appare agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita al miglior offerente (e magari, quindi, a prezzi “di realizzo”), armi che lo Stato stesso ha confiscato – non di rado con seri rischi per le forze di polizia – in un’ottica di <strong>prevenzione</strong> dei gravissimi fatti realizzabili mediante l’uso di tali oggetti”.</p>
<p>In altri termini, la norma in esame esprime “una avvertita esigenza di coerenza, a fronte della quale il legislatore ha ritenuto che debba restare <strong>recessivo l’interesse meramente economico dello Stato</strong> a trarre profitto dalla misura ablativa, esitando al pubblico le cose da essa colpite secondo le regole generali”.</p>
<p>Si tratta di una scelta frutto dell’esercizio della <strong>discrezionalità affidata al Legislatore</strong> nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi, che non trasmoda non manifesta irragionevolezza delle soluzioni adottate.</p>
<p>Esito del ricorso:</p>
<p>Dichiarazione di infondatezza</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212ART6">Art. 6</a><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000120212SOMM">L. 22 maggio 1975, n. 152</a></p>
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		<title>Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio Reati contro il patrimonio Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti lunedì 27 novembre 2023 a cura della Redazione Wolters Kluwer Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti/">Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti</p>
<p>lunedì 27 novembre 2023</p>
<p>a cura della <strong>Redazione Wolters Kluwer</strong></p>
<p>Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un imputato per il reato di riciclaggio, escludendo l’applicabilità delle attenuanti di cui all’ultimo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, c.p., atteso che la res riciclata era oggetto di furto aggravato ex <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003666">art. 625</a>, n. 7, c.p., la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002790511">sentenza 16 novembre 2023, n. 46211</a> – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il richiamo contenuto nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, comma 4, c.p. alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni dovrebbe essere riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato – ha diversamente affermato che l&#8217;attenuante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, comma 4, c.p., in considerazione della <em>littera</em> e della <em>ratio legis</em>, è applicabile nel solo caso in cui la pena prevista in astratto per il reato presupposto, comprensiva delle circostanze aggravanti che siano state riconosciute sussistenti, indipendentemente da un eventuale bilanciamento, all&#8217;esito di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ovvero all&#8217;esito di un giudizio incidentale compiuto dal giudice del riciclaggio, sia inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.</p>
<p>Cassazione penale, Sez. II, sentenza 16 novembre 2023, n. 46211</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Difformi</strong></td>
<td>Non si rinvengono precedenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, c.p., sotto la rubrica «<em>Riciclaggio</em>», dopo aver affermato al comma 1 che “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”, per quanto qui rileva, prevede al comma 4 una speciale attenuante, stabilendo che “La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648”.</p>
<p>L&#8217;attenuante speciale, ad effetto comune, presuppone che i beni riciclati provengano da un delitto per il quale sia stabilita la <strong>pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni</strong>. Potrebbe quindi trovare applicazione anche per un grave fatto di riciclaggio, soltanto a cagione della pena edittale stabilita per il delitto principale (ad es., truffa aggravata dal danno patrimoniale di particolare gravità). Per evitare un&#8217;evidente disarmonia, in considerazione dei rapporti tra <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">artt. 648-bis</a> e <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011283">648-ter</a>, il legislatore avrebbe fatto bene a prevedere per il riciclaggio la stessa attenuante, quella della particolare tenuità del fatto, che può mitigare la pena per il delitto dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011283">art. 648-ter</a>.</p>
<p>Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale, che aveva condannato un cittadino extracomunitario per il reato di associazione a delinquere e per due ipotesi di riciclaggio.</p>
<p>Ricorrendo in cassazione, l’imputato ne sosteneva l’erroneità, per quanto qui di interesse, con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di riciclaggio nella ipotesi attenuata di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p. In particolare, la Corte d’appello aveva errato nell’affermare che, nel caso di specie, il reato presupposto del riciclaggio è il furto aggravato ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003666">art. 625</a> n. 7, c.p., per essere state le autovetture esposte alla pubblica fede, con la conseguenza che &#8211; trattandosi di reato punito con pena superiore a cinque anni di reclusione &#8211; non poteva trovare applicazione l&#8217;ipotesi attenuata. Invero, per un verso non vi è prova agli atti della esposizione alla pubblica fede e, comunque, deve aversi riguardo alla pena prevista per il reato base.</p>
<p>La Cassazione, nel <strong>disattendere la tesi difensiva</strong>, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. non ha condiviso il percorso logico-argomentativo seguito dalla difesa, mutuato dalle argomentazioni della sentenza <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001724006">Cass. pen., Sez. Un., n. 36272 del 31/3/2016</a>, S., CED Cass. 267238 – 01. Chiarisce la Cassazione che il principio di diritto enunciato («Ai fini dell&#8217;individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell&#8217;istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015185">art. 168-bis</a> c.p., alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato»), <strong>non ha valenza generale proprio perché è limitato all&#8217;istituto della messa alla prova</strong> di cui all&#8217;art. 168-bis c.p., come risulta evidente dalla motivazione, che è tutta incentrata sull&#8217;analisi storica e sistematica dell&#8217;a<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015185">rt. 168-bis</a> c.p.</p>
<p>Escluso, quindi, che il suddetto principio possa essere applicato sia pure in via analogica alla fattispecie in esame, non resta che procedere all&#8217;interpretazione della norma per verificare se, per l&#8217;applicazione dell&#8217;attenuante, debba tenersi conto della pena stabilita dal reato presupposto base ovvero dalla pena stabilita dal reato presupposto aggravato. Del resto, anche se la maggior parte delle disposizioni del codice tengono conto, per la determinazione della pena ai più diversi fini, delle circostanze aggravanti per le quali è stabilita una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale, non per questo deve ritenersi che da esse emerga una regola generale e, soprattutto, che tale regola non sia derogabile dal legislatore. In realtà, si tratta semplicemente di una &#8220;linea di tendenza&#8221;, che non assurge a criterio generale.</p>
<p>Orbene, come hanno osservato le Sezioni Unite cit. «[&#8230;] il riferimento alla lettera della legge costituisce la prima regola interpretativa (<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00001044">art. 12</a> preleggi) e, allo stesso tempo, il limite di ogni altro criterio ermeneutico cui ricorrere solo quando il testo risulti poco chiaro o di significato non univoco».</p>
<p>L&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, comma 4, c.p. dispone che la pena per il delitto di riciclaggio è diminuita solo quando per il reato presupposto «è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Tuttavia, poiché la legge è silente sul criterio da seguire per calcolare la pena stabilita per il reato presupposto, <strong>non vi è alcun motivo per cui debba privilegiarsi la pena stabilita per il reato base e non anche quella stabilita dal reato base aggravato</strong>, tanto più ove si consideri che «la fattispecie circostanziata è dotata di una sua autonoma cornice edittale [&#8230;]» (Sezioni Unite cit.). Risulta, dunque, determinante, a giudizio della Cassazione, <strong>l&#8217;interpretazione sistematica</strong> della norma.</p>
<p>Sul punto, i Supremi Giudici prendono le mosse da un dato fondamentale: la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a> c.p. si giustifica e trova la sua ragion d&#8217;essere nel minor disvalore del reato presupposto, al quale è in modo indissolubilmente subordinata: se la pena (edittale) prevista per il reato presupposto &#8211; comprese le circostanze aggravanti &#8211; è inferiore nel massimo a cinque anni, il giudice che giudica il reato a valle (<em>rectius</em>: riciclaggio) deve riconoscere la sussistenza dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis</a>, comma 4, c.p.; se, invece, la pena (edittale) prevista per il reato presupposto &#8211; comprese le circostanze aggravanti &#8211; è superiore nel massimo a cinque anni, il giudice che giudica il reato a valle (<em>rectius</em>: riciclaggio) non può riconoscere la sussistenza dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;a<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">rt. 648-bis,</a> comma 4, c.p.</p>
<p>È chiaro, a questo punto, che <strong>diventa fondamentale accertare quale sia la pena del reato presupposto</strong>. <strong>Ove il reato presupposto sia stato oggetto di un separato giudizio con sentenza passata in giudicato</strong>, il giudice che giudica il riciclaggio non può che <strong>prendere atto della decisione del giudice del reato presupposto</strong> e ad essa adeguarsi. Quindi, riterrà o meno la sussistenza dell&#8217;attenuante a seconda che la pena edittale del reato presupposto (comprese le aggravanti, ove siano state ritenute se pure in astratto e, quindi, indipendentemente da eventuali bilanciamenti) superi o meno nel massimo la pena di anni cinque.</p>
<p><strong>Ove il reato presupposto non sia stato oggetto di alcun giudizio, spetta al giudice che giudica del riciclaggio, verificarne</strong> &#8211; sia pure in via incidentale &#8211; <strong>la sussistenza</strong>. In tal senso è la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato perché il fatto non sussiste» (Ca<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002134341">ss. pen., Sez. II, n. 42052 del 19/6/2019, M</a>.C., CED Cass. 277609 &#8211; 02; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002730200">Cass. pen., Sez. II, n. 28272 del 31/5/2023,</a> S.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002696661">Cass. pen., Sez. II, n. 16764 del 19/1/2023,</a> C.; <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0002528439">Cass. pen., Sez. V, n. 17747 del 17/1/2022,</a> A.).</p>
<p>Si ripropone, quindi, anche per il giudizio incidentale, <em>mutatis mutandis</em>, la stessa situazione illustrata in relazione alla sentenza passata in giudicato sul reato presupposto. In proposito, invero, la S.C. ha rilevato che «è poi innegabile che il giudizio prognostico circa l&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648- bis</a> c.p., comma 3 e &#8211; in caso affermativo &#8211; circa la misura della riduzione di pena derivantene, per i fini di cui all&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00006261">art. 280</a> c.p.p., appartiene al merito e non può formare oggetto di ricorso per cassazione, una volta che il giudice abbia motivato il proprio convincimento: il che si riscontra nel caso di specie, in cui il Tribunale ha valorizzato la gravità dei fatti contestati e l&#8217;applicabilità ai reati presupposti dell&#8217;aggravante di cui al <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119983SOMM">D.L. 13 maggio, n. 152</a>, <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119983ART8">art. 7</a>» (C<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0000627918">ass. pen., Sez. V, n. 36940 del 21/5/2008, M.). </a></p>
<p>Come risulta da quanto finora illustrato, è evidente per la S.C. che il trattamento sanzionatorio più mite per il reato di riciclaggio trova la sua <em>ratio legis</em> nel <strong>minor disvalore del reato presupposto</strong>. E così &#8211; per fare un esempio &#8211; una cosa è un furto semplice, commesso con modalità che non destano particolare allarme sociale e cosa ben diversa è un furto pluriaggravato ai sensi dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003666">art. 625 c.p</a>., che, com&#8217;è noto, prevede plurime circostanze ad effetto speciale che determinano la pena in misura indipendente (fino a dieci anni di reclusione) da quella del reato base (si pensi ad un furto ad una banca con la tecnica cosiddetta del &#8220;buco&#8221;, per mezzo del quale gli agenti penetrano di notte all&#8217;interno dei locali dell&#8217;istituto di credito e saccheggiano le cassette di sicurezza): il disvalore all&#8217;evidenza è del tutto diverso, di talché non sarebbe razionale applicare la circostanza attenuante di cui al comma 4 dell&#8217;<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">art. 648-bis c.p.</a> (per effetto di una sterilizzazione artificiosa della pena del reato presupposto derivante dall&#8217;eliminazione delle aggravanti) a fronte di un reato presupposto che finirebbe per essere punito più severamente del riciclaggio (il che contrasterebbe con l&#8217;intento legislativo che, in situazioni analoghe, proprio al fine di sterilizzare gli effetti del reato presupposto, tende a punire più gravemente i reati a valle, come ad es. nella ricettazione).</p>
<p>Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011282">Art. 648-bis</a>, comma 4 c.p.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="https://www.addtoany.com/add_to/x?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="X" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook_messenger" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook_messenger?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&amp;linkname=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" title="Messenger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.giustiziaeliberta.net%2Friciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti%2F&#038;title=Riciclaggio%20%E2%80%9Cattenuato%E2%80%9D%3A%20il%20richiamo%20alla%20pena%20detentiva%20inferiore%20nel%20massimo%20a%20cinque%20anni%20%C3%A8%20riferito%20anche%20alle%20aggravanti" data-a2a-url="https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti/" data-a2a-title="Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti"></a></p><p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/riciclaggio-attenuato-il-richiamo-alla-pena-detentiva-inferiore-nel-massimo-a-cinque-anni-e-riferito-anche-alle-aggravanti/">Riciclaggio “attenuato”: il richiamo alla pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni è riferito anche alle aggravanti</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
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		<title>Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta</title>
		<link>https://www.giustiziaeliberta.net/nessuna-frode-dellassicurazione-anche-se-si-e-in-presenza-di-una-fattura-disconosciuta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Diversi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio Frode assicurativa Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta lunedì 27 novembre 2023 di Villa Federico Avvocato in Bergamo Con la sentenza 24 ottobre 2023, n. 6783, qui annotata, la IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano si occupa del reato di frode assicurativa. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustiziaeliberta.net/nessuna-frode-dellassicurazione-anche-se-si-e-in-presenza-di-una-fattura-disconosciuta/">Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta</a> proviene da <a href="https://www.giustiziaeliberta.net">Avvocato Penalista e Cassazionista Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reati contro il patrimonio</p>
<p>Frode assicurativa</p>
<p>Nessuna frode dell’assicurazione anche se si è in presenza di una fattura disconosciuta</p>
<p>lunedì 27 novembre 2023</p>
<p>di <strong>Villa Federico</strong> Avvocato in Bergamo</p>
<p>Con la sentenza 24 ottobre 2023, n. 6783, qui annotata, la IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano si occupa del reato di frode assicurativa. Secondo la pronuncia in commento – che fa buona prova dell’insegnamento giurisprudenziale – non sussiste il reato contestato se non è provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la falsità del furto denunciato.</p>
<p>Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, sentenza 24 ottobre 2023, n. 6783</p>
<p>La vicenda</p>
<p>L’imputato veniva tratto a giudizio per il reato di frode all’assicurazione, previsto e punito all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003640">art. 642</a> c.p., nonché condannato in primo grado dal Tribunale di Monza alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione.</p>
<p>In sintesi, il prevenuto sporgeva denuncia querela dichiarando che l’impresa per cui lavorava aveva subito il furto di alcuni materiali conservati all&#8217;interno dell’azienda tra cui, per quanto qui interessa, due saldatrici di recente acquistate per la manutenzione del capannone da un’altra impresa.</p>
<p>Poiché la successiva richiesta risarcitoria alla Compagnia di assicurazione conteneva una serie di “anomalie”, quest’ultima incaricava un investigatore privato di effettuare le necessarie indagini sulla veridicità del furto e in ordine all’indennizzo richiesto.</p>
<p>Durante l’istruttoria dibattimentale veniva chiamato a deporre l’investigatore privato in base alle indagini che lo stesso aveva effettuato in precedenza. Da quanto riferito, la principale anomalia era rappresentata dalla <strong>duplicità di fatture emesse</strong> per l&#8217;acquisto dei beni di cui era richiesto il risarcimento; tale duplicità si esprimeva attraverso la presenza di <strong>due fatture, entrambe con gli stessi dati, ma importi differenti.</strong></p>
<p>Nel corso dell’istruttoria, inoltre, l’investigatore riferiva che era stata “disconosciuta” la vendita di beni per la somma di euro 30.000,00 &#8211; tale essendo la richiesta all’Assicurazione &#8211; mentre veniva “confermata” la fattura per la vendita di due macchinari, diversi tra loro ma del costo ciascuno di euro 7500,00, oltre iva, per la somma totale di euro 18.300,00.</p>
<p>Non solo. Dalle indagini svolte nei confronti della società che aveva venduto le due macchine saldatrici vi era l’impressione che la stessa fosse da tempo inattiva.</p>
<p>Come detto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato veniva condannato dal Tribunale di Monza alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione.</p>
<p>L’imputato impugnava la sentenza avanti alla Corte di Appello di Milano che, all’esito dell’udienza di discussione, fornendo una rilettura diversa delle carte del processo, ribaltava interamente le conclusioni dal giudice di primo grado ed assolveva l’imputato con formula piena per l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.</p>
<p>Il reato di frode assicurativa</p>
<p>Il reato di frode assicurativa è previsto all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003640">articolo 642</a> c.p.</p>
<p>La disposizione appena richiamata prevede un’ipotesi speciale rispetto all’archetipo della truffa di cui all’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003646">articolo 640</a> c.p. perché predispone una <strong>tutela anticipata e rafforzata</strong> del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni.</p>
<p>Da un punto di vista strutturale, la fattispecie, di natura mista, è costruita prevedendo nei suoi primi due commi cinque diverse fattispecie di reato: il danneggiamento dei beni assicurati, la falsificazione o alterazione della polizza, la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro. Ove ricorrano gli estremi di fatto, le fattispecie possono altresì concorrere tra loro.</p>
<p>Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di “sinistro”, prevista dal secondo comma dell’<a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003640">articolo 642</a> c.p., si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (così, tra le molte, si veda <a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001431615">Cass. pen., Sez. II, n. 21816/2014</a>).</p>
<p>Il reato è a <strong>consumazione anticipata</strong> e, pertanto, per la sua consumazione <strong>non è richiesto il conseguimento effettivo di un vantaggio</strong> (da intendere non necessariamente nell’indennizzo richiesto, ma anche in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione), ma soltanto che la condotta fraudolenta posta in essere sia diretta a ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo prefissato dal soggetto agente.</p>
<p>Circa l’elemento soggettivo, la fattispecie in commento ruota attorno al <strong>dolo specifico</strong> e, dunque, richiede:</p>
<p>1) la coscienza e volontà di falsificare, alterare una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto assicurativo, oppure di denunciare un sinistro non avvenuto o di distruggere, falsificare o precostituire elementi di prova o documentazione relativa al sinistro;</p>
<p>2) il fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o, comunque, il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.</p>
<p>Come detto, la Corte di Appello di Milano forniva una lettura diversa degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale in primo grado, confutando quelle che erano le “anomalie” individuate dall’investigatore privato e riferite in udienza.</p>
<p>Innanzitutto, gli elementi raccolti da parte dell’investigatore <strong>non si elevano nel procedimento penale a prova privilegiata</strong>, così come del resto a qualsiasi altro mezzo di prova. Di conseguenza, ben può il Collegio giudicante, sulla base del proprio libero convincimento, argomentare diversamente dal Giudice di primo grado laddove dall’istruttoria dibattimentale e dai documenti utilizzabili ai fini della decisione dovesse emergere una ricostruzione fattuale diversa tanto da escludere la responsabilità dell’imputato.</p>
<p>E questo è quello che si è verificato nel secondo grado di giudizio.</p>
<p>Infatti, se per il Tribunale di Monza la sussistenza del reato era stata ritenuta in ragione della <strong>presenza di due fatture</strong>, relative entrambe all&#8217;acquisto delle saldatrici delle quali è stato denunciato il furto, <strong>recanti il medesimo numero, ma diverso prezzo</strong>, per la Corte territoriale, “ancorché all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria dibattimentale non sia emersa l&#8217;origine della seconda fattura”, “l&#8217;invio da parte della società […] alla compagnia assicuratrice anche di tale documento non [è] elemento sufficiente a dimostrare la fittizietà del denunciato furto e la natura fraudolenta della richiesta risarcitoria”.</p>
<p>La Corte d’Appello di Milano, nel caso di specie, concordava con le prospettazioni difensive e giustificava quella che era stata ritenuta <strong>un’anomalia</strong> &#8211; legata alla presenza della seconda fattura  recante stesso numero della prima fattura, ma diversi prezzi unitari delle macchine saldatrici &#8211; sulla base del semplice fatto che “<strong>non può escludersi che la stessa fosse una bozza</strong>, recante un errore di calcolo, poi corretto con l&#8217;emissione della fattura effettivamente allegata alla richiesta di indennizzo”.</p>
<p>Ricostruita così la fattispecie, a dire della Corte d’Appello di Milano <strong>non poteva in alcun modo dirsi raggiunta la prova della fittizietà del furto denunciato</strong>.</p>
<p>Pertanto, sulla base degli elementi contenuti all’interno del fascicolo e utilizzati ai fini della decisione, la IV Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’atto di appello, riformava interamente la sentenza di primo grado e assolveva l’imputato con formula piena perché il fatto non sussiste.</p>
<p>Principio di diritto</p>
<p>Dalla sentenza qui annotata si trae il seguente principio di diritto in relazione al reato di frode assicurativa: “la presenza di due fatture, contrastanti esclusivamente in merito al prezzo unitario dei beni venduti, non consente di ritenere provata la responsabilità dell&#8217;imputato al di là di ogni ragionevole dubbio”.</p>
<p>Riferimenti normativi:</p>
<p><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003640">Art. 642</a> c.p.</p>
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